Contributi obbligatori alla Cassa Forense: un ddl sarebbe in discussione alla Camera per l’abrogazione degli obblighi previdenziali e assicurativi.
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI COLLETTI, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, TANCREDI.
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in
materia di ordinamento della professione forense. Presentata il 23 settembre 2014
"ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta
di legge intende modificare le disposizioni
introdotte dalla riforma dell’ordinamento
della professione forense di cui
alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ritenuta
censurabile sotto molteplici profili.
È innegabile che nonostante il dichiarato
obiettivo della novella del 2012 sia
stato riformare la legge professionale per
consentire l’accesso e la permanenza nella
professione di avvocato ai più meritevoli e
a coloro che esercitano effettivamente la
professione, nonché per garantire la loro
migliore qualificazione e preparazione, la
maggiore trasparenza verso i cittadini e un
più incisivo controllo sulla correttezza, la
stessa abbia nel concreto aggravato la
posizione di molti professionisti che, in
ragione delle modifiche attuate, si trovano
oggi vessati da una serie di misure che ne
condizionano la libertà e l’indipendenza
nell’esercizio della professione.
Le contestazioni proponibili sono molteplici
e variegate. In primo luogo tale
riforma, introducendo all’articolo 21 quali
requisiti di permanenza nell’albo professionale
i parametri della continuità, effettività,
abitualità e prevalenza dell’esercizio
della professione forense, ha fortemente
limitato la libertà dell’avvocato e aumentato
il rischio di un suo prolungato precariato
economico. Se a tale rilievo si
aggiunge che nell’attuale formulazione la
permanenza nell’albo è strettamente legata
all’obbligatoria e contestuale iscrizione
alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, alla sottoscrizione di una
polizza assicurativa – indipendentemente
dal reddito prodotto – e alla formazione
continua, si comprende bene come larga parte degli avvocati, soprattutto i più giovani
o quelli che hanno un volume di
affari modesto, siano assoggettati a una
vera e propria iniquità che, anche in
ragione della crisi economica attuale, di
fatto li danneggia a favore degli studi legali
più avviati presenti sul mercato. È pacifico,
infatti, che l’aver subordinato l’iscrizione
agli albi alla contestuale iscrizione
alla Cassa nazionale, abbia sostanzialmente
introdotto come condizione per
l’accesso alla professione un criterio economico
in palese violazione dell’articolo
33, quinto comma, della Costituzione che
pone quale unica condizione per l’accesso
agli ordini professionali il superamento
dell’esame di Stato.
La presente proposta di legge, quindi,
interviene sull’attuale disciplina modificandone
alcuni punti sensibili al fine di
assicurare che la permanenza nella professione
di avvocato diventi effettivamente
una prerogativa di quanti esercitano con
coscienza, serietà e competenza la professione.
Tra gli interventi più significativi si
menziona l’abolizione dell’obbligo d’iscrizione
alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense quale effetto automatico
dell’iscrizione all’albo; l’abolizione dell’obbligo
di stipulare una polizza specifica
contro gli infortuni propri e dei propri
collaboratori; la trasformazione da obbligatoria
a facoltativa della stipula di una
polizza assicurativa per responsabilità civile
derivante dall’esercizio della professione;
l’eliminazione del requisito dell’esercizio
effettivo, continuativo, abituale
e prevalente della professione quale condizione
per la permanenza dell’iscritto
all’albo professionale.
Si introduce la condizione del superamento
della sola prova orale dell’esame di
Stato di cui all’articolo 46 della legge
n. 247 del 2012 per l’iscrizione all’albo
circondariale di magistrati ordinari, magistrati
militari, magistrati amministrativi
o contabili e avvocati dello Stato che
abbiano cessato le loro funzioni senza
essere incorsi in provvedimenti disciplinari.
Si elimina la possibilità per gli avvocati
di ottenere e di indicare il titolo di specialista
all’esito di percorsi formativi biennali
o in virtù di una comprovata esperienza
in un determinato settore di specializzazione.
Si abolisce, altresì, l’obbligo
per gli avvocati di aggiornare costantemente
la propria competenza professionale
secondo le modalità previste dal Consiglio
nazionale forense.
Si elimina il divieto per l’avvocato di
concordare con il cliente un compenso che
consista, in tutto o in parte, in una quota
del bene oggetto della prestazione professionale
o della ragione litigiosa.
Si vieta di esigere contributi minimi
obbligatori o altri versamenti non riferiti
in misura percentuale al reddito percepito
dagli iscritti alla Cassa nazionale e si
prevede che tutti gli iscritti siano soggetti
al sistema pensionistico di tipo contributivo.
Si elimina, tra i compiti e le prerogative
del consiglio dell’ordine, la previsione concernente
l’organizzazione di eventi formativi
ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
formazione continua in capo agli iscritti,
l’organizzazione di scuole o corsi di specializzazione,
nonché il controllo della
continuità, effettività, abitualità e prevalenza
dell’esercizio professionale o sulla
formazione continua degli avvocati.
Si estende l’eleggibilità al Consiglio nazionale
forense a tutti gli avvocati iscritti
all’albo circondariale ordinario da almeno
due anni e non solo agli iscritti all’albo
speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori.
Si eleva da due a sei anni, decorrenti
dal passaggio in giudicato della sentenza
penale di condanna per reato non colposo,
il termine in cui si prescrive la riapertura
del giudizio disciplinare nei confronti del
professionista a carico del quale sia stata
pronunciata la condanna."
Il "ciao ciao" ai contributi dovuti alla Cassa Forense si potrà avere solo con l’approvazione della legge. Molti avvocati auspicano e aspettano l'abrogazione degli obblighi di versamento e di iscrizione all’ente previdenziale forense.
La Cassa Forense è un costo giudicato inaccettabile dai professionisti, i cd. contributi minimi obbligatori non sarebbero così minimi: sproporzione tra reddito percepito e quote dovute.
Anche l’obbligo di assicurazione sarebbe contestato dagli avvocati italiani: la libertà di scegliere se sottoscrivere una polizza dovrebbe essere insindacabile.
Tra le proposte del ddl vi sarebbe anche l’eliminazione del divieto dei patti quota lite.
Cosa è previsto nel ddl e quali sarebbero i vantaggi per gli avvocati.
Contributi alla Cassa Forense e il ddl liberatore.
L’addio alla Cassa Forense sarebbe alle porte per gli avvocati italiani. L’obbligo di iscrizione e la necessità che la professione sia svolta in maniera continuativa ed esclusiva sono vissute come imposizioni inaccettabili, il ddl intende ripristinare la facoltà di scelta.
I contributi versati alla Cassa Forense non corrispondono al reddito prodotto dagli avvocati nella loro attività, salassi che in tempo di crisi generano difficoltà.
Gli obblighi di iscrizione all’ente pensionistico e di esercizio continuativo e prevalente dell’attività rendono ostica la professione: gli avvocati rischiano la cancellazione dall’albo se il loro lavoro non è l’esclusiva forense.
Giudicato inaccettabile, il ddl punta all’abrogazione dell’Art. 21 della Legge 247/2012.
Assicurazione obbligatorie e patti di quota lite
Il ddl che decreta l’addio al versamento dei contributi alla Cassa Forense, permette di evitare la stipula di una polizza assicurativa. Assicurarsi dovrà rimanere una facoltà dell’avvocato, il quale reputerà opportuno o meno sottoscrivere una polizza specifica e non obbligato.
Tra le abrogazioni a favore dei professionisti all’interno del ddl è altresì auspicato un ritorno ai patti di quota lite, che permetterebbero agli avvocati di aggiudicarsi l’oggetto della controversia, o una quota di esso, in caso di vincita.
La Cassa Forense dovrebbe poter predisporre periodi di esenzione o aliquote di reddito prodotto per evitarne la completa soppressione.
Autore: Vittorio Proietti |
Giuridica News | Rassegna news giuridiche Avv. Gabriella Filippone
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