OMESSA VIGILANZA: SCATTA RESPONSABILITA’ PENALE DEI SINDACI Rassegna News Giuridiche by Filippone Dall'inosservanza dei doveri di vigilanza imposti ai sindaci o al collegio sindacale può derivare responsabilità penale per concorso omissivo nei reati commessi dagli amministratori . Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 13517/2014 . I giudici hanno ritenuto sempre configurabile la responsabilità in capo al sindaco che non abbia segnalato all'assemblea o al pubblico ministero i propri dubbi sulla regolarità delle operazioni compiute dagli amministratori e abbiano poi portato al fallimento della società. Se i membri del collegio sindacale non hanno rilevato macroscopiche violazioni o non hanno fatto nulla di fronte a operazioni di dubbia legittimità e regolarità, è sempre configurabile una violazione del dovere di vigilanza imposto loro per legge. La pronuncia della Cassazione non è isolata: anche altre sentenze di legittimità t
Gabriella Filippone avvocato