IL MINISTRO DEL LAVORO DI MAIO: "Stiamo pensando che, così come accadeva 15 anni fa, almeno per i primi anni della professione, siano "sospesi i pagamenti dei giovani avvocati alla cassa forense".
Novembre 2018 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie
"A proferire, poche ore fa, queste parole, è stato il vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio, che ha sollevato una vera e propria standing ovation tra i giovani avvocati intervenuti, al convegno tenutosi a Napoli, dal titolo "La Carta dei diritti e dei professionisti: semplificazioni e proposte per i giovani avvocati".
Ha dichiarato: «Il mondo del lavoro sta cambiando. C'è una tendenza al ribasso dei salari per renderli competitivi con le macchine che stanno sostituendo i lavoratori. Il nostro impegno è far sì che i diritti minimi dei lavoratori vengano rispettati perché senza diritti minimi ci saranno nuovi schiavi. Chi lavora deve guadagnare»."
Una considerazione dal blog a questo punto: questa regola però deve valere per tutti, nessuno può lavorare o permettersi di lavorare a perdere, esclusivamente per implementare le ricchezze di cassa forense (vedi ad esempio i cd. contribuenti silenti).
Bisogna evitare "nuovi schiavi" a prescindere dal dato anagrafico-lavorativo di coloro che, dall'alto, sono stati predestinati e costretti, da troppo tempo, volenti o nolenti, convenientemente o sconvenientemene, al ruolo di schiavi dei poteri forti e delle lobby.
L'ingiustizia purtroppo è generalizzata e non si ferma al mero dato anagrafico lavorativo, colpisce una platea molto più vasta di lavoratori nel settore forense, non solo i giovani.
L'ingiustizia purtroppo è generalizzata e non si ferma al mero dato anagrafico lavorativo, colpisce una platea molto più vasta di lavoratori nel settore forense, non solo i giovani.
"Il vice premier ha toccato poi in particolare la questione della riforma del sistema prescrizione che tante perplessità suscita proprio tra i ranghi dell'avvocatura."
Fonte notizia: Rando Gurrieri | Di Maio agli avvocati: "Sospenderemo pagamenti a Cassa Forense nei primi anni di professione, tutele necessarie"
Il vicepremier al convegno in corso al tribunale di Napoli dal titolo "La Carta dei diritti e dei professionisti: semplificazioni e proposte per i giovani avvocati".
| via You Tube | Giustizia News24 Canale Ufficiale
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Commentando on line la "giente", la gente mormora, la gente dice:
"I contributi fissi sganciati dal reddito effettivo violano il principio della capacità contributiva, ergo, a mio sommesso avviso, sono incostituzionali. Posso pagare all'ente previdenziale una cifra superiore a quella che guadagno? E' assurdo. Nessuno ha mai veramente posto all'attenzione della Corte Costituzionale tale problematica.
E come la mettiamo inoltre con quei colleghi che oggi hanno 50/ 55 anni di età e che pur iniziando a pagare la Cassa da oggi non vedranno mai un centesimo di pensione? (visto che ci vogliono 35/40 anni di contributi per acquisire il diritto a percepirla) e un reddito dichiarato maggiore di 10.300 euro all'anno? A che titolo Cassa Forense chiede soldi a questi soggetti giuridicamente spogli di qualunque tutela? Io pago i contributi per avere una pensione, ma se tu Cassa la pensione non me la dai a che titolo mi chiedi questi soldi? Perché dovrei pagare i contributi se non mi darai mai una pensione? Dove sta il rapporto sinallagmatico?
Penso siano tutte domande legittime.......ciò che invece è illegittimo, a mio avviso, è il comportamento e il regolamento di Cassa Forense." (cit. Avv. Fabio Scarnati)
Mon terroriste di Damien Saez: "il mio terrorista è francese tipo finanziere o banchiere in completo
Mon terroriste
Damien Saez
Versione italiana di Daniele Bellucci
Fonte immagine: Wikimedia Commons |
Fonte immagine: Wikimedia Commons
Non è arabo né maghrebino
Né pachistano né indiano
Il mio terrorista
Non è un senza documenti dalla pelle scura
Né un nord irlandese
Il mio terrorista
Non è un sudamericano
Non è di Barbès o di Pantin
Il mio terrorista
È purtroppo maledettamente francese
Del tipo finanziere o banchiere in completo
Il mio terrorista
Non è l’operaio che impicca
Il padrone per i piedi penzolanti
Il mio terrorista
E ci saranno duemila disoccupati
Con i loro vent’anni di fabbrica per unico bagaglio
Grazie al mio terrorista
Non è nato in una casa popolare
Nell’insalubrità umana
Il mio terrorista
Sorge piuttosto da quelle parigine
Da quelle insalubrità mondane
Il mio terrorista
Non è un dimostrante in sciopero
Non è contro il dio Mammona
Il mio terrorista
Non è un contadino del Larzac
Non brucia i Mac Donald’s dei Big Mac
Il mio terrorista
Non credo paghi spesso l’affitto
Non bussa l’ufficiale giudiziario alla porta
Del mio terrorista
Se il suo quartiere è l’Eliseo
Poiché alla Francia piace votare
Per dei terroristi
Non è un cubano solidale
Non è un anarchico algerino
Il terrorista
Non fa parte della riserva Indiana
Non è figlio del Che argentino
Il terrorista
Lo si vede piuttosto in tivù
Che si prostituisce per quelle teste di cazzo
Il mio terrorista
Non credo paghi molte tasse
Vive in Svizzera o a Monaco
Il mio terrorista
Non fa parte del popolo zingaro
Non è rumeno il presidente
Dei terroristi
Non è un senza denti, un senza lavoro,
Un senza tetto, un barbone
Il terrorista
Non è un buddhista del Nepal
Non cammina con i sandali
Il mio terrorista
Col suo sorriso da becchino
Credimi che non c’ha proprio la faccia
Del terrorista
Non è di questi bar arabi
Non è di quelli che stanno in cella
Il mio terrorista
Oh no, amico mio, puoi star certo
Che non ha mai visto un parlatorio
Questo terrorista
Lavora piuttosto nei mass media
È un re della propaganda
Quel terrorista
Fa i bocchini alla finanza
Credo sia piuttosto re della Francia
Il terrorista
Ad ogni bimbo che nasce sulla terra
Ad ogni respiro, fratello mio,
Il loro terrorismo
Io lo sento come una cartucciera
Ad ogni fine mese sulla mia busta paga
Il terrorismo
Non è l’attentato nella metropolitana
È l’attentato nel tuo cervello
Il loro terrorismo
L’umanesimo messo a morte
La pornocrazia ovunque
Che mi terrorizza
Allora fratello, dimmi quando
Andremo su ad ammazzare i padri
Del terrorismo
Per insegnar loro le buone maniere
Poiché d’argento sono i cucchiai
Del terrorismo
Poiché dopo tutto, siam tutti fratelli
Per insegnar loro un po’ la terra
Degli umanisti
La ghigliottina nel ministero
Poiché sembra necessario far la guerra
Al terrorismo
La ghigliottina nel ministero
Poiché sembra necessario far la guerra
Al terrorismo
Damien Saez (San Giovanni di Moriana, 1º agosto 1977) è un cantante francese nato da madre algerina e padre spagnolo.
Nel paese natio fino a 3-4 anni, andò a vivere a Marsiglia, quindi, a 8 anni, a Digione. In questa città iniziò gli studi musicali, in particolare dedicandosi al pianoforte; nel frattempo aveva cominciato ad interessarsi alla chitarra. Quando, nel 1995, si staccò da gruppi cover dei Pink Floyd, dette principio alla sua carriera musicale vera e propria, e sempre durante questo anno si trasferì a Parigi, dove ha incontrato Marcus Bell; questi compone con Saez il complesso attuale. La sua musica risente delle influenze di diversi gruppi rock: i già citati Pink Floyd, i Led Zeppelin, i Doors, ed i più recenti U2, Blur e Radiohead; in realtà Saez è un artista alquanto eclettico che svari tra diversi generi musicali. Questo artista è particolarmente rinomato per la qualità dei testi, che risentono della ammirazione che Saez ha per il maggiore cantautore francese, Georges Brassens; le canzoni trasmettono spesso messaggi di sferzante critica sociale.
Discografia
Fonte: Wikipedia
«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)
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Segue articolo correlato:
sabato 27 settembre 2014
ABROGAZIONE CONTRIBUTI MINIMI : DUE I PROGETTI LEGGE AL PARLAMENTO (PD e M5S)
AGGIORNAMENTO A LUGLIO 2018:
cadute nell'oblio (dicasi sabbie mobili) di Renzi e del suo governo
ABROGAZIONE CONTRIBUTI MINIMI AVVOCATO: DUE I PROGETTI LEGGE PROPOSTI AL PARLAMENTO (PD E M5S
Entrambe le due proposte ovviamente sono cadute nell'oblio (dicasi sabbie mobili) di Renzi e del suo governo
Articolo a cura di Avv. Gabriella Filippone - Sul fronte forense, segnalo l'iniziativa intrapresa insieme ad A.G.I.F.O.R, con la collaborazione dell'Avvocato Paolo Rosa e di tanti altri Colleghi, i quali tutti hanno contribuito alla predisposizione di un Ricorso al TAR del Lazio; di un Ricorso al Giudice del Lavoro redatto dall'Avv. Paolo Rosa, con allegata documentazione; un Reclamo pregiudiziale al CdA di Cassa Forense..
Tra le iniziative politiche intraprese, la proposta di legge (PD) per l'abrogazione dell'art. 21 della L. 247/2012 che impone l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense
Articolo a cura di Avv. Gabriella Filippone - Sul fronte forense, segnalo l'iniziativa intrapresa insieme ad A.G.I.F.O.R, con la collaborazione dell'Avvocato Paolo Rosa e di tanti altri Colleghi, i quali tutti hanno contribuito alla predisposizione di un Ricorso al TAR del Lazio; di un Ricorso al Giudice del Lavoro redatto dall'Avv. Paolo Rosa, con allegata documentazione; un Reclamo pregiudiziale al CdA di Cassa Forense..
Tra le iniziative politiche intraprese, la proposta di legge (PD) per l'abrogazione dell'art. 21 della L. 247/2012 che impone l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense
PROPOSTA DI LEGGE (PD)
d'iniziativa dei deputati
MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, presentata il 6 giugno 2013.
d'iniziativa dei deputati
MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, presentata il 6 giugno 2013.
La proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati per l'abrogazione dell'art. 21 della L. 247/2012 che impone l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense
Fonte immagine: http://www.webnews.it/wp-content/uploads/2013/07/camera-deputati-2013-650x245.jpg |
"Onorevoli Colleghi!
Con la presente proposta di legge si intende modificare la disciplina relativa all'ordinamento della professione forense di recente approvazione, con lalegge n. 247 del 2012, stante che tale legge racchiude al proprio interno tali e tanti profili di censurabilità, anche di rango costituzionale, da richiedere le necessarie modifiche ai fini dell'eliminazione delle numerose criticità in essa presenti.
In particolare, alcune norme contenute nell'articolo 21 della legge minano la libertà del «moderno» avvocato, il quale, di tal guisa, finisce con l'esseremeno libero e poco indipendente, ma, ciò che più conta, è posto in una situazione di maggiore precariato economico, in riferimento alla stessa possibilità di esercitare la propria attività professionale.
Il richiamo, in tale senso, è alla previsione normativa contenuta nell'articolo 21 della legge, laddove introduce quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della «continuità, effettività, abitualità e prevalenza», quali vere e proprie pre-condizioni legali all'esercizio della professione forense, il cui requisito primario ed essenziale è, per l'appunto, l'iscrizione al relativo albo.
La norma di legge si limita puramente e semplicemente a rinviare alla fattispecie regolamentare promanante dagli organismi direttivi nazionali dell'avvocatura e dal Ministero della giustizia per la determinazione dei parametri in funzione dei quali valutare i requisiti in parola.
Tale norma si atteggia, quindi, come norma in bianco, laddove demanda a una fonte di rango non legislativo la determinazione dei parametri de quibus, senza specificare l'ambito, i criteri valutativi e i limiti dell'intervento regolamentare, che peraltro proverrebbe non già dall'organismo governativo nel suo complesso, bensì dal singolo dicastero e dalle organizzazioni verticistiche dell'ordinamento professionale e previdenziale.
Con tale normativa sono palesemente violati i princìpi cardine della professione forense, racchiusi nello stesso codice deontologico forense, secondo i quali «l'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi ai princìpi della Costituzione nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario» (preambolo al codice deontologico), e, ancora, «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L'avvocato non deve tenere conto di interessi riguardanti la propria sfera personale» (articolo 10 del codice deontologico).
È difficile poter rispettare i superiori princìpi se proprio la norma contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 21 impone, per la prima volta in Europa, «condizionamenti» e criteri sul modo di esercitare la professione forense, in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall'albo, con conseguente divieto di uso del titolo di avvocato e con inevitabili conseguenze anche sugli interessi dei suoi assistiti.
In particolare, alcune norme contenute nell'articolo 21 della legge minano la libertà del «moderno» avvocato, il quale, di tal guisa, finisce con l'esseremeno libero e poco indipendente, ma, ciò che più conta, è posto in una situazione di maggiore precariato economico, in riferimento alla stessa possibilità di esercitare la propria attività professionale.
Il richiamo, in tale senso, è alla previsione normativa contenuta nell'articolo 21 della legge, laddove introduce quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della «continuità, effettività, abitualità e prevalenza», quali vere e proprie pre-condizioni legali all'esercizio della professione forense, il cui requisito primario ed essenziale è, per l'appunto, l'iscrizione al relativo albo.
La norma di legge si limita puramente e semplicemente a rinviare alla fattispecie regolamentare promanante dagli organismi direttivi nazionali dell'avvocatura e dal Ministero della giustizia per la determinazione dei parametri in funzione dei quali valutare i requisiti in parola.
Tale norma si atteggia, quindi, come norma in bianco, laddove demanda a una fonte di rango non legislativo la determinazione dei parametri de quibus, senza specificare l'ambito, i criteri valutativi e i limiti dell'intervento regolamentare, che peraltro proverrebbe non già dall'organismo governativo nel suo complesso, bensì dal singolo dicastero e dalle organizzazioni verticistiche dell'ordinamento professionale e previdenziale.
Con tale normativa sono palesemente violati i princìpi cardine della professione forense, racchiusi nello stesso codice deontologico forense, secondo i quali «l'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi ai princìpi della Costituzione nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario» (preambolo al codice deontologico), e, ancora, «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L'avvocato non deve tenere conto di interessi riguardanti la propria sfera personale» (articolo 10 del codice deontologico).
È difficile poter rispettare i superiori princìpi se proprio la norma contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 21 impone, per la prima volta in Europa, «condizionamenti» e criteri sul modo di esercitare la professione forense, in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall'albo, con conseguente divieto di uso del titolo di avvocato e con inevitabili conseguenze anche sugli interessi dei suoi assistiti.
Se a tali rilievi si aggiunge che la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (comma 8 dell'articolo 21) e all'ulteriore principio di continuità determinato dallo stesso ente, il rischio di vedere, da qui a pochi mesi, cancellazioni di massa dall'albo e la perdita di lavoro di migliaia di professionisti, stimati in 60.000 circa, si profila oltremodo realistico.
Peraltro, la norma in esame appare palesemente e intimamente contraddittoria, laddove, nel comma 1 si esclude ogni riferimento al reddito professionale, ai fini della determinazione della continuità professionale per la permanenza nell'albo, mentre nel comma 8 si subordina l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ciò introducendo un criterio economico quale condizione per l'accesso alla professione e condizionando di fatto la permanenza del professionista nell'albo alla regolare contribuzione previdenziale.
Infine, non v’è chi non veda in questo che l'articolo 21, complessivamente considerato, subordinando l'esercizio della professione a criteri di continuità, effettività, abitualità e prevalenza, e segnatamente all'iscrizione all'ente previdenziale, confligge con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.
Infine, l'avvocato, proprio in considerazione dell'importante funzione che svolge e al fine di un'effettiva, ampia e imparziale difesa del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica, peraltro attualmente oscuri, risultando anche in contrasto con i princìpi dell'Unione europea di libera concorrenza.
E, ancora, la modifica della legge in esame deve estendersi anche ad altre sue norme che limitano l'esercizio della professione ad alcune categorie di professionisti.
Per vero, l'articolo 22, comma 2, deve essere modificato nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta da chi abbia maturato una iscrizione all'albo di otto anni e abbia frequentato proficuamente e lodevolmente la Scuola superiore dell'avvocatura istituita dal Consiglio nazionale forense (CNF), il cui regolamento può prevedere specifici criteri di modalità e di selezione.
La norma, a parte essere indeterminata nel punto in cui rimette interamente al regolamento del CNF la determinazione dei criteri e delle modalità selettivi, comporta una severa discriminazione intergenerazionale.
Difatti, da un lato richiede la frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura istituita con regolamento del CNF, che risulterebbe così composto proprio da avvocati cassazionisti che quindi deciderebbero i loro concorrenti nelle giurisdizioni superiori, oltre all'indebita selezione della componente dell'organismo forense stesso, dall'altro lascia immutato lo status di avvocato cassazionista per coloro che hanno già conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge professionale.
In ordine, poi, all'articolo 41, comma 12, va segnalato come rappresenti una grave limitazione per i giovani praticanti iscritti al relativo registro dover esercitare l'attività professionale solo in sostituzione del titolare di studio presso cui svolgono il tirocinio professionale, anche se si tratti di affari non trattati dal medesimo.
Appare opportuno, anche al fine di tutelare il lavoro dei giovani praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, secondo la vecchia normativa forense, consentire il patrocinio autonomo nelle cause di loro competenza per come in precedenza prescritto.
Inoltre, in ordine all'esame di Stato regolamentato con l'articolo 46, comma 7, è evidente la necessità di sottoporre a revisione critica il comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgano con l'ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l'esame di avvocato comporta il dover affrontare tre prove scritte, la soluzione delle quali avviene attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, i cui riferimenti è impossibile memorizzare senza l'ausilio di un codice annotato.
La norma in esame non tiene neppure in considerazione l'esperienza pratico-giurisprudenziale e l'impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto a quelle di legittimità.
Infine, desta allarme la previsione di una nuova fattispecie penale, generica e indeterminata, prevista e punita dal comma 10 dell'articolo 46 con la sanzione della reclusione fino a tre anni, che richiama condotte e comportamenti che possono trovare soluzione in altri ambiti giudiziari o disciplinari.
In conclusione, la logica che ispira tale normativa, della quale si auspicano le modifiche richieste, è quella di creare in capo a pochi studi legali, in grado di produrre alti fatturati, una situazione di monopolio di fatto dei servizi legali e di assistenza giudiziaria, scoraggiando la concorrenza e, in particolar modo, le giovani generazioni di professionisti, con grave compromissione delle regole del libero mercato e, quindi, di una più ampia offerta dei servizi legali e di assistenza al cittadino, nonché delle garanzie e dell'effettività di tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona."
Peraltro, la norma in esame appare palesemente e intimamente contraddittoria, laddove, nel comma 1 si esclude ogni riferimento al reddito professionale, ai fini della determinazione della continuità professionale per la permanenza nell'albo, mentre nel comma 8 si subordina l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ciò introducendo un criterio economico quale condizione per l'accesso alla professione e condizionando di fatto la permanenza del professionista nell'albo alla regolare contribuzione previdenziale.
Infine, non v’è chi non veda in questo che l'articolo 21, complessivamente considerato, subordinando l'esercizio della professione a criteri di continuità, effettività, abitualità e prevalenza, e segnatamente all'iscrizione all'ente previdenziale, confligge con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.
Infine, l'avvocato, proprio in considerazione dell'importante funzione che svolge e al fine di un'effettiva, ampia e imparziale difesa del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica, peraltro attualmente oscuri, risultando anche in contrasto con i princìpi dell'Unione europea di libera concorrenza.
E, ancora, la modifica della legge in esame deve estendersi anche ad altre sue norme che limitano l'esercizio della professione ad alcune categorie di professionisti.
Per vero, l'articolo 22, comma 2, deve essere modificato nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta da chi abbia maturato una iscrizione all'albo di otto anni e abbia frequentato proficuamente e lodevolmente la Scuola superiore dell'avvocatura istituita dal Consiglio nazionale forense (CNF), il cui regolamento può prevedere specifici criteri di modalità e di selezione.
La norma, a parte essere indeterminata nel punto in cui rimette interamente al regolamento del CNF la determinazione dei criteri e delle modalità selettivi, comporta una severa discriminazione intergenerazionale.
Difatti, da un lato richiede la frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura istituita con regolamento del CNF, che risulterebbe così composto proprio da avvocati cassazionisti che quindi deciderebbero i loro concorrenti nelle giurisdizioni superiori, oltre all'indebita selezione della componente dell'organismo forense stesso, dall'altro lascia immutato lo status di avvocato cassazionista per coloro che hanno già conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge professionale.
In ordine, poi, all'articolo 41, comma 12, va segnalato come rappresenti una grave limitazione per i giovani praticanti iscritti al relativo registro dover esercitare l'attività professionale solo in sostituzione del titolare di studio presso cui svolgono il tirocinio professionale, anche se si tratti di affari non trattati dal medesimo.
Appare opportuno, anche al fine di tutelare il lavoro dei giovani praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, secondo la vecchia normativa forense, consentire il patrocinio autonomo nelle cause di loro competenza per come in precedenza prescritto.
Inoltre, in ordine all'esame di Stato regolamentato con l'articolo 46, comma 7, è evidente la necessità di sottoporre a revisione critica il comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgano con l'ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l'esame di avvocato comporta il dover affrontare tre prove scritte, la soluzione delle quali avviene attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, i cui riferimenti è impossibile memorizzare senza l'ausilio di un codice annotato.
La norma in esame non tiene neppure in considerazione l'esperienza pratico-giurisprudenziale e l'impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto a quelle di legittimità.
Infine, desta allarme la previsione di una nuova fattispecie penale, generica e indeterminata, prevista e punita dal comma 10 dell'articolo 46 con la sanzione della reclusione fino a tre anni, che richiama condotte e comportamenti che possono trovare soluzione in altri ambiti giudiziari o disciplinari.
In conclusione, la logica che ispira tale normativa, della quale si auspicano le modifiche richieste, è quella di creare in capo a pochi studi legali, in grado di produrre alti fatturati, una situazione di monopolio di fatto dei servizi legali e di assistenza giudiziaria, scoraggiando la concorrenza e, in particolar modo, le giovani generazioni di professionisti, con grave compromissione delle regole del libero mercato e, quindi, di una più ampia offerta dei servizi legali e di assistenza al cittadino, nonché delle garanzie e dell'effettività di tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona."
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;
b) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;
c) l'articolo 21 è abrogato;
d) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli avvocati per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori devono essere iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione all'albo speciale devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver esercitato anche davanti alle corti d'appello e ai tribunali»;
e) all'articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;
f) all'articolo 41, comma 12:
1) le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno»;
2) le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;
g) all'articolo 46:
1) al comma 7, le parole: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;
2) il comma 10 è abrogato.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
(Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Presentata il 6 giugno 2013
Fonte: CAMERA DEI DEPUTATI
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