Linea dura della Cassazione con gli avvocati in mora nel pagamento gli oneri di iscrizione all'albo.
Avvocato sospeso con la sentenza n. 7666/2017 della Cassazione. I giudici di legittimità sostengono: l'avvocato che non salda gli oneri annuali di iscrizione all'albo non può esercitare la professione legale.
La sospensione cessa quando il professionista salda il debito.
Respinto il ricorso e le censure del legale moroso da cinque anni.
Per i giudici di legittimità la materia non è di competenza del giudice tributario, come sostenuto dal legale, perché oggetto dell'accertamento è la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione all'albo e per esercitare la professione, non è la legittimità dell'onere.
Non è leso il diritto di difesa perché l'impugnazione non congela il provvedimento. Il legale può farsi assistere da un collega.
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domenica 26 marzo 2017
Cassazione: gli avvocati in mora con il pagamento degli oneri di iscrizione all'albo non possono esercitare. Sospeso avvocato.
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