Separazione e divorzio: dal giudice del reclamo sono inammissibili i fatti nuovi.
Lo ha stabilito la Corte d'appello di Ancona, con decreto del 20 settembre 2017.
Un padre aveva impugnato il provvedimento presidenziale, emesso dal Tribunale in sede di separazione, per l'errata valutazione degli elementi posti a base del ragionamento del primo giudice.
Il ricorrente chiedeva alla Corte di disporre il mantenimento dei figli 'in forma diretta' - per l'eguaglianza dei redditi dei genitori - e insisteva per un calendario dell'esercizio della responsabilità genitoriale determinato secondo tempi più equilibrati e lunghi di quelli disposti con provvedimento provvisorio e urgente.
La controparte insisteva per il rigetto del reclamo e inseriva un tema nuovo richiamando l'attenzione del giudice del reclamo.
La Corte d'appello ha osservato che l'impugnazione dei provvedimenti presidenziali consente censure solo sulla base degli atti acquisiti.
In merito agli elementi nuovi proposti nel giudizio del reclamo, il decreto della Corte d'Appello ribadisce che spetta al giudice istruttore adeguare i provvedimenti resi all'esito della istruttoria sommaria, alle risultanze della fase di cognizione piena.
Al giudice di appello non è consentito sostituirsi al giudice naturale di primo grado.
La separazione personale tra i coniugi è disciplinata dall'articolo 150 c.c.: “E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi”.
«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)
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