Assenza della PROCURA SOSTANZIALE nella MEDIAZIONE: il procedimento di mediazione è come non attivato dalla parte assente e ne consegue che l'azione giudiziaria verrà dichiarata improcedibile
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Spetta al creditore avviare la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cassazione, settembre 2020)
Spetta al creditore avviare la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cassazione, settembre 2020)
Dicembre 2022 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna notizie on line e pensieri e commenti miei o di altri
SEZIONI UNITE
Spetta al creditore avviare la mediazione
Con la sentenza n. 19596/2020, pubblicata il 18 settembre 2020, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto la questione circa il soggetto tenuto a proporre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo affermando il seguente principio di diritto “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del dlgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Fonte notizia e immagine: PRIMAVERA FORENSE
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