L'assicuratore non è obbligato a corrispondere all'assicurato un risarcimento che procuri in quest'ultimo un ingiustificato arricchimento.
In ambito di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e di natanti, sottoposti all'assicurazione obbligatoria, l'art. 2058 cod. civ. [1] precisa che l'assicuratore non è obbligato a corrispondere all'assicurato un risarcimento che procuri in quest'ultimo un ingiustificato arricchimento.
Due le tipologie di liquidazione di danno risarcibili individuate: il risarcimento in forma specifica e per equivalente:
- Il risarcimento in forma specifica è il rimborso integrale corrispondente all'entità effettiva del danno;
- il risarcimento in forma equivalente è basato sul valore effettivo del bene, valore calcolato sulla base del prezzo di mercato del veicolo in un determinato momento storico.
Il risarcimento in forma equivalente è un metodo di liquidazione vantaggioso per le Compagnie: permette di tenere conto della svalutazione del bene causata dal tempo e dall'uso.
La reintegrazione in forma specifica è onerosa quando
il sacrificio economico necessario per il risarcimento supera il valore
da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
E' quindi possibile per le Compagnie, quando il costo delle riparazioni per riportare il mezzo sinistrato alla condizione antecedente il sinistro sia troppo oneroso rispetto al valore effettivo del mezzo, il risarcimento per equivalente, il cui importo è di fatto inferiore rispetto al risarcimento in forma specifica.
Per prassi giurisprudenziale, nel caso di "notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente".
E' quindi possibile per le Compagnie, quando il costo delle riparazioni per riportare il mezzo sinistrato alla condizione antecedente il sinistro sia troppo oneroso rispetto al valore effettivo del mezzo, il risarcimento per equivalente, il cui importo è di fatto inferiore rispetto al risarcimento in forma specifica.
Per prassi giurisprudenziale, nel caso di "notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente".
Foto: http://www.vittoriocoscarella.it/wp-content/uploads/2012/06/rc-auto.jpg
Articolo / Rassegna News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone - Foro di Pescara
Blog:studio legale avvocato Gabriella Filippone
Sito web:Avv. Gabriella Filippone
Sito: SWA Social Web Avvocati: http://socialwebavvocati.it/
Pagina facebook: SWA Social Web Avvocati & Webnews Giuridiche
Profilo Linkedin: Gabriella Filippone
Articolo / Rassegna News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone - Foro di Pescara
Blog:studio legale avvocato Gabriella Filippone
Sito web:Avv. Gabriella Filippone
Sito: SWA Social Web Avvocati: http://socialwebavvocati.it/
Pagina facebook: SWA Social Web Avvocati & Webnews Giuridiche
Profilo Linkedin: Gabriella Filippone
E-mail: gabrifil@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia un commento