Luca Mariani, le (dis)avventure di un giovane avvocato con la Cassa Forense e con la crisi.
Luca Mariani è un giovane avvocato. Ha pubblicato numerosi video sulla pratica forense, sull'esame di abilitazione, sul suo approccio alquanto problematico con l'Ordine degli avvocati e Cassa forense. Propongo qui alcuni video:
- Contributi Minimi Cassa Forense - L' ennesima vergogna all'italiana
- Conviene iscriversi all'Ordine degli avvocati per esercitare la professione forense ?
- Ordine degli avvocati ? No, grazie.
- La situazione sociale del giovane italiano - Uruguay place
- Cancellazione dall'Ordine degli Avvocati come l'unica alternativa possibile
Febbraio 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line
Contributi Minimi Cassa Forense - L' ennesima vergogna all'italiana
"Considerazioni sui Contributi Minimi della Cassa Forense. Iscritto il 12 Luglio 2016, pagamento dei contributi dal 1 gennaio 2016. Previdenza per soli 6 mesi con possibilità di integrazione contributiva per estenderne la validità all'intero anno. Un solo mese di tempo (ottobre) per il pagamento, indipendentemente dal reddito. La Cassa richiama l' Art. 1 del Regolamento attuativo dell'Art. 21 della Legge Professionale. In realtà tale articolo fa decorrere chiaramente l'iscrizione alla Cassa - a fini previdenziali ed assitenziali - dal giorno dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di appartenenza. Che vergogna!"
Luca Mariani
Ordine degli avvocati ? No, grazie.
"Alcune considerazioni sulle difficoltà che un giovane praticante/avvocato deve incorrere all'interno del sistema forense italiano, un sistema vecchio di almeno 50 - 60 anni fa che deve essere riformato immediatamente, con particolare riferimento al sistema degli ordini forensi che andrebbero immediatamente aboliti."
Luca Mariani - On holidays
La situazione sociale del giovane italiano - Uruguay place
"Breve commento sulla situazione economica italiana dal punto di vista di un giovane avvocato."Luca Mariani
Pubblicato il 02 feb 2017
Cancellazione dall'Ordine degli Avvocati come l'unica alternativa possibile
"Cari iscritti e non, sono tornato dopo alcuni mesi di assenza per raccontarvi della mia esperienza lavorativa passata e della decisione presa ed effettuata di cancellarmi dall'Ordine degli avvocati".
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SOSPENSIONE VOLONTARIA dall' ALBO AVVOCATI. IL PARERE DEL CNF http://gabriellafilippone.blogspot.it/2016/09/sospensione-volontaria-dall-albo_15.html IL PARERE DEL CNF Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Sospensione volontaria dall'albo ai sensi dell'art. 20 della L. 247/2012 Art. 20 Sospensione dall'esercizio professionale 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti. 2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. 3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo. Il COA di Viterbo nel corso del 2014 ha chiesto di "conoscere se la sospensione volontaria (ex art. 20, c. 2, L. n. 247/2012) possa essere a tempo indeterminato o debba essere stabilita una durata massima; se l’avvocato sospeso volontariamente è tenuto al pagamento dell’annuale tassa di iscrizione all’albo; se l’avvocato sospeso può richiedere l’emissione di parere su notula". La risposta, pubblicata nel 2015, su Codice Deontologico Forense, sito web del Consiglio Nazionale Forense, ai quesiti del COA di Viterbo: "L’art. 20, c. 2, della L. n. 247/2012 non prevede limiti temporali alla sospensione volontaria, la cui durata è rimessa alla volontà del professionista; La sospensione riguarda l’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’albo. L’avvocato è pertanto tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione; L’avvocato può chiedere, anche nel periodo di sospensione, l’emissione di parere su notula."
Articolo correlato:
Sull'argomento vedi:
- Circola on line in questi giorni su fb una comunicazione inviata da un avvocato a Cassa forense. Che ne pensate? | L'oggetto: rinuncia alle prestazioni di Cassa Forense e richiesta di ripetizione dei contributi erogati | #avvocati
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SOSPENSIONE VOLONTARIA dall' ALBO AVVOCATI. IL PARERE DEL CNF
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IL PARERE DEL CNF
Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Sospensione volontaria dall'albo ai sensi dell'art. 20 della L. 247/2012
Art. 20 Sospensione dall'esercizio professionale
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, e' fatta annotazione nell'albo.
Il COA di Viterbo nel corso del 2014 ha chiesto di "conoscere se la sospensione volontaria (ex art. 20, c. 2, L. n. 247/2012) possa essere a tempo indeterminato o debba essere stabilita una durata massima; se l’avvocato sospeso volontariamente è tenuto al pagamento dell’annuale tassa di iscrizione all’albo; se l’avvocato sospeso può richiedere l’emissione di parere su notula".
La risposta, pubblicata nel 2015, su Codice Deontologico Forense, sito web del Consiglio Nazionale Forense, ai quesiti del COA di Viterbo:
"L’art. 20, c. 2, della L. n. 247/2012 non prevede limiti temporali alla sospensione volontaria, la cui durata è rimessa alla volontà del professionista;
La sospensione riguarda l’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’albo. L’avvocato è pertanto tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione;
L’avvocato può chiedere, anche nel periodo di sospensione, l’emissione di parere su notula."