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La contribuzione minima obbligatoria insostenibile | Articolo di Paolo Rosa - Avvocato

Contribuzione minima obbligatoria insostenibile 
Paolo Rosa - Avvocato

Gennaio 2017 | Gabriella Filippone Rassegna stampa | Le notizie on line

pubblicato in Diritto e Giustizia PROFESSIONE previdenza forense




Nell’ultimo glossario ISTAT l’Amministrazione Pubblica viene definita come «unità istituzionale che agisce da produttore di beni e servizi non destinati alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del Paese». 

Le Casse di previdenza dei professionisti rientrano nel novero della Pubblica Amministrazione, quindi risulta difficile sottrarsi all’equazione contribuzione previdenziale = tributo.


Il principio di proporzionalità e progressività rispetto al reddito non può essere messo in discussione.

Di fronte all’insostenibilità dei contributi minimi obbligatori si pone il problema se le Casse di previdenza dei professionisti possano essere abolite.



"Il mio esimio collega di Formia, Giuseppe Valenti, ha giustamente osservato «che la previdenza è obbligatoria per diritto costituzionale, i soldi che non dai alla Cassa li daresti all’INPS, con tutte le conseguenze del caso, ispettori inclusi; puoi abolire la contribuzione minima, ma questo significa vanificare di fatto la previdenza, perché il risultato finale sarebbero pensioni sotto il minimo vitale. Il vero problema è il reddito, di cui l’accantonamento previdenziale è solo una frazione (...)."

È  ferma convinzione dell'Avvocato Paolo Rosa che la previdenza obbligatoria dovrebbe essere uguale per tutti i lavoratori e dovrebbe essere gestita e garantita dallo Stato.


Diritto individuale e diritto sociale. Nella nostra Costituzione la differenza fra le libertà classiche dello stato liberale e i nuovi diritti sociali risiede essenzialmente nel fatto che, mentre i primi tutelano una sfera dell’individuo nella quale egli può operare liberamente, i secondi richiedono l’intervento dei pubblici poteri per soddisfare esigenze essenziali dei cittadini, avendo come scopo la realizzazione dell’uguaglianza o la sintesi fra libertà e uguaglianza o, in una parola, della libertà uguale. Anzi gli interventi finalizzati a rimuovere disuguaglianze di fatto esigono che la loro attuazione non possa subire difformità o deroghe in relazione alle diverse aree geografiche e politiche del Paese.

Abbiamo il diritto individuale a svolgere la professione forense e dall’altra il diritto sociale alla previdenza forense, lo stesso si può dire per tutte le professioni.


Se il diritto sociale alla previdenza forense porta alla cancellazione dall’Albo per l’insostenibilità della spesa contributiva, il problema si pone.


Si imporrebbe quindi l’intervento dello Stato per non sacrificare il diritto individuale a svolgere la professione al diritto alla copertura previdenziale il quale ultimo verrebbe svuotato di contenuto se il professionista fosse costretto, come sta purtroppo accadendo, alla cancellazione dall’Albo per l’insostenibilità della contribuzione minima obbligatoria.


L’orientamento della Consulta. Con la recente sentenza n. 275/16 la Corte Costituzionale si è mossa esattamente in questa direzione a proposito del rispetto del pareggio di bilancio affermando che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».La Corte Costituzionale ha affermato che: non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme inserite in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente indentificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è evidente che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio di bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia.

È la garanzia dei diritti insopprimibili ad incidere sul bilancio, non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.




Criteri di proporzionalità e progressività

Lo Stato, nel garantire il diritto all’esercizio della professione, è anche chiamato a rimuovere quegli ostacoli al suo libero esercizio e, nel caso di specie, ad incidere sulla contribuzione minima obbligatoria per renderla più rispondente ai criteri di proporzionalità e progressività rispetto al reddito percepito, così da evitare che diventi strumento, voluto o inconsapevole, di riduzione degli iscritti agli Albi.



Implementazione del reddito. Il secondo problema riguarda l’implementazione dei redditi dei professionisti.

"Correttamente il Collega Giuseppe Valenti afferma che il problema va affrontato anche sul piano dei redditi professionali, di cui la spesa contributiva è frazione; ciò che lo Stato può fare è adottare provvedimenti per gettare le premesse economico giuridiche per un recupero di redditività: favorire riorganizzazione, riqualificazione e internazionalizzazione degli studi. Dal canto loro gli avvocati devono accettare questa necessità. Nella realtà, se lo Stato non fa abbastanza del suo, gli avvocati sinora non hanno fatto nulla del loro."


L’11 gennaio è stata pubblicata la sentenza n. 7/2017 della Corte Costituzionale che contiene alcuni principi interessanti anche se, a giudizio dell'Avvocato Rosa, non immediatamente esportabili per le altre Casse, trattandosi di una sentenza additiva di garanzia a valere solo per la Cassa dei Commercialisti.

Per i profili che qui interessano la Corte Costituzionale ha affermato che «in definitiva, se in Costituzione non esiste un vincolo a realizzare un assetto organizzativo autonomo basato su principio mutualistico, occorre tuttavia evidenziare che, una volta scelta tale soluzione, il relativo assetto organizzativo e finanziario deve essere preservato in modo coerente con l’assunto dell’autosufficienza economica, dell’equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni».





Fonte: Diritto e Giustizia

PROFESSIONE







Sull'argomento vedi:
























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