sabato 30 novembre 2013

Corte di Giustizia dell'Unione europea: il passeggero ha sempre diritto al rimborso in caso di ritardo, anche quando il disguido dipende da forza maggiore

Foto: http://tg24.sky.it/static/contentimages/original/sezioni/tg24/economia/2013/09/26/treni_ritardi.jpg

La Corte UE chiarisce la differenza tra il risarcimento del danno e l'indennizzo dovuto in caso di disservizio.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza nella causa C-509/11, interviene e chiarisce la differenza tra il risarcimento del danno e l'indennizzo dovuto in caso di disservizio. Quando il treno non parte o arriva in ritardo, il viaggiatore ha comunque diritto al rimborso di una parte del biglietto, anche nei casi in cui la causa del disguido dipenda da forza maggiore. L'azienda negava la sua responsabilita`, riportandosi a norme comuni di diritto internazionale che la esoneravano per cause di forza maggiore, come il maltempo o le agitazioni sindacali.
Di diverso avviso la Corte.
Per  l'indicazione delle misure di rimborso previste e della soglia minima di ritardo che da diritto al rimborso, leggi articolo integrale cliccando sul link  Ateneolex.it


 

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