Cassazione: gli avvocati in mora con il pagamento degli oneri di iscrizione all'albo non possono esercitare. Sospeso avvocato.
Linea dura della Cassazione con gli avvocati in mora nel pagamento gli oneri di iscrizione all'albo.
Avvocato sospeso con la sentenza n. 7666/2017 della Cassazione. I giudici di legittimità sostengono: l'avvocato che non salda gli oneri annuali di iscrizione all'albo non può esercitare la professione legale.
La sospensione cessa quando il professionista salda il debito.
Respinto il ricorso e le censure del legale moroso da cinque anni.
Per i giudici di legittimità la materia non è di competenza del giudice tributario, come sostenuto dal legale, perché oggetto dell'accertamento è la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per esercitare la professione, non è la legittimità dell'onere.
Non è leso il diritto di difesa perché l'impugnazione non congela il provvedimento. Il legale può farsi assistere da un collega.
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