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AVV. MARCO MORI: scaricate dal suo sito e depositate la denuncia penale contro i DPCM del Governo Conte

 


AVV. MARCO MORI: scaricate dal suo sito e depositate la denuncia penale contro i DPCM del Governo Conte





 LA DENUNCIA – QUERELA  verte su questi postulati giuridici e di fatto:


-L’art. 287 c.p. punisce: Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni (…)”.

-L’art. 605 c.p. punisce: “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno ad un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso (…) in danno ad un minore di anni quattordici, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni


Qualsiasi provvedimento restrittivo incidente su diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, peraltro nei pochissimi casi in cui poi sia effettivamente possibile comprimere tali diritti, poteva dunque essere attuato unicamente con decreto legge o attraverso una delega determinata e specifica, oltre che limitata nel tempo, da parte del Parlamento al Governo;


Il Governo ha deliberatamente ignorato la Costituzione utilizzando impropriamente lo strumento della regolamentazione attraverso atti amministrativi;


(...)


Pertanto l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili dei fatti di cui in narrativa, dunque il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri Ministri di questo Governo, siano puniti per i reati indicati o per quelli meglio visti e ritenuti.



Qui il file da scaricare per il deposito Denuncia Covid









Marco Mori: "Sul mio sito trovate il modulo per chiedere ai giudici di valutare la liceità dei Dpcm"


Video pubblicato da VOX ITALIA TV il  5 gennaio 2021 su You Tube


L'avvocato Marco Mori, dirigente di Vox Italia, sostiene la palese violazione di legge insita in alcuni recenti provvedimenti presi in materia di contrasto dell'emergenza. "Chiedo a tutti i cittadini di sottoscrivere e depositare nelle sedi competenti una denuncia affinché i magistrati possano valutare nel merito l'operato di Conte e dei suoi ministri. La situazione è molto grave e le parole non bastano più"




Aggiornamento denunce  2022 contro il governo Draghi









Avv.  Marco Mori: La denuncia contro il ricatto vaccinale da scaricare e depositare presso  le forze dell’ordine o le Procure



"Denunciamo insieme Mario Draghi: il ricatto non è politica, è un crimine."









Gennaio 2022 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri 


Avvocato Marco Mori: "Il divieto di lavoro assoluto a chi non vuole accettare un trattamento sanitario, che non può essere imposto in nessun modo, è qualcosa di natura totalmente criminale, per cui non potevamo rimanere a guardare. I precedenti della Corte Costituzionale sul fatto che le reazioni avverse da un trattamento farmacologico imposto devono essere temporanee e sono ben note. Non è possibile imporre un trattamento che può provocare la morte. I dati AIFA sono evidenti e non è possibile imporre un trattamento che non ha nessuna efficacia nell'evitare i contagi. I vaccinati sono contagiosi come tutti gli altri. I dati dell'ISS su questo punto non temono alcun tipo di smentita. Denunciamo il vile affarista a Palazzo Chigi. Un usurpatore della sovranità nazionale, qualcuno sta lavorando per distruggere ciò che resta dell'economia del nostro Paese. Questo è il solo scopo di Draghi. Non è una questione sanitaria, è una questione politica ed economica. Ecco la denuncia da scaricare e depositare presso le forze dell’ordine o le Procure. Prendete l'atto, scaricatelo, lo firmate e lo depositate. Non ci sono rischi di contro-denuncia perché i fatti narrati sono tutti veri. Le valutazioni di carattere giuridico non possono essere oggetto di contro-calunnia, quelle sono a discrezione e vedremo come le valuteranno le Procure. Il reato è indiscutibile perché tu non puoi vietare alla gente di lavorare. Fermiamo il ricatto vaccinale. Draghi deve finire in prigione, questo deve essere assolutamente chiaro, ma non solo per questo, per tutta la sua storia, la conosciamo bene. Da quando era direttore del Tesoro ha tramato contro il nostro Stato per svendere tutto quello che era di pubblico nel nostro Paese. La stagione delle privatizzazioni. Lo definì bene Cossiga, vile affarista per i suoi comparuzzi di Golden Sachs "

Nel link le istruzioni da seguire: http://www.studiolegalemarcomori.it/r... Contro la censura rimaniamo in contatto su telegram, iscrivetevi al mio canale: https://t.me/tramontodemocrazia





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DIC24

Assembratevi davanti alle Procure: scaricate e depositate la denuncia penale contro questo Governo che ci ha tolto la libertà!

"Le misure di emergenza anti Covid imposte dal Governo non solo sono  illegittime, ma sono altresì reato.

Ecco la denuncia da me predisposta che potrete scaricare e consegnare, dopo averla firmata ed inserito i vostri dati, presso le Forze dell’Ordine o le Procure della Repubblica. Stavolta dobbiamo essere in milioni, la dittatura sanitaria deve finire oggi! Ora basta!

Il deposito delle denunce dovrà essere fatto personalmente. L’elezione del domicilio nel mio studio è legato al fatto che possa tenere direttamente monitorate le eventuali richieste di archiviazione. L’azione non comporta costi e rischi, i fatti narrati sono reali ed è impensabile che possano essere valutati come calunniosi. Non è un esposto ma una denuncia perché non è nostra abitudine nasconderci dietro un dito. Noi non esponiamo alcunché, noi denunciamo senza remore quanto fatto dal Governo.

Vi prego di non intasare il telefono, la mail e la pec dell’ufficio. Vi ringrazio della Vostra passione in difesa della Patria ma siete decine di migliaia e non è pensabile colloquiare direttamente con ciascuno di Voi.

Qui il file da scaricare per il deposito Denuncia Covid

IMPORTANTE: in questi giorni mi avete dimostrato affetto e partecipazione ma vi prego di non cercare di contattarmi, siete migliaia e mi sono ritrovato mail, pec e segreteria di studio intasati. Le istruzioni per il deposito sono tutte qui e comunque aggiungerò a breve un video esplicativo.

Ed ecco il testo completo della denuncia:



PROCURA DELLA REPUBBLICA

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Promosso da

nato a il

e residente in

ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio e la persona dell’Avv. Marco Mori del foro di Genova (C.F.: MRO MRC 78P29 H183L  – Pec: studiolegalemarcomori@pec.it), sito in Rapallo (GE), C.so Mameli 98/4.

* * *

-L’art. 287 c.p. punisce: Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni (…)”.

-L’art. 605 c.p. punisce: “Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

La pe, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno ad un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso (…) in danno ad un minore di anni quattordici, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni

* * *

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE

1) Con deliberazione del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente Giuseppe Conte ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. L’emergenza ovviamente era riferita all’arrivo del ben noto Covid-19.

2) La legittimità di tale dichiarazione di emergenza risultava fin dal principio quanto mai dubbia. La prima prena è della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso: (…) 2) da un pubblico ufficialonuncia che ne ha giustamente contestato il contenuto è certamente quella del Giudice di Pace di Frosinone, che con sentenza n. 516/2020, ha avuto modo di affermare: se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione (appunto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, n.d.s.) sopra citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio sanitario” da “agenti virali”. Per tale ragione l’emergenza non poteva essere in alcun modo dichiarata.

Il Giudice di Pace nel proseguo della motivazione, approfondendo ulteriormente la fattispecie, ha potuto altresì sottolineare anche un qualcosa che, in tutta onesta, non sarebbe dovuto sfuggire neppure ad uno studente del primo anno di giurisprudenza e che dunque non si comprende come possa essere “sfuggito” al nostro Presidente del Consiglio, che svolge oltretutto la professione di avvocato. Nelle motivazioni della sentenza è stato rammentato specificatamente come la nostra Costituzione, in quanto espressione di una democrazia parlamentare, abbia disposto in via assolutamente tassativa le ipotesi in cui al Governo possono essere attribuiti poteri peculiari che esulano dalle sue normali funzioni, fuori da queste ipotesi il Governo che si attribuisce ulteriori poteri commette ovviamente un atto illecito.

3) Nel nostro ordinamento la regola generale, ma in troppi sembrano averlo dimenticato, è quella del divieto assoluto esistente in capo al Governo di emanare decreti aventi forza di legge, salve le eccezioni, appunto tassative, ivi espressamente contemplate. Qualora il Governo si attribuisca poteri che non ha è evidente che si debba parlare della fattispecie delittuosa di cui all’art. 287 c.p., ovvero l’usurpazione del potere politico;

4) L’art. 77 Cost., fermo il precitato divieto generale posto in capo al Governo di emanare decreti, specifica l’eccezione dei casi di straordinaria necessità in cui è possibile emettere atti avente forza di legge. Parimenti il Governo può vedersi delegata la funzione legislativa, ma unicamente con principi e criteri direttivi definiti e per un tempo e oggetto limitato, da parte del Parlamento ex art. 76 Cost. L’ultima fattispecie eccezionale in cui il Governo assume i poteri che oggi quello attuale ha invece indebitamente usurpato è infine quella relativa alla dichiarazione dello stato di guerra che segue la procedura dall’art. 78 Cost.;

5) Qualsiasi provvedimento restrittivo incidente su diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, peraltro nei pochissimi casi in cui poi sia effettivamente possibile comprimere tali diritti (ma di questo si dirà infra), poteva dunque essere attuato unicamente con decreto legge o attraverso una delega determinata e specifica, oltre che limitata nel tempo, da parte del Parlamento al Governo;

6) Nel caso di specie il Governo ha deliberatamente ignorato la Costituzione utilizzando impropriamente lo strumento della regolamentazione attraverso atti amministrativi che abbiamo imparato a conoscere con il nome di DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);

7) Tale scelta non trova ragione nella maggior rapidità di risposta all’emergenza Covid, che poteva essere affrontata all’interno della legalità costituzionale con lo strumento del decreto legge o con quello dell’attività legislativa delegata da parte del Parlamento. Il primo dei due strumenti è infatti completamente identico, per rapidità di utilizzo ed efficacia, ai DPCM poi effettivamente utilizzati e dunque la giustificazione di “fare più fretta” non sussiste;

8) In realtà la scelta di agire in questo modo è legata al merito della questione. Posto che si è inciso su diritti addirittura incomprimibili anche davanti ad un’emergenza sanitaria, come ad esempio la libertà personale dell’art. 13, si è scelta la forma dei DPCM solamente per rendere oggettivamente più difficile l’esercizio del diritto di difesa per i cittadini.

9) I DPCM danno il vantaggio di non essere soggetti a vaglio da parte della Corte Costituzionale ed il Giudice ordinario, laddove decidesse su una sanzione elevata per la loro violazione, può semplicemente disapplicare il provvedimento con efficacia ovviamente limitata alle parti in causa e al singolo caso. La pregiudiziale fase di impugnazione davanti al Prefetto, porta altresì a ritardare nel tempo il momento in cui diventerà possibile attivare il G.O., così limitando il numero di precedenti potenziali idonei ad inficiare la prosecuzione dello stato d’emergenza. Al contrario se si fosse agito con decreto legge, qualora si assumesse la sua illegittimità, ad esempio per violazione dell’art. 13 Cost., il G.O. avrebbe dovuto e potuto trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, con conseguente possibilità di far dichiarare illegittimo lo stato d’emergenza non già tra le parti ed in riferimento al singolo caso, ma addirittura erga omnes.

10) L’unico rimedio collettivo nei confronti di un DPCM, quale atto amministrativo, è il ricorso al Tribunale Amministrativo. Tuttavia il rischio del TAR è stato ponderato e facilmente risolto dal Governo. Visto che i DPCM si susseguono uno all’altro, chi ha impugnato il precedente decreto perde l’interesse a portare avanti il Giudizio amministrativo precedentemente instaurato che così si conclude con la cessazione degli effetti del contendere senza entrare nel meritoL’uso dei DPCM è dunque una scelta deliberata, non si può davvero pensare altrimenti, per aggirare i divieti Costituzionali ed impedire a chicchessia di contestare con effetti erga omnes l’intero impianto.

11) In questo senso si inquadra, ad avviso di chi scrive, anche la scelta di eliminare conseguenze penali dalla violazione delle misure di contenimento e di sanzionarle solo in via amministrative, così non applicando tra l’altro l’art. 650 c.p. Non c’era la volontà di portare il cittadino colpito dalla norma in tempi rapidi davanti ad un Giudice, rischiando il clamore che una disapplicazione dei DPCM in capo penale avrebbe potuto causare.

12) L’obiezione che a questo punto può sorgere è che, dopo le rimostranze dei giuristi più attenti e di molti costituzionalisti, con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dal Parlamento con la legge 35 del 22 maggio 2020, decreto comunque successivo all’inizio del lockdown generale in Italia attuato a decorrere dal 9 marzo con mero DPCM, il Governo avrebbe sanato ex post l’illecito precedentemente commesso.

13) Tuttavia anche in questo decreto, poiché rimaneva centrale la volontà del Governo di evitare ricorsi che potessero portare alla valutazione del proprio operato innanzi alla Corte Costituzionale con effetti erga omnes, le misure di contenimento non sono state fissate direttamente nel corpo stesso dell’atto, ma si è usata una sottigliezza ulteriore, apertamente lesiva anche del dettato dell’art. 76 Cost.

14) In sostanza il Governo si è auto delegato con decreto legge ad emettere atti amministrativi fissando i contorni di massima, (la cornice) in pratica, dei provvedimenti che poteva successivamente emettere. Con la successiva conversione del Parlamento la delega auto conferita in difformità dell’art. 76 Cost. sarebbe poi stata da considerarsi sanata. Ma ovviamente così non è, l’attività delegata del Governo deve nascere da una volontà parlamentare, non può essere il Governo stesso ad auto conferirsi nuovi poteri delegandoseli da solo per poi ottenere il successivo via libera del Parlamento tra l’altro con ricorso frequente, anche in questi mesi, alla questione di fiducia.

15) Nulla è più pacifico quindi dell’avvenuta usurpazione del potere politico da parte dell’esecutivo come di fatto elegantemente evidenziato dal Giudice di Pace di Frosinone e come successivamente confermato anche con ordinanza 16.12.2020 del Tribunale di Roma, ordinanza a firma del Dott. Alessio Liberati resa nel procedimento N.R.G. 45986/2020.

16) Anche in questa ordinanza, resa incidentalmente all’interno di un procedimento di convalida di sfratto, si leggono accuse pesantissime sull’operato del Governo, tra cui anche quella di non aver motivato in alcun modo le ragioni che giustificano i provvedimenti restrittivi emessi, provvedimenti che contengono motivazioni “de relato” (i contenuti dei verbali del CTS non sono riportati) che secondo il Governo evidentemente dovrebbero essere accettate come atti di fede e per questo idonee a comprimere le nostre libertà fondamentali. Inoltre a pag. 8 dell’ordinanza si ribadisce ancora come “si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”.

L’unico modo per non essere d’accordo con tale assunto è avere talmente paura, essere talmente destabilizzati dal punto di vista del pensiero, da accettare l’idea che la democrazia e la libertà possano essere sospese per una malattia, cosa che ovviamente il nostro ordinamento, come specificato, non consente affatto.

17) Nel merito della lesione dei singoli diritti costituzionali, come già detto e come rileva ai fini della presente denuncia di sequestro di persona, vi è certamente la violazione dell’art. 13 Cost. che come noto recita: la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione (…) se non per ordine dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”;

18) Pare quasi superfluo sottolineare come il regime di detenzione domiciliare imposto con il lockdown e mantenuto con il vigente coprifuoco in una specifica fascia oraria (22:00-5:00), essendo attuato in totale contrasto con l’art. 13 Cost. configura ad avviso di chi scrive il delitto di sequestro di persona, ferma la diversa qualificazione giuridica del fatto da parte di Codesta Spett.le Procura. Ma sul fatto che quanto commesso sia reato, davvero non può esserci discussione.

19) Sul punto ancora una volta è stato estremamente preciso il Giudice di Pace di Frosinone nell’evidenziare che: “tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice (…). Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.

Peraltro la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il prelievo ematico (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte Costituzionale”. Dunque nulla a che vedere con la mera libertà di circolare in determinate aree che attiene all’art. 16 Cost. e che in ogni caso sarebbe stata soggetta a riserva di legge, peraltro non rispettata in virtù delle forme con cui si è normato e di cui si è già detto.

20) Ovviamente è parimenti illecito anche l’obbligo di chiudere le attività commerciali, obbligo che non solo è lesivo della libertà personale, ma altresì del diritto al lavoro su cui la Repubblica stessa si fonda (con lesione dunque anche degli artt. 1, 4 e 41 Cost.). In riferimento a tale aspetto della normativa d’emergenza si si chiede all’Ill.ma Procura adita di ritenere consumato quantomeno il delitto di abuso d’ufficio, come parimenti dovrebbe essere considerato reato, sempre ai sensi dell’art. 323 c.p., anche quanto disposto con il cd. “decreto legge di Natale” con cui si è addirittura intervenuti per comprimere la libertà personale dei cittadini fino al punto, completamente intollerabile, di imporre un limite alle frequentazioni nelle giornate di festa anche nelle proprietà private. Provvedimenti inaccettabili in una Repubblica, provvedimenti che rappresentano azioni tipiche delle sole dittature e ciò a prescindere da ogni valutazione di merito sulla pericolosità del virus per il quale sono stati emessi. Neppure se ci fosse stato un virus con mortalità al 100%, in democrazia, si sarebbe potuto agire in questo modo e fortunatamente abbiamo visto che la letalità del Covid 19 è di parecchi ordini di grandezza più bassa fino a diventare addirittura statisticamente irrilevante per le persone in buona salute.

21) La paura della morte, abilmente instaurata dalla stessa propaganda governativa, non deve indurre a legittimare ciò che è stato compiuto, posto che siamo davanti ad un precedente tanto pericoloso da essere potenzialmente mortale per la stessa sopravvivenza della democrazia in questo Paese. Se tutto questo non verrà stoppato e duramente sanzionato, ogni scusa sarà un domani lecita per sospendere diritti costituzionali fondamentali, sospensione che in oggi si protrae da quasi un anno.

22) In conclusione si vuole rammentare un principio giuridico che pare essere stato dimenticato da tutti e che forse è a monte del “cortocircuito” logico che ha portato taluni a legittimare, davvero incredibilmente e certamente perché annebbiati dalla paura, l’operato del Governo. Si è dimenticato che la libertà personale vale più della vita, che l’art. 32 Cost. non è in alcun modo sovraordinato agli altri valori CostituzionaliLecito bilanciare diritti Costituzionali contrapposti, ma giammai la tutela di un diritto può portare alla soppressione di tutti gli altri. D’altronde se giuridicamente non fosse pacifico, completamente pacifico, che la libertà vale più della vita, principio di diritto naturale ricompreso tra i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dalla Repubblica ex art. 2 Cost. allora il lockdown avrebbe dovuto essere fatto in passato e dovrebbe essere fatto anche in futuro davanti a qualsivoglia malattia infettivaNon c’è un limite di morti dopo il quale la libertà personale può essere soppressa in nome della salute. Se è la salute che deve prevalere sempre, lo dovrebbe fare in presenza di ogni virus, compreso quello influenzale ad esempio, le cui complicazioni uccidono circa 650 mila persone l’anno nel mondo. Dunque se fosse davvero la salute l’unico diritto assoluto e prevalente su ogni altro diritto costituzionale dovremmo chiuderci tutti sotto una campana di vetro per sempre, perché purtroppo le malattie esistono. Se appunto prevale la salute tra dieci, cento, diecimila o un milione di morti, nulla cambia: la libertà va soppressa per far vivere tutti un po’ più a lungo.

Il Governo di turno, così ragionando, sarebbe in ogni caso obbligato a chiudere tutto. Ma comprenderete facilmente il paradosso, l’aberrante paradosso anzi a cui porta questo ragionamento, è ovviamente inaccettabile sospendere la vita perché esistono le malattie.

Bilanciare motivatamente i diritti sarebbe stato invece il solo modo per intervenire, partendo in primis dall’immediato adeguamento dei numeri del nostro sistema sanitario a questa nuova malattia, dalla protezione, esclusivamente facoltativa, delle classi più deboli attraverso reali strumenti e indennizzi. Ma il comportamento del Governo tenuto fino ad oggi non può più essere tollerato e va punito duramente.

Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili dei fatti di cui in narrativa, dunque il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri Ministri di questo Governo, siano puniti per i reati indicati o per quelli meglio visti e ritenuti.

Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.

Si chiede altresì l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per restituire la libertà personale ai cittadini senza ulteriori ritardi.

Con la massima osservanza.

Luogo e data.

Firma"

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#Pandemia #MarcoMori #VoxItalia

Sono tutti impazziti?




Video di Marco Mori pubblicato il 12 gennaio 2021 su You Tube


Ma se le misure di contenimento vengono prese in tutto il mondo, allora sono tutti impazziti? La risposta di Mori lascia di stucco, ascoltate. Ecco il link al video completo su Vox Italia Tv: https://youtu.be/h7Bfw1lpDt4












Ordinanza del Tribunale di Roma: i DPCM sono tutti illegittimi, in una causa civile, un esercizio commerciale sfrattato per morosità, causa mancato pagamento canoni, dopo la chiusura imposta dal governo “per Covid”


Il Tribunale di Roma: i DPCM sono tutti illegittimi.


Gennaio 2021 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri 
La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo o altro materiale (testata, autore, titolo) 


Il Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza del 16 dicembre 2020 nel procedimento R.G. n. 45986/2020 R.G., sostanzialmente:

  • ritiene illegittimi tutti i DPCM pronunciati da questo governo a partire dal 31.1.2020 
  • ritiene illegittimo lo stato di emergenza dichiarato nel metodo e nel merito  
  • e ritiene conseguentemente nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti.

Ogni sanzione, ogni ordinanza regionale o cittadina, ogni altro effetto scaturito da questo abusato strumento amministrativo potrebbe venire resa nulla da chi vi si oppone

Il Tribunale di Roma con la citata ordinanza in data 16.12.2020 prende una netta posizione (attesa da più parti per e con svariate diverse motivazioni) in una causa civile: un contenzioso che coinvolgeva un esercizio commerciale sfrattato per morosità, causa mancato pagamento canoni, asseritamente per la chiusura imposta dal governo “per Covid











Fonte:  Studio legale avvocato Massimo Pifani 


"Il Tribunale di Roma: i DPCM sono tutti illegittimi.Il Tribunale di Roma, Sezione 6° Civile, nella ordinanza del 16 dicembre 2020 nel procedimento R.G. n. 45986/2020 R.G.:- ritiene illegittimi tutti i DPCM pronunciati da questo governo a partire dal 31.1.2020- ritiene illegittimo lo stato di emergenza dichiarato – nel metodo e nel merito.- e ritiene conseguentemente nullificabili tutti gli atti da essi scaturiti.

Ogni sanzione, ogni ordinanza regionale o cittadina, ogni altro effetto scaturito da questo abusato strumento amministrativo potrebbe venire resa nulla da chi vi si oppone. Il Tribunale di Roma con la citata ordinanza in data 16.12.2020 finalmente prende posizione in una causa civile: un contenzioso che coinvolgeva un esercizio commerciale sfrattato per morosità, causa mancato pagamento canoni, asseritamente per la chiusura imposta dal governo “per Covid”.

Il Tribunale di Roma, dopo una lunga analisi, cita i principi base che tengono insieme la comunità e lo Stato italiano, ed interroga le leggi sulle limitazioni indotte dal governo e arriva alla conclusione che “i DPCM siano viziati da violazioni per difetto di motivazione”. Si legge infatti: “I DPCM … siano in realtà viziati da molteplici profili di illegittimità e, come tali, caducabili”, cioè si ritiene che non producono effetti reali e concreti dal punto di vista normativo e, quindi, giurisprudenziale. 

In pratica, di fatto producono effetti reali sulle persone e le loro attività, costretti a chiudere per l’azione di controllo delle Forze dell’ordine ovvero a limitare le proprie libertà fondamentali, ma, come il giudice conferma, il governo sta agendo fuori dalle norme dello Stato democratico, violando le leggi e non fornendo vere motivazioni. Infatti i DPCM, con i quali il governo è intervenuto per chiudere l’Italia e “gestire” la pandemia, “non è di natura normativa ma ha natura amministrativa”, e pertanto dovrebbe per forza ottenere una necessaria ed imprescindibile validazione normativa. Invece i DPCM promanati dal Presidente del Consiglio non hanno alcuna sufficiente legittimazione normativa, seppur vadano a comprimere diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Anche diversi e autorevoli costituzionalisti avevano rilevato questo problema, sottolineando che i DPCM sono incostituzionali. 

Il Tribunale civile di Roma cita per spiegarlo “tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Baldassarre, Marini, Cassese”. Questo perché i DPCM non hanno forza di legge…Il Governo poteva intervenire con questo tipo di provvedimento in una situazione di stato di guerra. Ma la guerra non c’è.Nessuna norma della Costituzione prevede i DPCM.Ed ancora, si sottolinea: “nessuna legge ordinaria che attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”.Ne deriva che tutti i DPCM sono illegittimi.Anche i DPCM che disciplinano la fase 2 hanno lo stesso problema: “Hanno imposto”, spiega il giudice entrando nei particolari, “una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto ‘Io resto a casa’ e del ‘Cura Italia’ (cfr Marini). Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”.

I DPCM hanno anche l’ulteriore problema che per essere validi, come atti amministrativi, “devono essere motivati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. A tale obbligo non sono sottratti neanche i Dpcm”, spiega sempre il Tribunale di Roma. I DPCM citano alla base delle proprie motivazioni le analisi del Comitato Tecnico Scientifico (Cts). E’ noto che tali analisi solo talvolta sono state rese pubbliche dal governo (…e spesso a ridosso delle scadenze dei DPCM stessi, poiché per lungo tempo i verbali del Cts sono stati classificati come riservati). Ne conseguiva quindi che le motivazioni restavano “sconosciute”. “Ritardo tale”, spiega il Tribunale, “da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale”. Per tanto l’obbligo della motivazione non è stato adempiuto. Per questo i DPCM violano pure l’articolo 3 della legge 241/1990. In più queste motivazioni alla base dei DPCM sono generiche, illogiche e viziate, determinando un vizio di eccesso di potere da parte del governo….ricordo però che, per le limitazioni del periodo natalizio, il nostro governo ha questa volta adottato un Decreto Legge (che è un atto normativo di rango secondario), il DL n. 172 del 18.12.2020 (pubblicato nel mio precedente post), così dando una “parvenza normativa” alle limitazioni oggi in essere… Poi, personalmente, ritengo che anche il predetto Decreto Legge abbia significativi problemi di incostituzionalità." (segue)

Studio legale avvocato Massimo Pifani

Fonte:  Studio legale avvocato Massimo Pifani  | LA FORZA DELLA VERITA'





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ESPOSTO CONTRO IL GOVERNO ITALIANO AL CONSIGLIO D’EUROPA: LA DEMOCRAZIA VIOLATA DAI DPCM CONTE.

Lo scorso 24 settembre l’esposto è stato ricevuto. Attendiamo una risposta entro fine mese di ottobre”, ha spiegato l’avvocato Enrica Senini che si è occupata di redigere l’esposto.




Ottobre 2020 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri 



La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo o altro materiale (testata, autore, titolo) 













LA DEMOCRAZIA VIOLATA, ESPOSTO CONTRO IL GOVERNO ITALIANO AL CONSIGLIO D’EUROPA -

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OGGETTO DELL'ESPOSTO: DENUNCIA DI VIOLAZIONE DELL'ART. 15 CEDU DA PARTE DELL'ITALIA



"06/10/2020 L’Osservatorio sulla Legalità Costituzionale istituito presso il Comitato Popolare per la difesa dei beni pubblici e comuni Stefano Rodotà, composto da giuristi, avvocati, e professori universitari in discipline giuridiche, ha denunciato al Segretario del Consiglio d’Europa le gravi violazioni dei diritti e delle libertà individuali garantite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che a suo avviso sarebbero state perpetrate dallo Stato Italiano in occasione della pandemia da COVID-19, senza alcuna preventiva notifica ai sensi dell’art. 15 CEDU. Per discutere di questo argomento su #Byoblu24 sono intervenuti il professore Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli, e l’avvocato Enrica Senini che si è occupata di redigere l’esposto. “Lo scorso 24 settembre l’esposto è stato ricevuto. Attendiamo una risposta entro fine mese”, ha spiegato l’avvocato. “Il Parlamento è messo in un angolo, superato dai Dpcm. Tutto ciò fa male alla democrazia”, ha dichiarato il docente che ha duramente criticato il modus operandi del governo durante questa emergenza."




Il Consiglio d'Europa è un organizzazione internazionale che ha sede a Strasburgo in Francia, composta da 47 Stati dell'Unione Europea e anche altri Stati al di fuori dell'Unione europea. Ha il compito istituzionale di promuovere la democrazia, la difesa dei diritti umani e di agevolare la cooperazione tra Stati  nella stipula di eventuali convenzioni  o accordi internazionali.

Il Consiglio d'Europa viene classificato una sorte di osservatore del rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.

L'articolo 15 comma 3 della Convenzione Europea  dei Diritti dell'Uomo stabilisce che se una parte contraente alla  Convenzione, in questo caso parliamo dell'Italia, intende porre in essere  per un motivo di emergenza nel proprio territorio    ha l'obbligo di notificare le misure adottate  e i motivi per i quali le misure  vengono adottati. IL GOVERNO CONTE NON HA NOTIFICATO LE MISURE ADOTTATE RESTRITTIVE DELLE LIBERTA' INDIDUALI, come invece era tenuto, al Consiglio d'Europa, osservatore del rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo nè le misure nè le motivazioni di tale privazioni di libertà.





Intervento del Professore Alberto Lucarelli, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli:

Sin dall'inizio, quindi diciamo da marzo, ho espresso forti perplessità in ordine alla strumentazione normativa statale, ma ancor di più sull'utilizzo diciamo così disinvolto di provvedimenti regionali e alcune volte anche provvedimenti di amministrazioni locali, di sindaci, con una diretta incidenza appunto sulle libertà fondamentali.
Io credo che sin dall'inizio il metodo utilizzato si è mosso al di fuori del perimetro costituzionale.
La nostra Costituzione evidentemente prevede limitazioni e sospensioni diciamo di libertà fondamentali ma tutto questo deve essere comunque previsto, contemplato, regolamentato e disciplinato sulla base di un principio cardine dello Stato democratico che è la riserva di legge, ancor di più del principio di legalità.
Significa che si può sospendere la libertà di circolazione, poi a catena c'è la sospensione di tanti altri diritti fondamentali a carattere civile, anche politico, economico e sociale ma questo può avvenire solamente con legge, con atto legislativo, questo si chiama anche principio di riserva di legge assoluta.
Capisco che in una prima fase possa essere stato utilizzato uno strumento che è previsto dalla nostra Costituzione che è il decreto legge.
Il decreto legge così come è stato usato sin dall'inizio
avrebbe dovuto avere una disciplina più puntuale, convertiti si in legge, la riforma di legge sarebbe stata rispettata ma in realtà solo dal punto di vista formale perché i decreti legge, in particolare i primi cioè quelli più virulenti, quelli più incisivi sostanzialmente hanno delegato il governo, quindi il governo che delega se stesso ad intervenire con degli atti che sono degli atti che hanno un contenuto giuridico molto che incisivo ma nello stesso temo sono difficilmente giustiziabili, faccio riferimento ai famigerati DPCM.
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Questi DPCM sono degli atti che sfuggono a tutti i controlli perché sono degli atti che si muovono da un lato sul profilo politico normativo ma in realtà poi sono atti formalmente di natura amministrativa e sono difficilmente catalogabili.
Quello che più interessa per il cittadino è la difficoltà di giustiziabilità e quindi di difendersi rispetto a degli atti che sono
particolarmente aggressivi perché appunto sono quelli che poi determinano le limitazioni e le compressioni dei diritti fondamentali.
Voglio dire,
il DPCM non è controllabile dalla Corte Costituzionale,
il DPCM non è controllabile attraverso un eventuale veto che potrebbe esercitare il Capo dello Stato,
il DPCM difficilmente ha una giustiziabilità dinanzi agli organi della giustizia amministrativa proprio perché si muove su un piano ibrido politico amministrativo

Lo scenario è questo, la Costituzione prevede i decreti legge in casi straordinari di necessità e di urgenza ma la straordinarietà dei casi non è completamente in sintonia con
un fenomeno che ormai non possiamo più considerare straordinario.
Quindi il Governo è diventato centrale assolutamente nella gestione della pandemia, il Parlamento è diventato un organo di mera ratifica e i cittadini sudditi di provvedimenti non giustiziabili e quindi sostanzialmente incapaci di potersi difendere i propri diritti e stiamo parlando di libertà fondamentali.

Ci si è mossi al di fuori del sistema delle fonti, extra ordinem. La nostra Costituzione lo prevede solo in caso di guerra, cioè quando siamo attaccati da un Paese nemico ed è previsto appunto l'utilizzo di forme exta ordinem, cioè quando le Camere deliberano lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari, questo è l'unico caso. Per il resto c'è un modello che però è stato fortemente teso, compresso se non addirittura violato da questi DPCM.

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La puntuale risposta non si è fatta aspettare:




Strasburgo impone all'Italia il rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

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La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha sancito la piena vigenza e giurisdizione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani anche sul suolo italico in seguito ai gravissimi abusi perpetrati dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. https://generazionifuture.org/losserv... Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: https://www.senato.it/application/xma... Legge 848/1955: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/... Legge 881/1977: https://www.gazzettaufficiale.it/atto... Legge 145/2001: https://www.gazzettaufficiale.it/atto...





 

Le profezie dei Simpson - #virus e #vaccino: Conclave segreto dell'impero dei media d'America  creano panico da sanità pubblica?


Le profezie dei Simpson - #virus e #vaccino

"I Simpson come le carte illuminati. C'è qualcosa che non torna"


Un altro commento:
"I massoni che fanno questo cartone ovviamente sono ben informati sull'agenda mondiale sono cose già programmate da anni."


Gennaio 2021 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri 
La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo o altro materiale (testata, autore, titolo) 






Le profezie dei Simpson - #virus e #vaccino

In una puntata dei Simpson, parole testuali: 

"Vorrei richiamare all'ordine questo conclave segreto dell'impero dei media d'America. 
Siamo qui per inventarci la prossima cacchio bufala crisi per far tornare gli americani al loro posto. Camere buie, spiaccicati alla tele, costretti a non saltare una pubblicitàChe ne dite del caro vecchio panico da sanità pubblica?
Una nuova malattia, nessuno ne è immune, come l'estate degli squali tranne che invece degli squali è un'epidemia, e invece dell'estate è per sempre (risate).

Noi abbiamo degli standard, non può essere una malattia inventata. L'unica cosa che si può fare moralmente è rilasciare un virus letale fra la popolazione.
Per puro caso ne abbiamo uno da parte ma non è stato ancora testato.
(viene iniettato di forza un virus a uno dei membri del conclave che cade a terra morto).
Oh si! E così abbiamo il nostro virus letale! Ora dobbiamo solo dare la colpa a qualcosa che è presente in ogni casa, qualcosa di cui la gente abbia già un pò di strizza.

Presentatore tv a questo punto annuncia: E' in arrivo l'influenza "miciora" gente (e appare sullo schermo un  micio e la scritta APOCALYPSE MEOW)!
IL CENTRO DI DISINFORMAZIONE LE MALATTIE preannuncia con una certa probabilità che l'influenza micioria potrebbe diffondersi nel seguente ipotetico scheda di epidemia, perciò fate attenzione, quel corpo caldo sulle vostre gambe potrebbe distruggere le vostre tenere provviste!
 
La moglie al marito il quale, in allarme,  si sta apprestando a dare fuoco alla loro provvista di cibo per gatti: Smettila Homer guarda che hanno detto che esiste un vaccino! Lui risponde: Eh va bene ci faremo il vaccino!" 


Le profezie dei Simpson - #virus e #vaccino


Video di Tutto avra' senso



La famosa serie tv è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, incarnante lo stereotipo dell'americano di classe media, pigro e pasticcione, ma capace di scatti di coraggio ed umanità; dalla moglie Marge, molto gentile e premurosa nei confronti della famiglia; e dai figli Bart, il classico combinaguai disobbediente; Lisa con la sua intelligenza; e la piccola Maggie che non fa altro che tenere il ciuccio. Essi vivono insieme a Springfield, città americana fittizia.








Enrico Montesano, recita le parole del filosofo Giorgio Agamben, sferrando un durissimo attacco a Conte: “Ci ha tolto la libertà con la complicità dei media che manipolano le notizie. Le parole di Conte hanno lo stesso peso di quelle di Adolf Hitler: dittatura”.


#enricomontesano #canalemontesano #giorgioagamben

Enrico Montesano - “A che punto siamo!!”










I SIMPSON HANNO PREVISTO IL CORONAVIRUS !


Video di  Famiglia Suricata

Famiglia Suricata
"In 30 anni, i Simpson ne hanno fatti di scherzi, spesso molto stravaganti e congegnati talmente bene che diventano… profetici."




NON PUO' ESSERE UN CASO DI PREVEGGENZA, LE CORNA, IL CAPPELLO E I TATUAGGI, LA BANDIERA. ALLORA COS'E'? EMULAZIONE? CONTROLLO MENTALE?




Immagine via facebook



Immagine via facebook

IL CARTONE ANIMATO SIMPSON AVEVA PREVISTO UN ASSALTO DA PARTE DI QUALCUNO TRAVESTITO?  O CHI SCRIVE I SIMPSON VEDE IL FUTURO O AMBEDUE  HANNO UN SOLO REGISTA.




















Sull'argomento puoi vedere:










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