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Il Consiglio di Stato, lo scorso settembre, ha avuto modo di pronunciarsi sul ricorso proposto
da una s.r.l.contro la
Regione Marche ed il responsabile pro tempore del Servizio tutela e
risanamento ambientale della Regione Marche, il Comune di Camerino, in persona del sindaco in carica,per la riforma della
sentenza del T.a.r. Marche, sezione I, n. 560/2006, resa tra le parti e
concernente il risarcimento dei danni da ritardo, in occasione del
rilascio dell’autorizzazione alla variante di un progetto di recupero di
cava. [1]
Il Consiglio, visti il ricorso in appello ed i relativi allegati, gli atti e documenti di causa, ha ritenuto integrati sia l’elemento
dell’antigiuridicità del ritardo amministrativo,
posta in essere non iure e contra ius, che ha leso l’interesse pretensivo
dell’odierna appellante ad ottenere il provvedimento favorevole nel
rispetto dei termini di legge, sia l’elemento soggettivo della
colpevolezza, evidenziando il manifesto carattere dilatorio delle condotte
tenute dalle amministrazioni (regione e comune), ed il comportamento d’inerzia
giuridicamente rilevante.
Il principio richiamato dal Consiglio: "il solo
ritardo nell’emanazione di un atto è elemento sufficiente per
configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento,
nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse
pretensivo dell’amministrato, ove tale procedimento sia da concludere
con un provvedimento favorevole per il destinatario" (vedi
Cons. St., sez. IV, sent. 7 marzo 2013 n. 1406; sent. IV, 23 marzo 2010
n. 1699).
Così il Consiglio: la parte interessata ha fornito la prova della sussistenza di
danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), "
collegati da un nesso di derivazione causale immediato e diretto alla
ritardata emanazione del provvedimento autorizzatorio (v. la copiosa
documentazione, contabile e fiscale, prodotta dalla citata appellante a
comprova dei maggiori costi di approvvigionamento con materia prima e
dei mancati utili d’impresa), sicché risultano integrati tutti gli
elementi della fattispecie di responsabilità aquiliana della pubblica
amministrazione".
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, ha pertanto accolto l’appello ed ha condannato le
amministrazioni appellate (Regione Marche e Comune di Camerino), in
solido tra di loro, al pagamento, in favore dell’appellante,
dell’importo di euro centomila, con gli interessi legali al saldo, ed
alla rifusione, in favore della stessa appellante, degli oneri
processuali del doppio grado di giudizio
[1] Consiglio di Stato Sesta Sezione
Sentenza 7 maggio - 2 settembre 2013, n. 4344