mercoledì 20 settembre 2017

SOSPENSIONE DALL'ALBO AVVOCATI E MOD. 5 DI CASSA FORENSE


QUESTI DI CF (al secolo Cassa Forense) CONTINUANO A PRETENDERE SOLDI, CHIEDENDOTI DI COMPILARE MODULI IMBARAZZANTI COME CAPESTRI E DI INVIARLI.

MI SONO AUTOSOSPESA DALL'ALBO E dunque NON LAVORO.    |   PER COLPA LORO.   |  NON PER COLPA DELLA CRISI. 

Per me è un caso di idiosincrasia esacerbata sviluppatasi nei loro confronti. Le ho vissute cosi le gesta istituzionali di CF.
HO PRESO MOLTO MALE LA SITUAZIONE NEL COMPLESSO. SITUAZIONE SUBITA. 





MYSTEROUS IDIOSINCRASIA


IDIOSINCRASIA

Incompatibilità o ripugnanza esasperata.

 
Synchronicity II The Police


In medicina, manifestazione di ipersensibilità allergica nei confronti di varie sostanze, che insorge al primo contatto con esse.





ADESSO MI CANCELLO PURE' COSI' NON LI DEVO CONTINUARE A SUBIRE. Possono continuare a fanculizzarsi tra di loro, per quel che mi riguarda. 



I SOLITI SIMPATICONI INDIGERIBILI RENDONO IL SITO di CF ACCESSIBILE SOLO PER PAGARE altrimenti nisba. 

QUELLI STRANI SOGGETTI CHE QUI NON VOGLIO ULTERIORMENTE DEFINIRE (SI DEFINISSERO DA SOLI e come loro aggrada, O AL LIMITE E' UN PROBLEMA (quello di definirli) DEL LORO PSICHIATRA)













DAL SITO DI CASSA FORENSE:


SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'INVIO DEL MODELLO 5


  • Gli iscritti nel registro dei praticanti non iscritti alla Cassa per l'intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5;
  • I soggetti che, per l'intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;
  • Gli avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che, a seguito di espressa disposizione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 1°/02/2013, ossia prima dell’entrata in vigore della l. 247/2012. Tali professionisti sono comunque tenuti a fornire alla Cassa la prova dell'avvenuta opzione al fine di essere esonerati dall'obbligo di invio del modello 5 e dal pagamento dei contributi.




E GLI ALTRI CHE FANNO CHIAMANO IL VS. CALL CENTRE PER CHIEDERE O VANNO DIRETTAMENTE AL COA A CANCELLARSI?






I MOSTRI ESISTONO VERAMENTE E NON SEMPRE SI TRATTA DI DRAGHI








mail inviata in data odierna alla segreteria dell'ordine avvocati in cui risulto iscritta


"Salve,

da tempo mi sono autosospesa dall' albo avvocati, come da Vs annotazione nello stesso albo (preciso: già dallo scorso anno). 

Volevo inviare mod. 5 alla Cassa. (come mi richiedono indefessi via mail)

E' impossibile inviare mod. 5 senza pagare contributi. Non ritengo siano da me dovuti dei contributi. Non esercito.

Chiedo conferma. 

Diversamente chiederò cancellazione dal Vs.  Albo, in tal caso chiedo di  sapere come si si fa. 

Per evitarmi  richieste e prassi informatiche moleste da parte loro.

Saluti."






Intanto on line, cercando per mio conto nel selvaggio web, non west , intendo proprio web, alias forum e siti istituzionali diversi,  ho trovato quanto pubblico:





Da: avvperpoco18/04/2016 
Neoiscritto alla cassa da un anno stiamo valutando con alcuni colleghi d'università gia' la cancellazione visti i calcoli. Dopo cinque anni paghi rata intera ma tra quattro anni la situazione economica sarà peggio/uguale a quella di ora.
Pochi hanno aperto p.i. io ancora no.
Leggendo newletters sul sito di cassa ho notato alcune cose che non mi piacciono affatto.  Tanto per cominciare non ti puoi "cancellare " ma devi inoltrare domanda con apposito modulo introvabile.
Devono inoltre sussistere o la chiusura della p.i. o un volume affari iva inferiore a determinati parametri facenti rriferimento al triennio prima che un neoiscritto non possiede. Sull' invio del modello 5 anche nell'anno successivo lo capiamo. Sulla restituzione di quanto versato non è chiara la delibera che li dichiara inefficaci prima.
Qualcuno di voi si è cancellato e può dare chiarezza?







Per chi legge in questo blog,  una sintesi di:

La cancellazione dalla Cassa 


Oggi, a causa della devastante crisi economica, soprattutto giovani avvocati chiedono di potersi cancellare dalla Cassa Forense in quanto spesso hanno serie difficoltà a poter far fronte al pagamento dei contributi.
E’ bene chiarire se e quando può aversi la cancellazione dalla Cassa Forense e quindi l’uscita dal nostro sistema previdenziale.
La cancellazione dalla Cassa (disciplinata dall’art. 3 del regolamento approvato con decreto interministeriale del 28.09.1995) può avvenire d’ufficio ovvero a domanda.
La cancellazione d’ufficio dell’avvocato è disposta dalla Cassa a decorrere dalla data di cancellazione da tutti gli albi professionali (pertanto sia dall’albo ordinario che dall’albo dei cassazionisti). In questi casi la cancellazione decorrerà dalla data di cancellazione da tutti gli albi. Molti colleghi si cancellano dall’albo ordinario ma dimenticano di cancellarsi anche dall’albo dei cassazionisti. La permanenza della loro iscrizione a tale albo comporta anche la permanenza della loro iscrizione alla Cassa Forense.
E’ prevista anche la cancellazione d’ufficio del praticante abilitato al patrocinio (che, si intende, aveva scelto di iscriversi alla Cassa non sussistendo nei suoi confronti alcun obbligo di iscrizione) a decorrere dalla data di scadenza del periodo di abilitazione al patrocinio indipendentemente dal relativo provvedimento del Consiglio dell’Ordine.
La cancellazione d’ufficio è poi disposta dalla Cassa nei casi di incompatibilità. La cancellazione decorrerà dalla data di cancellazione dagli albi per incompatibilità oppure dalla data di assunzione.
Occorre distinguere la posizione dell’avvocato da quella del praticante abilitato al patrocinio.

La cancellazione dell’avvocato la relativa domanda può essere presentata  in determinati casi:
1) quando non si realizzi il requisito della continuità professionale (reddito netto professionale Irpef e volume d’affari IVA inferiori ai minimi stabiliti) nel triennio anteriore alla presentazione della domanda. In questo caso la cancellazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
2) Quando si chiude la partita IVA. La cancellazione decorrerà dalla data di chiusura della partita iva.
3) Quando sussista una qualche incompatibilità.
Per ciò che la cancellazione del praticante abilitato al patrocinio (sempre che egli abbia scelto di iscriversi alla Cassa non sussistendo alcun obbligo di iscrizione) questa non subisce limitazioni di sorta e può essere presentata in qualunque momento e quindi è svincolata dall’effettivo esercizio continuativo della professione.
Per l’avvocato che si cancella dalla sola Cassa, permane l’obbligo di pagamento dei contributi minimi dovuti per l’anno dell’avvenuta cancellazione (ciò in virtù del principio di infrazionabilità dell’anno) nonché delle eventuali eccedenze in autoliquidazione e l’obbligo dichiarativo (invio del Mod. 5) e l’obbligo contributivo (contributo integrativo 4% da esporre in fattura) finché egli rimane iscritto all’Albo. Per l’avvocato che si cancella anche dagli Albi, l'obbligo permane solo per l’anno dell’avvenuta cancellazione. Sarà obbligato all’invio del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

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Per il praticante abilitato che si cancella dalla Cassa permarrà l’obbligo contributivo relativo all’anno di avvenuta cancellazione e l’obbligo dichiarativo ancora per l’anno successivo (egli invierà il modello 5 l’anno successivo a quello della cancellazione) salvo essere di nuovo obbligato non appena egli si iscriverà all’Albo professionale.
I contributi versati alla Cassa sino alla data di cancellazione che fine fanno?
E’ possibile anzitutto la ricongiunzione in altra gestione previdenziale. E’ possibile la totalizzazione se il periodo contributivo è di almeno 3 anni su un complesso periodo contributivo di almeno 20 anni. E’ ancora possibile conseguire da Cassa Forense la pensione contributiva ma solo alla maturazione del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia. E’ possibile il rimborso del contributo soggettivo ma solo limitatamente agli anni di iscrizione alla Cassa dichiarati inefficaci ai fini pensionistici. Tale possibilità riguarda solo gli avvocati e non anche i praticanti abilitati al patrocinio in quanto gli anni di iscrizione Cassa di questi ultimi sono sempre validi indipendentemente dalla produzione di reddito.
Un’ultima annotazione. Chi si cancella dalla Cassa per mancanza del requisito della continuità professionale e pertanto mantenga la partita Iva e l’iscrizione all’Albo, automaticamente verrà iscritto (o ha comunque l’obbligo di iscriversi) alla gestione separata INPS.
Massimo Carpino - Delegato di Cassa Forense




"La sospensione temporanea volontaria dall’Albo determina anche la sospensione dell’iscrizione alla Cassa? In caso affermativo debbo pagare i contributi?

Risposta
"la sospensione volontaria dall’albo determina la cancellazione dalla Cassa con la stessa decorrenza della sospensione dall’albo. I contributi restano dovuti per l’anno della cancellazione e non saranno più dovuti dall’anno successivo a quello della sospensione, sempre che quest’ultima permanga per tutto l’anno solare."






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