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La
Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza nella causa
C-509/11, interviene e chiarisce la differenza tra il risarcimento del
danno e l'indennizzo dovuto in caso di disservizio. Quando il
treno non parte o arriva in ritardo, il viaggiatore ha comunque diritto
al rimborso di una parte del biglietto, anche nei casi in cui la causa
del disguido dipenda da forza maggiore. L'azienda negava la sua
responsabilita`, riportandosi a norme comuni di diritto internazionale
che la esoneravano per cause di forza maggiore, come il maltempo o le
agitazioni sindacali.
Di diverso avviso la Corte.
Per l'indicazione delle misure di rimborso previste e della soglia minima di ritardo che da diritto al rimborso, leggi articolo integrale cliccando sul link Ateneolex.it
Rassegna News Giuridiche by avv. Gabriella Filippone
Blog: studio legale avvocato Gabriella Filippone