Con la sentenza n. 16469 del 5 agosto 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata redimendo in una controversia che aveva ad oggetto l'accertamento dell'effettività dell'esercizio della professione forense di un avvocato.
La Suprema Corte ha ricordato quali siano i soli gli elementi che sono costitutivi della "continuità" di cui alla Legge n. 319/1975, articolo 2:
- il "dato storico" dell'iscrizione alla Cassa
- il "concreto e protratto" esercizio dell'attività professionale.
Ha osservato la Corte che le deliberazioni del Comitato dei delegati di Cassa forense forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali.
Ciò che vale, ribadisce quindi la Corte, è "l'autenticità della situazione", giustificativa dello status di iscritto all'albo avvocati, ossia l'esercizio della professione, e non la percezione di un reddito professionale minimo.
E' l'esercizio della professione, e non la percezione di un reddito professionale minimo ai fini Irpef ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'Iva.
Nel caso esaminato la Corte ha respinto le doglianze dalla ricorrente Cassa forense, che per l'iscrizione alla medesima, pretendeva il necessario l'esercizio effettivo della professione secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei delegati, in considerazione della circostanza per cui il trattamento pensionistico erogato è commisurato, oltre ai contributi versati, anche al reddito professionale dichiarato.
Fonte: Avvocati. La continuità nell'esercizio della professione non dipende dal reddito | Eleonora Pergolari |
Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone
Gabriella Filippone Blog
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia un commento