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La titolare del bar alle Forze dell'Ordine: "Non siete in ONORE. Vi siete fatti mettere in DITTATURA da quei quattro USURPATORI DI POTERE!"
La titolare del bar alle Forze dell'Ordine: "Non siete in ONORE. Vi siete fatti mettere in DITTATURA da quei quattro USURPATORI DI POTERE!"
La titolare del bar alle Forze dell'Ordine: "Non siete in ONORE. Vi siete fatti mettere in DITTATURA da quei quattro USURPATORI DI POTERE!"
Chivasso, Piemonte: multato bar per aperitivi senza mascherina e assembramenti - Aprile 2021 - Rivendica il suo diritto al lavoro. Continua da ottobre 2020 ad organizzare aperitivi, contrasta le norme anti-Covid , ha già accumulato più di 150 verbali. L'esercente fuori dall'esercizio commerciale risponde esasperata a Polizia locale e i Carabinieri e urla: "Vergogna! Io non chiudo".
Chivasso, Piemonte: multato bar per aperitivi senza mascherina e assembramenti - Ore 14 del 14/04/2021
Video pubblicato da RAI il 14 aprile 2021 su You Tube
Rosi è la titolare del bar. "Non è nuova alle multe la titolare del bar di Chivasso (Torino) che continua ad organizzare aperitivi in barba a tutti le norme anti-Covid ed ha già accumulato più di 150 verbali. Questa volta l'esercente si è esibita anche in un vero e proprio show fuori dall'esercizio commerciale inveendo contro la Polizia locale e i Carabinieri e urlando: "Vergogna! Io non chiudo".
Francesco Amodeo e Rosanna Spatari(Torteria Chivasso): MENTI LIBERE A CONFRONTO Con Quaranta e Pamio
Video pubblicato da FRANCESCO AMODEO il 13 maggio 2021
CHIVASSO. Squillace: "Vado agli aperitivi della Torteria per difendere l'autodeterminazione"
Video pubblicato da Giornale LA Voce il 19 aprile 2021 su You Tube
INFERMIERI CHE NON SI VOGLIONO VACCINARE, rivendicano l'autodeterminazione e la scelta "no vax sperimentale"
INFERMIERI CHE NON SI VOGLIONO VACCINARE, rivendicano l'autodeterminazione e la scelta "no vax sperimentale"
11.04.2021: INFERMIERE CHE SVELA RETROSCENA. Il castello delle menzogne inizia a crollare.
Arriva la terza, quarta? onda ... e se la ruotassimo diversamente?
PERCHÉ NON INFORMATE QUELLO CHE POSSIAMO FARE PER GUARIRCI?
Perché non essere coinvolti nei canali informativi con piattaforme e operatori sanitari che parlino di prevenzione, come nutrizionisti, naturopati, fitoterapisti, che potrebbero svolgere un immenso lavoro di informazione e prevenzione al pubblico e al tempo stesso alleggerire il lavoro dei medici e sanitari che stanno davanti?
Perché non dire alla gente che mangiare spazzatura, come prodotti industriali, lavorati e raffinati, è la prima cosa che distrugge le nostre difese?
Che l'efficacia del nostro sistema immunitario dipende strettamente dalla qualità della nostra flora intestinale e quindi dalla qualità di ciò che mangiamo.
Frutta e verdura cruda, locali e stagionali sono quindi il modo migliore per accumulare rapidamente le nostre riserve minerali necessarie per l'immunità...
* E PERCHÉ NON FARLO DAVVERO...*
ci hanno insegnato solo ad usare alcool, metterci una mascherina, a stare chiusi e ad avere paura.
Se pensi che queste informazioni siano buone...
Copia e incolla in modo che arrivi a più persone.
Alimentati bene e alcalinizzati.
Respira!
(Copiato da fb) le ritengo utili informazioni per una vita normale
(Foto di Dj Double Vee)
Torvaianica - LAZIO"
Ordinanza del Tribunale di Roma: i DPCM sono tutti illegittimi, in una causa civile, un esercizio commerciale sfrattato per morosità, causa mancato pagamento canoni, dopo la chiusura imposta dal governo “per Covid”
Il Tribunale di Roma: i DPCM sono tutti illegittimi.
GIUSEPPI CONTE BOCCIATISSIMO ALL'ESAME DI DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO, SUFFICIENZA STRIMINZITA LA RICEVE SOLO DAL NUOVO ORDINE MONDIALE E DAI MEDIA ASSERVITI
Il Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza del 16 dicembre 2020 nel procedimento R.G. n. 45986/2020 R.G., sostanzialmente:
- ritiene illegittimi tutti i DPCM pronunciati da questo governo a partire dal 31.1.2020
- ritiene illegittimo lo stato di emergenza dichiarato nel metodo e nel merito
- e ritiene conseguentemente nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti.
Ogni sanzione, ogni ordinanza regionale o cittadina, ogni altro effetto scaturito da questo abusato strumento amministrativo potrebbe venire resa nulla da chi vi si oppone.
Il Tribunale di Roma con la citata ordinanza in data 16.12.2020 prende una netta posizione (attesa da più parti per e con svariate diverse motivazioni) in una causa civile: un contenzioso che coinvolgeva un esercizio commerciale sfrattato per morosità, causa mancato pagamento canoni, asseritamente per la chiusura imposta dal governo “per Covid”
Fonte: Studio legale avvocato Massimo Pifani
"Il Tribunale di Roma: i DPCM sono tutti illegittimi.Il Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza del 16 dicembre 2020 nel procedimento R.G. n. 45986/2020 R.G.:- ritiene illegittimi tutti i DPCM pronunciati da questo governo a partire dal 31.1.2020- ritiene illegittimo lo stato di emergenza dichiarato – nel metodo e nel merito.- e ritiene conseguentemente nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti.
Ogni sanzione, ogni ordinanza regionale o cittadina, ogni altro effetto scaturito da questo abusato strumento amministrativo potrebbe venire resa nulla da chi vi si oppone. Il Tribunale di Roma con la citata ordinanza in data 16.12.2020 finalmente prende posizione in una causa civile: un contenzioso che coinvolgeva un esercizio commerciale sfrattato per morosità, causa mancato pagamento canoni, asseritamente per la chiusura imposta dal governo “per Covid”.
Il Tribunale di Roma, dopo una lunga analisi, cita i principi base che tengono insieme la comunità e lo Stato italiano, ed interroga le leggi sulle limitazioni indotte dal governo e arriva alla conclusione che “i DPCM siano viziati da violazioni per difetto di motivazione”. Si legge infatti: “I DPCM … siano in realtà viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili”, cioè si ritiene che non producono effetti reali e concreti dal punto di vista normativo e, quindi, giurisprudenziale.
In pratica, di fatto producono effetti reali sulle persone e le loro attività, costretti a chiudere per l’azione di controllo delle Forze dell’ordine ovvero a limitare le proprie libertà fondamentali, ma, come il giudice conferma, il governo sta agendo fuori dalle norme dello Stato democratico, violando le leggi e non fornendo vere motivazioni. Infatti i DPCM, con i quali il governo è intervenuto per chiudere l’Italia e “gestire” la pandemia, “non è di natura normativa ma ha natura amministrativa”, e pertanto dovrebbe per forza ottenere una necessaria ed imprescindibile validazione normativa. Invece i DPCM promanati dal Presidente del Consiglio non hanno alcuna sufficiente legittimazione normativa, seppur vadano a comprimere diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Anche diversi e autorevoli costituzionalisti avevano rilevato questo problema, sottolineando che i DPCM sono incostituzionali.
Il Tribunale civile di Roma cita per spiegarlo “tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese”. Questo perché i DPCM non hanno forza di legge…Il Governo poteva intervenire con questo tipo di provvedimento in una situazione di stato di guerra. Ma la guerra non c’è.Nessuna norma della Costituzione prevede i DPCM.Ed ancora, si sottolinea: “nessuna legge ordinaria che attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”.Ne deriva che tutti i DPCM sono illegittimi.Anche i DPCM che disciplinano la fase 2 hanno lo stesso problema: “Hanno imposto”, spiega il giudice entrando nei particolari, “una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto ‘Io resto a casa’ e del ‘Cura Italia’ (cfr Marini). Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”.
I DPCM hanno anche l’ulteriore problema che per essere validi, come atti amministrativi, “devono essere motivati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. A tale obbligo non sono sottratti neanche i Dpcm”, spiega sempre il Tribunale di Roma. I DPCM citano alla base delle proprie motivazioni le analisi del Comitato Tecnico Scientifico (Cts). E’ noto che tali analisi solo talvolta sono state rese pubbliche dal governo (…e spesso a ridosso delle scadenze dei DPCM stessi, poiché per lungo tempo i verbali del Cts sono stati classificati come riservati). Ne conseguiva quindi che le motivazioni restavano “sconosciute”. “Ritardo tale”, spiega il Tribunale, “da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale”. Per tanto l’obbligo della motivazione non è stato adempiuto. Per questo i DPCM violano pure l’articolo 3 della legge 241/1990. In più queste motivazioni alla base dei DPCM sono generiche, illogiche e viziate, determinando un vizio di eccesso di potere da parte del governo….ricordo però che, per le limitazioni del periodo natalizio, il nostro governo ha questa volta adottato un Decreto Legge (che è un atto normativo di rango secondario), il DL n. 172 del 18.12.2020 (pubblicato nel mio precedente post), così dando una “parvenza normativa” alle limitazioni oggi in essere… Poi, personalmente, ritengo che anche il predetto Decreto Legge abbia significativi problemi di incostituzionalità." (segue)
Studio legale avvocato Massimo Pifani
Fonte: Studio legale avvocato Massimo Pifani | LA FORZA DELLA VERITA'
Marco Mori: "Sul mio sito trovate il modulo per chiedere ai giudici di valutare la liceità dei Dpcm"
DIC24
Assembratevi davanti alle Procure: scaricate e depositate la denuncia penale contro questo Governo che ci ha tolto la libertà!
Ecco la denuncia da me predisposta che potrete scaricare e consegnare, dopo averla firmata ed inserito i vostri dati, presso le Forze dell’Ordine o le Procure della Repubblica. Stavolta dobbiamo essere in milioni, la dittatura sanitaria deve finire oggi! Ora basta!
Il deposito delle denunce dovrà essere fatto personalmente. L’elezione del domicilio nel mio studio è legato al fatto che possa tenere direttamente monitorate le eventuali richieste di archiviazione. L’azione non comporta costi e rischi, i fatti narrati sono reali ed è impensabile che possano essere valutati come calunniosi. Non è un esposto ma una denuncia perché non è nostra abitudine nasconderci dietro un dito. Noi non esponiamo alcunché, noi denunciamo senza remore quanto fatto dal Governo.
Vi prego di non intasare il telefono, la mail e la pec dell’ufficio. Vi ringrazio della Vostra passione in difesa della Patria ma siete decine di migliaia e non è pensabile colloquiare direttamente con ciascuno di Voi.
Qui il file da scaricare per il deposito Denuncia Covid
IMPORTANTE: in questi giorni mi avete dimostrato affetto e partecipazione ma vi prego di non cercare di contattarmi, siete migliaia e mi sono ritrovato mail, pec e segreteria di studio intasati. Le istruzioni per il deposito sono tutte qui e comunque aggiungerò a breve un video esplicativo.
Ed ecco il testo completo della denuncia:
PROCURA DELLA REPUBBLICA
ATTO DI DENUNCIA – QUERELA
Promosso da
nato a il
e residente in
ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori del foro di Genova (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.
* * *
-L’art. 287 c.p. punisce: “Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni (…)”.
-L’art. 605 c.p. punisce: “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso: (…) 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno ad un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso (…) in danno ad un minore di anni quattordici, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni”
* * *
PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE
1) Con deliberazione del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente Giuseppe Conte ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. L’emergenza ovviamente era riferita all’arrivo del ben noto Covid-19.
2) La legittimità di tale dichiarazione di emergenza risultava fin dal principio quanto mai dubbia. La prima pronuncia che ne ha giustamente contestato il contenuto è certamente quella del Giudice di Pace di Frosinone, che con sentenza n. 516/2020, ha avuto modo di affermare: “se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione (appunto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, n.d.s.) sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da “agenti virali”. Per tale ragione l’emergenza non poteva essere in alcun modo dichiarata.
Il Giudice di Pace nel proseguo della motivazione, approfondendo ulteriormente la fattispecie, ha potuto altresì sottolineare anche un qualcosa che, in tutta onesta, non sarebbe dovuto sfuggire neppure ad uno studente del primo anno di giurisprudenza e che dunque non si comprende come possa essere “sfuggito” al nostro Presidente del Consiglio, che svolge oltretutto la professione di avvocato. Nelle motivazioni della sentenza è stato rammentato specificatamente come la nostra Costituzione, in quanto espressione di una democrazia parlamentare, abbia disposto in via assolutamente tassativa le ipotesi in cui al Governo possono essere attribuiti poteri peculiari che esulano dalle sue normali funzioni, fuori da queste ipotesi il Governo che si attribuisce ulteriori poteri commette ovviamente un atto illecito.
3) Nel nostro ordinamento la regola generale, ma in troppi sembrano averlo dimenticato, è quella del divieto assoluto esistente in capo al Governo di emanare decreti aventi forza di legge, salve le eccezioni, appunto tassative, ivi espressamente contemplate. Qualora il Governo si attribuisca poteri che non ha è evidente che si debba parlare della fattispecie delittuosa di cui all’art. 287 c.p., ovvero l’usurpazione del potere politico;
4) L’art. 77 Cost., fermo il precitato divieto generale posto in capo al Governo di emanare decreti, specifica l’eccezione dei casi di straordinaria necessità in cui è possibile emettere atti avente forza di legge. Parimenti il Governo può vedersi delegata la funzione legislativa, ma unicamente con principi e criteri direttivi definiti e per un tempo e oggetto limitato, da parte del Parlamento ex art. 76 Cost. L’ultima fattispecie eccezionale in cui il Governo assume i poteri che oggi quello attuale ha invece indebitamente usurpato è infine quella relativa alla dichiarazione dello stato di guerra che segue la procedura dall’art. 78 Cost.;
5) Qualsiasi provvedimento restrittivo incidente su diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, peraltro nei pochissimi casi in cui poi sia effettivamente possibile comprimere tali diritti (ma di questo si dirà infra), poteva dunque essere attuato unicamente con decreto legge o attraverso una delega determinata e specifica, oltre che limitata nel tempo, da parte del Parlamento al Governo;
6) Nel caso di specie il Governo ha deliberatamente ignorato la Costituzione utilizzando impropriamente lo strumento della regolamentazione attraverso atti amministrativi che abbiamo imparato a conoscere con il nome di DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);
7) Tale scelta non trova ragione nella maggior rapidità di risposta all’emergenza Covid, che poteva essere affrontata all’interno della legalità costituzionale con lo strumento del decreto legge o con quello dell’attività legislativa delegata da parte del Parlamento. Il primo dei due strumenti è infatti completamente identico, per rapidità di utilizzo ed efficacia, ai DPCM poi effettivamente utilizzati e dunque la giustificazione di “fare più fretta” non sussiste;
8) In realtà la scelta di agire in questo modo è legata al merito della questione. Posto che si è inciso su diritti addirittura incomprimibili anche davanti ad un’emergenza sanitaria, come ad esempio la libertà personale dell’art. 13, si è scelta la forma dei DPCM solamente per rendere oggettivamente più difficile l’esercizio del diritto di difesa per i cittadini.
9) I DPCM danno il vantaggio di non essere soggetti a vaglio da parte della Corte Costituzionale ed il Giudice ordinario, laddove decidesse su una sanzione elevata per la loro violazione, può semplicemente disapplicare il provvedimento con efficacia ovviamente limitata alle parti in causa e al singolo caso. La pregiudiziale fase di impugnazione davanti al Prefetto, porta altresì a ritardare nel tempo il momento in cui diventerà possibile attivare il G.O., così limitando il numero di precedenti potenziali idonei ad inficiare la prosecuzione dello stato d’emergenza. Al contrario se si fosse agito con decreto legge, qualora si assumesse la sua illegittimità, ad esempio per violazione dell’art. 13 Cost., il G.O. avrebbe dovuto e potuto trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, con conseguente possibilità di far dichiarare illegittimo lo stato d’emergenza non già tra le parti ed in riferimento al singolo caso, ma addirittura erga omnes.
10) L’unico rimedio collettivo nei confronti di un DPCM, quale atto amministrativo, è il ricorso al Tribunale Amministrativo. Tuttavia il rischio del TAR è stato ponderato e facilmente risolto dal Governo. Visto che i DPCM si susseguono uno all’altro, chi ha impugnato il precedente decreto perde l’interesse a portare avanti il Giudizio amministrativo precedentemente instaurato che così si conclude con la cessazione degli effetti del contendere senza entrare nel merito. L’uso dei DPCM è dunque una scelta deliberata, non si può davvero pensare altrimenti, per aggirare i divieti Costituzionali ed impedire a chicchessia di contestare con effetti erga omnes l’intero impianto.
11) In questo senso si inquadra, ad avviso di chi scrive, anche la scelta di eliminare conseguenze penali dalla violazione delle misure di contenimento e di sanzionarle solo in via amministrative, così non applicando tra l’altro l’art. 650 c.p. Non c’era la volontà di portare il cittadino colpito dalla norma in tempi rapidi davanti ad un Giudice, rischiando il clamore che una disapplicazione dei DPCM in capo penale avrebbe potuto causare.
12) L’obiezione che a questo punto può sorgere è che, dopo le rimostranze dei giuristi più attenti e di molti costituzionalisti, con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dal Parlamento con la legge 35 del 22 maggio 2020, decreto comunque successivo all’inizio del lockdown generale in Italia attuato a decorrere dal 9 marzo con mero DPCM, il Governo avrebbe sanato ex post l’illecito precedentemente commesso.
13) Tuttavia anche in questo decreto, poiché rimaneva centrale la volontà del Governo di evitare ricorsi che potessero portare alla valutazione del proprio operato innanzi alla Corte Costituzionale con effetti erga omnes, le misure di contenimento non sono state fissate direttamente nel corpo stesso dell’atto, ma si è usata una sottigliezza ulteriore, apertamente lesiva anche del dettato dell’art. 76 Cost.
14) In sostanza il Governo si è auto delegato con decreto legge ad emettere atti amministrativi fissando i contorni di massima, (la cornice) in pratica, dei provvedimenti che poteva successivamente emettere. Con la successiva conversione del Parlamento la delega auto conferita in difformità dell’art. 76 Cost. sarebbe poi stata da considerarsi sanata. Ma ovviamente così non è, l’attività delegata del Governo deve nascere da una volontà parlamentare, non può essere il Governo stesso ad auto conferirsi nuovi poteri delegandoseli da solo per poi ottenere il successivo via libera del Parlamento tra l’altro con ricorso frequente, anche in questi mesi, alla questione di fiducia.
15) Nulla è più pacifico quindi dell’avvenuta usurpazione del potere politico da parte dell’esecutivo come di fatto elegantemente evidenziato dal Giudice di Pace di Frosinone e come successivamente confermato anche con ordinanza 16.12.2020 del Tribunale di Roma, ordinanza a firma del Dott. Alessio Liberati resa nel procedimento N.R.G. 45986/2020.
16) Anche in questa ordinanza, resa incidentalmente all’interno di un procedimento di convalida di sfratto, si leggono accuse pesantissime sull’operato del Governo, tra cui anche quella di non aver motivato in alcun modo le ragioni che giustificano i provvedimenti restrittivi emessi, provvedimenti che contengono motivazioni “de relato” (i contenuti dei verbali del CTS non sono riportati) che secondo il Governo evidentemente dovrebbero essere accettate come atti di fede e per questo idonee a comprimere le nostre libertà fondamentali. Inoltre a pag. 8 dell’ordinanza si ribadisce ancora come “si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”.
L’unico modo per non essere d’accordo con tale assunto è avere talmente paura, essere talmente destabilizzati dal punto di vista del pensiero, da accettare l’idea che la democrazia e la libertà possano essere sospese per una malattia, cosa che ovviamente il nostro ordinamento, come specificato, non consente affatto.
17) Nel merito della lesione dei singoli diritti costituzionali, come già detto e come rileva ai fini della presente denuncia di sequestro di persona, vi è certamente la violazione dell’art. 13 Cost. che come noto recita: “la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione (…) se non per ordine dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”;
18) Pare quasi superfluo sottolineare come il regime di detenzione domiciliare imposto con il lockdown e mantenuto con il vigente coprifuoco in una specifica fascia oraria (22:00-5:00), essendo attuato in totale contrasto con l’art. 13 Cost. configura ad avviso di chi scrive il delitto di sequestro di persona, ferma la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte di Codesta Spett.le Procura. Ma sul fatto che quanto commesso sia reato, davvero non può esserci discussione.
19) Sul punto ancora una volta è stato estremamente preciso il Giudice di Pace di Frosinone nell’evidenziare che: “tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice (…). Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.
Peraltro la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il prelievo ematico (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale”. Dunque nulla a che vedere con la mera libertà di circolare in determinate aree che attiene all’art. 16 Cost. e che in ogni caso sarebbe stata soggetta a riserva di legge, peraltro non rispettata in virtù delle forme con cui si è normato e di cui si è già detto.
20) Ovviamente è parimenti illecito anche l’obbligo di chiudere le attività commerciali, obbligo che non solo è lesivo della libertà personale, ma altresì del diritto al lavoro su cui la Repubblica stessa si fonda (con lesione dunque anche degli artt. 1, 4 e 41 Cost.). In riferimento a tale aspetto della normativa d’emergenza si si chiede all’Ill.ma Procura adita di ritenere consumato quantomeno il delitto di abuso d’ufficio, come parimenti dovrebbe essere considerato reato, sempre ai sensi dell’art. 323 c.p., anche quanto disposto con il cd. “decreto legge di Natale” con cui si è addirittura intervenuti per comprimere la libertà personale dei cittadini fino al punto, completamente intollerabile, di imporre un limite alle frequentazioni nelle giornate di festa anche nelle proprietà private. Provvedimenti inaccettabili in una Repubblica, provvedimenti che rappresentano azioni tipiche delle sole dittature e ciò a prescindere da ogni valutazione di merito sulla pericolosità del virus per il quale sono stati emessi. Neppure se ci fosse stato un virus con mortalità al 100%, in democrazia, si sarebbe potuto agire in questo modo e fortunatamente abbiamo visto che la letalità del Covid 19 è di parecchi ordini di grandezza più bassa fino a diventare addirittura statisticamente irrilevante per le persone in buona salute.
21) La paura della morte, abilmente instaurata dalla stessa propaganda governativa, non deve indurre a legittimare ciò che è stato compiuto, posto che siamo davanti ad un precedente tanto pericoloso da essere potenzialmente mortale per la stessa sopravvivenza della democrazia in questo Paese. Se tutto questo non verrà stoppato e duramente sanzionato, ogni scusa sarà un domani lecita per sospendere diritti costituzionali fondamentali, sospensione che in oggi si protrae da quasi un anno.
22) In conclusione si vuole rammentare un principio giuridico che pare essere stato dimenticato da tutti e che forse è a monte del “cortocircuito” logico che ha portato taluni a legittimare, davvero incredibilmente e certamente perché annebbiati dalla paura, l’operato del Governo. Si è dimenticato che la libertà personale vale più della vita, che l’art. 32 Cost. non è in alcun modo sovraordinato agli altri valori Costituzionali. Lecito bilanciare diritti Costituzionali contrapposti, ma giammai la tutela di un diritto può portare alla soppressione di tutti gli altri. D’altronde se giuridicamente non fosse pacifico, completamente pacifico, che la libertà vale più della vita, principio di diritto naturale ricompreso tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla Repubblica ex art. 2 Cost. allora il lockdown avrebbe dovuto essere fatto in passato e dovrebbe essere fatto anche in futuro davanti a qualsivoglia malattia infettiva. Non c’è un limite di morti dopo il quale la libertà personale può essere soppressa in nome della salute. Se è la salute che deve prevalere sempre, lo dovrebbe fare in presenza di ogni virus, compreso quello influenzale ad esempio, le cui complicazioni uccidono circa 650 mila persone l’anno nel mondo. Dunque se fosse davvero la salute l’unico diritto assoluto e prevalente su ogni altro diritto costituzionale dovremmo chiuderci tutti sotto una campana di vetro per sempre, perché purtroppo le malattie esistono. Se appunto prevale la salute tra dieci, cento, diecimila o un milione di morti, nulla cambia: la libertà va soppressa per far vivere tutti un po’ più a lungo.
Il Governo di turno, così ragionando, sarebbe in ogni caso obbligato a chiudere tutto. Ma comprenderete facilmente il paradosso, l’aberrante paradosso anzi a cui porta questo ragionamento, è ovviamente inaccettabile sospendere la vita perché esistono le malattie.
Bilanciare motivatamente i diritti sarebbe stato invece il solo modo per intervenire, partendo in primis dall’immediato adeguamento dei numeri del nostro sistema sanitario a questa nuova malattia, dalla protezione, esclusivamente facoltativa, delle classi più deboli attraverso reali strumenti e indennizzi. Ma il comportamento del Governo tenuto fino ad oggi non può più essere tollerato e va punito duramente.
Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente
CHIEDE
Che i responsabili dei fatti di cui in narrativa, dunque il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri Ministri di questo Governo, siano puniti per i reati indicati o per quelli meglio visti e ritenuti.
Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.
Si chiede altresì l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per restituire la libertà personale ai cittadini senza ulteriori ritardi.
Con la massima osservanza.
Luogo e data.
Firma
COVID 1984: una MONARCHIA GLOBALE DELL'UNO sul modello cinese (super-fascismo o super-comunismo) per mezzo dell'uso strumentale della pandemia
COVID 1984: una MONARCHIA GLOBALE DELL'UNO, con un unico monarca, sul modello cinese (super-fascismo o super-comunismo) per mezzo dell'uso strumentale della pandemia.
GLI ALBORI DEL TOTALITARISMO DEL GRANDE FRATELLO DI ORWELLIANA MEMORIA.COVID 1984. La massoneria in un'intervista preannucia nel 2020, per mezzo del Gran Maestro della Massoneria italiana, GIULIANO DI BERNARDO, la nascita di una monarchia globale dell'uno, un unico monarca, sul modello cinese (super-fascismo o super-comunismo) per mezzo dell'uso strumentale della pandemia di cui si è impadronita per portare avanti il suo progetto in danno dei popoli. Questo sta accadendo. FINE DELLE DEMOCRAZIE INIZIO DELLA MONARCHIA MONDIALE DELL'UNO. E' IN ARRIVO, sul primo binario, IL TOTALITARISMO DEL GRANDE FRATELLO DI ORWELLIANA MEMORIA.
Puoi vedere il video commentato da Riccardo Rocchesso e Luca Teodori in 100 GIORNI DA LEONE qui
Il Dottor Ben TAPPER, discende dalla famiglia di tre generazioni di medici di Omaha City, Nebraska: "QUESTA PANDEMIA E' UNA GUERRA SPIRITUALE E PSICOLOGICA CONTRO IL POPOLO. STIAMO ANDANDO VERSO UNA TOTALE DITTATURA MEDICA"
E, aggiungo io, unitamente ad una DITTATURA GATESIANA, di un ricchissimo ROTTO IN KULO A SERVIZIO DEL NUOVO ORDINE MONDIALE CHE prima VENDEVA SOFTWARE E ora PRODUCE VACCINI.
Ottobre 2020 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri
DR TAPPER "QUESTA PANDEMIA E' UNA GUERRA SPIRITUALE E PSICOLOGICA CONTRO IL POPOLO"
video pubblicato da ATRIONLINE LIBERAMENTE INFORMATI il 14 ottobre 2020
"In poche parole Dott. Tapper parla di come le conseguenze delle normative sulla pandemia abbiano un impatto peggiore della "pandemia" stessa. Dice: "Questa è una guerra spirituale e psicologica contro le persone". Il dottor Ben Tapper discende dalla famiglia di tre generazioni di medici di Omaha City, Nebraska, uno delle migliaia di persone che si sono pronunciate contro il blocco"
Fonte Iveta semetkova: https://www.youtube.com/watch?v=d1cLO...
“IL COVID19 CREAZIONE DI GATES, SOROS E ROCKEFELLER”: E' LA RISOLUZIONE DI UNA CORTE D’APPELLO PERUVIANA, Dipartimento di INCA.
A vari livelli anche geografici, crescono preoccupazione e insofferenza per la devastazione economica nel tessuto sociale tra i liberi professionisti, tra gli imprenditori e pure tra i cd. colletti bianchi statali - i quali ultimi, in quanto tali sono stipendiati certi, e va rimarcato che di questi tempi uno stipendio sicuro non è poco - si inizia a parlare, a denunciare apertamente e a fare nomi pubblicamente, in decisa controtendenza col pensiero unico dominante imposto dai media che tenta di lavare il cervello a tutti a ritmo martellante da mesi, da quasi un anno. Siamo oltre il politically correct, siamo al tentativo di lavaggio del cervello, al wash brain, ad un mirato e massiccio tentativo di controllo mentale. Qualcuno lo può forse ancora negare?
Rockfeller, Soros, Gates. Questi tre nomi sono associati spesso ai poteri occulti e al Deep State e questa volta non sono i soliti complottisti a dirlo. Una corte d’appello peruviana, guidata dai giudici Tito Gallegos, Luis Leguía e Tony Changaray, in una risoluzione del 21 dicembre 2020, ha affermato che la pandemia da Sars-Cov2 è stata provocata dal Nuovo Ordine Mondiale per volere proprio dei Rockefeller, di George Soros e Bill Gates. Nel corso di un processo penale per stupro una corte penale d’appello del paese sudamericano ha emesso una risoluzione nella quale si dichiara che la pandemia di Coronavirus sarebbe stata creata da Bill Gates, George Soros e le elite globali.
Perù, tribunale accusa Gates e Soros: "Hanno creato il Coronavirus"
Una corte d'appello peruviana ha affermato: "La pandemia è stata provocata dal Nuovo Ordine Mondiale: Rockfeller, Soros e Gates". Indaga il Tribunale Supremo
Perù, un tribunale accusa "le élite criminali"
In un un processo penale per stupro una corte penale d'appello del Perù, come riporta Sputniknews, ha emesso una risoluzione nella quale si dichiara che la pandemia di Covid-19 è stata creata da Bill Gates, George Soros e le élite globali.
La corte, come si apprende da RPP Noticias, ha affermato: "Il processo penale è stato paralizzato a causa della pandemia COVID-19, creata dalle élite criminali, che dominano il mondo; e che ha paralizzato le attività in quasi tutti i paesi. Pertanto, nessun governo mondiale, persone fisiche e giuridiche, né la difesa degli accusati, possono sostenere che questa pandemia ha la qualità di "prevedibile", tranne i suoi creatori del nuovo ordine mondiale come Bill Gate, Soros e Rockefeller, che l'hanno gestita e continuano a dirigere con estrema segretezza all'interno dei loro ambienti e delle multinazionali, con proiezioni per il progetto 2030".
Il passaggio, riporta Sputniknews, appartiene ad una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello Superiore delle città di Chincha e Pisco, situata nel dipartimento di Ica (sud), con cui è stato stabilito il prolungamento della detenzione preventiva nei confronti di un uomo indagato per presunto stupro contro una donna.
Perù, l'indagine del Tribunale Supremo
Il Tribunale Supremo della regione Ica del Perù ha aperto un'indagine in merito con lo scopo, riporta Sputniknews, di "raccogliere prove che consentano di determinare l'esistenza o meno di presunte irregolarità". L'avvocato della difesa, che ha presentato richiesta di annullamento della sentenza, parla di "irregolarità e di violazione dei diritti dell'imputato". Ai media nazionali ha dichiarato: "Invece di introdurre argomenti riferiti al caso, sono state introdotte dichiarazioni speculative".
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VACCARO: "I VIRUS DA SOLI NON FANNO UN CAZZO DI NIENTE. INTASATORI NON INFETTATORI CONTAGIANTI "
Nelle patologie tutte le operazioni interne chiamate metabolismo si rallentano creando ostruzioni e accumuli di detriti cellulari inespulsi, per cui si instaura un vortice negativo. In queste circostanze ci vengono in prezioso e vitale aiuto i batteri che divorano la monnezza interna moltiplicandosi e, a fine opera, si riducono pure autonomamente e intelligentemente.
I virus non vedono perché senza occhi, non pensano perché senza cervello, non mangiano perché senza bocca e denti, non vivono, non dormono, non colpiscono, non si nascondono, non variano, non vanno in vacanza estiva d’estate, non indossano né short né bikini, non divorano nessuno, non sono dei mostri e non fanno un cazzo di niente.
È sempre e solo il corpo umano il vero e unico attore protagonista a fare tutto e a condurre la danza, persino a creare le proprie paure e a subirne le più dure conseguenze."
“Il contagio è il rifugio delle menti fragili, deboli e mediocri della medicina”. Mai frase più intelligente venne pronunciata in ambiente ospedaliero. E a farlo fu una donna coraggiosa nata a Firenze e crescita a Londra. Si chiamava Florence Nightingale (1820-1910), e fu capace di mettere in ridicolo fior di medici e di primari, apportando finestre aperte, e grande fiducia nelle proprie risorse interiori.
Al massimo i virus intasano. O se proprio vogliamo dargli un ruolo aggiuntivo, vengono assorbiti e portati in giro temporaneamente dal terreno corporale che gli offre ospitalità. Servono forse tanti discorsi? Il TERRENO È TUTTO E IL MICROBO È NIENTE.
Valdo Vaccaro"
"GIUSEPPI" CONTE AL 10° BICCHIERE DI VINO
Dott Claus Koehnlein Corona virus cure massicce portano alla morte- 50% dei test son falsi positivi
Video pubblicato da Mauro Marcenaro
"SI DEVE ASCOLTARE !! Nell' intervista si mostrano i documenti di Lancet la bibbia per le scienze mediche. Intervista del 20 marzo 2020 al Dott. Claus Koehnlein of Kiel, Germany"
Ed ora riporto l'italianissimo VALDO VACCARO:
Sull'argomento puoi leggere:
Una degente contaminata da Corona virus racconta la sua esperienza al Corriere della Sera, scrivendo dal cellulare, un quanto impossibilitata a parlare: «Ogni giorno peggioravo. Ho chiamato il 112, ma non avevo avuto contatti con persone infette. Dopo 9 giorni di febbre alta i miei figli hanno richiamato un po’ arrabbiati. È arrivata l’ambulanza, erano tutti con la tuta...».
«Ho avuto un primo ricovero a Cremona in un poliambulatorio adibito ad ospedale da campo con brandine della Protezione civile. Ho fatto li i primi esami. Quando ho avuto il risultato mi hanno spedita negli infettivi».
La morale che posso trarre da questa storia: meglio non ammalarsi che cadere in mano alle cure assurde di altri
Immagini: Scene tratte dal film "Il medico della mutua" con Alberto Sordi |
Se la vogliamo vedere così, è una sorta di pubblicità concorrenziale subliminale ASL, che pure compare in molte immagini di morte, con tanto di letti ospedalieri, nei pacchetti.
Si, la "cara" ASL, quella in cerca continua, come una stalker e come come una pazza, di tumori (anche quando non ci sono) da curare spartanamente con la chemio, purché se magni - di stipendio statale - i suoi impiegati sono disposti a tutto.
E come se la ASL ammazzasse (chi si vuole lasciare ammazzare) meno delle sigarette. Questo vuole far intendere la sua campagna subliminale
Sai però caro Valdo che non è così. La ASL ammazza eccome, anche al limite per errore o per sopravvalutazione dei farmaci che propina ai cittadini, farmaci ad alta tossicità, ad alto rischio di mortalità per chi li assume.
Per questo prima ti fanno firmare il consenso scritto. Così si lavano le mani, loro sono bravi a lavarsi le mani, di questi tempi incoronati ce lo insegnano pure come si fa.
Pacchetti legali di erba secca con carta ed additivi, peraltro venduti a prezzi degni di un usuraio, con i quali lo Stato tutto si arricchisce a piene mani come Paperon de Paperoni. Poco o nulla fa invece lo Stato contro lo spaccio di droga, come se non fosse di sua competenza, lui spaccia solo sigarette, fornisce altra tipologia di utenti. Ha altro mercato, diverso da quello della mafia italica e nigeriana.
Di che stupirsi poi, pure in Parlamento assumono cocaina. I nostri politici assumono polvere bianca, (anche i dottori, specie quelli di pronto soccorso, pare causa burn out) specchio dei tempi e dei loro inganni. Loro amano sniffare anche in tempo di corona virus e con tutti i rischi annessi e connessi all'uso.
CRIVEO : Valdo Vaccaro - Il perenne conflitto tra Igienismo e medicina Per un mondo basato sulla corretta alimentazione e non sui farmaci Conferenza di Valdo Vaccaro ad Ascoli Piceno presso la sala Docens del comune.
Immagine | via Wikimedia |
Fonte: Vaccaro intervista 16 01 2014 (video)
Non esiste il fatto che ci sia fiducia nel nostro corpo e non ammalarsi. Esiste il fatto di dover credere di avvelenarsi e poi star male."
Fonte:Lezione sull'Alimentazione: Vaccaro, Ehret, Campbell - Igienismo, Dieta Vegan, Crudista, NUOVO NY (video)
- "Reazioni avverse da farmaci in ospedale" provocano ogni anno 106.000 morti;
- "Reazioni da farmaci non in ospedale" --> 199.000 morti;
- "Gli errori medici" --> 98.000 morti.
Fonte:
I gravi effetti collaterali dei farmaci di uso comune | http://compressamente.blogspot.it/
Una sintesi di
"AL VIRUS MANCA SOLO CAMICIA E CRAVATTA"
di Valdo VaccaroSegnale di divieto di indossare cravatte | via Wikipedia |
Valdo Vaccaro prendo spunto da un testo italiano edito nel 1996 dal titolo “AIDS la grande truffa”, ad opera di Luigi De Marchi (1927-2010) psicologo clinico e sociale, e di Fabio Franchi, classe 1950, specialista triestino in infettivologia, nonché impegnato nel Gruppo Internazionale per il Riesame dell’ipotesi HIV/AIDS. Luigi De Marchi è pioniere italiano e mondiale di un dissenso scientifico mai sopito che conta oltre 700 specialisti di 23 paesi, docenti di punta delle maggiori università.
“I nostri studi di medicina ci avevano indotti a credere che l’Aids fosse una spaventosa epidemia che devastava il mondo e l’Africa in particolare. Persino gli africani incontrati lungo le strade cominciavano a pensarla in quel modo, a sentirsi tutti degli appestati.Ora però dopo anni e anni di missione sul campo abbiamo scoperto giorno per giorno che era tutto falso, tremendamente falso. È stato davvero terribile scoprire di aver dato il meglio di noi stessi, i nostri migliori anni e le nostre risorse finanziarie per una causa rivelatosi come scellerata e gigantesca montatura !In questi anni abbiamo sperimentato sul campo come tutti gli abitanti delle varie tribù soggetti a igiene interna ed esterna, oppure soggetti a istruzioni sul cibo guarivano in modo perfetto e rapido da ogni patologia microbica e polmonare.Le idee correnti sull’Aids, non si basano certamente su studi seri, trasparenti e concreti. Quando ti trovi per decenni nel cuore dell’Africa e devi testimoniare ciò che vedi accadere sul campo, non puoi concordare con una sola parola di quanto viene propinato sui virus infettivi in Europa. Abbiamo scoperto di trovarci in mezzo a una COLOSSALE MENZOGNA. Il mondo è stato sottoposto a un indecente lavaggio del cervello.”
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