08/11/2021
Giudice Manuali "il green pass non deve discriminare chi ha scelto di non vaccinarsi, lo conferma il Regolamento UE"
Intervista al Giudice Lina Manuali la quale conferma quanto già sancito dal Regolamento UE; il green pass non può limitare le attività, non può limitare la libera circolazione né può discriminare chi ha scelto di non vaccinarsi.
L'argomento green pass è molto divisivo tra la gente.
Il Giudice Angelo Giorgianni ha più volte posto l'attenzione sulle problematiche relative al green pass, alle relative limitazioni delle libertà personali ed alle discriminazioni derivate dallo stesso.
Da qui, l'intervista al Giudice Lina Manuali per avere ulteriori chiarimenti che la popolazione ha il diritto di conoscere.
Il Giudice Lina Manuali chiarisce "il regolamento UE 953/21 al considerando n. 14 prevede che il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Esso non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di COVID-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell'Unione".
Secondo il Giudice l' attuale green pass attivo in Italia andrebbe contro le intenzioni del Regolamento UE in quanto limiterebbe svariate attività ricreative, sportive, culturali e lavorative.
Il Regolamento UE vieta la discriminazione di chi ha scelto di non vaccinarsi.
Il Giudice Manuali afferma infatti che "Il considerando 36 del regolamento UE 953/21 dispone che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati ".
Gli attuali decreti legge italiani in materia di green pass si pongono in contrasto con i regolamenti succitati, in quanto anziché avere mera funzione informativa, assumono valore normativo prescrittivo, limitativo all'esercizio di una serie di attività in cui si estrinseca la personalità psicofisica degli individui nonché della libertà personale come invece previsto dall' art. 13 della Costituzione italiana.
La Dott.ssa Manuali dichiara " Ai sensi degli artt. 11 e 117 cost i regolamenti UE come il n. 953/21 e 954/21 trovano immediata applicazione nel territorio nazionale, con conseguente disapplicazione dei decreti legge istitutivi del green pass, che si pongono in contrasto con i regolamenti citati, in quanto anziché avere mera funzione informativa, assumono valore normativo prescrittivo limitativo all'esercizio di una serie di attività in cui si estrinseca la personalità psicofisica degli individui. I decreti legge in questione infatti realizzano quella discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, vietata dai regolamenti UE citati. Inoltre, essi sono contrari all'art. 13 della Costituzione in quanto in realtà non si possono considerare meramente limitativi della libertà di circolazione, bensì limitativi della libertà personale, di cui le attività oggetto dei decreti legge, sono specifica espressione. Infine, i decreti legge introducono surrettiziamente un obbligo vaccinale, in violazione della costituzione".
Anche il Giudice Angelo Giorgianni ha più volte sollevato la questione spinosa del green pass, delle relative limitazioni delle libertà personali e delle discriminazioni derivate dallo stesso.
Sostanzialmente il cittadino che si reca al ristorante o in piscina o ad una delle attività elencate nell'accesso previsto mediante green pass subirebbe ingiustamente una limitazione delle proprie libertà personali.
Nessuno può acquisire i nostri dati sanitari tranne le Forze dell' Ordine nell'ambito di procedimenti penali pendenti e nessuno può discriminare chi ha scelto di non vaccinarsi.
Fonte: Worldlifeo SILVIA PEDRAZZINI
REATO DI ESTORSIONE
Ai sensi dell' 629 c. p. “chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque e dieci anni e con la multa da euro 1000 a euro 4000. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5000 a euro 15000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.
L’estorsione è reato plurioffensivo risultando leso sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Il reato si consuma nel momento in cui l’agente consegue per sé o per altri l’ingiusto profitto con correlativo altrui danno. E’ possibile configurarsi il tentativo di estorsione l’evento desiderato dall’agente non segue alla violenza o alla minaccia.
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