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Segnalo un interessante articolo di Pasquale Spagnoletti, pubblicato da Studio Cataldi.it.: Profili di costituzionalità della nuova legge forense (247/2012/
Nell'articolo si esaminano diversi profili della nuova legge forense (247/2012).
Viene considerato: "Il sistema contributivo dell'ente privato
Cassa Forense, che gestisce interessi eminentemente pubblici, contrasta
con il principio dell'equità fiscale e contributiva.
Infatti, tale
principio, immanente all'Ordinamento Giuridico, strutturato sul combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione Italiana, delinea le caratteristiche generali del sistema contributivo. "
Viene osservato che:
- il sistema, anche di Enti privati come Cassa forense, è tenuto al rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione Italiana e deve essere tale da realizzare una giustizia fiscale - art. 3 Cost. -, solidale - art. 2 Cost. -, basata sul criterio della progressività - art. 53 Cost. - dell'imposizione contributiva;
- gli oneri del carico fiscale e contributivo dovrebbero gravare sui lavoratori in base ai redditi, colpendo i redditi con aliquote crescenti, lasciando esenti o non determinando un forte carico per i percettori di redditi non elevati;
- al contrario il sistema contributivo di Cassa Forense, astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli e stabilisce il pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali.
- l'iscrizione forzata costituisce un ulteriore pagamento, c.d. contributo minimo (solo per il nome), di fatto costituisce una somma notevole, nel raffronto con le altre posizioni, da pagare indipendentemente dalla produzione di reddito professionale (anche a reddito zero), il tutto non a fronte di future erogazioni previdenziali;
- la riforma prevede poi aliquote decrescenti, per cui
l'imposizione, in contrasto col principio d'equità, di cui agli art. 4 e
53 della Costituzione, è regressiva ed iniqua ("14%
per i redditi fino a 94.000,00 euro di reddito, 3% per redditi che
superano tale soglia": si fa così gravare gran parte del carico
contributivo sui lavoratori con redditi più bassi);
- la vera ratio della normativa, secondo Spagnoletti, è quella d'assecondare lo spirito conservatore di quella che vuole rimanere una Casta chiusa nei propri privilegi, potente a tal punto da ottenere una nuova legge professionale (della quale non si sentiva la necessità, né l'urgenza).
"Alla luce di quanto argomentato appare chiaro l'intento della norma incriminata, anacronistica e reazionaria: scoraggiare ed indurre a rinunziare all'esercizio della professione, già prima dell'intervento dei Consigli dell'Ordine (programmato a tre anni dall'entrata in vigore della nuova legge) aggravandone il carico contributivo",a soggetti che - per svariate motivazioni - non raggiungono determinate soglie di reddito professionale " o che affiancano l'attività forense ad altre attività lavorative (che la stessa legge dichiara non incompatibili)."
(StudioCataldi.it)
Rassegna News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone
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