martedì 26 settembre 2017

Cassa Forense su Facebook e "imbecillocrazia"

Settembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line

Su invito di un mio contatto on line, che mi ha fatto richiesta in tal senso, pubblico qui, nemmeno tanto sinteticamente, la pagina internet che riproduco  di seguito. Il contributo  è frutto di una collaborazione tra Paolo Mario Rossi  e l' Avvocato Silvio Ulisse

ENJOY la lettura. Ammesso e non concesso che leggerete.


Immagine: Lettera a Savonarola con Troisi e Benigni | via Wikipedia


Il conflitto pensionistico/Cassa Forense su Facebook

lunedì 25 settembre 2017

FAC-SIMILE CONTRATTO DI CONTO-VENDITA




Immagine via Wikipedia


Il contratto estimatorio (o di conto vendita) è un contratto reale.


Contratto con il quale una parte (tradente) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all'altra parte (accipiente), che le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo al momento della vendita al cliente, a meno che non restituisca le cose ricevute entro un termine stabilito. 

Il contratto estimatorio (o di conto vendita) è un accorda commerciale molto diffuso ed utilizzato in diverse in diversi settori economici (articoli di abbigliamento, outlet, editoria libri, ecc.). Ha  poi rilevante utilizzo da parte di tantissimi hobbisti, che producono oggetti e che sfruttando questo contratto possono concederli a commercianti al dettaglio per la vendita al pubblico.

E' il rapporto tra produttore o distributore e venditore, quando quest'ultimo accetta di mettere il proprio spazio a disposizione per i prodotti da assumere in "conto vendita" per conto di questi, evitando, non acquistandoli direttamente, il rischio di invenduto. Dal punto di vista del soggetto che concede i beni in conto vendita vi è il vantaggio di poter esporre la propria merce presso molti dettaglianti, invogliati dal fatto di non dover comprare immediatamente il prodotto.


Avvocato Gabriella Filippone |













Preliminarmente occorrere una distinzione tra:

1) merce in conto vendita, che permette di dare la merce da esporre ad un negoziante per un massimo di 45 giorni;

2) merce in conto visione, che permette di dare la merce da esporre ad un negoziante per un anno.


Questo tipo di rapporto deve essere seguito da un accordo scritto tra negoziante e venditore occasionale, ossia l'hobbista.
 Il conto vendita è un sistema che consiste nell'affidamento a qualcuno di cose al fine di porle in vendita.
Un fac-simile che potete adattare alle vostre esigenze:






FAC-SIMILE DI CONTRATTO DI CONTO-VENDITA:


Il sottoscritto________________nato a __________ il ____________residente in _______________________________________ tel. _____________________carta di identità n°_____________________________ rilasciata in data ____________________
Dichiara di aver ceduto in conto vendita alla ditta XYZ la seguente merce:
...............................................................
Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) che i dati anagrafici sopra riportati sono veri ed esatti a tutti gli effetti
2) che il prezzo da me pattuito per gli oggetti qui sopra descritti é congruo, reale, corrente e di mia completa soddisfazione;
3) che non mi trovo in stato di necessità diretta e/o alcuna e che non ho urgenza di vendere gli oggetti descritti;
4) che su detti oggetti non vi è rivalsa o ipoteca di alcun genere e che non sono di provenienza illecita;
5) che lo stato degli oggetti sopra descritti e le loro condizioni sono conformi a quanto da me dichiarato;
6) che sono del tutto sicuri e pienamente rispondenti a tutte le norme di sicurezza esistenti;
7) che se ne assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da inesatte dichiarazioni e/o comunque relativa agli oggetti sopra descritti, al loro uso alla loro commercializzazione e/o a quant’altro correlabile esonerando la suddetta ditta da qualsiasi controversia e responsabilità.
8) La ditta XYZ si riconoscerà, a vendita avvenuta come compenso per le proprie prestazioni di vendita, il x% (20 ad esempio) del prezzo convenuto per la vendita della merce sopra descritta.
9) La ditta XYZ si riserva dopo 45 giorni di giacenza della merce, dalla posa in contovendita, ovvero la data qui sottoscritta, di ridurre dal x% (es.10%) al y% (es.20%) il prezzo di vendita al pubblico se non contattata dal firmatario del contratto.
10) La ditta XYZ effettuerà la ritenuta di acconto del 20% sul corrispettivo erogato, da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento.


11) La ditta XYZ si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qui sottoscritto rendendo al proprietario la merce in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.
12) dichiara in oltre che non é un soggetto d’imposta in quanto la cessione del bene non avviene da parte di un’impresa.
Pertanto l’operazione in questione non rientra fra le operazioni soggette ad iva ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. del 26/10/72 n°633.


Luogo e data____________________ In fede ___________________________

La Ditta XYZ informa inoltre che:
1) i dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi alla attività economica dell’azienda ed in particolare, per gli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali.
2) i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza. Saranno inoltre registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3) i dati potranno essere comunicati e/o diffusi, se necessario e nei soli casi previsti dalla legge a:
• soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Società per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e per gli adempimenti fiscali.
• istituti bancari, per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dalle normali attività commerciali e/o dall’esecuzione dei contratti in atto.

Dopo attenta rilettura, approfondita analisi e accurato controllo della presente, la si approva riconferma e riratifica specificatamente, irrevocabilmente ed integralmente con particolare riguardo a quanto da me dichiarato ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,: ad ogni effetto di legge ivi compreso quanto previsto dagli art. 1341 e 1342 CC si rinnova quindi la sottoscrizione.

In fede._____________________________________________
Ricevero', a vendita avvenuta, la somma di € _________________quale saldo, al netto della ritenuta di acconto del 20%.
In fede.____________________________________________

(Allegare fotocopia della carta di identita')


N.B. la ricevuta per prestazioni occasionali se supera l'importo "lordo" di € 77,46, va corredata da una marca da bollo di € 2,00 . Se è inferiore a questa cifra non va apposto nulla. 



***


Un consiglio per non discutere con i negozianti è quello di stabilire all'inizio quanto volete ricevere per ogni singolo bene. Ad esempio, se per un cappellino eseguito con la lana ed i ferri io voglio € 15,00, questo è il prezzo che dovete ricevere, al netto della ritenuta di acconto. Non vi deve importare se il negoziante riesce a vendere quell'oggetto ad un prezzo esagerato.


E' suggerito di non lasciare molti pezzi in conto vendita, perché sarete costretti a lavorare molto e non ricevere immediatamente il corrispettivo! In genere i negozianti tendono a vendere sempre prima la merce che devono pagare regolarmente e poi quella in conto vendita.



Fonte: Fisco AmicoUn vademecum di fisco facilitato dedicato a tutti i creativi. | Come trasformare il tuo hobby in business! | di Carmen Fantasia | Edizioni Lumina






Redigere un contratto privato di conto vendita, cosa scrivere?


Video pubblicato  su You Tube da Raffaella Alfieri handmade bijoux


..
"In questo video spiego come elaborare un contratto scritto in forma privata che vi tuteli nel momento in cui date in conto vendita le vostre creazioni ad un negozio."









Alternativa alla vendita online: proporre le creazioni ai negozi fisici 

(Video pubblicato da Federica Ragazzo su You Tube )


"Ciao, in questo video vi parlo dell'esposizione in conto vendita delle creazioni artigianali, ho pensato potesse interessarvi 😉 fatemi sapere, a presto!"










Articoli consiglati:

















«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo. 

Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.




Gabriella Filippone Blog | Giuridica News | Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone




domenica 24 settembre 2017

ELEZIONI COA AVVOCATI | Le dritte per non farsi eleggere e scamparsela e le dritte per farsi eleggere

ELEZIONI COA AVVOCATI




CONSIGLI PRATICI SU COME NON FARSI ELEGGERE E SCAMPARSELA 
CONSIGLI PRATICI SU COME FARSI ELEGGERE





Suggerirei in generale, con ironia e sarcasmo,
senza andare nello specifico degli avvocati, bensì in tema di elezioni e di strategie politiche in senso lato, di
non contare troppo sui social se non offri, nel contempo, cene pre-elettorali in eleganti location, alias momenti conviviali, tra persone più o meno compatibili. 


Cene che possano fungere, ai privilegiati ammessi, da prove tecniche  di magna-magna  non solo presenti ma anche e  soprattutto futuri magna-magna,  tramite promesse, alleanze di comodo e baggianate retoriche proposte in perfetto paludato stile politico.

Non sei eleggibile se non usi i soliti canali di propaganda e se non hai all'uopo "scagnozzi" al seguito, perché quella dei social e dei gruppi è una realtà virtuale effimera, superficiale, distorta e usa e getta, su cui si non puoi contare. Non solo su quella perlomeno.






Gli avvocati poi non conoscono la lotta per i loro diritti ideali Professionalmente, al limite, difendono quella di altri. Molta gente demotivante tra di loro. Idonea soprattutto a sviarti da te stesso e criticarti. Tutti presi dal loro ego critico che vomitano nei social. In certi casi posso dire che il fastidio è reciproco, insopportabilità per insopportabilità.





Argomento correlato:











Immagine: The Bosses of The Senate



Il Gruppo Bilderberg (detto anche Club Bilderberg) è un incontro annuale per inviti, non ufficiale, di circa 130 partecipanti, la maggior parte dei quali sono personalità nel campo economico, politico e bancario.



Il gruppo si riunisce annualmente in hotel o resort di lusso in varie parti del mondo, normalmente in Europa, e una volta ogni quattro anni negli Stati Uniti o in Canada. Ha un ufficio nei Paesi BassiI nomi dei partecipanti sono resi pubblici attraverso la stampa ma la conferenza è chiusa al pubblico e ai media.
Dato che le discussioni durante gli incontri non sono mai registrate o riportate all'esterno, questi incontri sono stati oggetto di critiche e di varie teorie del complotto, come ad esempio quella sostenuta da Daniel Estulin nel libro Il Club Bilderberg.[6] Gli organizzatori della conferenza, tuttavia, spiegano questa loro scelta con l'esigenza di garantire ai partecipanti maggior libertà di esprimere la propria opinione senza la preoccupazione che le loro parole possano essere travisate dai media.
Struttura organizzativa: la conferenza è organizzata da una commissione permanente (Steering Committee) della quale fanno parte due membri di circa 18 nazioni differenti.

Fonte: Wikipedia







TIROCINI LAZIO: aumenta durata e indennità partecipazione. Il rimborso spese passa da 400 a 800 euro mensili


Titolo:  Il Lazio alza la rendita per i tirocini
Autore:  Nevio Bianchi e Barbara Massara
Fonte:  Il Sole 24 Ore  


Settembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line


La Direzione regionale lavoro del Lazio, con comunicato del 21 settembre, fornisce i primi indirizzi operativi sulla nuova disciplina dei tirocini



Il Lazio è stata tra le prime regioni ad adeguare la propria normativa interna all'accordo della Conferenza Stato Regioni con cui sono stati rinnovati i principi generali sulla disciplina dei tirocini non curriculari. 


Le novità più importanti sul piano operativo riguardano la durata e l'indennità di partecipazione.

Il vecchio rimborso spese viene elevato da 400 a 800 euro mensili (contro i 300 previsti dalla normativa nazionale) ma la partecipazione deve essere effettiva e non inferiore al 70% dell'orario programmato nel progetto individuale. 

Per la partecipazione inferiore al 70% l'importo sarà riproporzionato mentre non sarà dovuto in caso di partecipazione dal 50% in giù.











«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo.
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CASSAZIONE: LEGITTIMA LA SCELTA DI CASSA FORENSE DI OPZIONE AL METODO CONTRIBUTIVO


CASSA FORENSE, LEGITTIMA L'OPZIONE PER IL CONTRIBUTIVO (di M. C. De Cesari, Il Sole 24 Ore)


Settembre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line






È legittima la scelta della Cassa di previdenza forense di prevedere l’opzione per la pensione di vecchiaia calcolata con il metodo contributivo per quanti raggiungono l’età ma non hanno cumulato l’anzianità contributiva ordinaria.
Il corollario di questa misura è la cancellazione del diritto alla restituzione dei contributi.



Il principio è contenuto nella sentenza di Cassazione 19981/17, depositata recentemente, che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Genova.



La Corte di cassazione richiama due precedenti - sentenze 24202/2009 e 12209/2011 - secondo le quali gli enti privatizzati possono, per assicurare la stabilità delle gestioni e l’equilibrio di bilancio, prevedere l’opzione per il sistema contributivo a condizione di miglior favore per gli iscritti, stabilendo la non restituibilità dei contributi



Questo intervento è legittimato dall’autonomia che abilita gli enti «a derogare o ad abrogare disposizioni di legge» (si fa riferimento alla legge 570/1980, articolo 21) in funzione dell’obiettivo di assicurare la salute economica finanziaria delle gestioni (secondo la Cassazione i tipi di provvedimenti che le Casse possono adottare sono stabiliti dalla legge e vale il principio del pro rata).



La parte del regolamento contestato è relativa alla vecchiaia contributiva, che costituisce una chance per gli iscritti che raggiungono l’età anagrafica per l’assegno, ma non l’anzianità contributiva (almeno 30 anni), avendo versato almeno cinque anni di contributi



L’alternativa è continuare a effettuare i versamenti fino a raggiungere il requisito contributivo ordinario: in questo caso si avrà una pensione mista, in parte determinata con il sistema retributivo e, pro rata, con il calcolo contributivo.


La Cassazione insiste sul fatto che la misura della vecchiaia contributiva messa in campo dalla Cassa è «un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati legittimamente», cui legittimamente fa da pendant la cancellazione della restituibilità dei contributi.

Secondo i giudici di legittimità, non c’è lesione dei diritti quesiti nella mancata restituzione dei contributi, perché la «lesione presuppone la loro maturazione prima del provvedimento ablativo» (Corte costituzionale 446/2002), né «di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione» .
Intanto l'Avvocato Paolo Rosa illustra soluzioni per non perdere contributi versati all'INPS


"Chi abbandona la gestione separata dell’Inps ha almeno tre soluzioni per non perdere i contributi previdenziali già versati. Istituita dalla riforma Dini (legge 335/1995), questa gestione paga prestazioni calcolate sempre con il metodo contributivo ed è definita separata perché ad essa non sono applicabili le regole generali previste per le altre contribuzioni obbligatorie. Per esempio i contributi NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI RICONGIUNZIONE, cioè non possono essere trasferiti neanche se il lavoratore decidesse di voler sopportare un onere.

1. Tuttavia, proprio per limitare questo inconveniente, è stato previsto che tali contributi possono essere utilizzati ricorrendo alla TOTALIZZAZIONE nazionale (Dlgs 42/2006 e prima ancora dall’articolo 71 della legge 388/2000 oggi abrogato) che consente di valorizzare tutti i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali come se fossero riuniti sotto un’unica cassa, anche nella ipotesi in cui l’interessato dovesse aver raggiunto un diritto autonomo al trattamento pensionistico. Possono essere totalizzati i contributi accreditati in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata, da sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica, dai liberi professionisti iscritti a una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria. La totalizzazione calcola la pensione – di norma – con le regole del sistema contributivo, prescindendo dalla collocazione temporale dei periodi, salvo che in una delle gestioni interessate il lavoratore possa vantare un diritto autonomo a pensione e in tal caso – limitatamente a tale gestione – la quota di pensione sarà calcolata con le regole proprie vigenti in tale fondo.

2. In alternativa è possibile, in assenza di un diritto autonomo – che non deve essere acquisito in nessuna delle gestioni dove si vanta contribuzione – ricorrere al CUMULO contributivo (legge 228/2012) che è precluso agli iscritti alle Casse dei liberi professionisti. In questo caso, a differenza della totalizzazione, il sistema di calcolo applicabile è quello derivante dalla sommatoria di tutti i periodi contributivi.

3. Altra soluzione potrebbe essere quella di ricorrere alla PENSIONE SUPPLEMENTARE, richiedibile dal lavoratore che ha conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti o sostitutiva, o che ne comporti l’esclusione o l’esonero, e che abbia compiuto l’età pensionabile di vecchiaia (oggi 66 anni 3 mesi) e non possieda i requisiti di assicurazione e contribuzione per la liquidazione di una pensione di vecchiaia autonoma presso il fondo nel quale sono accreditati gli ulteriori contributi (nel caso in esame la gestione separata)."


Avv. Paolo Rosa


















«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

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