Con la sentenza n. 22856, pubblicata lo scorso 29 settembre, la Corte di cassazione ha fornito una serie di indicazioni per districarsi nell'ambito del recupero dei crediti vantati nei confronti del condominio.
I giudici hanno sostenuto che per il recupero delle obbligazioni esterne non spetta al fornitore indicare quanto dovuto dai singoli condomini.
Nei casi in cui al singolo condomino il fornitore abbia ingiunto di pagare l'intero debito condominiale, lo stesso condomino dovrà attivarsi in giudizio per indicare la misura della sua partecipazione alle spese comuni ed ottenere la riduzione dell'importo richiesto.
Fermo restando la natura parziaria delle c.d. obbligazioni condominiali esterne, non si può imporre al creditore l'onere di individuare e indicare nel precetto l'esatto importo dovuto dai singoli condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà.
Spetterà al debitore-condomino, a cui sia stato notificato il decreto ingiuntivo (ottenuto verso il condominio) e l’atto di precetto, proporre opposizione sostenendo di non essere condomino, o di esserlo ma per una quota differente ed inferiore a quella indicata creditore.
Se il condomino fa opposizione al pignoramento dimostrando di possedere meno millesimi di quelli attribuitegli dal creditore, il precetto avrà efficacia per l’importo corrispondente alla sua quota millesimale.
I principi dell’esecuzione forzata verso i condomini:
- il decreto ingiuntivo va ottenuto contro il solo condominio e non contro i condomini
- la responsabilità dei singoli condomini è limitata alla propria quota millesimale e non si estende al debito del condominio
- non spetta al creditore indicare la quota millesimale per la quale rispondono i singoli condomini.
Se il decreto ingiuntivo non viene opposto si procede al pignoramento.
Nei confronti dei morosi l’amministratore ha l’obbligo di agire entro 6 mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo. Se non lo fa è responsabile personalmente verso il condominio e può essere revocato.
«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)
La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo. Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.
Gabriella Filippone Blog | Giuridica News | Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone
Argomenti che ti potrebbero interessare:
|
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia un commento