domenica 29 marzo 2015

RICORSO CONGIUNTO AL GDL CONTRO L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE

GABRIELLA FILIPPONE

Immagine: Vela sopra Iesse, Davide e Salomone | Michelangelo Buonarroti | Cappella Sistina Musei Vaticani | via Wikipedia 


I termini ex art. 443 c.p.c. per proporre ricorso al GDL  : 180 giorni dalla presentazione del reclamo a Cassa Forense




Specifichiamo:

  •  questo è il termine  se il CdA  - Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense -  non risponde al vostro reclamo. 

  • se C F risponde, rigettando il reclamo, da quel momento si può proporre  il ricorso al GDL, senza dover attendere il decorso dei 180 giorni. 




E' possibile presentare ricorsi congiunti al GDL, Colleghi dello stesso foro possono agire insieme in giudizio. 





ART. 443 C.P.C.
A norma dell'art. 443 c.p.c., le controversie di cui all'articolo 442 c.p.c., relative alle materie della previdenza ed assistenza obbligatorie, non possono essere esperite dinanzi agli uffici giudiziari competenti se prima non sono stati esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa oppure non sono decorsi i termini fissati da dette leggi per il compimento degli stessi procedimenti. Se non è in corso un procedimento amministrativo devono comunque trascorrere 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo medesimo (cosiddetto "silenzio-rifiuto").

Vedi: condizione del previo esaurimento del procedimento amministrativo 



Quanto ora precisato è stato indicato anche nelle LETTERE INVIATECI da CASSA FORENSE di ISCRIZIONE OBBLIGATORIA a C F:

"La informo, infine, che, qualora Ella ritenesse sussistere validi motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, è ammesso reclamo al Consiglio di Amministrazione contro l'anzidetta delibera della Giunta. Il reclamo deve essere presentato a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it (art. 29 del Reg. Gen.) entro un mese dalla presente comunicazione.... Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa.




Ritengo che si possano presentare ricorsi congiunti in quanto l'azione è contro l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense (elemento comune), chiedo comunque conferma ai Colleghi che leggono.



Chi interessato a ricorrere insieme ad altri Colleghi può indicare il foro di appartenenza o la sua disponibilità nell'apposito format del gruppo facebook "AVVOCATURA LIBERA dai contributi minimi obbligatori ed altre vessazioni" cliccando QUI



Potete anche organizzarvi autonomamente tra di Voi, ovviamente. 



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