mercoledì 29 marzo 2017

La "longa manus" di Cassa Forense in Australia. Collega all'estero obbligata a pagare contributo previdenziale.

Australia | via pixels 
Salve a tutti.
Ho ricevuto questa mail da una Collega in Australia.
Mi ha autorizzata a pubblicare. Ho oscurato i riferimenti personali, in ossequio  al diritto privacy.
Ritengo siano tanti i Colleghi nel mondo raggiunti dalle richieste di Cassa Forense.



Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line




"Buongiorno Gabriella,

sono una collega italiana che vive ed esercita in Australia. Purtroppo la Cassa Forense mi ha iscritto d'ufficio e quindi ora dovrei pagare i contributi sia in Italia che in Australia. Per farla breve ti dico che 2 anni fa ho fatto reclamo, un mese fa ho dovuto depositare ricorso davanti al Giudice del lavoro perché mi e' arrivata la cartella di pagamento. Dopo la notifica del ricorso, la Cassa Forense si e' degnata di rispondere al mio reclamo, rigettando ovviamente la mia istanza. Secondo la Cassa Forense io dovrei pagare doppiamente il contributo previdenziale sia in Italia che in Australia perche' la convenzione in materia previdenziale sottoscritta tra i due Stati non si applica ai liberi professionisti. A parte la evidente disparita' di trattamento tra cittadini italiani all'estero, sulla quale per ora sorvolo, la Cassa forense pero' non tiene in alcun conto della convenzione tra Italia ed Australia che impone l'espresso divieto della doppia tassazione. Io in base a questa convenzione pago le tasse solo in Australia e denuncio in Italia ogni anno, tramite modello 5, un reddito pari a zero.

Quindi, riassumendo,esercito e lavoro esclusivamente in Australia, pago le tasse ed i contributi in Australia, ma in piu' dovrei pagare anche i contributi previdenziali italiani "imposti" dalla Cassa forense.

Se hai tempo e voglia mi puoi cortesemente dire cosa ne pensi."








Il commento su fb dell'Avvocato Paolo Rosa, esperto in in previdenza forense


"La possibilità di svolgere l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro dell’Unione Europea, necessita comunque dell’iscrizione all’ordine nazionale. Di conseguenza,anche tali colleghi verranno iscritti alla Cassa Forense per effetto dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento, salvo le esclusioni in base a diversa legislazione nazionale applicabile, il cui onere della prova è a loro carico.

Tuttavia, però, è stato previsto che, per tali soggetti, la determinazione della legislazione previdenziale applicabile sia quella stabilita dai Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009.

Pertanto, la problematica previdenziale di tali avvocati dovrà essere risolta con riferimento alla specifica posizione soggettiva del singolo collega.

Di conseguenza, l’avvocato che esercita la professione all’estero potrà richiedere di non essere iscritto e di non versare la contribuzione previdenziale prevista da Cassa Forense dando però la prova di essere residente e/o di esercitare in via esclusiva la sua attività autonoma in altro Stato Europeo e, per effetto di quanto innanzi, inviare la documentazione idonea comprovante l’iscrizione ed il versamento della contribuzione previdenziale dovuta."



La replica dell'Avv. Antonino Garifo "ricordo una sentenza letta sulla rivista di un avvocato che però lavorava in paese UE, la collega lavora in Australia"




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