giovedì 15 marzo 2018

Nei conti cointestati il saldo si presume comune





Marzo  2018 | Avvocato Gabriella Filippone |
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Il Tribunale di Palermo, con un'ordinanza dello scorso 25 ottobre 2017, ribadisce che la cointestazione di un libretto di deposito o di un conto corrente fa presumere la contitolarità delle somme che ne costituiscono il saldo. 

E' pertanto legittimo il rifiuto della banca di versare a uno dei cointestatari l'intero importo esistente alla data del decesso di un altro contitolare, se il richiedente non dimostra che tutte le somme erano sue anche quand'era in vita il de cuius.
Il procedimento era stato promosso in via d'urgenza in base all'art. 700 del Codice di procedura.

Il ricorrente, cointestatario di un libretto nominativo presso Poste italiane, aveva chiesto la consegna dell'intero importo depositato. La società, però, aveva versato solo metà della somma, sostenendo di dover trattenere il 50% in quanto l'altro cointestatario era deceduto.




Titolo:  Nei conti cointestati le somme sono 'comuni'
Autore:  Antonino Porracciolo
Fonte:  Il Sole 24 Ore  






CONTRASTI


Contrasti possono sorgere quando i rapporti tra i due cointestatari si deteriorano, come ad esempio, in caso di  separazione e divorzio dei coniugi titolari del conto o  quando uno dei due cointestatari muore ed  eredi pretendano o di sapere il motivo dei movimenti del conto o vogliano far cadere in successione le somme di denaro presenti sul conto.


Si presume che le somme presenti sul conto corrente cointestato (1854 c.c. e 1298 c.c.) siano di entrambi i titolari del conto. 

E' possibile provare il contrario dimostrando la proprietà esclusiva del denaro.













«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)



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