ACCERTAMENTO dell’ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE
La mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione comporta la cancellazione dall'albo
- Cassa Forense.
Com’è noto il Ministro della Giustizia ha emanato lo schema di decreto attuativo dell’art. 21 della nuova legge professionale in tema di accertamento dell’esercizio effettivo della professione forense.
Lo schema di regolamento prevede che gli iscritti all’albo degli avvocati esercitino la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Il Consiglio dell’Ordine verificherà la sussistenza dei suddetti requisiti ogni 3 anni.
Il Ministro si è preoccupato di individuare, in maniera più concreta, che cosa si intende per esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, della professione di avvocato.
Tali parametri ricorrono quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita Iva attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati all’attività professionale (anche in forma associata o mediante società professionale);
c) ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno;
d) è titolare di posta elettronica certificata;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità indicate dal C.N.F.;
f) ha in corso una polizza assicurativa per la responsabilità civile;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti all’Ordine;
h) ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza.
Il Consiglio dell’Ordine verificherà la sussistenza dei suddetti requisiti ogni 3 anni.
Il Ministro si è preoccupato di individuare, in maniera più concreta, che cosa si intende per esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente, della professione di avvocato.
Tali parametri ricorrono quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita Iva attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati all’attività professionale (anche in forma associata o mediante società professionale);
c) ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno;
d) è titolare di posta elettronica certificata;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità indicate dal C.N.F.;
f) ha in corso una polizza assicurativa per la responsabilità civile;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti all’Ordine;
h) ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza.
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Gli otto requisiti sopra indicati devono ricorrere congiuntamente e laddove il Consiglio dell’Ordine Circondariale, preposto al controllo, ne accerti la mancanza, può disporre la cancellazione dall’albo.
Controllo e verifica dello svolgimento della professione forense non saranno effettuati dal Consiglio dell’Ordine per il periodo di 5 anni dalla prima iscrizione all’albo dell’avvocato.
Per i neo iscritti all’albo per un periodo di tempo significativo non sarà possibile procedere ad accertamento.
La disposizione ha una logica considerando che i primi anni della professione forense son quelli nei quali vi è meno lavoro e quello sussistente è meno continuativo rispetto ad un avvocato che esercita la professione da molto.
Per i neo iscritti all’albo per un periodo di tempo significativo non sarà possibile procedere ad accertamento.
La disposizione ha una logica considerando che i primi anni della professione forense son quelli nei quali vi è meno lavoro e quello sussistente è meno continuativo rispetto ad un avvocato che esercita la professione da molto.
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L’avvocato che venga cancellato, per la perdita di uno dei requisiti indicati, ha diritto di essere nuovamente iscritto laddove dimostri di aver riacquisito il parametro mancante.
Occorre rilevare che non sempre è così.
Lo schema di regolamento prevede che allorquando la cancellazione sia collegata alla mancata trattazione di 5 affari all’anno o al mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale, la nuova iscrizione potrà perfezionarsi solo quando saranno trascorsi 12 mesi dal momento in cui la cancellazione è diventata esecutiva.
Significa che in questi due casi la nuova iscrizione non potrà essere immediata, sarà invece differita al decorso dell’anno dall’esecutività della delibera di cancellazione.
Occorre rilevare che non sempre è così.
Lo schema di regolamento prevede che allorquando la cancellazione sia collegata alla mancata trattazione di 5 affari all’anno o al mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale, la nuova iscrizione potrà perfezionarsi solo quando saranno trascorsi 12 mesi dal momento in cui la cancellazione è diventata esecutiva.
Significa che in questi due casi la nuova iscrizione non potrà essere immediata, sarà invece differita al decorso dell’anno dall’esecutività della delibera di cancellazione.
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Lo schema di regolamento dispone regole importanti sul possesso dei requisiti e sul controllo di questi.
Intanto gli iscritti dovranno inviare una documentazione comprovante lo svolgimento effettivo dell’attività forense, e quindi il possesso degli 8 requisiti sopra indicati, mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Le dichiarazioni dovranno essere inviate ogni anno.
Appare questa la tesi più convincente.
L’Ordine procederà ad un controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00.
Si tratterà di un controllo a campione ed i meccanismi per procedere alla suddetta verifica saranno stabiliti con un ulteriore decreto ministeriale che sarà emanato dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui si parla.
E’ da notare che l’attività di controllo non sarà soltanto a campione. L’Ordine potrà comunque controllare tutte quelle dichiarazioni sostitutive che pur non rientrando negli indici stabiliti per il controllo risultino dubbie sulla veridicità del contenuto.
Intanto gli iscritti dovranno inviare una documentazione comprovante lo svolgimento effettivo dell’attività forense, e quindi il possesso degli 8 requisiti sopra indicati, mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Le dichiarazioni dovranno essere inviate ogni anno.
Appare questa la tesi più convincente.
L’Ordine procederà ad un controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00.
Si tratterà di un controllo a campione ed i meccanismi per procedere alla suddetta verifica saranno stabiliti con un ulteriore decreto ministeriale che sarà emanato dopo 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui si parla.
E’ da notare che l’attività di controllo non sarà soltanto a campione. L’Ordine potrà comunque controllare tutte quelle dichiarazioni sostitutive che pur non rientrando negli indici stabiliti per il controllo risultino dubbie sulla veridicità del contenuto.
La regolarità contributiva è uno degli aspetti che il Ministro ha colto per stabilire l’effettività dell’esercizio professionale.
Non è un caso che tra gli 8 requisiti sopra indicati vi sia la corresponsione del contributo all’Ordine (la cosiddetta tassa professionale) ed anche quello dovuto alla Cassa di Previdenza Forense.
Difficile fare un commento sullo schema che certamente suscita qualche perplessità.
Non è un caso che tra gli 8 requisiti sopra indicati vi sia la corresponsione del contributo all’Ordine (la cosiddetta tassa professionale) ed anche quello dovuto alla Cassa di Previdenza Forense.
Difficile fare un commento sullo schema che certamente suscita qualche perplessità.
Proviamo a considerare ed analizzare il punto C del regolamento:
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista
L’espressione “affari” è diretta a ricomprendere non solo gli incarichi di natura giudiziale, ma anche quelli stragiudiziali (consulenza, parere, ecc.); non è necessario che l’incarico sia conferito dal cliente, può provenire anche da un altro avvocato, ciò assegna rilevanza all’attività professionale svolta dai giovani avvocati quali collaboratori di professionisti più anziani.
Commento dell'Avvocato Angelo Greco
L’espressione “affari” è diretta a ricomprendere non solo gli incarichi di natura giudiziale, ma anche quelli stragiudiziali (consulenza, parere, ecc.); non è necessario che l’incarico sia conferito dal cliente, può provenire anche da un altro avvocato, ciò assegna rilevanza all’attività professionale svolta dai giovani avvocati quali collaboratori di professionisti più anziani.
Sull'argomento puoi vedere:
Commento dell'Avvocato Angelo Greco
Immagine: Napoleone Bonaparte | via Wikipedia |
Il punto è se imponiamo all'avvocato di avere un x numero di cause. Diciamo così che io preferisco spogliarmi di tutte le cause per poter serenamente fare le consulenze.
Però il punto è che se noi imponiamo all'avvocato di avere un x numero di cause e l'avvocato magari non riesce ad arrivarci o l'avvocato magari sta decidendo di spogliarsi dei retaggi o delle vecchie impostazioni del professionista da foro, rimane con il piede in una scarpa e un piede nell'altra.
E' costretto a rimanere in tribunale.
E' costretto a dire al cliente facciamo causa. O a farsi mettere in procura dal collega per non essere cancellato.
Comprendi bene che c'è chi te lo vieta perché sennò ti cancella se tu non hai causa quindi c'è ancora una logica che l'avvocato vero è quello del tribunale.
"Però va poi contro tutte le tendenze ai sistemi alternativi alle risoluzioni delle controversie. Quindi un è un po' schizofrenico questo legislatore". (intervento di IusLawRadio)
Non è il legislatore. E' corporativismo questo. Abbiamo una realtà economica del legislatore che va in un senso e la corporazione che va in un altro."
Fonte: Intervista a Angelo Greco su IusLawRadio (video)
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