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Hilarry Sedu sulla incostituzionalità della legge sicurezza varata da Salvini


"Lungi da me voler essere avvocato dei sindaci di Palermo, Napoli e Firenze (non ne sarei capace) in merito alla disobbedienza di questi relativamente alla nuova  legge sicurezza varata da Salvini. Però, ritengo legittimo articolare il seguente pensiero: il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato ad esprimersi con parere prima dell’adozione del controverso decreto, ha dichiarato - all’unanimità - che il decreto Salvini è incostituzionale, e nonostante ciò l’attuale governo per farlo approvare ci ha dovuto apporre la “fiducia”.
Dunque, una norma ordinaria che per i cultori e professionisti del diritto nasce già morta. 

Ora, sappiamo che nell’ordinamento giuridico italiano abbiamo una pluralità di fonti di produzione delle leggi, e queste sono disposte secondo una scala gerarchica, per la quale una norma di fonte inferiore (vedi il decreto Salvini) non può porsi in contrasto con la norma di rango superiore (vedi gli articoli della Costituzione). Nel caso in cui avvenga un contrasto del genere il Magistrato dichiara l’invalidità della fonte inferiore.

Domanda, se i sindaci disapplicano il decreto Salvini, di fatto ottemperando ai principi della Costituzione italiana, possiamo ritenere illegale l’operato dei sindaci ?

A mio avviso NO !

Perciò, invito tutti gli italiani, che hanno a cuore le sorti di questa bellissima Repubblica, alla disubbidienza delle leggi che violano i principi costituzionali e della nostra democrazia.

Salvini non è cittadino italiano !!!"

Fonte: Facebook



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Stesso discorso per analogia andrebbe proposto per l'operato di Cassa forense: tutto ciò che ruota intorno alle loro manipolazioni apicali forensi  in danno di cittadini privati liberi professionisti e che hanno come conseguenza di rendere impercorribile o irto o disagiato l'accesso alla professione o alla sua prosecuzione è illegale nonché illegittimo. 






giovedì 20 settembre 2018



IL GOVERNO RENZI NEL 2014 HA CONSENTITO L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE



Immagine di proprietà di Gabriella Filippone. I diritti sono riservati 
NOI NON DIMENTICHIAMO CHE IL GOVERNO RENZI NEL 2014 HA CONSENTITO E SUGGELLATO POLITICAMENTE L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE CREANDO UNA NUOVA FATTISPECIE DI CITTADINI: 

GLI SCHIAVI FORENSI DI CASSA FORENSE 



(che forse già esistevano sinistramente  in modo occulto tra gli avvocati). Gli articoli e le considerazioni che seguono hanno lo scopo dichiarato che tutto il male che avete fatto a me vi ritorni come un boomerang australiano e vi colga finalmente.



Fabio Scarnati La legge 247/2012 è statà però approvata dal governo Monti sotto la spinta dell'allora Presidente del Senato Renato Schifani (FI).

Gestire







Gabriella Filippone e i ministri di renzi hanno applicato o reso applicabile quella "Legge" porcata incostituzionale.












I POST più visualizzati di sempre dagli avvocati in questo blog:








domenica 2 febbraio 2014


CASSA FORENSE: APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO! (Il Sole 24Ore di oggi, 2 febbraio 2014)


A cura di Gabriella Filippone - Il commento del Collega Fabio Scarnati è emblematico: "Non sono solo 700 euro, sono 1551 con contributo maternità ed integrativo! (che non si pagano in maniera ridotta).
E comunque, siano 700 o 1551 euro, in ogni caso non verrà riconosciuto l’intero anno ai fini previdenziali, ma soltanto sei mesi.
Ergo, facendo l’esempio di un collega di 45/50 mai iscritto alla cassa, costui dovrà pagare i primi 8 anni questa cifra, e poi altri 27 anni di contributi a 3700 euro all’anno per vedersi liquidata a 80/85 anni da parte di Cassa Forense una pensione di circa 500/600 euro! Quando a 65 anni già si ha diritto alla pensione/assegno sociale di 500 euro senza aver mai versato un centesimo di contributi!!! Ma ci rendiamo conto dell’assurdità della cosa?!? ...
 il sistema non è stato capace di autoriformarsi. Ne ha approfittato per autoassolversi e blindarsi in corporazione. "




Si è smarrito l'art. 3 della Costituzionechiunque lo ritrovi è pregato di riportarlo al suo rango: 

il sistema contributivo di cui all’approvato Regolamento della Cassa Forense - regolamento di rango inferiore rispetto alle Norme Costituzionali -  astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli,  obbliga al pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti, infatti, anche in caso di reddito zero).


La Collega Stefania Arduini: "Ciò collide con il dettato Costituzionale dell’art. 3 secondo cui tutti cittadini sono uguali davanti alla Legge"Se così è, come in effetti è, gli Avvocati con reddito inferiore ad €. 4.800,00 conservano lo status di disoccupati e, come tali, dovrebbero ricevere il trattamento di tutti i disoccupati in Italia (ed in Europa) che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali". 


La prassi probabilmente sarà questa: chi non si adeguerà non verrà cancellato da Cassa Forense; CF trasmetterà i ruoli ad Equitalia per il recupero coattivo del debito e sarà inviata segnalazione al COA (Consiglio Ordine degli Avvocati di appartenza) di iscrizione, per instaurare il procedimento disciplinare conseguente (sospensione e, se non anche, cancellazione dall'Albo).

Non mancheranno di fioccare i ricorsi individuali e delle associazioni. La questione introdotta dal  regolamento rischia   la cassazione di qualunque autorità giudiziaria.

Molti dei nuovi iscritti "forzati" sono già per certo da considerarsi,  contribuenti silenti, vale a dire colleghi che non avranno niente in cambio perchè impossibilitati a raggiungere il minimo pensionistico per ragioni di età. Non un cenno alla impossibilità di ricongiungimento con i contributi versati alla gestione separata Inps. Parliamo di contributi richiesti ai colleghi più deboli, in gran parte giovani e donne o con famiglia da sfamare. 




I ricorsi verteranno su questi principali assunti degli Avvocati, qui richiamati dalla Collega Arduini, così anche su questi motivi, ed altri ancora, si basa la proposta di legge di modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, d'iniziativa dei deputati Magorno, Bruno,  Bossio, D'Incecco, Fanucci, Iacono, Oliviero, Zanin, presentata il 6 giugno 2013.




"1) Violazione dei principi di equità contributiva:


Il sistema contributivo dell'ente privato Cassa Forense, che gestisce interessi eminentemente pubblici, contrasta con il principio dell'equità fiscale e contributiva. 

Infatti, tale principio, immanente all'Ordinamento Giuridico, strutturato sul combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione Italiana, delinea le caratteristiche generali  del sistema contributivo che devono essere rispettate sia dagli Enti previdenziali pubblici, sia dagli Enti previdenziali privati. Questi, dunque, al pari degli altri soggetti che operano nel territorio, sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato ed, a fortiori, della Costituzione Italiana in forza della quale, il sistema previdenziale, anche di Enti Privati così come strutturato, deve essere tale da realizzare una giustizia fiscale (art. 3 Cost.)solidale (art. 2 Cost.), basata sul criterio della progressività (art. 53 Cost.) dell'imposizione contributiva. 

A fronte delle Norme su richiamate (...) v’è l’attuazione di un sistema contributivo per mezzo dell’emanando Regolamento (di rango quindi inferiore rispetto alle Norme Costituzionali !!) della Cassa Forense che astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli, laddove obbliga al pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti, infatti, anche in caso di reddito zero), il tutto  non a fronte di future erogazioni previdenziali.

Ciò collide anche con il dettato Costituzionale dell’art. 3 secondo cui tutti cittadini sono uguali davanti alla Legge. Se così è, come in effetti è, gli Avvocati con reddito inferiore ad €. 4.800,00 conservano lo status di disoccupati e, come tali, dovrebbero ricevere il trattamento di tutti i disoccupati in Italia (ed in Europa) che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali.

Inoltre, stabilire il versamento dei contributi minimi a fronte del reddito zero impone l’apertura di una partita IVA e la tenuta contabilità (sic!) laddove le norme tributarie escludono l’apertura della stessa se non si ha adeguato reddito.

2) Lesione di interesse legittimo


La nuova legge sull'Ordinamento Forense affida ai Consigli dell'Ordine il compito di  operare il c.d. sfoltimento degli albi(cancellazione), che sostanzialmente si risolverà in una  presumibile discriminazione quantitativa dei redditi, anche se formalmente esclusa dalla lettera della legge.

Tali azioni collidono con i principi di libertà del lavoro, di cui agli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione Italiana, e dell'iniziativa economica e non discriminazione, di cui agli articoli 41 e 3 della Costituzione[1]oltre che con il principio di libera concorrenza previsto dall’Ordinamento europeo.



In riferimento al Diritto Comunitario, va detto che la Legge n. 247/2012, partorita dallo scellerato ed incompetente Legislatore italiano, non può che chinare il capo innanzi al principio di preferenza imposto dal diritto dell'Unione europea secondo cui, questo, prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri.
La preminenza del diritto dell'Unione è sancita dall'articolo 10 della Convenzione Europea: “La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri (Convenzione di Bruxelles, art. 10-Diritto dell'Unione Europea, comma 1)






In presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, pertanto, il giudice ordinario deve disapplicare la legge nazionale nel caso specifico e applicare il diritto dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza adeguandolo al diritto dell'Unione.

Il principio di libera concorrenza in ambito comunitario è poi richiamato dall’art. 33 comma V della Cost. che prevede l’accesso agli ordini professionali subordinato al solo previo superamento dell’esame di stato.

Ebbene la Legge n. 247/2012 vìola anche detto quadro normativo nazionale-europeo.

La cancellazione dall’albo, poi, imposta dalla Legge de qua, vìola l’interesse legittimo dell’avvocato che, dopo aver superato il concorso pubblico per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, non può vedersi negare il diritto di iscrizione all’Albo solo in forza di un “Regolamento in materia previdenziale” (sic!) che non ha la stessa cogenza della legge, dei principi Costituzionali, dei principi comunitari.

Infine, la riforma forense vìola la Legge Professionale (R.D. n. 1578/1933) che dispone il dirtto di iscrizione all’Albo degli Avvocati in caso di superamento dell’esame di Stato, nonché la facoltà dell’Avvocato di svolgere la sua professione “gratuitamente”.

Il Legislatore, infatti, troppo preoccupato di fare “Cassa” ha dimenticato che l’Avvocato svolge un ruolo istituzionale: egli garantisce l’osservanza della Costituzione e l’applicazione dell’art. 24 di essa.

Da questi principi fondamentali la Legge n. 247/2012 non può in alcun modo prescindere."





Leggi sull'argomento: Gli Avvocati contro la Riforma Forense




https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC0IyFwRJ5WpmsV7cRvtIPcc0yEMO5k2UBVEiHgv1pQ3hM4b23J6o-A2mMK2qXCtxwHpXTFv0nLh1eA1I51_E5c9NsWPoTl1y2LPASDeZRNvZFz_7HKxTg3qpHcDlDY1Bk_BPZTRl9qHsE/s1600/601152_346430012123356_2023897262_n.jpg
Immagine |via nocassaforense.blogspot.it

 

 

 

IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012

Il Testo del Regolamento ex art. 21 co. 9 L. 247/2012, come approvato dal Comitato dei Delegati (con 47 voti a favore e 20 contrari).
Le disposizioni del nuovo regolamento non sono ancora in vigore, in quanto soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 509/94.
Sarà cura di CF, ad approvazione ministeriale intervenuta, divulgare le istruzioni operative a tutti gli iscritti agli Albi Forensi circa i contenuti e le modalità di attuazione della nuova normativa.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012 
(Nota: il presente testo, che rispecchia la bozza definitiva approvata dal Comitato dei Delegati in data 31/01/2014, è qui riportato a puro scopo informativo e non ha carattere di ufficialità)

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Art. 1 - Iscrizione obbligatoria alla Cassa
1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all’Albo, se successiva, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all’articolo 4 della Legge n. 141/1992.
2. L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Albo forense.
3. Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all’art. 3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Regolamento.
4. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.
5. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Art. 2 - Obbligo di comunicazione
1. I Consigli dell’Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei contributi.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell’Ordine e il CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ulteriori elenchi con gli iscritti agli Albi alla data del 2 febbraio 2013.
3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all’iscrizione ad un Albo, l’avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell’apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17 della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5) relativa all’anno di iscrizione all’Albo.
L’iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell’art. 1.
4. I Consigli dell’Ordine, e il CNF per gli iscritti all’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Art. 3 - Retrodatazione della iscrizione alla Cassa
1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall’art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia dell’iscrizione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale - fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2, del presente Regolamento – entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.
5. Per coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti all’Albo, ma non alla Cassa, in presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 13, Legge n. 141/1992, la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all’Albo, con le medesime modalità e costi previsti dal Regolamento dei contributi vigente alla data del 2 febbraio 2013.

Art. 4 - Facoltà di iscrizione ultraquarantenni
1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello
del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all’art. 9, lett. b) del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell’art. 9 del Regolamento delle prestazioni;
b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 dell’art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell’accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni.

Art. 5 - Iscrizione facoltativa alla Cassa
1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 6 - Cancellazione dalla Cassa
1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal Registro dei praticanti, non seguita dall’iscrizione all’Albo degli avvocati;
b) a domanda dell’interessato negli altri casi.

Art. 7 - Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione
1. I contributi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono quelli stabiliti dagli artt. 2, 3, 6 e 7 del Regolamento dei contributi.
2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, ove l’iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’avvocato compie il 35° anno di età.
Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 commi 1 e 2 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall’art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’avvocato ha compiuto il 35° anno di età.
4. L’ art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso.

Art. 8 - Riscossione contributi minimi
In deroga a quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dei contributi o dell’art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi.

Art. 9 - Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri
1. A decorrere dall’anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, o dell’art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme. Ai fini dell’applicazione del presente comma non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.
2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.
3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, secondo comma del presente Regolamento se e in quanto applicabile, o dall’art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
5. Il limite di € 10.300 di cui al primo comma del presente articolo è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018 con riferimento alle variazioni intervenute nell’anno precedente.
6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.
8. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche.

Art. 10 - Esoneri temporanei
1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.
Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.

Art. 11 - Norma di coordinamento con il Regolamento delle sanzioni
L’applicazione dell’art. 9 del Regolamento delle sanzioni è sospesa fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento.
Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto art. 9 saranno dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria stabilita dal presente Regolamento.

Art. 12 - Norme transitorie
1. A coloro che, nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento.
2. L’esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione.
3. Nei confronti di coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti.

Art. 13 - Area di applicazione
Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano, a decorrere dal 2013, anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente al 3 febbraio 2013, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 14 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende abrogata.



IMPORTANTI AGGIORNAMENTI:


un modello di lettera predisposto dai gruppi facebook  Previdenza Forense e Istituzione Gestione Separata Cassa Forense.


Avv. ………………….


 Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per Le Politiche Previdenziali e Assicurative
Direzione VI  Vigilanza sugli Enti previdenziali privatizzati e privati
via Flavia, 6
cap 00187 Roma,

Alla C.A. del Dott. Edoardo Gambacciani



Via fax: 06.46832539 / 06. 47887182 / 06. 46833234





Oggetti:
contestazione legittimità Regolamento ex art. 21,  L. 247/2012 di Cassa Forense e
richiesta applicazione sistema calcolo contributivo


Spett.le Direzione,

con Vostra nota del 05.06.2014, avevato così relazionato:

- nel rilevare “la criticità .. nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti .. piuttosto che prevederne di nuovi”;

- invitando “l’ente ad un percorso di armonizzazione delle vigenti disposizioni regolamentari”;

- osservando che “non sarebbe ragionevole considerare iscritto alla Cassa alcun soggetto senza aver prima disciplinato le conseguenze di tale iscrizione”, per cui disponevate l’irretroattività della iscrizione alla Cassa da far decorrere, invece, dall’entrata in vigore dell’emanando Regolamento;

- “in considerazione degli elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali .. si invita Codesta cassa a prevedere all’interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli artt. 7 e 9 ..”.

In spregio a quanto da Voi osservato e disposto, nella seduta del 20.06.2014, Cassa Forense approvava un Regolamento che recepiva solo uno dei Vostri criteri, ossia la decorrenza dello stesso a decorrere dalla pubblicazione.

Per tali motivi, nell’offrire sostegno al Ministero affinchè non desista dalla  richiesta di “contributi nuovi e autonomi” per i neo iscritti; nel richiederne l’estensione a tutti i Colleghi in difficoltà, rivolgo

ISTANZA

affinchè provvediate a rigettare in toto il Regolamento presentatoVi da Cassa Forense, sollecitando nel contempo,

- l’integrale rispetto della nota ministeriale;
- l’abolizione dei "minimi" obbligatori svincolati dal reddito prodotto;

CHIEDO

che Cassa Forense in ossequio alla legge 247/2012, adotti, con il regolamento in corso di approvazione, il sistema di calcolo contributivo.

Con Osservanza
Avv. .....................













LE ISTITUZIONI DI MOBBING SOCIALE




Le istituzioni di mobbing sociale sono quelle che partecipano al confronto politico con il risultato, doloso o colposo, di accentuare gli effetti discriminatori della segmentazione sociale legale attuata dalle istituzioni di spoliazione legale.


Giugno 2017 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna stampa notizie on line |





"Esempio: un sindacato corporativo si batte per il riconoscimento di diritti su base occupazionale, poiché la previdenza sociale pubblica, è dimostrato dalla storia economica, non regge finanziariamente. 

L'effetto sarà di mobbing in quanto dei lavoratori dovranno subire un trattamento iniquo e questo sarà dispensato con la forza dello Stato quando esso applica leggi di spoliazione costituzionale.
Il risultato di queste istituzioni è che a differenza del mobbing fatto tra individui con i comportamenti reciproci, in questo caso si concretizza con le leggi incostituzionaliche si vogliono fare applicare o mantenere in vita.



L'economista Susan George in un articolo lamentava che il movimento spagnolo contro la crisinon aveva saputo elaborare le idee per proporre una soluzione praticabile di superamento.

Poiché in una società democratica l'ineguaglianza nasce dalla spoliazione legale e dal patrimonio preda, se una istituzione che si prefigge di superare queste iniquità non riesce a focalizzare la sua azione contro delle semplici ed ovvie situazioni di saccheggio significa che, con dolo o colpa, è complice di esso.

Il dialogo tra gli iscritti se non si concretizza con un programma di eliminazione della spoliazione legale, trasforma l'istituzione di contrasto in una palestra per le nuove élite che attuano la personalizzazione della politica.






Queste istituzioni si trasformano in una gabbia dove viene convogliata la rabbia dei saccheggiati illudendoli di avere trovato una istituzione utile per il contrasto alla spoliazione legale che subiscono.

In realtà sono destinati a restare in gabbia in quanto non vengono mai elaborati i concetti per superare le vessazioni ma anzi viene mantenuta l'ignoranza istruita.

Se queste istituzioni ignorano la Costituzione nei loro programmi, allora si conferma che il mobbing che esercitano è doloso.




Estrapolando il pensiero di Chomsky, prima ancora di eliminare le istituzioni che praticano la spoliazione legale, vanno eliminate le istituzioni che praticano il mobbing sociale, soprattutto se volontariamente insistono nell'ignorare la Carta.



Le battaglie perse

Una delle attività principali delle istituzioni di mobbing sociale è quella di cavalcare le battaglie perse ovvero marginali o inutili.

Le battaglie perse sono le battaglie non risolutive per contrastare la spoliazione legale e quindi il patrimonio preda.



Alcuni esempi di battaglie perse:
  • gli aumenti degli stipendi degli amministratori, dei compensi dei politici, consiglieri, delegati, revisori ecc. ecc.

(è vero che gli stipendi d'oro o i gettoni in alcuni casi sono esagerati ma il loro ridimensionamento non cambia la sostanza del saccheggio legale legato al patrimonio preda gestito da una istituzione di spoliazione legale

Se si elimina la istituzione di spoliazione legale non solo si elimina il problema degli aumenti, ma quello più sostanziale degli stipendi stessi.)

Il fine delle battaglie perse, quando non dovuto alla inettitudine, consiste nell'accreditarsi come opposizione al sistema quando in realtà lo si appoggia nei fatti."






Fonte: 

Il conflitto pensionistico/Istituzioni di mobbing sociale



Il conflitto pensionistico: Come la massoneria sta distruggendo l'Italia 

"L'autore, partendo dall'analisi del regolamento di previdenza Inarcassa 2012, arriva alla scoperta della "spoliazione legale" descritta nel 1850 da Frédéric Bastiat e, con le indicazioni dell'economista Susan George, del linguista Noem Chomsky e di Michele Boldrin descrive come le élite attraverso la neolingua e la complicità dei professori universitari coltiva l'egemonia culturale nel campo della previdenza sociale pubblica.
L'autore codifica per la prima volta la "tecnica della spoliazione legale" introducendo il concetto di "patrimonio preda", di "scopo di copertura" e di "norma illegittima costituzionalmente" come elementi essenziali della spoliazione legale.
Con la definizione del "modello della segmentazione sociale legale" spiega infine come la massoneria ha trasformato il Parlamento nella "Casa della spoliazione legalefacendogli sfornare tutte le leggi incostituzionali necessarie per saccheggiare gli italiani.
Dalla analisi del sistema pensionistico pubblico emerge dirompente l'assenza di una élite nelle opposizioni che abbia un minimo di comprensione dei meccanismi di spoliazione legale ed ancora meno che abbia una proposta sensata per eliminare la spoliazione legale in atto.
Si arriva anche a dimostrare come la "costruzione della verità" fatta nelle università di economia, di legge e nel parlamento italiano abbiano condizionato a tal punto la società che parlamentari ex CGIL e del Movimento 5 Stelle promuovono le teorie giuridico-economiche su cui si basa la spoliazione legale nel sistema pensionistico pubblico.
Il libro termina con un elenco di regole che le nuove élite, che si vogliono opporre al Pensiero Unico e all'egemonia culturale delle classi dominanti, dovrebbero conoscere per individuare come la massoneria gestisce, anche dal di dentro delle loro associazioni o movimenti, partiti o sindacati, i meccanismi di spoliazione legale."














_________________________________________________________________________







CRIVEO : Valdo Vaccaro - Il perenne conflitto tra Igienismo e medicina Per un mondo basato sulla corretta alimentazione e non sui farmaci Conferenza integrale di Valdo Vaccaro ad Ascoli Piceno il 4 maggio 2013 presso la sala Docens del comune. Introduce Carlo Cruciani Video Cicconi Stefano 





Una dieta per il pianeta - Intervista a Valdo Vaccaro

-Una propaganda abbastanza potente ha organizzato l'amalgama tra standard della vita/qualità della vita e livello di vita, dove gli interessi in gioco ottenebrano la scelta individuale; consideri possibile nel futuro un riassestamento dell'ecosistema in senso non violento?
- Parlare di riassestamento e riequilibrio ecologico in chiave futura, dove gli interessi in gioco ottenebrano le scelte individuali è di grande attualità, specie in questo nostro paese. Non vorrei entrare troppo nel campo insidioso della politica. Ho soltanto visto che il Financial Times si preoccupa per l’avvicinamento di due giovani barbari ed incompetenti al governo italiano, in linea poi con le varie agenzie di rating e con le autorità europee timorose di quanto bolle in pentola. Matteo Salvini ha risposto per le rime: Meglio barbari che servi! Spero davvero che questi due giovani politici di grande valore che pochi altri paesi al mondo possono vantare, e mi riferisco a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini uniti contro tutti, riescano davvero a farcela e a dare una svolta decisiva al marciume e alla mediocrità insopportabile che sta affondando l’Italia. Il loro è un progetto storico mai tentato prima e va accolto con grande entusiasmo. Non sto cercando di salire sul carro dei vincenti. Li ammiro entrambi per la straordinaria forza d’animo che li sorregge.

Fonte: DEAPRESS http://www.deapress.com/inchieste/22518-una-dieta-per-il-pianeta-intervista-a-valdo-vaccaro.html







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«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)



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