CASSA FORENSE, LEGITTIMA L'OPZIONE PER IL CONTRIBUTIVO (di M. C. De Cesari, Il Sole 24 Ore)
Settembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line
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È legittima la scelta della Cassa di previdenza forense di prevedere l’opzione per la pensione di vecchiaia calcolata con il metodo contributivo per quanti raggiungono l’età ma non hanno cumulato l’anzianità contributiva ordinaria.
Il corollario di questa misura è la cancellazione del diritto alla restituzione dei contributi.
Il principio è contenuto nella sentenza di Cassazione 19981/17, depositata recentemente, che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Genova.
La Corte di cassazione richiama due precedenti - sentenze 24202/2009 e 12209/2011 - secondo le quali gli enti privatizzati possono, per assicurare la stabilità delle gestioni e l’equilibrio di bilancio, prevedere l’opzione per il sistema contributivo a condizione di miglior favore per gli iscritti, stabilendo la non restituibilità dei contributi.
Questo intervento è legittimato dall’autonomia che abilita gli enti «a derogare o ad abrogare disposizioni di legge» (si fa riferimento alla legge 570/1980, articolo 21) in funzione dell’obiettivo di assicurare la salute economica finanziaria delle gestioni (secondo la Cassazione i tipi di provvedimenti che le Casse possono adottare sono stabiliti dalla legge e vale il principio del pro rata).
La parte del regolamento contestato è relativa alla vecchiaia contributiva, che costituisce una chance per gli iscritti che raggiungono l’età anagrafica per l’assegno, ma non l’anzianità contributiva (almeno 30 anni), avendo versato almeno cinque anni di contributi.
L’alternativa è continuare a effettuare i versamenti fino a raggiungere il requisito contributivo ordinario: in questo caso si avrà una pensione mista, in parte determinata con il sistema retributivo e, pro rata, con il calcolo contributivo.
La Cassazione insiste sul fatto che la misura della vecchiaia contributiva messa in campo dalla Cassa è «un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittimamente», cui legittimamente fa da pendant la cancellazione della restituibilità dei contributi.
Secondo i giudici di legittimità, non c’è lesione dei diritti quesiti nella mancata restituzione dei contributi, perché la «lesione presuppone la loro maturazione prima del provvedimento ablativo» (Corte costituzionale 446/2002), né «di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione» .
Intanto l'Avvocato Paolo Rosa illustra soluzioni per non perdere contributi versati all'INPS
"Chi abbandona la gestione separata dell’Inps ha almeno tre soluzioni per non perdere i contributi previdenziali già versati. Istituita dalla riforma Dini (legge 335/1995), questa gestione paga prestazioni calcolate sempre con il metodo contributivo ed è definita separata perché ad essa non sono applicabili le regole generali previste per le altre contribuzioni obbligatorie. Per esempio i contributi NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI RICONGIUNZIONE, cioè non possono essere trasferiti neanche se il lavoratore decidesse di voler sopportare un onere.
1. Tuttavia, proprio per limitare questo inconveniente, è stato previsto che tali contributi possono essere utilizzati ricorrendo alla TOTALIZZAZIONE nazionale (Dlgs 42/2006 e prima ancora dall’articolo 71 della legge 388/2000 oggi abrogato) che consente di valorizzare tutti i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali come se fossero riuniti sotto un’unica cassa, anche nella ipotesi in cui l’interessato dovesse aver raggiunto un diritto autonomo al trattamento pensionistico. Possono essere totalizzati i contributi accreditati in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata, da sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, dai liberi professionisti iscritti a una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. La totalizzazione calcola la pensione – di norma – con le regole del sistema contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi, salvo che in una delle gestioni interessate il lavoratore possa vantare un diritto autonomo a pensione e in tal caso – limitatamente a tale gestione – la quota di pensione sarà calcolata con le regole proprie vigenti in tale fondo.
2. In alternativa è possibile, in assenza di un diritto autonomo – che non deve essere acquisito in nessuna delle gestioni dove si vanta contribuzione – ricorrere al CUMULO contributivo (legge 228/2012) che è precluso agli iscritti alle Casse dei liberi professionisti. In questo caso, a differenza della totalizzazione, il sistema di calcolo applicabile è quello derivante dalla sommatoria di tutti i periodi contributivi.
3. Altra soluzione potrebbe essere quella di ricorrere alla PENSIONE SUPPLEMENTARE, richiedibile dal lavoratore che ha conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti o sostitutiva, o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, e che abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia (oggi 66 anni 3 mesi) e non possieda i requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma presso il fondo nel quale sono accreditati gli ulteriori contributi (nel caso in esame la gestione separata)."
Avv. Paolo Rosa
«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)
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Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.
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