mercoledì 4 ottobre 2017

I rumors: stop al contributo minimo avvocati. Sospeso il pagamento dal 2018 al 2022.


Fioccano in questi giorni articoli di questo tenore nel web. Intervengono pubblicizzando la "buona" notizia  anche network etc. solitamente dediti a divulgare altre notizie. Mi tocca leggere scetticamente e pubblicare sinteticamente qualcosa  sull'argomento per capire di che trattano:


Cassa forense: stop al contributo integrativo minimo. Sospeso il pagamento per gli anni dal 2018 al 2022.


Il Comitato dei Delegati di Cassa forense ha approvato la seguente delibera: "Il contributo integrativo minimo non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022". Resta comunque dovuto, per tali anni, il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato".
Ora spetta ai Ministeri Vigilanti valutare la delibera e dare l’ok. In tal caso detto contributo non dovrà essere versato nel quinquennio menzionato.
La delibera non è ancora stata pubblicata sul sito istituzionale ma ne ha dato notizia la pagina Facebook di Cassa Forense.


Il debutto di Cassa Forense su Facebook  il 20 settembre 2017



Il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo.  È  dovuto il contributo integrativo del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.
contributi minimi soggettivo e integrativo sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’Albo degli Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.
«L’effetto domino della delibera – scrive Paolo Rosa sulle pagine di Diritto e Giustizia – è l’abolizione, sia pure temporanea, del contributo integrativo minimo perché dal 2018 tutti verseranno il contributo integrativo del 4% sul volume d’affari dichiarato.
Significa applicare al contributo integrativo il principio della proporzionalità sul volume d’affari dichiarato per tutti gli iscritti».

Fonte: La legge per tutti  (vedi articolo integrale)


IL POST DI CASSA FORENSE

CassaForense
Il Comitato dei Delegati ha deliberato oggi la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo dovuto, di cui all’art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. Resta comunque dovuto anche per tali anni il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini IVA e ripetibile nei confronti del cliente.
La parola passa ora ai ministeri vigilanti che dovranno approvare il deliberato adottato in data odierna da Cassa Forense.
Il Presidente Avv Nunzio Luciano afferma che “quanto oggi deliberato è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane”.








Nessun commento:

Posta un commento

Lascia un commento

Archivio blog