Passa ai contenuti principali

ACCERTAMENTO dell’ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE: schema di decreto concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”



ACCERTAMENTO dell'ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE: in arrivo un nuovo regolamento "frittata" per gli Avvocati



Rassegna news giuridiche a  cura di Gabriella Filippone - Dopo essersi espressi e dopo averci regolamentato in materia previdenziale istituendo i contributi minimi obbligatori e l'iscrizione d'ufficio a Cassa forense,  Vi significo che si preannunciano ulteriori novità: in serbo per noi è in preparazione una nuova frittata,  in special modo per gli Avvocati a basso e medio reddito, concerne le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense .


Articolo correlato:










Pubblico e trasmetto dal blog l'iniziativa di un Collega (il quale preferisce  non essere menzionato) che mi chiede di diffondere il messaggio che segue, in quanto.. "bisogna muoversi prima possibile".





"Tutti gli Amici della c.d. Insorgenza Forense sotto qualunque Insegna o Lista militino sono chiamati a collaborare per predisporre un nuovo, ennesimo, Ricorso al Tar Lazio avverso il Regolamento Permanenza Albo. Ricorso che sarà presentato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto mobilitiamoci in sede politica per evitare che sia licenziato come nella Bozza in calce."



Ho letto la bozza che mi ha inviato, indico in sintesi, i requisiti richiesti con il regolamento. La professione forense si ritiene esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;

g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;

h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

 I requisiti previsti  devono ricorrere tutti congiuntamente.



Monna Lisa eyes | via Wikimedia 


La mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione comporta la cancellazione dall'albo. Ne consegue che se non si pagano i contributi all'Ordine ed alla Cassa si viene cancellati. 

Così è nella bozza di regolamento, alla sezione "Relazione illustrativa", che letteralmente stabilisce, alla lettera g):

"aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e alla cassa di previdenza forense, dal momento che il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il funzionamento dei predetti enti e, per l’altro, è indice della presenza di un sia pur minimo volume di affari;

E’ specificato che i requisiti appena esposti devono ricorrere congiuntamente, cioè che l’esercizio della professione può dirsi effettivo esclusivamente se sussistono tutti."





La conseguenza della cancellazione è dunque strumentale ad un "loro" scopo in ordine al mancato pagamento dei contributi dovuti all'Ordine ed alla Cassa di Previdenza Forense.


Il Collega ha preliminarmente eccepito che, dalla "Relazione Illustrativa" Regolamento Permanenza Albo, l’articolo 4 dispone che, quando la cancellazione ha avuto luogo "per mancanza del requisito del numero minimo di 5 affari per anno ovvero di quello relativo all’aggiornamento professionale obbligatorio, la reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva". Così da stabilire "un lasso temporale minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti. In tutti gli altri casi, la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione".Vistose contraddittorietà della bozza regolamentare: se si è stati cancellati "trattare 5 affari riservati all'attività del Legale è esercizio abusivo della professione; non si possono acquisire crediti formativi senza essere Avvocati o praticanti avvocati, "a meno che non modifichino in quest'ultimo caso il Regolamento Formazione, oltre a scriminare per l'avvocato cancellato la sanzione penale di cui all'art. 348 del C.P."




Riporto anche l'immediato commento dell'Avvocato Paolo Rosa (esperto di previdenza, in passato è stato Presidente di Cassa forense) alla lettura della bozza regolamentare: 

"IL REGOLAMENTO MINISTERIALE PER LA CONTINUITA PROFESSIONALE............è SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI LO USO DELLA LEVA PREVIDENZIALE PER FARE SELEZIONE; g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;

h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

I requisiti devono ricorrere congiuntamente. siffatto requisito è macroscopicamente ILLEGITTIMO e costituisce un UNICUM nel panorama del lavoro autonomo !!!!!!"




Sull'argomento Vi invito a leggere quanto pubblicato dall'Avv. Rosa in "Diritto e Giustizia" il 4 febbraio 2015:


"Il Ministero della Giustizia ha pubblicato lo schema di regolamento per disciplinare le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense...
Balza all’evidenza come il Ministero della Giustizia, con lo schema di regolamento in questione, utilizzi la leva reddituale, vietata dalla legge n. 247/2012, per portare a compimento il processo di selezione censuaria nella categoria degli avvocati...
Tutti i requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente. L’omissione comporterà la cancellazione dall’Albo se l’avvocato non dimostrerà la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. 
Si tratta di un unicum, assolutamente illegittimo, nel lavoro autonomo...
Invito quindi sin da ora i COA e il CNF ad esprimere sul punto parere contrario sollevando i numerosi profili di illegittimità di siffatta normativa.
Sarà opportuno anche rendere edotti della vicenda i componenti delle Commissioni parlamentari che dovranno fornire il loro parere."



Vi suggerisco altresì di leggere un'analisi dello schema di Regolamento di Salvatore Lucignano cliccando qui



L'analisi di Lucignano dei criteri proposti con la bozza regolamentare: 



"a). Non mi sembra ci siano obiezioni o particolari osservazioni da fare. La partita IVA è necessaria per esercitare la professione forense.



b) Questo criterio è incomprensibile. Cosa si intende per “uso”? Fa riferimento ad una particolare facoltà connessa all’esercizio di diritti reali? E’ compatibile con la locazione di cose? In pratica, essendo del tutto indefinita sia la qualità dei “locali” da destinare all’esercizio della professione, sia l’utenza telefonica richiesta, la libertà concessa in questo campo al professionista è pressoché totale. Perché allora inserire un criterio così indefinito nel regolamento? Un criterio chiaramente privo di effettive possibilità sanzionatorie, poiché tecnicamente, anche il mio bagno di casa può essere qualificato come locale destinato all’esercizio della professione, visto che la norma non si preoccupa (e come mai potrebbe) di tipizzare quale locale sia idoneo allo scopo. In altri termini si tratta di una norma inutile, inapplicabile, che verrà elusa senza alcuna difficoltà.



c) Il numero di affari trattato introduce un criterio quantitativo in un combinato normativo che sul punto non imponeva alcuna scelta obbligata. Detto questo, a parte che la vaghezza del termine “affare”, impedirà di ottenere facilmente un’interpretazione univoca e concordata della norma, ma è stato scelto un numero di “affari” talmente basso da rendere detta norma irrisoria e priva di ogni effettivo valore discriminatorio.



d) Si veda quanto scritto a commento del punto al sub a). Peraltro si rileva che la titolarità della PEC non è prevista in via esclusiva da questa norma, quindi più professionisti, salvo divieti espressi aliunde, potrebbero condividere una stessa PEC e risultare in regola con questa norma, per come essa è formulata.



e) Norma assolutamente illegale. I criteri normativi non prescrivono, né prevedono che l’avvocato che eserciti la professione secondo le modalità previste dall’art. 21 co. 1 debba farlo aggiornandosi nelle forme e nei modi previsti secondo le condizioni previste dal CNF. Introdurre questo criterio nel regolamento riguardante l’art. 21 rappresenta un evidente elemento di sciatteria giuridica. Diverse sono le norme primarie che dispongono gli obblighi e distinte dovevano rimanere le norme regolamentari che attuavano la legge. Si noti anche che l’attuale sistema di aggiornamento professionale predisposto dal CNF è illegale, essendo basato sul meccanismo dei crediti formativi, che viola la legge professionale.



f) Criterio assolutamente illegale. L’assicurazione del professionista non c’entra assolutamente nulla con l’esercizio prevalente, abituale, continuativo ed effettivo della professione. La violazione dell’obbligo corrispondente non andava regolata con questo regolamento.



g) Si tratta di oneri amministrativi che non incidono sui concetti espressi dalla legge di riferimento. Anche questo criterio non poteva essere inserito in questo regolamento. La sua presenza è illegale.



h) Stesso discorso per il criterio in oggetto, con l’aggravante che il versamento dei contributi previdenziali, per la loro particolare modalità di calcolo, per la loro regolamentazione specifica e per la capacità di intaccare il reddito del professionista, è un elemento la cui obbligatorietà ai fini della dimostrazione dell’esercizio effettivo della professione è in contrasto con la previsione per cui detta dimostrazione non debba e non possa far riferimento a criteri reddituali.



Da questa sommaria analisi si comprende come i criteri individuati dal regolamento siano in parte vaghi ed inapplicabili, in parte non attinenti alla declinazione della norma primaria, in parte illegittimi.

Si tratta di un insieme di prescrizioni di carattere vessatorio, sciatto, che sfuggono peraltro costantemente al criterio più importante che una norma giuridica dovrebbe possedere: l’effettività.

... si pensi a quanto è assurdo prevedere criteri di esercizio prevalente di una professione che già gode di specifiche incompatibilità con altre attività, previste dalla legge.

E’ evidente che la ratio del combinato legge – regolamento, lungi dall’assicurare che l’avvocato sia un professionista effettivamente dedito alla professione, si preoccupa di assicurare che l’avvocato sia in regola con pagamenti, balzelli e svolga la sua professione in una dimensione necessariamente “organizzata”, tentando di escludere dal novero dei professionisti in regola coloro che esercitano con modalità “artigianali”.


3. le esimenti.

Veniamo ora ad un altro aspetto del regolamento: le esimenti. A parte quelle previste dalla legge, il regolamento parla di esclusione dalle conseguenze delle norme in caso di “giustificati motivi oggettivi o soggettivi”. Quali sono tali motivi? Mistero. Un vaso di Pandora che di fatto lascia alla discrezionalità dei COA la verifica di situazioni che possono spaziare dalla disobbedienza civile, nel caso di balzelli ritenuti iniqui dal professionista ed oggetto di legittima lotta politica (si pensi ai minimi contributivi in ambito previdenziale), all’utilizzo di modalità di esercizio atipiche, ma comunque efficaci nel garantire il rispetto dei criteri qualitativi espressi dalla legge professionale. Insomma, un universo in grado di contenere di tutto, che svuota il regolamento di ogni funzione di rigoroso accertamento effettivo della qualità del professionista, lasciando che il pagamento degli oneri imposti alla professione divenga di fatto l’elemento fondamentale per accertarne il suo effettivo svolgimento.


4. Considerazioni conclusive.

Un regolamento sciatto, illegittimo, inutile, vessatorio, basato su una norma primaria vaga ed indeterminata. Un regolamento inaccettabile..."




Sull'argomento si sono anche espressi gli Avvocati Matteucci e Mura, clicca qui per leggere l'articolo.

Alcuni passaggi dell'intervista.

"Dei requisiti, quelli che saltano più all'occhio di chi oggi vive con difficoltà la libera professione sono senz'altro gli ultimi 4. Al fine di meglio chiarire le problematiche che potrebbero scaturire da questo regolamento (cha al momento è solo uno schema di dectreto) ho chiesto maggiori informazioni all'Avv. Davide Mura di siamoavvocati.it.



"... - ha affermato l'avv. Mura - ...codificherebbe un obbligo di successo professionale, quale condizione per esercitare la professione di avvocato. Non è più il mercato a determinare chi entra e chi esce dalla professione, ma è la legge, attraverso l'applicazione di parametri soggettivi, peraltro discutibili, a deciderlo".




Entrando nel dettaglio "... lo schema di decreto sembra eludere il divieto, utilizzando parametri economici, velatamente reddituali. Altro non sono: la prova dell'adempimento del contributo all'Ordine, il pagamento dell'assicurazione professionale, il pagamento dei contributi previdenziali. Tutti obblighi già codificati da norme di legge per i quali esistono già conseguenze disciplinari e fiscali.

... la prova di aver trattato 5 affari annui, benché sia una prova talmente blanda da essere inefficace, comporta comunque un'indagine indiretta sul reddito dell'avvocato, sotto il profilo del volume d'affari, visto che il professionista, in caso di contestazione, dovrà comunque portare a sostegno della sussistenza del requisito, le fatture o i libri contabili. 



Quanto poi all'adempimento degli oneri previdenziali, costituisce anche questo un criterio economico, indice della capacità reddituale dell'avvocato. ... è la stessa relazione di accompagnamento a definirla tale: "l'aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine e alla cassa di previdenza forense, dal momento che il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il funzionamento dei predetti enti e, per l'altro, è indice della presenza di un sia pur minimo volume di affari".



La criticità è evidente sotto due profili: il primo è relativo al funzionamento dell'ente. I contributi previdenziali non sono somme corrisposte per far funzionare un ente. Non sono né devono essere una fonte di finanziamento, ma servono al professionista per garantirsi il futuro previdenziale. Porre in essere una norma che tramuta i contributi previdenziali in un meccanismo attraverso il quale si vuole dare solidità finanziaria a un ente, non è certamente conforme alla ratio delle norme che sanciscono l'obbligo per tutti i lavoratori italiani (ivi compresi gli avvocati) di pagare i contributi previdenziali: obbligo finalizzato a garantire al lavoratore un trattamento pensionistico nella vecchiaia. Il secondo tradisce l'elusione del divieto di un'indagine reddituale sul professionista per accertare l'effettività, la continuità, la prevalenza dell'esercizio della professione. 



La norma dunque presenta, a mio avviso, diversi profili di illegittimità, che se dovessero passare ed essere riversati sul decreto definitivo, comporterà inevitabilmente la fine professionali di molti avvocati con un volume d'affari basso, poiché non sarebbero in grado di dimostrare tutti i requisiti richiesti per esercitare la professione. Inoltre comporterebbe un massiccio ricorso alla tutela giudiziaria, sia in sede italiana, sia in sede europea. 



Infine, la questione locali e utenza telefonica. Questa norma era stata eliminata dal progetto di legge ... Ciò che sembra essere uscito dalla porta della legge, di fatto rientra dalla finestra del regolamento. 



Quanto poi alle procedure di cancellazione e reiscrizione, esistono notevoli perplessità in ordine alla reiscrizione. Io la definisco una probatio diabolica, perché viene da chiedersi sinceramente come potrebbe mai un avvocato cancellato provare ai fini della reiscrizione: a) di aver trattato cinque affari all'anno, senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione legale; b) acquisire i crediti formativi se non è avvocato (dove verrebbero registrati e a nome di chi?); c) pagare la quota annuale all'ordine di appartenenza se non è più iscritto; d) pagare i contributi previdenziali idem come sopra. 



Questo decreto, conferma ancora una volta la mia convinzione che oggigiorno la professione di avvocato ha perso o sta perdendo, ovvero ancora rischia di perdere, la sua connotazione di professione libera e indipendente".




... le dichiarazioni dell'avv. Cosimo D. Matteucci, presidente dell'associazione nazionale M.G.A.(Mobilitazione Generale degli Avvocati).




"Stanno utilizzando la previdenza forense per selezionare la categoria professionale sulla base del censo, sulla base di un criterio reddituale ed economico. 

L'aspetto più amaro, e che deve farci riflettere, è la lontananza delle nostre Istituzioni, dalla Cassa Forense, al CNF, all'OUA, quando invece avrebbero dovuto esserci vicine, soprattutto in considerazione del periodo di gravissima crisi della categoria, del drastico calo dei redditi, del costante aumento della pressione fiscale e dei costi di esercizio della professione. 

La ragione però c'è, ed è che le Istituzioni forensi e le oligarchie che le governano hanno visto in questa situazione e nell'inasprimento della normativa di settore, sia fiscale che previdenziale, l'imperdibile occasione di falciare il numero degli avvocati nella consapevolezza che solo pochi di loro sarebbero riusciti a superare gli sbarramenti progressivamente eretti, e quei pochi sarebbe stati i più abbienti e i più ammanicati. 

Si sta compiendo quella selezione che con MGA stavamo denunciando da tempo, quella peggiore, quella sul reddito, perché, secondo loro, se non ne produci abbastanza, non puoi lavorare: ma vi rendete conto della gravità di ciò che sta accadendo? 

Questo principio censuario non è pericoloso solo per noi avvocati, ma è pericoloso per tutti, perchè potrebbe essere adottato anche per tutti gli altri professionisti, per tutti gli altri lavoratori, così come in effetti sta già avvenendo. 

La sua pericolosità è politica, la sua pericolosità è sociale ed è per questo che non deve passare, e noi... noi non lo faremo passare".




Ed ora alcune considerazioni personali: 



Avevo già un ente previdenziale, l'INPS. Anche pagando ora i contributi a CF, non senza sforzo, non avrei comunque diritto ad una pensione per raggiunti limiti di età. Sarei una contribuente silente, che paga i contributi non per costituirsi una pensione (non me lo concedono) bensì per vincolo di solidarietà. Contributi a perdere, contributi in cambio di NIENTE, dello 0 assoluto. E' chiaro? Principio del DO UT DES che si va a fare "fottere".

E come me tanti altri che hanno superato i 40 anni e non si sono mai iscritti prima a CF. 

Tra noi ci sono situazioni reddituali anche a reddito 0 (zero) o di poche migliaia di euro. Dovremmo quindi indebitarci per pagare contributi solidali che non ci danno diritto neanche ad una pensione. E a che dovremmo una tale flagellazione imposta? A titolo di gogna? O a titolo di colesterolo alto di coloro che hanno regolamentato? Non si spiega un tale accanimento. 
Ad ogni modo ognuno è libero di percepire come preferisce il "modus" regolamentare di CF, sarebbe anche il caso però che se lo "subisse" solo chi lo approva, chi ne riceve un vantaggio. 
Chi ne riceve solo un danno/svantaggio o un indebitamento dovrebbe essere lasciato libero di starne fuori o dovrebbero cambiare il loro regime impositivo. Ottimismo che non nutro in ordine ai dirigenti di CF.

Personalmente non mi compiaccio delle scelte di cassa forense in quanto non le considero "nostre", le considero invece "loro". Non mi rappresentano.
Scelte distanti dalle mie esigenze ed aspettative e non in ultimo dal mio senso di equità. Cassa forense è un mondo a parte, un universo parallelo contrario al mio.
Volevo evitare il tono pesante però, se devo rispondere al comune senso del politically correct dell'attività regolamentare di cassa forense che mi viene, in rete, da alcuni colleghi prospettato, non posso non richiamare il "drama" di molti che percepiscono l'azione di CF di questi ultimi anni come sgambetti da rigore calcistico al diritto costituzionalmente garantito, trattasi di diritto/dovere, a svolgere un lavoro. Renderlo così disagevole non credo rientri in un ambito di giustezza obiettiva, specie se il disagio è procurato da un ente previdenziale privato i cui poteri andrebbero decisamente ridimensionati dal momento che sono così mal esercitati.


Andiamo a leggerci la bozza regolamentare, inviatami dal Collega (ho evidenziato in neretto alcuni passaggi):


"Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente “Regolamento recante disposizioni

per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della

legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Il Ministro della Giustizia


Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il ____________;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi

nell'adunanza del ______________;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, numero 400, con la nota protocollo numero ______________________del ______________;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto del regolamento. Definizioni)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Ai fini del presente regolamento, per “legge” si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247. Per CNF si intende il Consiglio Nazionale Forense di cui al Titolo III, capo III, della legge.

Art.2

(Modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente)

1. Il consiglio dell’ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’albo.

2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;

g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;

h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’obbligo di cui al comma 2, lettera g), decorre dall’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3

(Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni)

1. La cancellazione dall’albo è disposta quando il consiglio dell’ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.

2. Il consiglio dell’ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.

2. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato.

3. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge.

4. Il consiglio dell’ordine comunica la delibera di cancellazione divenuta esecutiva al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali.

Art. 4

(Nuova iscrizione all’Albo)

1. L’avvocato cancellato dall’albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), d),

f), g) ed h) ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti

2. L’avvocato cancellato dall’albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì _________________

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli


Relazione illustrativa

L’articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – recante la “Nuova disciplina della professione forense” – prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. A dell’art. 21, comma 4, la mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La medesima disposizione primaria rimette ad un regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma dell’articolo 1 della citata l. n. 247 del 2012, il compito di stabilire le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall’albo. Lo stesso articolo pone espressamente in capo ai consigli dell’ordine territoriali l’obbligo di procedere, ogni triennio, alle verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale e, conseguentemente, di dar luogo alla revisione degli albi, degli elenchi e dei registri all’esito della cancellazione dall’albo degli avvocati risultati privi dei requisiti individuati dal regolamento ministeriale.

Sempre in sede primaria sono previsti espressamente alcuni casi che fanno eccezione alla regola generale dell’effettività, continuatività, abitualità e prevalenza e sono dettate le regole essenziali del procedimento amministrativo di verifica e contestazione dell’assenza dei requisiti.

Si rileva, in punto di tecnica normativa, che il regolamento, che si compone di 6 articoli, non ripropone le regole già previste in sede primaria, ma detta disposizioni attuative.

L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento nelle modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione del professionista cancellato dall’albo.

L’articolo 2 reca le modalità di accertamento dell’esercizio della professione forense disponendo, in attuazione di quanto disposto dall’art. 21, comma 2, della legge forense, che ciascun consiglio dell’ordine territoriale proceda, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento e in relazione a ciascuno iscritto, all’accertamento della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale. E’ espressamente previsto che tale accertamento deve riguardare anche gli avvocati stabiliti, di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 96 del 2001. Al fine di consentire ai giovani avvocati di inserirsi nell’attività professionale, si prevede che sono sottratti all’accertamento della effettività dell’esercizio coloro che hanno un’anzianità di iscrizione all’albo inferiore a cinque anni.

I requisiti necessari per la verifica che la professione forense è esercitata in modo effettivo,

continuativo, abituale e prevalente sono:

a) titolarità di una partita IVA attiva;

b) la disponibilità dell’uso di locali adibiti a studio professionale e di almeno un’utenza telefonica: si prevede espressamente che sia i locali che la linea telefonica possono essere dall’avvocato utilizzati non necessariamente in modo esclusivo, ma anche nell’ambito di un’associazione professionale, di una società professionale o in associazione di studio, cioè in condivisione, con altri colleghi; con le predette formulazioni si intende tener conto delle molteplici modalità a cui ricorrono i professionisti per l’esercizio in forma associata dell’attività professionale, ivi incluse anche quelle dirette alla sola ripartizione dei costi di esercizio;

c) trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno: l’espressione “affari” è diretta a ricomprendere non solo gli incarichi di natura giudiziale, ma anche quelli stragiudiziali (consulenza, parere, ecc.); il regolamento specifica inoltre che non è necessario che l’incarico sia conferito dal cliente, ma può provenire anche da un altro avvocato, ciò al fine di assegnare rilevanza all’attività professionale svolta dai giovani avvocati quali collaboratori di professionisti più anziani;

d) titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata: l’obbligo di munirsi di una casella PEC è prevista dalla legge (art. 16 DL 185/08);

e) aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale: l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale è previsto dall’art. 11, comma 1, della legge 247/12 ed è funzionale a garantire la qualità della prestazione professionale;

f) aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità professionale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della legge forense. Il requisito in esame acquisterà rilevanza soltanto a seguito dell’adozione del provvedimento ministeriale di cui al citato art. 12, comma 5;

g) aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e alla cassa di previdenza forense, dal momento che il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il funzionamento dei predetti enti e, per l’altro, è indice della presenza di un sia pur minimo volume di affari;

E’ specificato che i requisiti appena esposti devono ricorrere congiuntamente, cioè che l’esercizio della professione può dirsi effettivo esclusivamente se sussistono tutti.

Si prevede che i predetti possono essere tutti comprovati nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che con provvedimento amministrativo del Ministero della giustizia, in qualità di autorità vigilante, saranno stabiliti i criteri automatici per individuare, a norma dell’art. 71 del citato D.P.R., le dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.

L’articolo 3 stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 della legge forense, che l’accertata mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2 comporta la cancellazione dall’albo del professionista. Si fa, in ogni caso, salvo, sempre a norma dell’art. 21, il diritto dell’avvocato di dimostrare che uno o più dei requisiti previsti non sussistono per la presenza di giustificati motivi. E’ espressamente esplicitato che può trattarsi di giustificati motivi sia di ordine oggettivo che soggettivo, ciò per far intendere che a tal fine assumono rilevanza sia ad esempio casi di crisi economica diffusa sul territorio ovvero attinenti a mercato rilevante per il professionista concretamente sottoposto a scrutinio, sia accadimenti che si riferiscano alla persona di quest’ultimo.

Si prevede inoltre il procedimento che deve precedere l’assunzione della delibera di cancellazione dall’albo, al fine di tutelare il diritto del professionista coinvolto a partecipare al procedimento.

Si richiama quindi espressamente l’art. 17, comma 14, della legge forense, a norma del quale avverso la delibera di cancellazione amministrativa può proporsi ricorso al CNF.

Infine, si prevede, con lo scopo di evitare che un professionista destinatario di una delibera di cancellazione possa eluderla iscrivendosi nell’albo di un diverso ordine circondariale, che la delibera stessa sia comunicata al CNF e a tutti i consigli degli altri ordini territoriali.

L’articolo 4 si è scelto di modulare diversamente sotto il profilo temporale il diritto dell’avvocato che ha subito un provvedimento di cancellazione di iscriversi nuovamente all’albo. In particolare si dispone che, quando la cancellazione ha avuto luogo per mancanza 
del requisito del numero minimo di 5 affari per anno ovvero di quello relativo all’aggiornamento professionale obbligatorio, la reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva. Ciò al fine di stabilire un lasso temporale minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti. In tutti gli altri casi, la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione e sempre che il professionista sia venuto in possesso dei requisiti mancanti.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 6 regola l’entrata in vigore del regolamento."


Immagine | frittata con provolone | via Flickr



Fonti: Schema di regolamento di decreto del Ministero della Giustizia  |  Avv. Paolo Rosa in Diritto e Giustizia




 Gabriella Filippone Blog






Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.

Commenti

  1. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. purtroppo ti devo censurare, perché il gestore del blog risponde di quanto scrivono gli altri. se puoi riformulare il tuo commento smussandolo di contenuti violenti.. te ne sarò grata.

      Elimina
    2. Hai ragione.
      Mi scuso per i toni; e' che stanno talmente svilendo la professione che amo da portare all'esasperazione.

      Elimina
  2. è scandaloso! non capisco come si possa continuare di questo passo ... e poi i vari soloni, che hanno già fatto i soldi non tanto per meriti propri ma perchè negli anni 1980/2000 era impossibile non farli se solo avevi anche solo un minimo di capacità - mi vengono a parlare di professionalità e dignità della professione ... maddai ... liberalizzare la professione è l'unica via d'uscita ... vogliono diventare ancora più settari di quanto non siano. Casta è un diminutivo per l'attuale sistema.

    RispondiElimina
  3. pretendono di decidere e mettere in discussione il "quanto" si lavora ed il "come"... E se non si rispetta il minimo che stabiliranno si verrà cancellati dall'albo?! Praticamente si riprende lo stesso schema usato dalle strutture di schiavitù come la prostituzione ed i lavori forzati.. qualcosa del genere.. poveri noi!

    RispondiElimina
  4. Ci sono altri professionisti trattati così? No, solo noi. E' vergognoso! Questo regolamento si che potrà aiutare i giovani come sbandierato dai vertici! E' un regolamento per fare cassa e mantenere la pressione contributiva a scapito di qualunque altro elemento..

    RispondiElimina
  5. In Italia vi è un 50% di corruzione . l'altro 50% sono i derelitti . Gli avvocati NON si possono tirare fuori. Quali argomentazioni proponete.?

    RispondiElimina
  6. Anonimo ti sbagli, a noi ci vogliono proprio tirare FUORI, quantomeno dall'avvocatura. le argomentazioni, le mie, sono quelle che hai letto. se poi vuoi da me la ricetta per uscire dalla crisi economica che ci affligge come Paese l'avrei pure, però non è escutibile in un post.

    RispondiElimina

Posta un commento

Lascia un commento

Post popolari in questo blog

Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità"

  Tribunale di Norimberga: "La somministrazione di farmaci, contro la volontà del soggetto, è un crimine contro l'Umanità" Norimberga. Processo ai dottori Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Jump to navigation Jump to search . Karl Brandt  di fronte alla corte Il  Processo ai dottori  (ufficialmente  United States of America v. Karl Brandt, et al. ) fu il primo dei dodici " Processi secondari di Norimberga " che le autorità militari statunitensi indissero a  Norimberga ,  Germania , dopo la  seconda guerra mondiale  contro i sopravvissuti appartenenti a organizzazioni militari, politiche ed economiche della  Germania nazional-socialista . I dodici processi vennero celebrati esclusivamente da corti militari statunitensi e non davanti all'International Military Tribunal (IMT), che aveva promosso il principale processo di Norimberga contro i vertici della Germania nazionalsocialista, anche se ebbero luogo presso lo stesso palazzo di Giustizia di Norimberga

Il Dottor Francesco Catona ci ha lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto, a detta di qualcuno. Un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo. Era stato vaccinato?

 Il Dottor Francesco Catona, psicologo,  psicoterapeuta, ci ha purtroppo lasciato nel mese di marzo 2022, un malore improvviso, un infarto forse, ha avanzato qualcuno. Resta un un mistero per chi lo seguiva, era molto sano e tanto sportivo, bici e corsa, aveva 43 anni.  Era stato vaccinato per obbligo statale/professionale? P resumibilmente si. A mio parere non aveva bisogno di essere inoculato, non era attacabile dal virus, doveva avere un sistema immunitario che funzionava benissimo, alle stelle, glielo avranno guastato col vaccino, avvelenandogli il sistema immunitario. Penso così. Ogni tanto me lo chiedo. Di cosa è realmente morto il Dott. Francesco Catona, psicologo, psicoterapista? Gli è stata fatta un'autopsia? Quando capitava, guardavo con piacere i suoi video su You Tube, era tanto simpatico, parlava di psicologia mentre faceva sport, correndo, in bici, in montagna, in riva al mare, con la neve, col sole, con la pioggia, nella sua splendida Calabria o nel Suo studio a Mil

Il foglio illustrativo delle controindicazioni del vaccino Pfizer è scaricabile in PDF.

La FDA (U.S. Food and Drug Administration) elenca gli effetti collaterali che possono manifestarsi con il vaccino anti Covid-19. L'elenco quì di seguito tradotto e riportato, è ravvisabile a pag.16 del seguente documento : https://l.facebook.com/l.php... - Sindrome di Guillain-Barré - Encefalomielite acuta disseminata - Mielite trasversa - Encefalite / mielite / encefalomielite / meningoencefalite / meningite /encefolapatia - Convulsioni / crisi epilettiche - Ictus - Narcolessia e cataplessia - Anafilassi - Infarto miocardico acuto - Miocardite / pericardite - Malattia autoimmune - Morte - Gravidanza e esiti del parto - Altre malattie demielinizzanti acute - Reazioni allergiche non anafilattiche - Trombocitopenia - Coagulazione intravascolare disseminata - Tromboembolia venosa - Artrite e artralgia / dolori articolari - Malattia di Kawasaki - Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini - Malattia potenziata da vaccino Fonte: https://www.facebook.com/vaccinibasta/