| Immagine: Casa costruita su di un albero | via Wikipedia |
AFFITTO CONCORDATO: OBBLIGO DI ASSEVERAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI
Un decreto dei ministri pubblicato nel marzo 2017 prevede l’obbligo di asseverazione da parte delle organizzazioni edili (Sunia, Asppi, Confedilizia, Assocasa, ecc.) di tutti i contratti concordati stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto, pena la perdita delle agevolazioni fiscali previste.
In questo periodo di dichiarazione dei redditi nessuno sa come comportarsi. I commercialisti non sanno se possono in mancanza di questa asseverazione applicare le agevolazioni oppure no. I contratti stipulati prima di marzo 2017, hanno le agevolazioni anche senza asseverazione, mentre quelli stipulati dopo tale data per poter avere le agevolazioni devono avere le asseverazioni.
L’agenzia delle entrate non la richiede al momento della registrazione del contratto.
Cos’è un’asseverazione?
Sul dizionario si legge:
Dichiarazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un documento, di una dichiarazione, della conformità al testo originale di una traduzione. Certificazione con cui si garantisce la veridicità di quanto dichiarato in un testo.
Il contratto convenzionato o concordato viene introdotto dalla legge n. 431/98, all’art. 2, comma 3, per esso è prevista una durata di tre anni più due ed il valore del canone e tutte le altre condizioni contrattuali vengono definiti in base agli accordi intercorsi fra le Organizzazioni sindacali di proprietari, inquilini, costruttori ed il Comune.
L’accordo lasciava il dubbio se un cittadino potesse predisporre il contratto, pur seguendo le linee guida, da solo o se vi era l’obbligo di farlo predisporre da una delle tante associazioni firmatarie della convenzione.
Il decreto ministreriale del 30 dicembre 2002 all’articolo 1 comma 14 specifica: “le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali”. Possono essere assistite vuol dire chiaramente che non vi è un obbligo pertanto il cittadino può farselo da solo.
DM 16 gennaio 2017
Dopo quasi vent’anni dall’entrata in vigore delle locazioni a canone concordato, il 16 gennaio 2017 il consiglio dei ministri, con decreto pubblicato successivamente il 15 marzo, stabilisce che:
“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità’ di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.”