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La Cassazione con la sentenza n. 4946/2013, seconda
sezione penale, si e` pronunciata in ordine al reato di truffa
contrattuale aggravata nella vendita di strumenti finanziari.
Vendita di obbligazioni:
la Corte ha espresso il principio per cui il delitto, nel caso di
vendita di obbligazioni, si deve considerare consumato non al momento
della firma del contratto con il risparmiatore ma quando si verifica il
default dell'emittente.
Il momento del default , infatti, e` quello in cui il risparmiatore perde definitivamente il bene acquistato.
Prodotti derivati:
per questi strumenti finanziari la Cassazione ha espresso un diverso
principio; il reato di truffa contrattuale a consumazione prolungata si
realizza alla scadenza di ogni contratto sottoscritto ed ogni volta in
cui si determinano la perdita economica e il profitto ingiusto, mentre
la condotta dell'autore del reato continua fino alla scadenza di ogni
singolo contratto.
Fonte: Giovanni Negri II Sole 24 Ore
Notizia altresì pubblicata su Ateneoweb.com