lunedì 6 febbraio 2017

Condominio: possibile il dissenso per le liti e le innovazioni


Immagine: Centro internazionale di affari di Mosca  | via Wikipedia




Febbraio 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line







Tutti i condomini hanno titolo per partecipare all'assemblea, e vanno avvisati nelle forme dell'art. 67 disp. att. del Codice civile.

L'assemblea non può deliberare, se non risulta che tutti i condomini sono stati invitati a parteciparvi.

L'assemblea condominiale delibera su:

gestione ordinaria delle parti comuni del condominio; 
manutenzione straordinaria
nomina e revoca dell'amministratore di condominio

Sono valide le deliberazioni assembleari approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla prima convocazione. La deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni riguardanti la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità, devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.) devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.






Le delibere condominiali sono obbligatorie nei confronti di tutti i condòmini. 


Due le eccezioni previste: 

  • in tema di innovazioni
  • in tema di liti


In tali casi il legislatore ha accordato la possibilità ai dissenzienti di sottrarsi al potere vincolante della delibera. 

Il dissenso va comunicato entro 30 giorni dalla delibera ed inviato all'amministratore con modalità che consentano di accertare termini e contenuto. 

Il dissenso non  è esperibile per le liti di competenza dell'amministratore per le quali costui agisca senza preventiva delibera. 

Il dissenziente può agire nei confronti degli altri condòmini per le somme che il condominio dovesse essere condannato a pagare ai terzi per la soccombenza della lite. 

Se il condominio vince la lite gli effetti positivi della sentenza gioveranno anche al dissenziente, in questo caso ove vi siano spese non recuperabili dalla controparte il dissenziente dovrà versare la propria quota parte per beneficiare della sentenza.










Titolo: Liti inutili, come chiamarsi fuori
Autore: Massimo Ginesi
Fonte: II Sole 24 Ore












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