Avv. Gabriella Filippone Il Consiglio
di Stato ha affermato, con la sentenza n. 7/2013, che al dipendente va risarcito il danno esistenziale se per anni ha lavorato anche di domenica, senza fruire del riposo compensativo. Il diritto al riposo settimanale
compensativo è irrinunciabile in base all'articolo 36 della
Costituzione, consente al lavoratore di ricostituire le proprie energie
psicofisiche e svolgere attività espressione della propria personalità.
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La domanda risarcitoria è stata proposta da alcuni dipendenti addetti al servizio di trasporto pubblico locale.
Il
Consiglio di Stato, nel chiarire che i dipendenti devono provare,
documenti alla mano, di non aver fruito del riposo compensativo per
esigenze aziendali, ha altresì precisato che non devono provare che la
mancanza del giorno di riposo abbia provocato loro un danno.
E' sufficiente dimostrare di non aver fatto pause.
L'Amministrazione potrà fornire la prova contraria sulle predette
circostanze; se queste prove mancano, le dichiarazioni del dipendente
diventano incontestate e possono fondare la decisione del giudice.
Due i tipi di danno riconosciuti: biologico ed esistenziale, sono i
danni che derivano al dipendente per aver lavorato 7 giorni su 7
(settimana piena).
Il Consiglio ha altresì chiarito due
questioni: la prima attiene alla prova del danno da usura psicofisica
del lavoratore; la seconda riguarda il termine di prescrizione.
Sulla prova il Consiglio ha affermato che il dipendente pubblico che
lamenti un danno per aver lavorato sette giorni su sette deve allegare
circostanze e documenti (buste paga, statini, istanze e diffide alla
pubblica amministrazione di appartenenza) che dimostrino la mancata
fruizione del riposo compensativo, per esigenze aziendali.
Il
Consiglio di Stato considera due tipi di danno: quello biologico
consistente in un'infermità cioè nella lesione dell'integrità
psicofisica; quello esistenziale consistente nell'alterazione di
abitudini, relazioni e scelte di vita.
Il danno al dipendente per
aver lavorato sette giorni su sette attiene alla sfera esistenziale e
il giudice lo desume con il meccanismo delle presunzioni semplici, cioè
immediatamente percepibili. ll giudice, dallo svolgimento di mansioni
che prevedono un elevato grado di diligenza, come quelle dei macchinisti
posti alla guida di treni, senza godere di riposi compensativi, in modo
sistematico nel corso di un decennio, desume il danno esistenziale
consistente in una situazione patologica di stress derivante dal mancato
recupero delle energie psicofisiche. Il diritto al riposo settimanale
compensativo è irrinunciabile in base all'articolo 36 della
Costituzione, consente al lavoratore di ricostituire le proprie energie
psicofisiche e svolgere attività espressione della propria personalità.
La pronuncia chiarisce che il dipendente può agire per il ristoro di tale danno entro dieci anni dalla più antica festività non goduta, in quanto il danno deriva dall'inadempimento del contratto di lavoro da parte della pubblica amministrazione.