domenica 4 ottobre 2020

Il TAR di Strasburgo boccia l’obbligo generalizzato di mascherine all’aperto

 






ULTIMA ORA:

Il quotidiano Il Messaggero

La Corte Superiore di Giustizia di Madrid ha bocciato le misure di contenimento del coronavirus imposte dal governo alla capitale spagnola e ad altre nove città della provincia affermando che la decisione sul lockdown parziale lede «i diritti e le libertà fondamentali». Lo riporta la stampa spagnola.

 

Spagna, tribunale boccia il lockdown del governo: «Lede la libertà»





IL FATTO QUOTIDIANO 8 ottobre 2020


Coronavirus, Corte Superiore di Giustizia boccia i lockdown mirati di Sanchez nella regione Madrid: ‘Ledono libertà fondamentali’

Coronavirus, Corte Superiore di Giustizia boccia i lockdown mirati di Sanchez nella regione Madrid: ‘Ledono libertà fondamentali’

Venerdì il governo aveva imposto a 4,8 milioni di residenti nella regione il divieto di viaggiare in un’altra parte della Spagna, se non per lavoro o altri motivi eccezionali, scavalcando un provvedimento del governo regionale che, invece, aveva introdotto un lockdown limitato


















"Francia, il #Tar di #Strasburgo boccia l'obbligo di #mascherine all'aperto Il tribunale della città alsaziana accoglie il ricorso e invita il prefetto a riscrivere il decreto, indicando comuni, quartieri e orari in cui è effettivamente necessario indossare i dispositivi di protezione per reali esigenze di densità di folla.

Il Tar di Strasburgo ha bocciato il decreto del prefetto che impone di indossare 24 ore su 24 la mascherina all'aperto come misura di contenimento del contagio da covid e le impone di riscriverlo "entro lunedì" ma evidenziando reali necessità per densità di folla durante certe fasce orarie o in certi comuni o quartieri.

Ricorsi anche in altre città, tra cui Parigi Il provvedimento deve essere "rimodulato" e differenziato, in quanto - afferma il Tar - quello generalizzato (mascherine sempre e ovunque per tutti) è "una grave violazione della libertà personale e di circolazione".

La decisione ha già fatto emuli e la mattina del 3 settembre analoghi ricorsi sono stati presentati da avvocati a nome di associazioni e semplici cittadini a Parigi, Lione e Nizza. La Francia sta vivendo una fase particolarmente delicata, risultando ormai stabilmente tra i Paesi col più alto numero di contagi al giorno."


Ottobre 2020 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri 



La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo o altro materiale (testata, autore, titolo) 




Il TAR di Strasburgo boccia l’obbligo di mascherine all’aperto



Video di Raffaele Palermo pubblicato su Youtube il 4 ottobre 2020




Alla luce di questa decisione del TAR di Strasburgo che farà ora Conte, autoproclamatosi difensore d'ufficio del Popolo italiano? Ci obbligherà comunque in Italia alla mascherina all' aperto h.24?

Amico Conte sappi che - afferma il Tar di Strasburgo - "quello generalizzato" (mascherine sempre e ovunque per tutti) "è una grave violazione della libertà personale e di circolazione"

Amichetto Conte vai piano e non in mio nome, non ho bisogno di avvocato d'ufficio.


Probilmente il PROF. CONTE intende bypassare i TAR, la sfera di competenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell'ambito regionale (per esempio di comuniprovince, e regione; o di prefetti o altri organi periferici dello stato), nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali  purché gli effetti dell'atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR.









L'Osservatorio sulla Legalità Costituzionale, si è rivolto al Consiglio Europeo, Conte non potrà bypassare anche quello.

L’Osservatorio sulla Legalità Costituzionale istituito presso il Comitato Popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni Stefano Rodotà, composto da giuristi, avvocati, e professori universitari in discipline giuridiche, ha denunciato al Segretario del Consiglio d’Europa le gravi violazioni dei diritti e delle libertà individuali garantite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che a suo avviso sarebbero state perpetrate dallo Stato Italiano in occasione della pandemia da COVID-19, senza alcuna preventiva notifica ai sensi dell’art. 15 CEDU.

ESPOSTO CONTRO IL GOVERNO ITALIANO AL CONSIGLIO D’EUROPA: LA DEMOCRAZIA VIOLATA DAI DPCM CONTE.

 

ESPOSTO CONTRO IL GOVERNO ITALIANO AL CONSIGLIO D’EUROPA: LA DEMOCRAZIA VIOLATA DAI DPCM CONTE.

Lo scorso 24 settembre l’esposto è stato ricevuto. Attendiamo una risposta entro fine mese di ottobre”, ha spiegato l’avvocato Enrica Senini che si è occupata di redigere l’esposto.


LA DEMOCRAZIA VIOLATA, ESPOSTO CONTRO IL GOVERNO ITALIANO AL CONSIGLIO D’EUROPA -

VIDEO BYOBLU24

"06/10/2020 L’Osservatorio sulla Legalità Costituzionale istituito presso il Comitato Popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni Stefano Rodotà, composto da giuristi, avvocati, e professori universitari in discipline giuridiche, ha denunciato al Segretario del Consiglio d’Europa le gravi violazioni dei diritti e delle libertà individuali garantite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che a suo avviso sarebbero state perpetrate dallo Stato Italiano in occasione della pandemia da COVID-19, senza alcuna preventiva notifica ai sensi dell’art. 15 CEDU. Per discutere di questo argomento su #Byoblu24 sono intervenuti il professore Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, e l’avvocato Enrica Senini che si è occupata di redigere l’esposto. “Lo scorso 24 settembre l’esposto è stato ricevuto. Attendiamo una risposta entro fine mese”, ha spiegato l’avvocato. “Il Parlamento è messo in un angolo, superato dai Dpcm. Tutto ciò fa male alla democrazia”, ha dichiarato il docente che ha duramente criticato il modus operandi del governo durante questa emergenza."







Il Consiglio d'Europa è un organizzazione internazionale che ha sede a Strasburgo in Francia, composta da 47 Stati dell'Unione Europea e anche altri Stati al di fuori dell'Unione europea. Ha il compito istituzionale di promuovere la democrazia, la difesa dei diritti umani e di agevolare la cooperazione tra Stati  nella stipula di eventuali convenzioni  o accordi internazionali.

Il Consiglio d'Europa viene classificato una sorte di osservatore del rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.

L'articolo 15 comma 3 della Convenzione Europea  dei Diritti dell'Uomo stabilisce che se una parte contraente alla  Convenzione, in questo caso parliamo dell'Italia, intende porre in essere  per un motivo di emergenza nel proprio territorio    ha l'obbligo di notificare le misure adottate  e i motivi per i quali le misure  vengono adottati. IL GOVERNO CONTE NON HA NOTIFICATO LE MISURE ADOTTATE RESTRITTIVE DELLE LIBERTA' INDIDUALI, come invece era tenuto, al Consiglio d'Europa, osservatore del rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo nè le misure nè le motivazioni di tale privazioni di libertà.





Intervento del Professore Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli:

Sin dall'inizio, quindi diciamo da marzo, ho espresso forti perplessità in ordine alla strumentazione normativa statale, ma ancor di più sull'utilizzo diciamo così disinvolto di provvedimenti regionali e alcune volte anche provvedimenti di amministrazioni locali, di sindaci, con una diretta incidenza appunto sulle libertà fondamentali.
Io credo che sin dall'inizio il metodo utilizzato si è mosso al di fuori del perimetro costituzionale.
La nostra Costituzione evidentemente prevede limitazioni e sospensioni diciamo di libertà fondamentali ma tutto questo deve essere comunque previsto, contemplato, regolamentato e disciplinato sulla base di un principio cardine dello Stato democratico che è la riserva di legge, ancor di più del principio di legalità.
Significa che si può sospendere la libertà di circolazione, poi a catena c'è la sospensione di tanti altri diritti fondamentali a carattere civile, anche politico, economico e sociale ma questo può avvenire solamente con legge, con atto legislativo, questo si chiama anche principio di riserva di legge assoluta.
Capisco che in una prima fase possa essere stato utilizzato uno strumento che è previsto dalla nostra Costituzione che è il decreto legge.
Il decreto legge così come è stato usato sin dall'inizio
avrebbe dovuto avere una disciplina più puntuale, convertiti si in legge, la riforma di legge sarebbe stata rispettata ma in realtà solo dal punto di vista formale perché i decreti legge, in particolare i primi cioè quelli più virulenti, quelli più incisivi sostanzialmente hanno delegato il governo, quindi il governo che delega se stesso ad intervenire con degli atti che sono degli atti che hanno un contenuto giuridico molto che incisivo ma nello stesso temo sono difficilmente giustiziabili, faccio riferimento ai famigerati DPCM.
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questi DPCM sono degli atti che sfuggono ad tutti i controlli perché sono degli atti che si muovono da un lato sul profilo politico normativo ma in realtà poi sono atti formalmente di natura amministrativa e sono difficilmente catalogabili.
Quello che più interessa per il cittadino è la difficoltà di giustiziabilità e quindi di difendersi rispetto a degli atti che sono
particolarmente aggressivi perché appunto sono quelli che poi determinano le limitazioni e le compressioni dei diritti fondamentali.
Voglio dire,
il DPCM non è controllabile dalla Corte Costituzionale,
il DPCM non è controllabile attraverso un eventuale veto che potrebbe esercitare il Capo dello Stato,
il DPCM difficilmente ha una giustiziabilità dinanzi agli organi della giustizia amministrativa proprio perché si muove su un piano ibrido politico amministrativo

Lo scenario è questo, la Costituzione prevede i decreti legge in casi straordinari di necessità e di urgenza ma la straordinarietà dei casi non è completamente in sintonia con
un fenomeno che ormai non possiamo più considerare straordinario.
Quindi il Governo è diventato centrale assolutamente nella gestione della pandemia, il Parlamento è diventato un organo di mera ratifica e i cittadini sudditi di provvedimenti non giustiziabili e quindi sostanzialmente incapaci di potersi difendere i propri diritti e stiamo parlando di libertà fondamentali.

Ci si è mossi al di fuori del sistema delle fonti, extra ordinem. La nostra Costituzione lo prevede solo in caso di guerra, cioè quando siamo attaccati da un Paese nemico ed è previsto appunto l'utilizzo di forme exta ordinem, cioè quando le Camere deliberano lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari, questo è l'unico caso. Per il resto c'è un modello che però è stato fortemente teso, compresso se non addirittura violato da questi DPCM.
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In Italia i TAR

Un tribunale amministrativo regionale (TAR) è, nell'ordinamento della Repubblica italiana, un organo di giurisdizione amministrativa.

Il TAR è competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da privati che si ritengano lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo .Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato. Per il medesimo motivo, è l'unico tipo di magistratura speciale a prevedere solo due gradi di giudizio.

In Italia i TAR sono venti, con circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione, e hanno sede nel capoluogo regionale. In alcune regioni quali LombardiaEmilia RomagnaLazioAbruzzoCampaniaPugliaCalabriaSicilia esistono sezioni distaccate. Nel Lazio sono anche istituite tre sezioni in Roma, con competenze di particolare rilievo. In Trentino-Alto Adige è istituito il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA), con una "sezione autonoma" – del tutto indipendente – a Bolzano.

A ciascun TAR sono assegnati un presidente e non meno di cinque magistrati amministrativi, denominati, a seconda dell'anzianità di servizio, "referendari", "primi referendari", "consiglieri". Le decisioni sono assunte con l'intervento di tre giudici.

Attualmente le seguenti città italiane sono sede di TAR:


Competenza

La sfera di competenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell'ambito regionale (per esempio di comuniprovince, e regione; o di prefetti o altri organi periferici dello stato), nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell'atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR. Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo, è competente, ove si tratti di atti emanati da enti ultraregionali, il TAR della regione in cui ha sede l'ente stesso.

Il TAR del Lazio è inoltre competente per le controversie relative ad atti provenienti da una amministrazione statale avente competenza ultraregionale (eccezion fatta per gli atti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per i quali la competenza spetta invece al TAR della Lombardia).


Termini

Il termine previsto per il ricorso è alquanto breve: il soggetto leso in un proprio interesse legittimo deve notificare il ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento entro sessanta giorni (ma esistono termini più brevi per i riti speciali) dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza. Il ricorso deve essere notificato, nello stesso termine, ad almeno un controinteressato (cioè a un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso: ad esempio il vincitore di un concorso pubblico di cui si chiede l'annullamento).

Decisione

Con la propria decisione il TAR, ove ritenga fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, e l'autorità amministrativa dovrà uniformarsi ai criteri in essa fissati; le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive e acquistano valore di cosa giudicata: il caso concreto deciso non può essere dedotto in altro giudizio, ove, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, non sia stato proposto appello. Le decisioni e le ordinanze dei TAR possono essere appellate davanti al Consiglio di Stato.

Quelle del Tar Sicilia, invece, davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (un organo, previsto dalla Statuto siciliano, che agisce come una sezione staccata del Consiglio di Stato).






Interviene in Italia il CODACONS

dal loro sito:





3 Ottobre 2020

"OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO: PARTE IL RICORSO AL TAR!

    Il Codacons interviene contro l’obbligo indiscriminato di indossare la mascherina, varato dalla Regione Lazio: l’Associazione raccoglie le preadesioni per un ricorso al TAR.

    I FATTI

    Da sabato 3 ottobre 2020 (ordinanza 62 del 2/10/2020) è obbligatorio, fino a nuova disposizione, indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, nel territorio della Regione Lazio. Una decisione presa allo scopo di “contenere l’epidemia da Covid-19 e in considerazione della sua evoluzione, nelle ultime settimane, sul territorio regionale”. Ragioni di buon senso, certo, per una misura utile e necessaria; una misura, però, che nella sua concreta applicazione – nella misura in cui non prevede condizionalità – appare francamente abnorme: se ci si trova soli, in un bosco o in un giardino, perchè mai dovrebbe essere necessario indossare tali dispositivi? Ecco, in sintesi, la critica che si rivolge a questo e a simili provvedimenti: invece di restringere la portata applicativa alle situazioni e ai luoghi in cui esista un reale pericolo di contagio, estende pericolosamente l’ambito di applicazione anche a circostanze e situazioni in cui questo pericolo semplicemente non esiste.

    L’INIZIATIVA CODACONS

    Il Codacons sostiene tutte le misure idonee a contrastare la diffusione dell’epidemia Covid-19, e a far calare la curva dei contagi. Contesta però, come detto, la natura assoluta e generalizzata del provvedimento, nella misura in cui non prevede condizionalità e limiti applicativi. Di qui – dopo la sentenza del Tar che ha annullato, in assenza di una legge dello Stato, l’obbligo vaccinale per gli over65 – il ricorso dell’associazione al Tar del Lazio, affinché l’obbligo sia mantenuto, sì, ma limitato ai soli contesti di rischio-contagio.

    PER ADERIRE

    Per pre-aderire gratuitamente, senza impegno, all’iniziativa ed essere aggiornati dal Codacons riguardo gli sviluppi della vicenda clicca qui. La preadesione non comporta l’obbligo di aderire in seguito all’eventuale azione legale vera e propria."












    MESSAGE IN THE BOTTLE






    IL CODACONS

    dal loro sito:

    "5 Ottobre 2020

    No alle mascherine all’aperto: nel Lazio depositato il ricorso al Tar

     

    LUISA MOSELO ROMA. Depositato oggi lunedì 5 ottobre il ricorso del Codacons al Tar del Lazio contro l’ordinanza della Regione guidata da Nicola Zingaretti che ha introdotto l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto. Obbligo che con ilL nuovo Dpcm dovrebbe venire esteso a tutt’Italia. Intanto l’azione di protesta a livello regionale è stata avviata. Il primo firmatario era stato, tre giorni fa Vittorio Sgarbi che si era subito scagliato contro il governatore colpevole di voler mettere la “museruola” a oltranza a tutti, 24 ore su 24. «Va denunciato per attentato alla nostra Costituzione» aveva tuonato il critico attaccando il presidente della Regione Lazio.

    Un danno per la collettività”
    «Una decisione – spiegano dall’associazione – che, al pari dell’ordinanza sui vaccini per i cittadini over65 (poi decaduta perché rigettata dal Tribunale regionale, ndr) è destinata a cadere dinanzi la giustizia amministrativa, per la manifesta illogicità del provvedimento e per le discriminazioni che questo introduce a danno della collettività
    . Senza contare che, come stabilito anche di recente da diversi tribunali che si sono pronunciati in tema di provvedimenti regionali anti-Covid, la materia sanitaria è di competenza esclusiva dello Stato».

    «Siamo totalmente favorevoli all’uso della mascherina per limitare i contagi da Covid, ma riteniamo illegittimo introdurre obblighi generalizzati e indiscriminati per i cittadini che non tengano conto delle situazioni in cui vi siano reali pericoli sanitari – ribadisce il presidente del Codacons Carlo Rienzi -. Ordinanze come quella della Regione Lazio scaricano sulla collettività le incapacità dello Stato di far rispettare le norme anti-Covid, e pertanto sono destinate a cadere dinanzi al Tar ».

    Nel testo del ricorso si evidenzia che «l’ordinanza impugnata risulta emanata senza alcuna previa interlocuzione con il Governo» e «senza alcun preventivo parere del Comitato Tecnico Scientifico (…) istituito appositamente per i profili tecnico-scientifici e per le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità di provvedimenti/misure volte a fronteggiare la diffusione delle patologie derivanti da Covid-19 ».

    E viene precisato che «il provvedimento impugnato si dà semplicemente atto di averlo sentito “per le vie brevi”!».

    Focolai nel Lazio
    Secondo i ricorrenti «l’intervento regionale di cui è questione esorbita dall’ambito dei poteri attribuiti alle regioni e si pone in contrasto con specifiche norme costituzionali”.
    Perché la «Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della profilassi internazionale».

    Quindi le critiche mosse al provvedimento che mira al contenimento del contagio in una regione come il Lazio in cui i casi positivi sono in continuo aumento. Con focolai legati alle scuole (gli ultimi istituti in ordine di tempo ad essere toccati dal coronavirus sono stati due storici licei romani come il Tasso e il Giulio Cesare). E il boom di contagi nella provincia di Latina dove la Asl ha invitato i cittadini a «uscire il meno possibile, solo in caso di necessità».

    «Al di là della inconsistenza e illogicità della motivazione resta poi la abnormità di un provvedimento che è assoluto e generalizzato – si legge nelle motivazioni del ricorso -. Per esso anche un cittadino che transita da solo in una strada o in un giardino o in un bosco, o che si siede da solo su una panchina di un parco a mangiare un gelato o panino o solo a leggere il giornale dovrebbe indossare la mascherina».

    Quindi l’esempio-provocazione: «Lo stesso gli abitanti del comune di Mercetelli in provincia di Rieti che conta 85 abitanti in tutto di cui la metà anziani sempre in casa dovrebbero indossare la mascherina anche solo per uscire a prendere una boccata d’aria nella strada di casa, il che mostra l’assurdo della disposizione»"

    FONTE: CODACONS









    DIRETTA URGENTE con Diego Fusaro! "Fase 1" in arrivo, preparatevi al peggio



    DIEGO FUSARO:
    "Liberi di sapere e di far sapere! L'indipendenza è la nostra forza, l'amore per la cultura e la libertà è la nostra vita."








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    «La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

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    La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo)

    per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo. 


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