lunedì 27 marzo 2017

Contributi obbligatori alla Cassa Forense: un ddl in discussione alla Camera per l’abrogazione degli obblighi previdenziali e assicurativi.



Contributi obbligatori alla Cassa Forense: un ddl sarebbe in discussione alla Camera per l’abrogazione degli obblighi previdenziali e assicurativi


CAMERA DEI DEPUTATI 

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, TANCREDI.


Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense. Presentata il 23 settembre 2014

"ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende modificare le disposizioni introdotte dalla riforma dell’ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ritenuta censurabile sotto molteplici profili. È innegabile che nonostante il dichiarato obiettivo della novella del 2012 sia stato riformare la legge professionale per consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione, nonché per garantire la loro migliore qualificazione e preparazione, la maggiore trasparenza verso i cittadini e un più incisivo controllo sulla correttezza, la stessa abbia nel concreto aggravato la posizione di molti professionisti che, in ragione delle modifiche attuate, si trovano oggi vessati da una serie di misure che ne condizionano la libertà e l’indipendenza nell’esercizio della professione. Le contestazioni proponibili sono molteplici e variegate. In primo luogo tale riforma, introducendo all’articolo 21 quali requisiti di permanenza nell’albo professionale i parametri della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio della professione forense, ha fortemente limitato la libertà dell’avvocato e aumentato il rischio di un suo prolungato precariato economico. Se a tale rilievo si aggiunge che nell’attuale formulazione la permanenza nell’albo è strettamente legata all’obbligatoria e contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, alla sottoscrizione di una polizza assicurativa – indipendentemente dal reddito prodotto – e alla formazione continua, si comprende bene come larga parte degli avvocati, soprattutto i più giovani o quelli che hanno un volume di affari modesto, siano assoggettati a una vera e propria iniquità che, anche in ragione della crisi economica attuale, di fatto li danneggia a favore degli studi legali più avviati presenti sul mercato. È pacifico, infatti, che l’aver subordinato l’iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale, abbia sostanzialmente introdotto come condizione per l’accesso alla professione un criterio economico in palese violazione dell’articolo 33, quinto comma, della Costituzione che pone quale unica condizione per l’accesso agli ordini professionali il superamento dell’esame di Stato. La presente proposta di legge, quindi, interviene sull’attuale disciplina modificandone alcuni punti sensibili al fine di assicurare che la permanenza nella professione di avvocato diventi effettivamente una prerogativa di quanti esercitano con coscienza, serietà e competenza la professione. Tra gli interventi più significativi si menziona l’abolizione dell’obbligo d’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense quale effetto automatico dell’iscrizione all’albo; l’abolizione dell’obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori; la trasformazione da obbligatoria a facoltativa della stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione; l’eliminazione del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione quale condizione per la permanenza dell’iscritto all’albo professionale. Si introduce la condizione del superamento della sola prova orale dell’esame di Stato di cui all’articolo 46 della legge n. 247 del 2012 per l’iscrizione all’albo circondariale di magistrati ordinari, magistrati militari, magistrati amministrativi o contabili e avvocati dello Stato che abbiano cessato le loro funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari. Si elimina la possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista all’esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione. Si abolisce, altresì, l’obbligo per gli avvocati di aggiornare costantemente la propria competenza professionale secondo le modalità previste dal Consiglio nazionale forense. Si elimina il divieto per l’avvocato di concordare con il cliente un compenso che consista, in tutto o in parte, in una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa. Si vieta di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa nazionale e si prevede che tutti gli iscritti siano soggetti al sistema pensionistico di tipo contributivo. Si elimina, tra i compiti e le prerogative del consiglio dell’ordine, la previsione concernente l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, l’organizzazione di scuole o corsi di specializzazione, nonché il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale o sulla formazione continua degli avvocati. Si estende l’eleggibilità al Consiglio nazionale forense a tutti gli avvocati iscritti all’albo circondariale ordinario da almeno due anni e non solo agli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Si eleva da due a sei anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del giudizio disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata la condanna." 


Marzo 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line


Il "ciao ciao" ai contributi dovuti alla Cassa Forense si potrà avere solo con l’approvazione della legge. Molti avvocati auspicano e aspettano l'abrogazione degli obblighi di versamento e di iscrizione all’ente previdenziale forense.




La Cassa Forense è un costo giudicato inaccettabile dai professionisti, i cd. contributi minimi obbligatori non sarebbero così minimi: sproporzione tra reddito percepito e quote dovute.



Anche l’obbligo di assicurazione sarebbe contestato dagli avvocati italiani: la libertà di scegliere se sottoscrivere una polizza dovrebbe essere insindacabile. 



Tra le proposte del ddl vi sarebbe anche l’eliminazione del divieto dei patti quota lite.



Cosa è previsto nel ddl e quali sarebbero i vantaggi per gli avvocati.
Contributi alla Cassa Forense e il ddl liberatore.



L’addio alla Cassa Forense sarebbe alle porte per gli avvocati italiani. L’obbligo di iscrizione e la necessità che la professione sia svolta in maniera continuativa ed esclusiva sono vissute come imposizioni inaccettabili, il ddl intende ripristinare la facoltà di scelta.





I contributi versati alla Cassa Forense non corrispondono al reddito prodotto dagli avvocati nella loro attività, salassi che in tempo di crisi generano difficoltà.



Gli obblighi di iscrizione all’ente pensionistico e di esercizio continuativo e prevalente dell’attività rendono ostica la professione: gli avvocati rischiano la cancellazione dall’albo se il loro lavoro non è l’esclusiva forense. 


Giudicato inaccettabile, il ddl punta all’abrogazione dell’Art. 21 della Legge 247/2012.


Assicurazione obbligatorie e patti di quota lite

Il ddl che decreta l’addio al versamento dei contributi alla Cassa Forense, permette di evitare la stipula di una polizza assicurativa. Assicurarsi dovrà rimanere una facoltà dell’avvocato, il quale reputerà opportuno o meno sottoscrivere una polizza specifica e non obbligato.


Tra le abrogazioni a favore dei professionisti all’interno del ddl è altresì auspicato un ritorno ai patti di quota lite, che permetterebbero agli avvocati di aggiudicarsi l’oggetto della controversia, o una quota di esso, in caso di vincita.


La Cassa Forense dovrebbe poter predisporre periodi di esenzione o aliquote di reddito prodotto per evitarne la completa soppressione.




 DDL Contributi Cassa Forense. Clicca sull’icona per scaricare il documento in formato PDF




FonteForexinfo.it  
Autore: Vittorio Proietti |











Giuridica News | Rassegna news giuridiche  Avv. Gabriella Filippone  










Sull'argomento puoi vedere:




































La rassegna stampa è una sintesi e fornisce i riferimenti dell'articolo (testata, autore, titolo) per reperire sul quotidiano o altra fonte l'articolo completo.
Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.

Nessun commento:

Posta un commento

Lascia un commento

Archivio blog