lunedì 9 ottobre 2017

NUOVO CODICE ANTIMAFIA A TUTELA DEI CREDITORI


Titolo:  Nuovo codice antimafia, creditori più tutelati
Autore:  Giovanbattista Tona
Fonte:  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.


Ottobre 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line



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Immagine: Borsa: Cartaz do filme "O Sequestro" | via Wikimedia 

Più certezze per i creditori di imprese sequestrate alla mafia









E' uno degli obiettivi della riforma del Codice antimafia: dare più certezze  ai fornitori in buona fede di persone fisiche e giuridiche colpite da misure di prevenzione patrimoniale.



La riforma prevede norme che possono assicurare la continuità delle attività delle aziende sequestrate



Introdotta una procedura più trasparente per stabilire dopo il sequestro quali siano le aziende che possono proseguire la loro attività e quali debbano essere poste in liquidazione. 



L'art. 41 del Codice antimafia, in caso di sequestro d'azienda, impone all'amministratore giudiziario di depositare, oltre alla relazione particolareggiata sui beni, anche un'altra relazione che contenga una dettagliata analisi sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività



Se l'amministratore formula una proposta di prosecuzione, deve allegare un programma contenente modalità e tempi di adempimento e la relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma.


***





Il dispositivo dell' Art. 41 Codice antimafia

."1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa,  approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda.
Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale
gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.
L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia. 

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili. 
4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto. 
5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. 
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: 
a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; 
b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonchè di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria."









«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo.
Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.









Tratto da Diritto Penale Contemporaneo:



Disegno di legge n. 2134-S, approvato in via definitiva dalla Camera il 27 settembre 2017 ("Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"


1. Il legislatore torna oggi a porre mano al sistema delle misure di prevenzione contenuto nel c.d. codice antimafia (d.lgs. 159/2011) e lo fa con una legge che incide anche in altri ambiti dell’ordinamento penale.

2. Il primo aspetto innovativo è dato dall’art. 1 del testo di riforma e consiste nell' ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. La novella aggiunge al catalogo di fattispecie di c.d. pericolosità qualificata contenuto nell’art. 4 del codice antimafia anche:

- i soggetti indiziati del reato di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.;

- le persone che abbiano posto in essere atti esecutivi – e non più, dunque, solamente preparatori – diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati indicati alla lett. d) dell'art. 4 del codice antimafia, tra cui figurano anche i reati con finalità di terrorismo;

- i soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p., reato di cui questa stessa riforma provvede a modificare il quadro edittale;

- gli indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, in particolare dei delitti di cui agli articoli 314 comma 1 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione) e 322-bis c.p.

- i soggetti indiziati di stalking ex art. 612-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-ter dell’art. 4).

L’ampliamento dell’ambito applicativo delle misure ha destato le critiche e le preoccupazioni di talune parti politiche, ed anche di autorevoli voci in dottrina; altre opinioni sono favorevole a tale novità.

La versione definitiva della riforma accoglie gli emendamenti del Senato, in forza dei quali emendamenti l’applicazione in materia di reati contro la P.A. viene “limitata” ai casi in cui questi siano commessi in forma associativa ex art. 416 c.p., e non individuale.

3. Tra le novità legislative, l'art. 2 della riforma interviene a modificare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali:

- si attribuiscono le funzioni e le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto, di titolarità della proposta di misure di prevenzione personale, "anche" al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario;

- si prevede un coordinamento del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto;

- si dispone che la proposta di misura di prevenzione antimafia debba essere depositata presso le cancellerie delle istituende sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale distrettuale nel territorio del quale la persona dimora;

- previsto che il divieto di soggiorno possa applicarsi anche in relazione a una o più “regioni” (e non a più “province”);

- si modifica la disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione: il termine di trenta giorni entro il quale il Tribunale deve provvedere con decreto motivato decorre dal deposito della proposta e che l’avviso di fissazione della data dell’udienza contenga una concisa esposizione dei contenuti della proposta.

La partecipazione all’udienza di detenuti e internati al di fuori della circoscrizione del giudice è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte; ed è introdotto un nuovo comma 4-bis all’art. 7 secondo cui il Tribunale, concluso l’accertamento circa la regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue;

- si aggiunge la possibilità di rinvio dell’udienza in caso di legittimo impedimento, non solo dell’interessato, ma anche del difensore; e si modifica il comma 6 relativo alla presenza necessaria dell’interessato all’udienza;

- all’art. 7 vengono aggiunti sette nuovi commi, di cui tre in materia di competenza, uno relativo al carico delle spese, due relativi ai termini di deposito del decreto e uno alla redazione non immediata dei motivi;

- modificato l'art. 8 del codice antimafia, coordinandone il contenuto con le modifiche all'art. 6, e prevedendo che la decisione del tribunale deve essere comunicata anche al difensore del proposto.

4. La riforma, all'articolo 3, modifica la disciplina delle impugnazione delle misure di prevenzione personali contenuta nell'art. 10 del codice antimafia, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato.

5. In materia di misure personali, e di decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, l’art. 4 della riforma introduce due nuovi commi all'art. 14 del codice antimafia, prevedendo che l'esecuzione della misura resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a custodia cautelare o a detenzione per espiazione di pena e che, qualora si sia protratta per almeno due anni, il giudice debba, anche d’ufficio, verificare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto, così da revocare la misura in caso di accertamento negativo o, in caso contrario, emettere decreto con cui ordinarne l'esecuzione. La proclamata intenzione del legislatore: adeguarsi alle indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 291/2013.

6. Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 5 comma 1 della riforma modifica l’art. 17 del codice antimafia, relativo alla titolarità della proposta, precisando che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può in ogni caso proporre la misura patrimoniale e che nel caso di applicazione rivolta ai c.d. pericolosi generici di cui all’art. 1 o alle persone persone indiziate, le funzioni e le competenze del procuratore distrettuale sono attribuite anche al procuratore della Repubblica del tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore distrettuale.

All’art. 17 è inserito un nuovo comma, per il coordinamento delle autorità competenti sul territorio: s’incarica il procuratore distrettuale – attraverso il raccordo con il questore e il direttore della DIA – di curare che l'applicazione delle misure patrimoniali non intralci altre indagini in corso. Si impone al questore competente e al direttore della DIA di farsi carico di obblighi informativi al procuratore distrettuale.

7. La norma sulle indagini patrimoniali viene modificata solamente consentendo alle autorità titolari di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini della indagini.

8. Novità riguardano la disciplina del sequestro (art. 20): il legislatore ha sostituito la locuzione “persona nei cui confronti è iniziato il procedimento” con quella “persona nei cui confronti è stata presentata la proposta". Si prevede poi che, oltre al sequestro dei beni ritenuti di origine illecita, il tribunale possa disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche (art. 34) e la nuova misura del controllo giudiziario dell'azienda (art. 34-bis, appena introdotto). La riforma prevede che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estenda di diritto a tutti i beni aziendali, che il Tribunale è chiamato a indicare in modo specifico.


Viene modificata l’esecuzione del sequestro, affidata ora alla polizia giudiziaria (anziché all'ufficiale giudiziario), con l'eventuale assistenza, “ove opportuno”, dell'ufficiale giudiziario.

La riforma eleva (dagli attuali 10 giorni) a 30 giorni il termine entro cui perde efficacia il sequestro urgente di cui all'articolo 22 del codice antimafia, prevedendo altresì che, per la convalida del sequestro, si tenga conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24 comma 2 del codice antimafia, tra cui – ad esempio – accertamenti peritali ed eventuali richieste di ricusazione.

9. La garanzia di intervento nel procedimento riconosciuta ai terzi dall'art. 23 del codice antimafia viene estesa (dall’art. 5 comma 7 della riforma) anche a coloro che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia, e non più solo diritti reali o personali di godimento.

10. La norma sulla confisca di prevenzione è modificata dal legislatore, attraverso un esplicito riferimento alla impossibilità per il proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Nell'art. 24 del codice antimafia, viene introdotto un nuovo comma 1-bis contenente una disposizione analoga a quella relativa al sequestro di prevenzione relativo a partecipazioni sociali totalitarie: viene previsto che tale confisca si estenda anche ai beni aziendali e che vadano precisati i conti correnti e i beni aziendali cui si estende la misura ablatoria.

Il comma 2 dell’art. 24 è sostituito, confermandosi però il termine di un anno e sei mesi (decorrente dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario) entro il quale deve essere emesso il decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del sequestro. 

Modificata la previsione della possibilità di proroga di tale termine in presenza di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti: rimane intatto il riferimento al limite dei sei mesi, viene eliminato l’inciso “per non più di due volte”, che compariva nella norma. Precisate le ipotesi di sospensione del termine: indicato in novanta giorni il termine massimo di sospensione per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni.

Viene introdotto nella norma un comma 2-bis in base al quale alla revoca o all’annullamento del decreto di confisca consegue la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

11. Novità riguardano la confisca per equivalente: viene riformulata la disposizione di cui all’art. 25 del codice antimafia, eliminandosi ogni riferimento alla finalità di dispersione e occultamento dei beni quale presupposto necessario per ricorrere alla confisca di valore. Quest’ultima è pertanto ora applicabile ogniqualvolta “dopo la presentazione della proposta” non “risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede”

Si autorizza la confisca per equivalente anche laddove, in seguito alla morte del proposto, il procedimento sia proseguito nei confronti degli eredi o degli aventi causa o sia iniziato nei confronti dei successori a titolo universale o particolare. Il legislatore ha eliminato quell’argine all’operatività della confisca di valore in materia di prevenzione consistente nella necessaria prova di una finalità elusiva insita nel comportamento distrattivo tenuto dal proposto. La modifica aumenterà la possibilità di fare ricorso alla confisca per equivalente in sede di prevenzione.

12. La disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali viene ritoccata dall’art. 6 della riforma: si prevede l'impugnabilità anche del decreto che dispone o nega il sequestro (e non solo della revoca) e del provvedimento di rigetto della richiesta di confisca, anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro, per risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo all'appellabilità di tale provvedimento o della proponibilità del ricorso per cassazione.

Si contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione della Corte d'appello di disporre, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, la revoca del sequestro. Un nuovo comma dell’art. 27 prevede che il termine di un anno e sei mesi per l'emissione del decreto di confisca si applichi anche in caso di annullamento dell'originario decreto con rinvio al tribunale (il termine decorrerà, nuovamente, dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale).

13. Disciplina della revocazione della confisca: la riforma ha stabilito che la Corte d’appello competente venga individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 c.p.p., attribuendo alla stessa Corte, nel caso in cui accolga la richiesta di revocazione, il compito di provvedere direttamente alla restituzione per equivalente ex art. 46, senza che a tal fine gli atti siano trasmessi al Tribunale.

14. L’art. 30 del codice antimafia – relativo ai rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e i relativi istituti adottati in sede penale – viene modificato dall’art. 8 della riforma, stabilendo tra l’altro che, se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (anziché, come accadeva fino ad oggi, disporre la confisca dichiarando la stessa già eseguita in sede penale).

15. Numerose le modifiche apportate alle disposizione del Capo V del Titolo II del codice antimafia, relativo alle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. Le modifiche riguardano sia la cauzione, sia l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche di cui all’art. 34 del codice antimafia, integralmente sostituito dell’art. 10 della riforma.

Viene introdotto un nuovo art. 34-bis, relativo al “Controllo giudiziario delle aziende”, destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione giudiziaria laddove l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale “risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose” idonee a condizionare l'attività di impresa.

16. Rilevante – soprattutto per l’accento mediatico dato negli scorsi mesi – appare l’introduzione (ad opera dell’art. 12 della riforma) di un nuovo Capo V-bis, a chiusura del Titolo II del codice antimafia, destinato a contenere un’unica disposizione (l’art. 34-ter) rubricata “Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale”. La nuova norma prevede che “è assicurata la priorità assoluta” ai procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. La disposizione impone ai dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti di adottare i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la trattazione prioritaria e prevede che tali provvedimenti siano comunicati al consiglio giudiziario e al CSM. È altresì previsto che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria di tali procedimenti.

17. Ulteriori, incisive modifiche apportate dalla riforma riguardano invece il Titolo III del codice stesso, relativo all’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Consistenti novità introdotte dall’art. 13 della riforma, che modifica l’art. 35, in tema di nomina e revoca dell’amministratore giudiziario, l’art. 36 sulla relazione dell’amministratore giudiziario e l’art. 37, sui compiti di quest’ultimo, nonché l’art. 39, relativo all’assistenza legale alla procedura. Viene altresì aggiunto un art. 35-bis, rubricato “Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione”.

Gli artt. 14, 15 e 16 della nuova legge modificano, in modo deciso, la disciplina relativa alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, contenuta nel Capo II del Titolo III del codice antimafia. Modificato l’art. 40, sulla gestione dei beni sequestrati, l’art. 41, specificamente rivolto alla gestione delle aziende sequestrate e l’art. 43 sul rendiconto di gestione. Aggiunti gli artt. 41-bis (si occupa degli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate), 41-ter (che istituisce tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo) e 41-quater (prevede attività di supporto tecnico delle aziende sequestrate e confiscate).

Novellata la disciplina relativa alla destinazione dei beni confiscati – ove viene introdotto un art. 45-bis, specificamente rivolto alla liberazione degli immobili e delle aziende – e quella relativa al regime fiscale e agli oneri economici di cui all’art. 51 del codice antimafia.

18. Merita attenzione l’intervento riformatore in riferimento alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali, da tempo al centro di accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. Il legislatore ha modificato numerose disposizioni, tra cui in particolare: l’art. 52, contenente le disposizioni generali relative alla tutela dei terzi; l’art. 53, sul limite della garanzia patrimoniale; l’art. 55, relativo alle azioni esecutive; l’art. 56, dedicato ai rapporti pendenti; gli artt. dal 57 al 61, volti a disciplinare l’accertamento dei diritti dei terzi; e gli artt. 63 e 64 relativi ai delicati rapporti con le procedure concorsuali. Viene aggiunto ex novo l’art. 54-bis specificamente dedicato al pagamento di debiti anteriori al sequestro.

19. Seguono le modifiche apportate all'art. 71 del codice antimafia, che prevede un'aggravante (con aumento di pena da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. Catalogo che viene oggi ampliato, aggiungendovi il riferimento al reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), a quello di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) nonché a una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, coincidenti con quelli oggi inclusi alla lett. i-bisdell’art. 4 del codice antimafia (con la differenza però che in questo caso i reati non devono necessariamente essere stati commessi in forma associativa e che è qui incluso anche il peculato d’uso di cui al comma 2 dell’art. 314). Novellato risulta l’art. 76 del codice antimafia, relativo alle altre sanzioni penali che possono discendere dalla trasgressione delle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione.

20. Novità introdotte dagli artt. 24-28 della riforma nel Libro II del codice antimafia, in particolare in materia di documentazione antimafia e di informazione antimafia, nonché quelle introdotte dall’ art. 29 nel Libro III del medesimo codice, nel cui ambito sono stati modificati gli artt. dal 110 al 113-bis, tutti relativi all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

21. Il legislatore non ha confinato i propri interventi manipolatori al c.d. codice antimafia, ha apportato novità degne di nota anche al codice penale, al codice di rito e ad altre leggi speciali.
Quanto al codice penale, in particolare, la riforma inasprisce la pene prevista dall’art. 640-bis c.p. per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la cui cornice edittale diviene quella “da due a sette anni” (mentre era, fino ad oggi, “da uno a sei anni”).

22. Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo intervengono sulle disposizioni di attuazione del c.p.p. Viene modificato l'art. 104-bis al fine di coordinare la disciplina dell’esecuzione del sequestro con la normativa del codice antimafia, con due nuovi commi in base ai quali il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dell'azienda sequestrata, e i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato dal tribunale ex art. 35 comma 1 del codice antimafia. Viene novellato l’art. 132-bis attraverso l’inserimento della previsione – simile a quella già vista in relazione al procedimento di prevenzione patrimoniale – per cui si assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca c.d. allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992.

23. Anche la legge sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs. 231/2001) non va esente da modifiche: l’art. 30 comma 4 della riforma introduce infatti sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione).

24. Modifiche della riforma alla disciplina della confisca c.d. allargata di cui all’art. 12-sexies del d.l. 306/1992 (conv. dalla l. 356/1992).

Prevista una corsia preferenziale nella trattazione dei processi nei quali vi siano beni sequestrati in funzione di tale misura ablativa. Inoltre, l’art. 31 della riforma ha provveduto ad apportare le seguenti ulteriori modifiche:

a. viene esteso il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata, in particolare attravarso l’inserimento di un riferimento a tutti i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.;

b. si esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale;

c. si modifica l’art. 4-bis dell'art. 12-sexies: si assimila la disciplina dell’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati a quella, contestualmente novellata, di cui al codice antimafia;

d. si stabilisce che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, devono essere citati nel processo di cognizione, al fine di garantire una maggiore tutela ai loro diritti difensivi;

e. si prevede espressamente – al comma 4-sexies – che il giudice competente a emettere i provvedimenti di confisca, anche per equivalente, è il giudice dell’esecuzione, il quale – in caso di richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal p.m. – deve provvedere ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p., con possibilità di proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dello stesso;

f. introdotta una nuova, specifica ipotesi di confisca in assenza di (formale) condanna: si prevede che la confisca allargata “diretta” (ma non quella per equivalente) possa essere applicata dal giudice d’appello o dalla Corte di cassazione quando, dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia. In tal caso, il giudice dovrà decidere sull’impugnazione “ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato”.
L’esclusione della confisca per equivalente sembra giustificarsi con la natura sostanzialmente punitiva riconosciuta a tale misura dall’orientamento prevalente in giurisprudenza.

g. si prevede, in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta una confisca con sentenza di condanna definitiva, che il procedimento inizia o prosegue, a norma dell’art. 666 c.p.p. nei confronti degli eredi o degli aventi causa;

h. è precisato, al comma 4-novies, che l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro o, laddove il sequestro sia disposto da un organo collegiale, il giudice delegato dal collegio.

25. Modifiche apportate dalla riforma all'art. 4 della l. n. 512/1999, relativo all'accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e all’art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nel quale è introdotto un nuovo comma 2-sexies, con cui sono istituite – presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello – sezioni o collegi ad hoc, specializzati nella trattazione in via esclusiva dei procedimenti di prevenzione, nell’intento di assicurarne un celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di una peculiare competenza nella materia. Nella stessa disposizione sono contenute norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o dei collegi e modalità di composizione e una delega al Governo per disciplinare il regime delle incompatibilità.

26. L’articolato della riforma si chiude con le disposizioni di attuazione e transitorie, preceduti da una disposizione contenente delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, al fine – tra l’altro – di adottare misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, e di salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali.



Fonte: Diritto penale contemporaneo 
Titolo: LA RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA (E NON SOLO): UNO SGUARDO D’INSIEME ALLE MODIFICHE APPENA INTRODOTTE  
Autore: Stefano Finocchiaro





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