martedì 17 dicembre 2013

La Corte di cassazione sul reato di truffa aggravata nella vendita di strumenti finanziari: obbligazioni e prodotti derivati

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La Cassazione con la sentenza n. 4946/2013, seconda sezione penale, si e` pronunciata in ordine al reato di truffa contrattuale aggravata nella vendita di strumenti finanziari.


Vendita di obbligazioni: la Corte ha espresso il principio per cui il delitto, nel caso di vendita di obbligazioni, si deve considerare consumato non al momento della firma del contratto con il risparmiatore ma quando si verifica il default dell'emittente.
Il momento del default , infatti, e` quello in cui il risparmiatore perde definitivamente il bene acquistato.



Prodotti derivati: per questi strumenti finanziari la Cassazione ha espresso un diverso principio; il reato di truffa contrattuale a consumazione prolungata si realizza alla scadenza di ogni contratto sottoscritto ed ogni volta in cui si determinano la perdita economica e il profitto ingiusto, mentre la condotta dell'autore del reato continua fino alla scadenza di ogni singolo contratto.
Fonte: Giovanni Negri II Sole 24 Ore






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