Svolgimento del processo
La
Corte di appello di L'Aquila con sentenza confermava la legittimità
del licenziamento intimato ad un dipendente Carispaq che prestava
servizio in un'Agenzia dell'Aquila, per l'emissione di assegni protestati tratti sul c.c. presso la detta Agenzia, respingendo l'appello.
La
Corte territoriale rilevava la gravità del comportamento tenuto dal
dipendente, considerate le mansioni espletate di cassiere ed osservava
che la sindrome lamentata dall'appellante, di compulsione all'acquisto,
appariva non pertinente a giustificare il comportamento contestato, in
quanto l'emissione degli assegni era avvenuta in tempi diversi dalla
asserita patologia.
Peraltro
l'imputato aveva spiegato in primo grado il proprio comportamento
allegando di aver dovuto pagare delle rate con una finanziaria;
l'imputato in occasione di precedenti contestazioni non aveva mai
allegato di soffrire di tale sindrome, ma si era giustificato con la
necessità di coprire posizioni debitorie dovute a propri errori di
valutazione.
Si
riteneva, "tenuto conto della mansioni svolte il fatto era certamente
idoneo a minare il rapporto fiduciario posto che poteva ledere anche
l'affidamento dei clienti nella Banca e nella correttezza dei suoi
funzionari."
Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi; resistente la Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila spa.
Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi; resistente la Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila spa.
Motivi della decisione
Primo
motivo dell'imputato: la violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto e dei contratti nazionali di lavoro; non era stata valutata la
proporzionalità ed adeguatezza della sanzione comminata .
Per
la Corte il motivo ha presentato profili di inammissibilità, ritenendo
che in ogni caso la Corte territoriale aveva esaminato il profilo
denunciato nel motivo; ha osservato che l'episodio contestato era
indubbiamente di notevole gravità tenuto conto anche delle mansioni di
cassiere svolte.
La
Corte territoriale aveva anche accertato che "le giustificazioni
offerte dal lavoratore per attenuare sul piano soggettivo la propria
responsabilità apparivano non pertinenti e poco credibili". Pertanto ha
ritenuto il Giudice di merito che la valutazione sulla proporzionalità
ed adeguatezza della sanzioni inflitta in rapporto ai fatti contestati
esser stata compiuta e motivata sulla base di un riferimento puntuale
alle emergenze probatorie ed immune da vizi logici e/o argomentativi.
Secondo
motivo dell'imputato: contraddittoria ed insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; l'imputato era
affetto da una grave patologia che lo aveva portato a commettere i fatti
contestati; di aver evitato che si verificassero pregiudizi economici
di sorta, che in effetti la Banca o i suoi clienti non avevano sofferto.
La
Corte di merito si è quindi espressa così ritenendo: il motivo
infondato perché le dedotte circostanze del ricorrente, "tali da
attenuare sotto il profilo soggettivo la gravità del fatto sono state
dettagliatamente esaminate dalla Corte di appello che ha escluso che la
sindrome sofferta sia stata determinante per la decisione dell'emissione
degli assegni tratti su altro conto corrente e poi protestati", anche
perché l'acquisto compulsato risultava effettuato anni prima e
l'imputato non aveva mai allegato nel corso di procedimenti disciplinari
di analoga natura di soffrire della malattia attestata attraverso
certificazione medica; la motivazione congrua e logicamente coerente
mentre le censure inammissibili.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
vedi: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2013, n. 23598Articolo / Rassegna News by avv. Gabriella Filippone - Foro di Pescara
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