giovedì 20 febbraio 2020

Prescrizione e notifica via posta : per il computo si considera la data di Spedizione o di Consegna?

Prescrizione e notifica via posta – Vale la data di Spedizione o di Consegna?


La notificazione effettuata a mezzo del servizio postale si intende effettuata per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’agente postale mentre per il soggetto che riceve la notifica, gli effetti decorreranno unicamente dalla data della ricezione




Fonti: Avvocato Mastrantoni | Avvocato Giorgio Seminara su Alalex | La Repubblica | Tributi locali









Febbraio 2020 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line ed  altro tipo pensieri miei o di altri |



A fine anno i responsabili dell’Ufficio Tributi cercano di evitare la prescrizione dei tributi locali. Molti enti devono fare i conti con l’anno in prescrizione, distinguendo  tra omesso versamento e omessa denuncia.  Capita talvolta che gli avvisi vengano recapitati ai contribuenti oltre la  data del 31 dicembre e, a questo punto, il problema si capovolge: è il contribuente che affannosamente prova a capire se l’avviso di accertamento è valido oppure no.
In linea generale i tributi locali si prescrivono in 5 anni. In particolare, la normativa in materia prevede che l’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. Mentre nel caso dell’avviso di accertamento per omessa denuncia, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione.
Per intenderci, un avviso di accertamento per omesso o parziale versamento relativo all’anno d’imposta 2014 andava essere notificato entro il 31 dicembre 2019; un avviso di accertamento per omessa denuncia relativo all’anno d’imposta 2014, invece, potrà essere notificato entro il 31 dicembre 2020. La differenza tra le due ipotesi è da rintracciare nella data ultima dell’adempimento posto a carico del contribuente. Mentre nel primo caso l’obbligazione tributaria è riferibile all’anno d’imposta (il versamento IMU per l’anno 2014 andava effettuato in acconto entro il 16 giugno e a saldo entro il 16 dicembre), nel secondo caso invece la dichiarazione andava presentata entro il 30 giugno 2015.


Accertamento e rimborso: le stesse regole previste per l’avviso di accertamento valgono per l’istanza di rimborso. Il contribuente che verifichi l’errato versamento del tributo e intenda presentare l’istanza di rimborso soggiacerà agli stessi limiti di prescrizione previsti per l’avviso di accertamento.

L’istanza andrà presentata al comune entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso. 

Prescrizione dei tributi, la normativa di riferimento: in generale il contribuente dovrà fare riferimento al principio generale previsto dall’art. 1 comma 161 della Legge 296 del 2006 secondo cui: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.” 
Prescrizione dei tributi, lo sdoppiamento degli effetti della notifica Il contribuente che affronta la questione della prescrizione dei tributi locali  deve fare i conti con un altro  importante aspetto in materia di notifica degli atti tributari: lo sdoppiamento degli effetti della notifica, fondamentale per gli avvisi di accertamento sui tributi locali. La scissione degli effetti della notifica discende da quanto previsto dal terzo comma dell’art. 149 del codice di procedura civile: “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.” 
Il principio che sarebbe pacifico ormai in giurisprudenza, risulta di contro difficilmente comprensibile per i contribuenti. In sostanza, semplificando, basterà pensare che qualsiasi notificazione effettuata a mezzo del servizio postale si intende effettuata, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’agente postale mentre per il soggetto che riceve la notifica, gli effetti decorreranno unicamente dalla data della ricezione. Per il Comune che procede all’emissione degli avvisi di accertamento la data che interrompe, di fatto, la prescrizione è quella in cui l’avviso è consegnato all’agente postale (quindi a quella del timbro postale) mentre per il contribuente i sessanta giorni decorreranno dalla data di ricezione (ovvero dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.
Fonte notizia:Tributi locali

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Parecchi contribuenti hanno ricevuto nel mese di gennaio 2020 un accertamento da parte del Comune, in cui viene richiesto il pagamento Imu relativo all’anno 2014  con le seguente motivazioni: 

- parziale versamento dell'imposta; 

- tardivo versamento dell'imposta.


Con applicazione di relative salatissime sanzioni, di interessi e spese di notifica, il tutto trasmesso con raccomandata pervenuta ai riceventi nel mese di gennaio 2020. 

Questo tipo di accertamento va in prescrizione dopo 5 anni e quindi doveva essere notificato entro il 31 dicembre 2019, motivo per cui in molti si  sono recati in Comune per fare reclamo. 

E 'stato quindi risposto a questa "moltitudine di reclamanti"  da parte di dipendenti allo sportello/bureau che l’atto di accertamento è valido in quanto da loro consegnato alle Poste Italiane entro il 31/12 e quindi poco importa se è stato notificato nel mese di gennaio 2020. L'impiegato di turno, istruito in tal senso al riguardo, risponde loro che vale la data della consegna all’ufficio postale. 

In molti quindi si chiedono se è effettivamente corretta questa che appare prima facie come una frettolosa e saccente nonché imperativa teoria impiegatizia (da pugno allo stomaco per chi la ascolta) o invece è valida la prescrizione? 

Come ci si dovrebbe poi comportare nel caso  in cui il pagamento non fosse dovuto? 



Sul punto, sul quotidiano La Repubblica si è evidenziato che per legge, in caso di notifica di atti attraverso il servizio postale fa testo non già il termine di consegna all'interessato dell'atto in questione, ma quello di consegna al messo o all'ufficio postale che ha il compito di recapitare la raccomandata. 
Lo prevede l'art. 149 del codice di procedura civileNotificazione a mezzo del servizio postale”, in base al quale “Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a
mezzo del servizio postale. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la
copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.” Per questo sulla raccomandata stessa viene indicata la data di presa in carico da parte dell'ufficio postale e, a norma di legge, è solo questa data che fa fede per verificare la prescrizione dell'atto. Sul sito di Poste Italiane è possibile verificare se sono stati rispettati o meno i termini di notifica. Nella sezione "spedizioni - posta raccomandata", inserendo il numero della raccomandata, si può reperire la data di registrazione della raccomandata presso l'Ufficio Postale di spedizione, data che definisce il momento nel quale per la legge appunto, è avvenuta la notifica. Quindi tutti gli atti relativi a imposte reclamate come non pagate nel 2014 non sono caduti in prescrizione se la raccomandata è stata consegnata all'ufficio postale entro il 31 dicembre 2019, a prescindere dal giorno nel quale è poi fisicamente stata ritirata dall'interessato.

Fonte notizia: La Repubblica



Ripropongo qui una sintesi  dei due distinti elaborati dell'Avvocato Antonino Mastrantoni e dell'Avvocato Giorgio Seminara su Alalex


File:Italian traffic signs - icona poste.svg

In molti si chiedono quale sia il regime da adottare per multe, contravvenzioni e tutti gli atti di irrogazione di sanzioni da parte di autorità amministrative. Non è infrequente la notificazione degli atti tributari eseguita a mezzo del servizio postale, attraverso l'invio dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando la notifica viene effettuata senza l'intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell'ufficio finanziario), si parla di notificazione "diretta".

La norma generale di riferimento è costituita dall'art. 14, L. n. 890/1982, in base al quale la notifica "degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente" può sempre essere eseguita "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", attraverso la raccomandata "per atti giudiziari", secondo le modalità stabilite dalla riferita Legge 890/1982.

Giova segnalare che, a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della Legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della Legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.


Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che, quando l’Ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982.

Perplessità in relazione al perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.


L'art. 8 della L. n. 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest'ultimo, "il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito… è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso - di "comunicazione di avvenuto deposito" (Cad) ndr - in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento …". In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione "si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (vale a dire, dalla spedizione della Cad) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore".

Si tratta della "compiuta giacenza", situazione per cui, decorso il termine di legge (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell'atto presso l'ufficio postale), la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell'interessato, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.

Per le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.

Nei casi di spedizione a mezzo del servizio postale, quando l'atto non possa essere recapitato all'indirizzo di destinazione per temporanea assenza del destinatario e assenza/incapacità/rifiuto di altri soggetti abilitati alla ricezione per conto dell'interessato, l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e di tale "giacenza" viene data notizia al destinatario che è posto in condizione di provvedere al ritiro del piego stesso. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in nome della certezza dei rapporti giuridici, la legge fissa un termine decorso il quale, anche in caso di mancato ritiro, l'atto si considera notificato "per compiuta giacenza" nei confronti del destinatario.

Il tema assume notevole rilevanza in ordine agli atti impositivi (avvisi di accertamento) con valore di titolo esecutivo, in quanto potrebbero sorgere dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del diritto di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost.

Dubbi risultano rafforzati laddove si ponga mente al fatto che dalla data di notifica dell’atto decorre il termine perentorio di 60 giorni per l’opposizione giudiziale il che impone che il dies a quo sia determinabile dalla parte privata e dal giudice con certezza, cosa che non avviene nel caso di notifica per compiuta giacenza secondo l’ordinario servizio postale, poiché il DM 9.4.2001 sul servizio postale non contiene alcuna previsione simile a quella di cui all’art. 8 della L. n. 890/1982 (l’art. 49 del DM si limita a prevedere i termini di giacenza: <<la posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l’ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni; invii a firma: trenta giorni>>).

E' stato anche osservato che la mancanza di un agente notificatore, tenuto per legge a svolgere una complessa e specifica procedura, può rendere più concreto il rischio per il contribuente di trovarsi atti non correttamente notificati. L’intermediazione necessaria di un soggetto abilitato allo svolgimento delle relative operazioni rappresenta il tratto distintivo delle notificazioni in senso stretto, differenziandole dalle altre misure di semplice conoscenza.

Gli atti tributari - in ragione della indubbia incidenza sul patrimonio del destinatario - sono da sempre considerati atti recettizi. In tali atti, pertanto, le misure di partecipazione sono elementi costitutivi dell'efficacia giuridica.


Contrariamente a quanto accade nella notifica a mezzo posta ex L. n. 890/1982, dove è prevista la presenza dell’agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore e agente della riscossione), nella notifica mediante posta con raccomandata a/r è l’Ufficio che procede direttamente alla notifica.

Pertanto, ad avviso dell'Avvocato Giorgio Seminara, in questo momento sono due le strade o interviene il legislatore, il quale legislatore potrebbe, nel ridisegnare la mappa delle notificazioni degli atti tributari a mezzo posta, inserire una norma ad hoc, oppure l’unico modo è sollevare la questione di incostituzionalità delle norme che riguardano la notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali.


In ultimo, taluni atti avrebbero una natura a metà tra gli atti giudiziari e le comuni raccomandate “private”. 
Rientrano dunque nel principio della “scissione degli effetti della notifica” oppure in quello secondo cui vale la data di ricevimento della raccomandata?
Il dubbio è venuto a più giudici, le sentenze sono state, tra loro, spesso contrastanti. Due le tesi che si scontreranno: da un lato quella delle pubbliche amministrazioni secondo cui occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione da parte del destinatario. Dall’altro lato, quella favorevole ai cittadini, secondo cui la tempestività della contestazione va accertata con riguardo alla data della ricezione da parte dell’incolpato e non della spedizione, “in quanto la contestazione va qualificata come atto recettizio indirizzato all’incolpato per cui il termine può ritenersi utilmente assolto solo quando l’atto è recapitato al destinatario” (fonte https://www.laleggepertutti.it/115543_multe-tasse-e-sanzioni-vale-la-data-di-spedizione-o-di-ricevimento).
Per un ambito di applicazione molto limitato, recentemente, è intervenuta la sentenza n.19143 del 01/08/2017 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda.
In tale occasione, i Giudici di legittimità hanno affermato che: “In tema di sanzioni amministrative, la consegna dell’ordinanza -ingiunzione al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale – secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.”   
Tale orientamento sembra aprire la strada ad un’interpretazione normativa che tuteli il cittadino dai certi comportamenti, decisamente criticabili, posti in essere da molte amministrazioni pubbliche, enti di riscossione ecc. che affidano le proprie richieste di pagamento all’ufficio postale solo qualche giorno prima del fatidico 31 dicembre, alimentando continue incertezze nei singoli contribuenti.




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«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)

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