sabato 9 novembre 2013

L'assicuratore non è obbligato a corrispondere all'assicurato un risarcimento che procuri in quest'ultimo un ingiustificato arricchimento.



L'assicuratore non è obbligato a corrispondere all'assicurato un risarcimento che procuri in quest'ultimo un ingiustificato arricchimento.
In ambito di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e di natanti, sottoposti all'assicurazione obbligatoria,  l'art. 2058 cod. civ. [1] precisa che l'assicuratore non è obbligato a corrispondere all'assicurato un risarcimento che procuri in quest'ultimo un ingiustificato arricchimento.
 Due le tipologie di liquidazione di danno risarcibili individuate: il risarcimento in forma specifica e per equivalente:
  • Il risarcimento in forma specifica è il rimborso integrale corrispondente all'entità effettiva del danno;
  • il risarcimento in forma equivalente è basato sul valore effettivo del bene, valore calcolato sulla base del prezzo di mercato del veicolo in un determinato momento storico. 

Il risarcimento in forma equivalente è un metodo di liquidazione  vantaggioso per le Compagnie: permette di tenere conto della svalutazione del bene causata dal tempo e dall'uso.
La reintegrazione in forma specifica è onerosa quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento supera il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.
E' quindi  possibile per le  Compagnie, quando il costo delle riparazioni per riportare il mezzo sinistrato alla condizione antecedente il sinistro sia troppo oneroso rispetto al valore effettivo del mezzo, il risarcimento per equivalente, il cui importo è di fatto inferiore rispetto al risarcimento in forma specifica. 
Per prassi giurisprudenziale, nel caso di "notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente".
La liquidazione del danno ad ogni modo non è  limitata soltanto al valore del bene danneggiato, si tiene  conto altresì del pregiudizio effettivo subito dal danneggiato.
I giudici di merito sono soliti aggiungere al valore ante-sinistro del mezzo altre voci di spesa: il "fermo tecnico",  (un indennizzo per i giorni lavorativi necessari per riparare il mezzo), i costi per la rottamazione dell'auto danneggiata, i costi  per la reimmatricolazione di un nuovo veicolo. 

 [1] Art. 2058 cod. civ.: "Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente , se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore."



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Articolo / Rassegna News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone - Foro di Pescara


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