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IL GOVERNO RENZI NEL 2014 HA CONSENTITO L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE



Immagine di proprietà di Gabriella Filippone. I diritti sono riservati 
NOI NON DIMENTICHIAMO CHE IL GOVERNO RENZI NEL 2014 HA CONSENTITO E SUGGELLATO POLITICAMENTE L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE CREANDO UNA NUOVA FATTISPECIE DI CITTADINI: 

GLI SCHIAVI FORENSI DI CASSA FORENSE 



(che forse già esistevano sinistramente  in modo occulto tra gli avvocati). Gli articoli e le considerazioni che seguono hanno lo scopo dichiarato che tutto il male che avete fatto a me vi ritorni come un boomerang australiano e vi colga finalmente.



Fabio Scarnati La legge 247/2012 è statà però approvata dal governo Monti sotto la spinta dell'allora Presidente del Senato Renato Schifani (FI).

Gestire







Gabriella Filippone e i ministri di renzi hanno applicato o reso applicabile quella "Legge" porcata incostituzionale.
Gestire
Settembre 2018 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line


L'immagine può contenere: 1 persona, in piedi e spazio all'aperto
Immagine non coperta da copyright  di dominio pubblico | via facebook | Ulisse io 

IN FOTO UN ESPONENTE DEGLI SCASSINATORI DI SCASSA FORENSE A PIEDE LIBERO
Arrenditi mani in alto. Sembri un "ragazzotto" di Casa Pound estremista dei centri sociali e borgataro arricchito praticante degli stadi.
Cassa forense è un centro sociale della destra forse.
Giuseppe Brandi: "Chi muove quei fili" ?
Ulisse Io: Di certo non lui che e' semplice pedina priva di quelle competenze e capacita' di cui deve essere dotato chi muove fili in nome e per conto di qualcun'altro
Giuseppe Brandi: Infatti, mi riferivo ai "fili legati a quelle braccia" rivolte in alto 😁




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per me è un incompetente incapace messo lì a rapprentarne altri con i suoi medesimi requisiti che però non vogliono o non sanno avere la stessa visibilità " du president"
in foto ha braccia alte come ad evocare col suo piglio un saluto fascista rinforzato a 2 braccia
sta con forza italia costui, si ritiene una forza italiana, una risorsa per le "risorze" come lui. un berlusconiano, solo loro sono forti, il resto dell'avvocatura va fatta fallire negli intenti e nel modo di essere "poveri" nel praticare la professione (o comunque di non praticarla come pretendonogli scassatori), che possono fare solo i forzisti come lui. o sei come loro o te ne devi andare.
un governo "destrese" di grillini (Grillo sostiene che gli avvocati siano corvi) e di filo berlusconiani come Salvini, quindi "forzisti" pure loro, e con un Conte avvocato che è stato discepolo di Alpa, per me questi qua contineranno ad ignorarci e a preservare cassa forense. amen.
All'opposizione quel Renzacci della malora, deleterio: Cassa forense se la gode la sua incostituzionalità. Nessuno la toccherà, anzi.



I POST più visualizzati di sempre dagli avvocati in questo blog:








domenica 2 febbraio 2014


CASSA FORENSE: APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO! (Il Sole 24Ore di oggi, 2 febbraio 2014)


A cura di Gabriella Filippone - Il commento del Collega Fabio Scarnati è emblematico: "Non sono solo 700 euro, sono 1551 con contributo maternità ed integrativo! (che non si pagano in maniera ridotta).
E comunque, siano 700 o 1551 euro, in ogni caso non verrà riconosciuto l’intero anno ai fini previdenziali, ma soltanto sei mesi.
Ergo, facendo l’esempio di un collega di 45/50 mai iscritto alla cassa, costui dovrà pagare i primi 8 anni questa cifra, e poi altri 27 anni di contributi a 3700 euro all’anno per vedersi liquidata a 80/85 anni da parte di Cassa Forense una pensione di circa 500/600 euro! Quando a 65 anni già si ha diritto alla pensione/assegno sociale di 500 euro senza aver mai versato un centesimo di contributi!!! Ma ci rendiamo conto dell’assurdità della cosa?!? ...
 il sistema non è stato capace di autoriformarsi. Ne ha approfittato per autoassolversi e blindarsi in corporazione. "




Si è smarrito l'art. 3 della Costituzionechiunque lo ritrovi è pregato di riportarlo al suo rango: 

il sistema contributivo di cui all’approvato Regolamento della Cassa Forense - regolamento di rango inferiore rispetto alle Norme Costituzionali -  astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli,  obbliga al pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti, infatti, anche in caso di reddito zero).


La Collega Stefania Arduini: "Ciò collide con il dettato Costituzionale dell’art. 3 secondo cui tutti cittadini sono uguali davanti alla Legge"Se così è, come in effetti è, gli Avvocati con reddito inferiore ad €. 4.800,00 conservano lo status di disoccupati e, come tali, dovrebbero ricevere il trattamento di tutti i disoccupati in Italia (ed in Europa) che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali". 


La prassi probabilmente sarà questa: chi non si adeguerà non verrà cancellato da Cassa Forense; CF trasmetterà i ruoli ad Equitalia per il recupero coattivo del debito e sarà inviata segnalazione al COA (Consiglio Ordine degli Avvocati di appartenza) di iscrizione, per instaurare il procedimento disciplinare conseguente (sospensione e, se non anche, cancellazione dall'Albo).

Non mancheranno di fioccare i ricorsi individuali e delle associazioni. La questione introdotta dal  regolamento rischia   la cassazione di qualunque autorità giudiziaria.

Molti dei nuovi iscritti "forzati" sono già per certo da considerarsi,  contribuenti silenti, vale a dire colleghi che non avranno niente in cambio perchè impossibilitati a raggiungere il minimo pensionistico per ragioni di età. Non un cenno alla impossibilità di ricongiungimento con i contributi versati alla gestione separata Inps. Parliamo di contributi richiesti ai colleghi più deboli, in gran parte giovani e donne o con famiglia da sfamare. 




I ricorsi verteranno su questi principali assunti degli Avvocati, qui richiamati dalla Collega Arduini, così anche su questi motivi, ed altri ancora, si basa la proposta di legge di modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, d'iniziativa dei deputati Magorno, Bruno,  Bossio, D'Incecco, Fanucci, Iacono, Oliviero, Zanin, presentata il 6 giugno 2013.




"1) Violazione dei principi di equità contributiva:


Il sistema contributivo dell'ente privato Cassa Forense, che gestisce interessi eminentemente pubblici, contrasta con il principio dell'equità fiscale e contributiva. 

Infatti, tale principio, immanente all'Ordinamento Giuridico, strutturato sul combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione Italiana, delinea le caratteristiche generali  del sistema contributivo che devono essere rispettate sia dagli Enti previdenziali pubblici, sia dagli Enti previdenziali privati. Questi, dunque, al pari degli altri soggetti che operano nel territorio, sono tenuti al rispetto delle leggi dello Stato ed, a fortiori, della Costituzione Italiana in forza della quale, il sistema previdenziale, anche di Enti Privati così come strutturato, deve essere tale da realizzare una giustizia fiscale (art. 3 Cost.)solidale (art. 2 Cost.), basata sul criterio della progressività (art. 53 Cost.) dell'imposizione contributiva. 

A fronte delle Norme su richiamate (...) v’è l’attuazione di un sistema contributivo per mezzo dell’emanando Regolamento (di rango quindi inferiore rispetto alle Norme Costituzionali !!) della Cassa Forense che astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli, laddove obbliga al pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti, infatti, anche in caso di reddito zero), il tutto  non a fronte di future erogazioni previdenziali.

Ciò collide anche con il dettato Costituzionale dell’art. 3 secondo cui tutti cittadini sono uguali davanti alla Legge. Se così è, come in effetti è, gli Avvocati con reddito inferiore ad €. 4.800,00 conservano lo status di disoccupati e, come tali, dovrebbero ricevere il trattamento di tutti i disoccupati in Italia (ed in Europa) che non sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali.

Inoltre, stabilire il versamento dei contributi minimi a fronte del reddito zero impone l’apertura di una partita IVA e la tenuta contabilità (sic!) laddove le norme tributarie escludono l’apertura della stessa se non si ha adeguato reddito.

2) Lesione di interesse legittimo


La nuova legge sull'Ordinamento Forense affida ai Consigli dell'Ordine il compito di  operare il c.d. sfoltimento degli albi(cancellazione), che sostanzialmente si risolverà in una  presumibile discriminazione quantitativa dei redditi, anche se formalmente esclusa dalla lettera della legge.

Tali azioni collidono con i principi di libertà del lavoro, di cui agli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione Italiana, e dell'iniziativa economica e non discriminazione, di cui agli articoli 41 e 3 della Costituzione[1]oltre che con il principio di libera concorrenza previsto dall’Ordinamento europeo.



In riferimento al Diritto Comunitario, va detto che la Legge n. 247/2012, partorita dallo scellerato ed incompetente Legislatore italiano, non può che chinare il capo innanzi al principio di preferenza imposto dal diritto dell'Unione europea secondo cui, questo, prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri.
La preminenza del diritto dell'Unione è sancita dall'articolo 10 della Convenzione Europea: “La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri (Convenzione di Bruxelles, art. 10-Diritto dell'Unione Europea, comma 1)






In presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, pertanto, il giudice ordinario deve disapplicare la legge nazionale nel caso specifico e applicare il diritto dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza adeguandolo al diritto dell'Unione.

Il principio di libera concorrenza in ambito comunitario è poi richiamato dall’art. 33 comma V della Cost. che prevede l’accesso agli ordini professionali subordinato al solo previo superamento dell’esame di stato.

Ebbene la Legge n. 247/2012 vìola anche detto quadro normativo nazionale-europeo.

La cancellazione dall’albo, poi, imposta dalla Legge de qua, vìola l’interesse legittimo dell’avvocato che, dopo aver superato il concorso pubblico per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, non può vedersi negare il diritto di iscrizione all’Albo solo in forza di un “Regolamento in materia previdenziale” (sic!) che non ha la stessa cogenza della legge, dei principi Costituzionali, dei principi comunitari.

Infine, la riforma forense vìola la Legge Professionale (R.D. n. 1578/1933) che dispone il dirtto di iscrizione all’Albo degli Avvocati in caso di superamento dell’esame di Stato, nonché la facoltà dell’Avvocato di svolgere la sua professione “gratuitamente”.

Il Legislatore, infatti, troppo preoccupato di fare “Cassa” ha dimenticato che l’Avvocato svolge un ruolo istituzionale: egli garantisce l’osservanza della Costituzione e l’applicazione dell’art. 24 di essa.

Da questi principi fondamentali la Legge n. 247/2012 non può in alcun modo prescindere."




Foto| via facebook




LA PROPOSTA DI LEGGE
Segnalo la proposta  d'iniziativa dei deputati MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN:  Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

http://www.webnews.it/wp-content/uploads/2013/07/camera-deputati-2013-650x245.jpg
Fonte immagine: http://www.webnews.it/wp-content/uploads/2013/07/camera-deputati-2013-650x245.jpg

LA PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Presentata il 6 giugno 2013
    
         "Onorevoli Colleghi!
 Con la presente proposta di legge si intende modificare la disciplina relativa all'ordinamento della professione forense di recente approvazione, con lalegge n. 247 del 2012, stante che tale legge racchiude al proprio interno tali e tanti profili di censurabilità, anche di rango costituzionale, da richiedere le necessarie modifiche ai fini dell'eliminazione delle numerose criticità in essa presenti.


      In particolare, alcune norme contenute nell'articolo 21 della legge minano la libertà del «moderno» avvocato, il quale, di tal guisa, finisce con l'essere meno libero e poco indipendente, ma, ciò che più conta, è posto in una situazione di maggiore precariato economico, in riferimento alla stessa possibilità di esercitare la propria attività professionale. 
      Il richiamo, in tale senso, è alla previsione normativa contenuta nell'articolo 21 della legge, laddove introduce quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della «continuità, effettività, abitualità e prevalenza», quali vere e proprie pre-condizioni legali all'esercizio della professione forense, il cui requisito primario ed essenziale è, per l'appunto, l'iscrizione al relativo albo
      La norma di legge si limita puramente e semplicemente a rinviare alla fattispecie regolamentare promanante dagli organismi direttivi nazionali dell'avvocatura e dal Ministero della giustizia per la determinazione dei parametri in funzione dei quali valutare i requisiti in parola. 
      Tale norma si atteggia, quindi, come norma in bianco, laddove demanda a una fonte di rango non legislativo la determinazione dei parametri de quibus, senza specificare l'ambito, i criteri valutativi e i limiti dell'intervento regolamentare, che peraltro proverrebbe non già dall'organismo governativo nel suo complesso, bensì dal singolo dicastero e dalle organizzazioni verticistiche dell'ordinamento professionale e previdenziale. 
      Con tale normativa sono palesemente violati i princìpi cardine della professione forense, racchiusi nello stesso codice deontologico forense, secondo i quali «l'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi ai princìpi della Costituzione nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario» (preambolo al codice deontologico), e, ancora, «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L'avvocato non deve tenere conto di interessi riguardanti la propria sfera personale» (articolo 10 del codice deontologico). 
      È difficile poter rispettare i superiori princìpi se proprio la norma contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 21 impone, per la prima volta in Europa, «condizionamenti» e criteri sul modo di esercitare la professione forense, in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall'albo, con conseguente divieto di uso del titolo di avvocato e con inevitabili conseguenze anche sugli interessi dei suoi assistiti.
      Se a tali rilievi si aggiunge che la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (comma 8 dell'articolo 21) e all'ulteriore principio di continuità determinato dallo stesso ente, il rischio di vedere, da qui a pochi mesi, cancellazioni di massa dall'albo e la perdita di lavoro di migliaia di professionisti, stimati in 60.000 circa, si profila oltremodo realistico. 
      Peraltro, la norma in esame appare palesemente e intimamente contraddittoria, laddove, nel comma 1 si esclude ogni riferimento al reddito professionale, ai fini della determinazione della continuità professionale per la permanenza nell'albo, mentre nel comma 8 si subordina l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ciò introducendo un criterio economico quale condizione per l'accesso alla professione e condizionando di fatto la permanenza del professionista nell'albo alla regolare contribuzione previdenziale. 
      Infine, non v’è chi non veda in questo che l'articolo 21, complessivamente considerato, subordinando l'esercizio della professione a criteri di continuità, effettività, abitualità e prevalenza, e segnatamente all'iscrizione all'ente previdenziale, confligge con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato
       Infine, l'avvocato, proprio in considerazione dell'importante funzione che svolge e al fine di un'effettiva, ampia e imparziale difesa del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica, peraltro attualmente oscuri, risultando anche in contrasto con i princìpi dell'Unione europea di libera concorrenza.


      E, ancora, la modifica della legge in esame deve estendersi anche ad altre sue norme che limitano l'esercizio della professione ad alcune categorie di professionisti. 
      Per vero, l'articolo 22, comma 2, deve essere modificato nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta da chi abbia maturato una iscrizione all'albo di otto anni e abbia frequentato proficuamente e lodevolmente la Scuola superiore dell'avvocatura istituita dal Consiglio nazionale forense (CNF), il cui regolamento può prevedere specifici criteri di modalità e di selezione. 
      La norma, a parte essere indeterminata nel punto in cui rimette interamente al regolamento del CNF la determinazione dei criteri e delle modalità selettivi, comporta una severa discriminazione intergenerazionale. 
      Difatti, da un lato richiede la frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura istituita con regolamento del CNF, che risulterebbe così composto proprio da avvocati cassazionisti che quindi deciderebbero i loro concorrenti nelle giurisdizioni superiori, oltre all'indebita selezione della componente dell'organismo forense stesso, dall'altro lascia immutato lo status di avvocato cassazionista per coloro che hanno già conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge professionale. 
      In ordine, poi, all'articolo 41, comma 12, va segnalato come rappresenti una grave limitazione per i giovani praticanti iscritti al relativo registro dover esercitare l'attività professionale solo in sostituzione del titolare di studio presso cui svolgono il tirocinio professionale, anche se si tratti di affari non trattati dal medesimo. 
      Appare opportuno, anche al fine di tutelare il lavoro dei giovani praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, secondo la vecchia normativa forense, consentire il patrocinio autonomo nelle cause di loro competenza per come in precedenza prescritto. 
      Inoltre, in ordine all'esame di Stato regolamentato con l'articolo 46, comma 7, è evidente la necessità di sottoporre a revisione critica il comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgano con l'ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l'esame di avvocato comporta il dover affrontare tre prove scritte, la soluzione delle quali avviene attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, i cui riferimenti è impossibile memorizzare senza l'ausilio di un codice annotato. 
      La norma in esame non tiene neppure in considerazione l'esperienza pratico-giurisprudenziale e l'impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto a quelle di legittimità. 
      Infine, desta allarme la previsione di una nuova fattispecie penale, generica e indeterminata, prevista e punita dal comma 10 dell'articolo 46 con la sanzione della reclusione fino a tre anni, che richiama condotte e comportamenti che possono trovare soluzione in altri ambiti giudiziari o disciplinari. 
      In conclusione, la logica che ispira tale normativa, della quale si auspicano le modifiche richieste, è quella di creare in capo a pochi studi legali, in grado di produrre alti fatturati, una situazione di monopolio di fatto dei servizi legali e di assistenza giudiziaria, scoraggiando la concorrenza e, in particolar modo, le giovani generazioni di professionisti, con grave compromissione delle regole del libero mercato e, quindi, di una più ampia offerta dei servizi legali e di assistenza al cittadino, nonché delle garanzie e dell'effettività di tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona."


PROPOSTA DI LEGGE 
Art. 1. 
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
      1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;
           b) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;
           c) l'articolo 21 è abrogato;
           d) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
              «2. Gli avvocati per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori devono essere iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione all'albo speciale devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver esercitato anche davanti alle corti d'appello e ai tribunali»;
          e) all'articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;
          f) all'articolo 41, comma 12:
              1) le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno»;
         2) le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;
          g) all'articolo 46:
              1) al comma 7, le parole: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;
                2) il comma 10 è abrogato.
Art. 2. 
(Entrata in vigore).
      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Presentata il 6 giugno 2013




Leggi sull'argomento: Gli Avvocati contro la Riforma Forense




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Immagine |via nocassaforense.blogspot.it

 

 

 

IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012

Il Testo del Regolamento ex art. 21 co. 9 L. 247/2012, come approvato dal Comitato dei Delegati (con 47 voti a favore e 20 contrari).
Le disposizioni del nuovo regolamento non sono ancora in vigore, in quanto soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 509/94.
Sarà cura di CF, ad approvazione ministeriale intervenuta, divulgare le istruzioni operative a tutti gli iscritti agli Albi Forensi circa i contenuti e le modalità di attuazione della nuova normativa.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012 
(Nota: il presente testo, che rispecchia la bozza definitiva approvata dal Comitato dei Delegati in data 31/01/2014, è qui riportato a puro scopo informativo e non ha carattere di ufficialità)

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Art. 1 - Iscrizione obbligatoria alla Cassa
1. A decorrere dal 2 febbraio 2013, o dalla data di iscrizione all’Albo, se successiva, l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all’articolo 4 della Legge n. 141/1992.
2. L’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con la decorrenza di cui al comma 1, non appena sia pervenuta comunicazione dell’iscrizione in un Albo forense.
3. Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all’art. 3 ed, eventualmente, dell’art. 4 del presente Regolamento.
4. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.
5. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del primo comma, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l’obbligo a corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l’attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Art. 2 - Obbligo di comunicazione
1. I Consigli dell’Ordine, ed il CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, con le modalità previste dall’art. 28 del Regolamento dei contributi.
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell’Ordine e il CNF per gli iscritti nell’Albo Speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché ulteriori elenchi con gli iscritti agli Albi alla data del 2 febbraio 2013.
3. In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all’iscrizione ad un Albo, l’avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell’apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all’art. 17 della Legge n. 576/1980 (cd. mod. 5) relativa all’anno di iscrizione all’Albo.
L’iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell’art. 1.
4. I Consigli dell’Ordine, e il CNF per gli iscritti all’Albo Speciale, danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al primo comma, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Art. 3 - Retrodatazione della iscrizione alla Cassa
1. Gli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall’art. 10 del Regolamento dei contributi, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l’efficacia dell’iscrizione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni relativi alla pratica professionale - fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2, del presente Regolamento – entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero chiedere la rateizzazione in tre anni.
5. Per coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti all’Albo, ma non alla Cassa, in presenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 13, Legge n. 141/1992, la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa può essere estesa anche ai primi tre anni di iscrizione all’Albo, con le medesime modalità e costi previsti dal Regolamento dei contributi vigente alla data del 2 febbraio 2013.

Art. 4 - Facoltà di iscrizione ultraquarantenni
1. Gli iscritti agli Albi che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 del presente articolo, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell’anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello
del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.
2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all’art. 9, lett. b) del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lett. b) dell’art. 9 del Regolamento delle prestazioni;
b) per la pensione indiretta, l’iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4, art. 12 del Regolamento delle prestazioni; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 dell’art. 12 del Regolamento delle prestazioni;
c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l’anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.
4. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere in unica soluzione al pagamento della speciale contribuzione, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione dell’accoglimento della domanda da parte della Giunta Esecutiva, ovvero mediante rateizzazione in tre anni.

Art. 5 - Iscrizione facoltativa alla Cassa
1. L’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
2. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al pagamento in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 6 - Cancellazione dalla Cassa
1. La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell’iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della Legge n. 247/2012.
2. La cancellazione dei praticanti avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:
a) d’ufficio, in caso di cancellazione dell’iscritto dal Registro dei praticanti, non seguita dall’iscrizione all’Albo degli avvocati;
b) a domanda dell’interessato negli altri casi.

Art. 7 - Contributi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione
1. I contributi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono quelli stabiliti dagli artt. 2, 3, 6 e 7 del Regolamento dei contributi.
2. Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, ove l’iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’avvocato compie il 35° anno di età.
Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 commi 1 e 2 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall’art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo, ove la primitiva iscrizione sia avvenuta entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’avvocato ha compiuto il 35° anno di età.
4. L’ art. 5 del Regolamento dei contributi è soppresso.

Art. 8 - Riscossione contributi minimi
In deroga a quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento dei contributi e limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dei contributi o dell’art. 7, comma 2 del presente Regolamento, nei casi ivi previsti, è riscosso per la metà nello stesso anno di competenza; il restante importo, se e in quanto dovuto, sulla base del successivo art. 9, deve essere considerato a tutti gli effetti quale contributo in autoliquidazione e riscosso con le modalità e termini di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento dei contributi.

Art. 9 - Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri
1. A decorrere dall’anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, o dell’art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme. Ai fini dell’applicazione del presente comma non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina ivi prevista.
2. Chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.
3. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, secondo comma del presente Regolamento se e in quanto applicabile, o dall’art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.
5. Il limite di € 10.300 di cui al primo comma del presente articolo è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018 con riferimento alle variazioni intervenute nell’anno precedente.
6. Ai versamenti volontari di cui al comma 4, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.
8. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della Legge n. 319/75 e successive modifiche.

Art. 10 - Esoneri temporanei
1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.
La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.
2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi.
Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.

Art. 11 - Norma di coordinamento con il Regolamento delle sanzioni
L’applicazione dell’art. 9 del Regolamento delle sanzioni è sospesa fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di approvazione del presente Regolamento.
Dopo tale data le sanzioni previste dal predetto art. 9 saranno dovute solo sugli omessi o ritardati versamenti dei contributi minimi nella misura annua obbligatoria stabilita dal presente Regolamento.

Art. 12 - Norme transitorie
1. A coloro che, nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento.
2. L’esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione.
3. Nei confronti di coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti.

Art. 13 - Area di applicazione
Le facoltà e i benefici previsti dal presente Regolamento si applicano, a decorrere dal 2013, anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente al 3 febbraio 2013, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi.

Art. 14 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento si intende abrogata.



IMPORTANTI AGGIORNAMENTI:


un modello di lettera predisposto dai gruppi facebook  Previdenza Forense e Istituzione Gestione Separata Cassa Forense.


Avv. ………………….


 Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per Le Politiche Previdenziali e Assicurative
Direzione VI  Vigilanza sugli Enti previdenziali privatizzati e privati
via Flavia, 6
cap 00187 Roma,

Alla C.A. del Dott. Edoardo Gambacciani



Via fax: 06.46832539 / 06. 47887182 / 06. 46833234





Oggetti:
contestazione legittimità Regolamento ex art. 21,  L. 247/2012 di Cassa Forense e
richiesta applicazione sistema calcolo contributivo


Spett.le Direzione,

con Vostra nota del 05.06.2014, avevato così relazionato:

- nel rilevare “la criticità .. nella scelta operata dalla Cassa di fissare i minimi contributivi per coloro al di sotto dei parametri reddituali, operando un richiamo ai minimi già previsti .. piuttosto che prevederne di nuovi”;

- invitando “l’ente ad un percorso di armonizzazione delle vigenti disposizioni regolamentari”;

- osservando che “non sarebbe ragionevole considerare iscritto alla Cassa alcun soggetto senza aver prima disciplinato le conseguenze di tale iscrizione”, per cui disponevate l’irretroattività della iscrizione alla Cassa da far decorrere, invece, dall’entrata in vigore dell’emanando Regolamento;

- “in considerazione degli elementi di forte indeterminatezza sottostanti le ipotesi attuariali .. si invita Codesta cassa a prevedere all’interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli artt. 7 e 9 ..”.

In spregio a quanto da Voi osservato e disposto, nella seduta del 20.06.2014, Cassa Forense approvava un Regolamento che recepiva solo uno dei Vostri criteri, ossia la decorrenza dello stesso a decorrere dalla pubblicazione.

Per tali motivi, nell’offrire sostegno al Ministero affinchè non desista dalla  richiesta di “contributi nuovi e autonomi” per i neo iscritti; nel richiederne l’estensione a tutti i Colleghi in difficoltà, rivolgo

ISTANZA

affinchè provvediate a rigettare in toto il Regolamento presentatoVi da Cassa Forense, sollecitando nel contempo,

- l’integrale rispetto della nota ministeriale;
- l’abolizione dei "minimi" obbligatori svincolati dal reddito prodotto;

CHIEDO

che Cassa Forense in ossequio alla legge 247/2012, adotti, con il regolamento in corso di approvazione, il sistema di calcolo contributivo.

Con Osservanza
Avv. .....................






News Giuridiche by Avv. Gabriella Filippone






Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle notizie e delle informazioni da parte di terzi.




NOI NON DIMENTICHIAMO CHE IL GOVERNO Rsabato 1 settembre 2018

"IL CANNIBALISMO DI CASSA FORENSE"




Settembre 2018 | Avvocato Gabriella Filippone | Rassegna e commenti notizie on line











Daniela Nazzaro dalla pagina internet del sito Rando Gurrieri propone l'emblematico caso della Collega Angela Passarello, iscritta all´ Albo di Milano dal 1990, una brillante carriera trentennale: aveva tre studi legali e una decina di collaboratori, "grandi fatturati e versamenti contributivi alla Cassa Forense per oltre 200.000 euro!"








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IL BUSINESS DELLA MALATTIA
IL BUSINESS DELLA MALATTIA
AsclepiadeClaudio GalenoIL BUSINESS DELLA MALATTIALa medicina a RomaLa ricerca medica ha fatto tali passi che non ci sono più persone sanePlinio il .











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Daniela Nazzaro nel suo articolo narra in sintesi quanto segue: 

Angela si ammala subendo vari interventi chirurgici, tra cui l´asportazione di un carcinoma alla mammella ed una linfoadenectomia. Nel 2011, dopo il settimo intervento, un anno di assenza dal lavoro e la chiusura di uno studio legale, presenta istanza alla Cassa Forense di ´pensione di invalidità per incapacità all´ esercizio della professione in modo continuativo´.
Avverso il diniego dell´ Ente Angela invia rituale ricorso interno.
Esaurito l´iter amministrativo si rivolge al Giudice del Lavoro competente, allegando documentazione ASL relativa agli interventi subiti, le patologie in corso, la linfoadenectomia, l´asportazione del carcinoma, postumi della radioterapia e della chemioterapia, in particolare a carico della vista e dell´udito.

La CTU medico - legale esamina anche: 
  •  il verbale della ASL di Milano che le aveva riconosciuto stati di invalidità  e lo stato di portatore di handicap ex l. 104/92; 
  •  il verbale della ASL di Siracusa che le aveva riconosciuto l´invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa; 
  • il parere del CTP che esprimeva una percentuale invalidante dell´ 85%.



Nel mese di luglio 2017 la CTU medico - legale così in sintesi conclude:
"Dall´esame della documentazione medica, dall´anamnesi e dagli elementi di giudizio emersi dalla visita attuale si ritiene che la Sig.ra Passarello Angela di 54 anni è attualmente affetta da cistite cronica; pregressa uveite OO; remota asportazione di Ca mammario sx radio e chemiotrattatoipoacusia neurosensoriale bilaterale; segni radiologici di discopatie multiple a scarsa I.F.; sindrome ansiosa depressiva di lieve entità. Ha pertanto affermato che il complesso delle infermità non determina, e non ha determinato già dall´epoca della domanda amministrativa, in occupazioni confacenti le sue attitudini personali, una riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo, pertanto è da ritenersi non invalida e non portatrice di handicap in situazioni di gravità ai sensi del comma 3 art 3 della legge 104/92."
Il Giudice omologa l´accertamento negativo del requisito sanitario e condanna Angela alla refusione delle spese processuali sostenute da Cassa Forense e al pagamento della spesa per CTU! 


Si registra poi che nelle more di giudizio, Cassa Forense notifica ad Angela cartelle esattoriali per circa 40.000 euro e le pignora uno dei due studi legali. 


Angela aderisce alla rottamazione ricorrendo al patrimonio familiare, l´esecuzione è ancora aperta, perché le restano altre 2 rate da pagare.. rischia la vendita all´asta!
Angela è combattiva, vuole che si sappia del suo caso, della sua rabbia e, vuole invitare le nuove generazioni a lottare, a rivoltare questo Sistema corrotto e ingiusto. 
Angela dice a Daniela: "Non ti devi fidare di nessuno ! Ti mando le prove via pec, pubblicale!"
La Collega non vede più bene, è ancora in cura e non ha più la forza fisica di un tempo, ma sente una responsabilità morale verso i giovani Avvocati che è più forte della sua stanchezza ed anche del suo pudore per le condizioni economiche e di salute in cui oggi versa.
Angela ha onorato la Toga per 30 anni, lavorando indefessamente, assumendo incarichi importanti, anche nelle Commissioni di esame, e ha pagato Cassa Forense regolarmente per 30 anni, sicura che in futuro le avrebbe garantito un´ assistenza.

Il problema, come leggiamo, è che ora Cassa Forense, direi in modo eclatante e quasi diabolico, non onora lei.

Angela è stata un cd. Grande Pagatore, non è un´ appartenente alla media - bassa fascia di reddito dell´ Avvocatura, eppure è senza tutele dal momento in cui non è stata bene e non ha potuto lavorare. Sola, senza il sostegno delle Istituzioni e pignorata.


Prosegue l'articolo: "oltre il senso civico, siamo nella disumanità più totale ed anche chi ha lasciato che questo Sistema andasse così è complice!"

Pretendere che un Avvocato malato possa continuare a seguire convegni e a produrre reddito per pagare i contributi alla Cassa, è disumano!
Infierire sulle sofferenze di una persona, negandole l´assistenza e la dignità del lavoro, esponendola alla vergogna sul proprio posto di lavoro, è disumano!

Insinuare della malafede nelle traversie personali della Collega,  che sta a sostenere le esecuzioni feroci promosse da Cassa forense nei suoi confronti  e che hanno portato al pignoramento del suo studio legale, è disumano!
La Nazzaro conclude con queste parole di Angela:
"Non vi dovete fermare, dovete ripulire l´Avvocatura, andate avanti, voi che siete giovani dovete sapere che la nostra Cassa non è un Ente Previdenziale che vi assisterà nel momento del bisogno e avete il dovere di cacciare queste persone dalle nostre Istituzioni! "

______________________



TAKE IT EASY: LA ASL CON LA SUA MASSICCIA CAMPAGNA DISTRUTTIVA, sostenuta e coadiuvata da inetti e maldestri servi di potere economico di qualsivoglia tendenza politica, HA FATTO DIVENTARE IL TUMORE UN FATTO DIFFUSO ed UN'ESPERIENZA DI MODA A CUI TI DEVI ASSOGGETTARE "assolutamente" PURE TE  come hanno fatto e fanno tanti VIPs di pseudo successo, e se lo fanno loro non lo vuoi fare pure te? Non li vedi? Non li leggi? Coraggio dai!  E' stato operato anche Papa Francesco in Argentina in passato ed ora lo sai chi è diventato! 

Veronesi verrà fatto santo non credi? Non c'è alternativa, fatti togliere quel noduletto da un cm. circa, e  lo so, lo sappiamo che ci hai detto che non ti da nessun fastidio e ce l'hai da quando eri bambina e lo ritieni innocuo e benigno alla stessa stregua di un neo cutaneo. Noi però siamo dei rompiballe persecutanti  Non molliamo la preda Se  non lo hai ancora capito la preda sei te! Gli stronzi siamo noi. 

THIS IS ASL and you are here here now! Non ti diamo né tempo né scampo. Non siamo tuo padre e nemmeno tua madre. Siamo stronzi e basta. Degli stronzi estranei. Fottutamente estranei per te. Il nostro sangue non è il tuo stesso sangue e siamo dei fottuti idioti discretamente malsani, non in salute piena e centrata. Siamo discretamente gente di malaffare. Facciamo un sacco di casini alla gente. Siamo grossolani, non sappiamo fare meglio, sappiamo fare peggio anzi. Pretendiamo che la salute sia per te solo una chimera ed un percorso ad ostacoli. Lo Stato ci paga per scassare la gente e impoverirla di se stessa. Siamo ignoranti e pretenziosi. Ci piace ignorare il tuo savoir faire. Ci piace molto di più il nostroCi piacciono solo il nostro stipendio e le multinazionali del farmaco che ci foraggiano.  Lo stabiliamo noi chi è sano e chi no anche se siamo dei comuni cessi, lo stabiliamo noi. Siamo pronti a danneggiarti e toglierti la tua bella vita di dosso ed il sorriso.. Siamo scemi, siamo scemati dalla vita e lo siamo dalla nascita, te ne sei accorta no?  Fatti sconquassare tutta da noi, siamo qui apposta per servirti a dovere. Fai la brava dai. 

LASCIATI MASSACRARE DALLA ASL, che tlo abbia no il tumore poca importa a loro: operano in base a grossolani indizicon modalità pretestuosemente preventive e trattano con metodi opinabili e invasivi.

Sanno terrorizzarti anche attraverso i media INDUCENDOTI a forzare la tua santa voglia di vivere e a fare ciò che non farestimai: andare contro te stessa e lasciarti operare da LORO in modo gravemente destabilizzante per il tuo fisico e per le tue abidudini e per il modo di essere e di portarti e condurti nella tua vita, sconvolgendone il tenore stesso e le aspettative. 

Impedendoti di continuare ad essere te stessa, VIOLATA e  MUTILATA per loro stessa mano, nel tuo corpo, assevito alla bandiera della loro millantata prevenzione, che preferisco etichettare come macelleria preventiva e primitiva da mattatoio. 

Sono loro e solo loro che gettano la tua vita  in un dramma: "O sopravvivi o crepi", adesso sono solo cazzi tuoi  dopo che ti hanno martoriato e violentato il corpo ben bene come piace a loro. Alla ASL e a Cassa forense non interessa affatto il tuo stato attuale o non interesserebbe: il loro stipendio e i loro compensi sono salvi, ora sei una sfigata quantomeno della stessa pasta  di coloro che hanno architettato questo sistema distruttivo. Sei una sfigata e una sfregiata allo loro stesso tempo.  Impoverita di te stessa a morte. Qualcuno ha detto che il corpo è un capitale. Quanto vale ora il tuo? E la tua salute come è quotata in Borsa? 

La leggenda dice che dopo il bacio morso di Dracula, si  insomma di un vampiro, si viene vampirizzati.


Nosferatu the Vampyre (1979) - The Danse Macabre Scene





Tutto è salvo tranne la tua vita: CINISMO E RISPETTO ZERO COME IN GUERRA.

In memoria della mia amica e Collega Francesca Papa.





Testo:

Ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità Dove fuggi in Italia pistole in macchina -- in Italia Macchiavelli e Foscolo -- in Italia i campioni del mondo sono -- in Italia Benvenuto -- in Italia fatti una vacanza al mare -- in Italia meglio non farsi operare -- in Italia e non andare all'ospedale -- in Italia La bella vita -- in Italia le grandi serata, i gala -- in Italia fai affari con la mala -- in Italia il vicino che ti spara -- in Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua sei nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità Ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua sei nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità Dove fuggi -- in Italia liberi mafiosi sono -- in Italia i più pericolosi sono -- in Italia le ragazze nella strada -- in Italia Mangi pasta fatta in casa -- in Italia poi ti entran i ladri in casa -- in Italia non trovi un lavoro fisso -- in Italia ma baci il crocifisso -- in Italia I monumenti -- in Italia le chiese con i dipinti -- in Italia gente con dei sentimenti -- in Italia la campagna ai rapimenti -- in Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua sei nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità Ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua sei nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità Dove fuggi -- in Italia le ragazze corteggiate -- in Italia le donne fotografate -- in Italia le modelle ricattate -- in Italia Impara l'arte -- in Italia gente che legge le carte -- in Italia assassini mai scoperti -- in Italia voti persi e voti certi -- in Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua sei nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità Ci sono cose che nessuno ti dirà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua sei nato e morto qua nato nel paese delle mezze verità Dove fuggi Dove fuggi



Per solidarietà o altro propongo alle Colleghe Angela e Daniela la mia disastrosa esperienza con la Asl, conseguente a quella antecedente e molto più disastrosa con Cassa forense, che qui Vi risparmio, in quanto esperienza comune a molti avvocati e pertanto ben nota a molti.
Sarei qui ora a rappresentare, gioco forza e a mò di asino o di mulo recalcitrante, stanti  e richiamandomi alle classificazionicontenute  nell'articolo di Daniela Nazzaro, una giovane inconsapevole a basso medio reddito da professione. Una precisazione urge a questo punto: in realtà chi digita sarebbe una ex giovane (anche grazie ai servigi non richiesti della ASL e di cui avrei fatto tranquillamente e felicemente a meno). Sono più o meno coetanea della Collega Angela.


ET VOILA' PER VOI L'ARTICOLO CHE SEGUE

mercoledì 23 settembre 2015


L'avvocato, il dottore e la giovanilità negata, quasi ripudiata.


GABRIELLA FILIPPONE

Realmente accaduto, a me, in sala operatoria, il 14 settebre scorso.

Il dottore mi accoglie con un sorriso soave e dice: "Come è giovane questa signora. Che lavoro fa?" 


Gli rispondo: avvocato. Ricambio il sorriso.

Lui cambia espressione, mi guarda con sospetto.. come si guardano gli esattori delle tasse.. i testimoni di Geova, ed altri personaggi "pittoreschi".



Il dottore mi guarda di nuovo e infastidito, a denti stretti, sentenzia: "allora no!



No cosa? 

Chissà a che si riferiva in quel momento!

Cosa elucubrava velocemente il dottore?


Quali formule magiche o quali luoghi comuni aveva spolverato la sua mente in quel momento? 


Nel mentre sto "crepando" di paura, il tizio si sta accingendo ad operarmi e me la mena con queste sue perplessità circa la mia giovinezza/vecchiezza, sul mio lavoro..  e sono nelle sue mani, tra pochi minuti sarò anestetizzata. 


Vorrei piangere o levitare altrove. 


Invece sto lì e vedo solo i suoi occhi, il resto è nascosto dalla mascherina, e forse odia gli avvocati, quindi anche me, penso, confusamente.


Non avevo tempo per chiederlo, il medico stava trafficando con l'equipe e l'anestesista.

Insomma sto caxxo di lavoro è proprio discriminante e lo è nei momenti meno opportuni, come quelli in cui magari rivesti il ruolo delicato di paziente.

Forse siamo l'incubo dei camici bianchi e delle assicurazioni, di tanti altri. 

Siamo cmq diffusamente temuti e odiati come categoria.





Che dire?

Non sono un ricco avvocato, non godo di redditi adatti al "rango",  però i fastidi della professione me il becco tutti in pieno.

Nemmeno dal medico sono al  sicuro  :-( 



A Napoli direbbero:"cornuta e mazziata" . 



Forse peggiore è stato però il tragitto dal reparto alla sala operatoria.

Provo a riviverlo qui.



Di mattina presto mi prelevano in stanza, imbarellata. 


Mi ero appena fatta una doccia per rilassarmi, non so nulla di yoga e di tecniche di rilassamento, però me le invento sul momento per l'esigenza, cerco di estraniarmi da tutto, esistiamo solo io e la fragranza del bagno schiuma, uno di quelli biologici, delicato, per bambini.


Dicevo.. sono in barrella, attraverso il lungo corridoio del reparto, mi sorridono gli altri pazienti al passaggio, in questo frangente in tanti mi augurano chi i lupi schiattino mentre io dovrei trovarmi in quel  momento preciso nella loro bocca.. situazione complicata anche per un equilibrista da circo.


Entro nell'ascensore, le infermiere mi sorridono. Parlano con me e tra di loro.


Ad un certo punto, una delle due mi guarda, mi fissa negli occhi, si fa una risata acuta e commenta: "Come ti sei fatta bella! - (caxxo mi sono solo lavata) - Vuoi fare colpo su qualcuno in sala operatoria?"



Non posso rispondere, non c'è tempo, non c'è niente da dire,  ho solo il tempo, tra  me e me,  di catalogare l'infermiera tra i soggetti mentalmente disturbati. Vorrei piangere o prenderla a schiaffi, invece accenno un sorriso e faccio timidamente di no con la testa, come un cagnolino mogio e ubbidiente.


Certo, ho proprio bisogno di essere presa per il "culo" dalla infermiera prima di entrare in sala operatoria. Forse nelle ASL si usa così e io non lo sapevo? 

La situazione era irreale, come i dialoghi, le attenzioni e le parole che mi dedicano. I loro goffi tentativi di incoraggiamento.

Li lascerei tutti a lei i preziosissimi  uomini  che mi attendono in sala operatoria. 


Venditti potrebbe scrivere una canzone per le infermiere. Ha già fatto sposare le segretarie con gli avvocati, potrebbe ora dedicarsi alle infermiere, dando loro utili dritte per farsi   sposare dai medici. E' giusto, no? Anzi, mi sembra decisamente giusto. Venditti pensaci! Le infermiere aspettano te! 


Quanto a me,   le avrei  lasciato  pure il mio posto quella mattina. 

Si, esatto, l'avrei lasciato all'infermiera, mica ero gelosa di quel mio status di degente, anzi, glielo avrei ceduto volentieri.. per fuggire via a gambe levate, oltrepassare  gli ingressi dell'ospedale.. e tornare tra i "civili"!

Sognare di poter fuggire, di respirare nuovamente e liberamente.. e chi s'è visto s'è visto! Saluti e baci a tutti! Ciao ciao lavoratori ASL! Ci si vede, belli. Non lavorate troppo, non stancatevi, che poi vi consumate come candele.  "We don't need another hero".. (David Bowie e Tuna Turner).




ARIA | GIANNA NANNINI









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venerdì 27 aprile 2018


IL BUSINESS DELLA MALATTIA

Copia di antichi strumenti chirurgici, XV secolo. | via Filmati di Mare
Roma oltre 2000 anni fa: si riteneva importante vivere con coscienza e con sobrietà. 

La medicina non era vietata ma semplicemente tollerata, in ogni caso Roma a quel tempo rappresentava uno stile di vita, salute significava sapersi mantenere in ottima forma, senza un'ossessione. 
La medicina moderna secondo Vaccaro: uno stile per farci star male, per farci ammalare, persino per farci scomparire o ridurre di numero, la malattia significa business.

Fonte: Valdo Vaccaro

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Quando andiamo a “farci guarire” dal dottore, invece di ringraziarlo con reverenza per il tempo dedicatoci, uscendo soddisfatti dallo studio stringendo nelle mani ricette miracolose, impariamo a fare domande e a pretendere delle risposteperché questo ci potrebbe salvare la vita."

Fonte:
I gravi effetti collaterali dei farmaci di uso comune | http://compressamente.blogspot.it/


QUANDO LA SALUTE DIVENTA BUSINESS -IPPOCRATE-









Aprile  2018 | Avvocato Gabriella Filippone |
Rassegna e commenti notizie on line





In Italia: medici operano pazienti sani per riscuotere tangenti.

































Tangenti in due ospedali di Milano: operazioni inutili ai pazienti sani per intascare i soldi







La medicina a Roma – Breve storia della medicina 


La medicina a Roma –  Plinius Caecilius Secundus (Como 23 d.C.- Stabiae 25 agosto 79 d.C.), conosciuto  con il nome di Plinio il Vecchio, nella sua monumentale opera scientifica “Naturalis historia”, scrive che per i primi seicento anni della sua esistenza, Roma non ebbe medici
Anticamente, il “civis romanus” disprezzava l’arte medica come professione e chi la praticava, perché a pagamento. L’attività sanitaria veniva esercitata esclusivamente in privato dal “pater familiae” su tutti i componenti della sua famiglia allargata (moglie, figli, schiavi), con metodi empirico-naturali (uso di erbe, minerali e pratiche tradizionali), riti e formule magiche. A tali sistemi si affiancava anche una medicina teurgico-sacerdotale, professata nei templi dedicati alle divinità preposte alla salute.

Dipinto su vaso dell'antica Grecia, che mostra un medico (iatros) che salassa un paziente. | via Wikipedia 
Il salasso è una delle più antiche pratiche mediche, essendo stato praticato in diversi popoli antichi, tra cui gli abitanti della Mesopotamia, gli Egizi, i Greci, i Maya, e gli Aztechi. In Grecia, il salasso era in uso nel periodo di Ippocrate, che cita il salasso ma che in generale si affidava a tecniche dietetiche. Erasistrato, comunque, teorizzò che molte malattie fossero causate da pletore, cioè eccessi, nel sangue, e consigliò di trattare queste pletore inizialmente con l'esercizio, il sudore, la riduzione di alimentazione, e il vomitoErofilo era a favore del salasso. Arcagato, uno dei primi medici greci a praticare a Roma, utilizzò ampiamente il salasso.



A partire dal III sec. a.C. (con la corrente innovativa suscitata dall’Ellenismo) e con la conquista della Grecia (divenuta provincia romana dal 27 a.C.), si cominciarono a vedere in giro per Roma i primi medici di professione.

Medici provenienti principalmente da quella regione del Mediterraneo, che svolgevano a pagamento la loro arte con metodi razionali e che avevano un bagaglio di esperienza e di nozioni frutto di anni di lavoro e di studio.
La loro attività non ebbe vita facile: a stento, e solo col tempo, riuscì ad essere accettata e a penetrare nelle abitudini dei romani. Furono soprattutto i più ricchi, che iniziarono a rivolgersi ai professionisti, anche perché avevano i mezzi per pagare gli onorari di quelli più bravi. In genere però la medicina, intesa come arte basata sulla scienza, convivesse lungamente con il disprezzo e ladiffidenza della gente comune. Nell'antica Roma, le pratiche curative di carattere religioso, magico, empirico e domestico,  costituivano il bagaglio culturale e cultuale della comunità.
E' proprio a Roma che, in particolare, si evidenziò con la medicina  la grande dicotomia sempre esistita tra le sue classi economico-sociali. 


Per tutti i secoli della durata del suo Impero,  mentre i nobili e i più abbienti finirono col convincersi della migliore efficacia dei servigi offerti dai medici razionali (alcune famiglie arrivarono ad acquistare schiavi medici, o a provvedere all’istruzione di quei servi che mostravano di possederne le capacità; altre affrontavano senza batter ciglio onorari spesso proibitivi di professionisti famosi), alla gente più povera o meno colta restava solo il rivolgersi a quei terapisti improvvisati, praticoni e ciarlatani, senza preparazione e attendibilità di cui Roma era piena (era facile a Roma millantarsi medico e, con un’istruzione inesistente o approssimativa, aprire una “taberna medica”, cioè un ambulatorio), oppure rivolgersi alle divinità in attesa speranzosa e fatalistica di una grazia miracolosa.

I numerosi “ex voto” provenienti dalle favisse (depositi dei templi dedicati agli dei preposti alla salute, quali Esculapio, Minerva Medica, Giunone, Apollo, per nominarne alcuni), che riempiono molte delle vetrine dei musei archeologici moderni, dimostrano la grande diffusione culturale di tale atteggiamento fideistico. Va precisato che l’importanza data all’intervento divino in tutti i fenomeni della vita era una caratteristica comune e presente in tutte le classi sociali dei romani (assai religiosi e anche superstiziosi): pertanto, anche per ciò che riguardava la salute e malgrado la maggiore razionalità propria dei ceti più elevati, esisteva, in tutti e sempre, uno spazio di rispetto e credibilità destinato a poteri religiosi o arcani.
I primi medici che arrivarono a Roma non erano uomini liberi: con la conquista della Grecia, molti medici stranieri (uomini e donne) vennero presi prigionieri per essere venduti come schiavi. Inoltre, data la crisi economica determinatasi nelle loro regioni originarie a causa del cambiamento politico epocale, molti medici stranieri si vendevano, di loro iniziativa, per poter raggiungere Roma con la prospettiva di riuscire a guadagnare molto danaro e, in seguito, essere in grado di ricomperare la propria libertà. I primi medici furono, perciò, “servi medici”: cioè schiavi che possedevano quel particolare bagaglio di conoscenze e capacità che li distinguevano dagli altri servi, e in virtù del quale riuscivano ad acquisire privilegi, indipendenza e libertà di movimento. Si trattava di schiavi particolarmente preziosi, con cui di frequente i padroni finivano con lo stabilire rapporti affettivi e di fiducia e spesso accadeva che provvedessero essi stessi, spontaneamente, alla loro emancipazione.

L’attività medica in Roma, quindi, anche se inizialmente disprezzata proprio perché esercitata da persone di condizione servile, dimostrò di fruttare danaro a chi l’esercitava, e la possibilità di fare fortuna a chi riusciva a crearsi notorietà e prestigio professionali.

La crescente consapevolezza nella società della migliore attendibilità dei metodi scientifici rispetto a quelli tradizionali, indusse Giulio Cesare a favorire l’immigrazione dei medici, concedendo la cittadinanza romana a tutti coloro che esercitavano in Roma.

Anche Augusto diede a tali professionisti particolari privilegi, ed assicurò a se stesso e alla sua famiglia la presenza continuativa di un sanitario, con il titolo di “medico della casa di Augusto”. 

Gli Imperatori che seguirono, attribuirono loro molti altri vantaggi, tra i quali l’esenzione dalle imposte e dal servizio militare; assunsero anche medici personali, creando la figura dell’ “Archiater Sacri Palatii” e, col tempo, valutarono politicamente utile assegnare medici ad ogni regione, per assicurare un servizio pubblico di assistenza sanitaria anche alle persone più povere. Ebbero pure medici propri le imprese pubbliche: come i teatri, le palestre dei gladiatori.

La medicina a Roma – Un medico, venuto a Roma ai tempi di Pompeo Magno e divenuto celeberrimo fu Asclepiade, i cui scritti sono citati da Plinio, Celso, Galeno e Celio Aureliano. Egli fu medico di Crasso e di Cicerone. Accumulò un’enorme fortuna con i proventi della sua professione. Si racconta che sia divenuto famoso quando durante un funerale seppe riconoscere nel defunto un caso di catalessi e riuscì a risvegliarlo. La gente gridò al miracolo e il clamore di tale episodio ebbe vastissima eco.

I metodi curativi di Asclepiade, seguace di Epicuro, si basavano sul principio di una condotta di vita salutare: diete, ginnastica, passeggiate, corse, idroterapia e movimento del corpo in genere all’aria aperta. Con lui ebbe inizio la fortuna delle palestre, delle terme e dei bagni in acque termali. Fu anche un medico di grande finezza clinica e pratica, che, con un’intuizione che lo avvicina molto a concetti propri dell’epoca attuale, fondava le sue terapie non solo sulla base dell’osservazione attenta dei sintomi, ma anche sullo studio delle circostanze ambientali del malato, considerando parte integrante della cura il favorire situazioni di benessere e felicità psico-fisica quali il godimento della musica o di altre cose gradevoli e rasserenanti.


Famosissimo divenne Claudio Galeno (Pergamo 129 d.C.- Roma 200 circa). Egli studiò a Smirne, a Corinto e ad Alessandria nella scuola di anatomia. Fu nominato medico dei gladiatori. L’Imperatore Marco Aurelio lo chiamò a corte nel 169. A Roma ebbe modo anche di affermarsi con grande successo. Fondò una scuola di anatomia.

Galeno impose la sua autorità scientifica su tutte le specializzazioni mediche. Le sue teorie furono considerate una base dogmatica e indiscutibile almeno fino al VII secolo.

Fu, inoltre, un grande farmacologo: la sua farmacopea comprendeva 473 piante medicinali, che egli raccoglieva personalmente, e che scopriva, specie durante i suoi viaggi. Preparava da sé i farmaci. Studiò le proprietà delle piante e le sue osservazioni costituiscono ancora la base dell’odierna farmacologia galenica.




I medici di quell’epoca avevano a loro disposizione solo le conoscenze scientifiche e le teorie degli studiosi che li avevano preceduti, il proprio intuito e una meticolosa attenzione nell’osservare i sintomi del paziente. Non disponevano delle certezze fornite dalle tecnologie moderne. Malgrado ciò, furono capaci di diagnosticare un numero notevole di malattie e trovare valide terapie.

Si crearono molte specializzazioni, sulla base degli studi a cui i medici indirizzavano il loro particolare interesse.

Vi furono medici specializzati nelle malattie infettive, che a Roma costituivano una delle più ricorrenti cause di morte, specie nelle classi più umili della società. Polmonite, meningite, difterite, tifo, le varie forme di tubercolosi, malattie contagiose in genere, trovavano nelle condizioni ambientali (abitazioni inidonee e sovraffollate, scarsa disponibilità di acqua e, quindi, di igiene, alimentazione inadeguata) terreno fertile per diffondersi, trasformandosi spesso in epidemie.

Numerosi furono in tutto l’Impero gli oculisti, i disturbi e le malattie degli occhi erano molto frequenti.
Vi furono chirurghi odontoiatri, la cui scienza e capacità derivavano dalle scuole e dalle esperienze degli Egizi, dei Fenici, dei Greci, e degli Etruschi, e vi furono anche medici chirurghi di ogni altro tipo. L’attività di tutti costoro, in assenza degli anestetici e dei metodi meno invasivi odierni, era sinonimo di tortura e di macelleria. Gli strumenti da essi utilizzati sono in mostra  nei musei archeologici e, al solo vederli, non si può fare a meno di rivolgere un pensiero di umana commiserazione nei confronti dei malcapitati che ne dovettero provare l’uso su di sé.
Ad una potenza sostanzialmente militare come quella di Roma, non potevano mancare, assegnati ad ogni unità organizzativa dell’esercito, medici e chirurghi specializzati che ne dovevano assicurare la necessaria efficienza e, in particolar modo, il superamento delle inevitabili emergenze causate dai combattimenti.

Numerose furono le donne che si occuparono di attività sanitarie. Molte a livello empirico: persone che conoscevano le virtù delle erbe e le somministravano ai loro clienti; altre esercitavano nel campo specifico della ginecologia, come le levatrici e le ostetriche che assistevano le donne nella gravidanza e nel parto.

Vi fu anche un gran numero di donne medico, specializzate principalmente in ginecologia e ostetricia. Ma se ne possono annoverare pure molte altre che si dedicarono a campi scientifici diversi. Plinio il Vecchio riporta i nomi di Salpe di Lemno come valente oculista e Olimpia di Tebe, come nota ginecologa. Famosa fu una certa Cleopatra (II sec.d.C., vissuta a Roma), che scrisse un trattato “De Geneticis” sulla ginecologia, sulla dermatologia e sulla cosmesi, molto utilizzato almeno fino al VI secolo. Però tale opera, essendo stata più volte ricopiata, in seguito finì con l’essere confusa con altre e attribuita ad autori diversi da lei, ovviamente uomini.

Lo stesso accadde ad Aspasia, che scrisse un testo sulle malattie femminili, ormai perduto, e che, col tempo, fu invece attribuito ad un uomo di nome Aspasio.


L’attribuzione a uomini di alcune opere di valore: mediche, scientifiche o altro, nei sistemi patriarcali non è un fatto così eccezionale o accidentale. Una spiegazione nella logica del loro “indiscutibile” assioma sull’inferiorità femminile, il quale crea grande difficoltà e, spesso, il rifiuto a riconoscere in genere intelligenza, capacità e meriti alle donne; in modo particolare, poi, quando questi si dimostrano molto elevati, come negli ambiti di maggiore prestigio ed eccellenza, quali possono essere le varie branche della scienza e della ricerca o di coraggio nel caso di altre imprese.

Le società patriarcali, in simili riconoscimenti vedono vacillare l’impalcatura dei pregiudizi accumulati col tempo a giustificazione della loro misoginia e, quindi, messa in discussione l’esclusività dei valori da esse posti a base dell’identità e del prepotere maschile e ciò si verifica ancora in troppi Paesi.
Nella cultura occidentale questo fenomeno “sembra” far parte in buona parte del passato, ma per millenni è stata una storica, pesante realtà, sino a tempi recenti.



Nel video: ricostruzione di una giornata nella casa di un ricco medico dell'antica Roma con rievocazione di un intervento chirurgico su un ferito, recitato interamente in greco e latino. Esposizione di erbe medicinali e offerte votive al dio Tiberino. Evento realizzato all'interno del Museo della Civiltà Romana, a Roma.


Video - Quattro Sassi - Guida alla Domus del Chirurgo - Rimini








EDOARDO BENNATO

Dotti medici e sapienti

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Si intuisce che a pelle non mi fido delle ASL? Non mi fido dei medici e nemmeno delle infermiere. E' un rigetto a pelle. VI ODIO a prescindere. Sappiatelo. E' più forte di me, ho come un senso di allarme che scatta automaticamente quando mi trovo a contatto con Voi. Chiamatele fobie. Chiamatele come Vi pare.

Ad ogni modo sappiatelo.

Sappiate pure che non si è trattato di un intervento estetico. Magari!






"L'avvelenata" di Francesco Guccini (testo)

"Ma s' io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni
credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni;
va beh, lo ammetto che mi son sbagliato e accetto il "crucifige" e così sia,
chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato...

Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante,
mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più d' un cantante:
giovane e ingenuo io ho perso la testa, sian stati i libri o il mio provincialismo,
e un cazzo in culo e accuse d' arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta...


se son d' umore nero allora scrivo frugando dentro alle nostre miserie:
di solito ho da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo...

Io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista,
io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista!
Io frocio, io perchè canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino,
io solo qui alle quattro del mattino, l'angoscia e un po' di vino, voglia di bestemmiare!

Secondo voi ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento?
Ovvio, il medico dice "sei depresso", nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento.
Ed io che ho sempre detto che era un gioco sapere usare o no ad un certo metro:
compagni il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio didietro, io lo vendo per poco!

Che cosa posso dirvi? Andate e fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete,
un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate!"




commenti:

  1. Buongiorno Gabriella. Pare che oltre ad avere in comune la professione, condividiamo il piacere della bella musica, quella che ancora fa riflettere. Proprio qualche giorno fa mi è stato presentato un tizio che diceva di essere un dottore. Mi guarda e mi dice: "Avvocato, il suo è proprio un brutto mestiere". Da buon avvocato avrei dovuto attacar briga, invece mi sono limitato a rispondergli: "Qualcuno lo deve pur fare".
    È bello leggerti, mi piace il tuo modo di scrivere. A presto. Paolo



  2. Buongiorno Collega,
    mi sono trovato nella Tua medesima situazione, ahimé, in più di una occasione, una delle quali aveva visto il medico di reparto, sceso in pronto soccorso, sbagliare clamorosamente la diagnosi di ingresso e diagnosticare, in luogo di una pericardite da virus influenzale, "infarto in corso" e, quindi, sommistrarmi terapia antitrombotica e mandarmi a fare una angioplastica di urgenza!!
    Al rientro in reparto, dopo che la coronografia aveva escluso sia l'infarto che pericolose ostruzioni delle arterie, in sede di compilazione della cartella clinica, alla domanda "professione?", cala il gelo nel reparto.
    Conclusione: prima di dimettermi hanno atteso almeno 3 giorni in più per "farmi calmare" per bene e ridurre il rischio di azione di risarcimento.
    Il nostro lavoro ci penalizza perchè, al netto di cause "meramente speculative", siamo noi lo "strumento primario" per dare giustizia ai torti subiti da medici incompetenti o superficiali!!
    Tanti cai auguri di una pronta guarigione.
    Raffaele Russo






ARTICOLO CORRELATO

 febbraio 2018



LO STRAPOTERE DELLA CLASSE MEDICA


LO STRAPOTERE DELLA CLASSE MEDICA


Non è questione di fragilità È giustissimo non essere preparati mentalmente a una asportazione decisa dal primo che arriva, pronto  a distruggere delicatissimi equilibri. Una medicina degna di rispetto è quella che punta al ripristino intelligente di tali equilibri, e non a un semplicistico ricorso al bisturi.

La medicina ignora deliberatamente le funzioni autoguarenti del corpo umano. L’inquietudine, il panico e le paure ingenerati dalle pressioni mediche aggrava le condizioni .

STARE ALLA LARGA DAL BISTURI È GIUSTO, LOGICO E NORMALE
Solitamente la classe medica ritiene un organo guaribile (quando lo ritiene guaribile) mediante asportazione, secondo i vezzi, le decisioni e i verdetti di un qualsiasi medico, sia egli mediocre, bravo o anche premio Nobel del settore. Stiamo attenti a difendere con le unghie e coi denti l’integrità inviolabile del nostro corpo.

I METODI SBRIGATIVI DELLA MEDICINA NON RAPPRESENTANO AFFATTO UNA SOLUZIONE IDEALE
I problemi  di sovente sono inguaribili coi mezzi della disinvolti ed invasivi della medicina, la quale nulla fa contro il disordine organico o mentale che sta alla base causativa della alterazione in corso, ma si limita a intervenire chirurgicamente.
VIVERE DA PERSONE MUTILATE NON È AFFATTO UNA CONDIZIONE INVIDIABILE
Vivere mutilati non è affatto una condizione invidiabile, come quella di vivere da persona medicalizzata e costretta ad assumere farmaci a vita.

Fonte: Valdo Vaccaro











CRIVEO : Valdo Vaccaro - Il perenne conflitto tra Igienismo e medicina Per un mondo basato sulla corretta alimentazione e non sui farmaci Conferenzaintegrale di Valdo Vaccaro ad Ascoli Piceno il 4 maggio 2013 presso la sala Docens del comune.





Biografia di Valdo Vaccaro


Valdo Vaccaro, nato a Mattuglie (Fiume), ex-Italia, nel 1943, da padre friulano e madre italo-croata, vive nei pressi di Udine con la moglie di Hong Kong Kathleen e i suoi due figli. Laureatosi in economia nel 1972 all’Università di Trieste, si è dedicato per tre anni all’insegnamento e al giornalismo. Dal 1975, dopo aver girato tutti i continenti per una grossa fabbrica udinese, ha iniziato a collaborare con diverse aziende nazionali per l’affermazione del Made in Italy nell’area asiatica. Parallelamente a questo filone professionale, ha continuato a credere e praticare la sua fede etica e salutistica, ad affinare il suo rispetto irremovibile per gli animali più brutalizzati e meno protetti. Si è laureato nel 2002 in filosofia e naturopatia
Valdo Vaccaro ha nel suo carnet una manciata di libri completati e altri in preparazione. È autore di “Alimentazione Naturale“,  “Storia dell’Igienismo Naturale” “Alimentazione Naturale 2” e “Dizionario di Salute Naturale“, editi da Anima Edizioni, nonché “Diabete“, edito da Hygea Edizioni. Sono a disposizione del pubblico internazionale “Manual Pratico de Higienismo” in spagnolo, da parte della Ediciones Obelisco. 
Oltre alle più di 6000 tesine del blog, è seguito dal pubblico in Italia e fuori confine,  da segnalare la direzione della HSU, Health Science University di Imola-Bologna, Scuola Superiore di Salute e di Comportamento, una scuola d’avanguardia igienistico-naturale che si pone in modo costruttivo al fianco del sistema istituzionale e della medicina olistica per offrire una nuova via, per promuovere un nuovo sistema esistenziale che aiuti le persone a vivere in armonia con le proprie necessità fisiologiche, etiche, estetiche, mentali e spirituali.







Stiamo entrando in una società di controllo

Si sta sta abbandonando il modello dell'uomo come animale politico, socievole, razionale. (FUSARO)


DIEGO FUSARO: "Stiamo entrandoè bene averne coscienzain una società di controllo

Sta finendo l'era della società disciplinare e stiamo entrando in una fase di società di controllo.


Quello che sta avvenendo molto evidentemente è il fatto che si sta sta abbandonando il modello dell'uomo  come animale politico, socievole, razionale.



Si sta imponendo, in coerenza con le logiche della tecnicizzazione capitalistica, il paradigma dell'uomo come animale tecnicizzato che sempre più diventa mero supporto della tecnica, un mero giocattolo nelle mani della tecnica, un mero apparato, una mera protesi di questo sistema che ha come fine non certo quello di valorizzare la vita umana rendendola migliore, semplicemente  l'unico valore è la nichilistica crescita autoreferenziale della tecnica stessa."











"La medicina convenzionale è colonizzata in modo clamoroso. Su quali basi possono strombazzare che guariscono
La gente può solo guarire nonostante gli interventi medici. La gente guarisce per autoguarigione. Noi siamo esseri dotati di strumenti di autoguarigione
Uno che affida il suo corpo alla medicina corre dei rischi gravissimi
La gente che pensa di fare un salto nel buio lo fa quando affida se stesso alla medicina di oggi. 
La medicina di oggi è sballante, è invasiva."



"Non sono medico e mi vanto di non essere medico. Ho dei medici in famiglia. 
Chi è medico è molto condizionato. Si imbottisce di farmaci e di farmacologia. A livello di cure è negato

Immagine | via Wikimedia 
La medicina fa degli errori clamorosi, gravissimi
Roba di mandarli tutti in galera. Va bene? Non esagero. Perché questo? Hanno stabilito di fare la cura sul sintomo che è un errore clamoroso. Sai perché non vanno in galera?Semplicemente perché sono difesi dalla leggeHanno l'esclusiva.
Non bisogna curare il sintomo ma  curare il fattore causante
Quando dico a livelli estremo: non bisogna curare il tumore ma la tumorosità del corpo, la tendenza del corpo a creare dei tumori che tutti noi abbiamo delle creazioni continue e anche delle remissioni spontanee. 
Sono leggi che la medicina non conosce. Sono ignorantantissimi in queste cose.
Ogni corpo  segue un percorso e tende a difendere se stesso.
Il corpo tende a guarire. Non va mai contro se stesso"




"Non viene il dubbio che dietro questa balla della prevenzione  ci sia l'ennesimo affare delle case farmaceutiche?  
Non esiste il fatto che ci sia fiducia nel nostro corpo e non ammalarsi. Esiste il fatto di dover credere di avvelenarsi e poi star male."





"La ricerca medica ha fatto tali e tanti passi avanti che quasi quasi non ci sono più persone sane
(Aldous Huxley).





"Purtroppo NON esistono in commercio farmaci privi di effetti collaterali anche seri e le statistiche sulla mortalità parlano chiaro: le cause iatrogene (dovute a errori medici) sono una delle prime tre cause di morte nel mondo, assieme al cancro e alle malattie cardiovascolari!  
 
La ricerca statistica (basata su lavori scientifici) pubblicata nel 2003, dal titolo inequivocabile: "Death Medicine", denuncia negli Stati Uniti le seguenti cifre:

"Reazioni avverse da farmaci in ospedale" provocano ogni anno 106.000 morti;
- "Reazioni da farmaci non in ospedale" --> 199.000 morti;
- "Gli errori medici" --> 98.000 morti.

Le reazioni avverse di farmaci prescritti da dottori, provocano (negli Stati Uniti) oltre 300.000 morti ogni anno!
 
Quando andiamo a “farci guarire” dal dottore, invece di ringraziarlo con reverenza per il tempo dedicatoci, uscendo soddisfatti dallo studio stringendo nelle mani ricette miracolose, impariamo a fare domande e a pretendere delle risposteperché questo ci potrebbe salvare la vita."

Fonte:
I gravi effetti collaterali dei farmaci di uso comune | http://compressamente.blogspot.it/










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Sindrome di Burnout nei medici 

Il burnout influenza tutta la vita di una persona – non c’è più niente che funzioni. È lo psicoanalista Herbert Freudenberger (1927-1999)che nel 1974 ha coniato il termine “burn out” per la prima volta. Chi risulta “bruciato” (letteralmente Burn-out) è cinico, isolato e incapace di funzionare in modo efficace. E ciò può avere conseguenze particolarmente gravi specie per quanto riguarda la professione medica.

I medici spesso effettuano turni di lavoro la cui durata è imprevedibile. Lavorano con pazienti gravemente malati e con i loro familiari preoccupati. Spesso hanno pochissimo spazio da dedicare alla propria vita privata. I tempi di lavoro molto lunghi sono correlati al tasso di sindrome di burnout negli internisti, nei medici di medicina generale, nei medici di cure palliative, nei giovani medici e nei radiologi. Inoltre, i medici ospedalieri spesso sono giovani e inesperti, fattore che contribuisce ad aumentare lo stress. A questo si aggiungono le pressioni ricevute dall’alto dettate dalle potenti gerarchie ospedaliere. Gli studi hanno dimostrato che i medici più giovani soffrono più spesso di burnout rispetto a quelli più vecchi proprio a causa della loro inesperienza.

Fonte: DockCheckNews




  burnout in inglese significa "bruciarsi"






La sindrome da burnout (o semplicemente burnout) è l'esito patologico di un processo stressogeno che interessa, in varia misura, diversi operatori e professionisti impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività che implicano le relazioni interpersonali.

Maslach e Leiter (2000) hanno perfezionato le componenti della sindrome attraverso tre dimensioni:

  • deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro;
  • deterioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro;
  • problema di adattamento tra la persona ed il lavoro, a causa delle eccessive richieste di quest'ultimo.

Il burnout diventa una sindrome da stress non più esclusiva delle professioni d'aiuto, è probabile in qualsiasi organizzazione di lavoro.

William Powell ha dimostrato la correlazione tra burnout ed  alienazione negli assistenti sociali.




La “sindrome del burnout” è una tipologia specifica di disagio psicofisico connesso al lavoro ed interessa, in varia misura, operatori e professionisti impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività che implicano le relazioni interpersonali.

Il burnout" colpisce in misura prevalente coloro che svolgono le cosiddette professioni d'aiuto o “helping professions ma anche coloro che, pur avendo obiettivi lavorativi diversi dall'assistenza, entrano continuamente in contatto con persone che vivono stati di disagio o sofferenza. Il problema è stato riscontrato in modo predominante in coloro che operano in ambiti sociali e sanitari come medici, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, counselors, esperti di orientamento al lavoro, fisioterapisti, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria, infermieri, guide spirituali, missionari, agenti delle forze dell'ordine e operatori del volontariato.

Il fenomeno è stato studiato, esso è stato riscontrato anche in tutti quei mestieri legati alla gestione quotidiana dei problemi delle persone in difficoltà, a partire dai poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, consulenti fiscali, avvocati, nonché in quelle tipologie di professioni educative (es. insegnanti) che generano un contatto, spesso con un coinvolgimento emotivo profondo, con i disagi degli utenti con cui lavorano e di cui guidano la crescita personale.

Se non opportunamente aiutati, questi soggetti cominciano a sviluppare un lento processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato (il termine burnout in inglese significa proprio "bruciarsi"). In tali condizioni può anche succedere che queste persone si facciano un carico eccessivo delle problematiche delle persone a cui badano, non riuscendo così più a discernere tra la propria vita e la loro.


Il burnout comporta esaurimento emotivodepersonalizzazione, un atteggiamento spesso improntato al cinismo e unsentimento di ridotta realizzazione personale. Il soggetto tende a sfuggire l'ambiente lavorativo assentandosi sempre più spesso e lavorando con entusiasmo ed interesse sempre minori, a provare frustrazione e insoddisfazione, nonché una ridotta empatia nei confronti delle persone delle quali dovrebbe occuparsi. Il burnout si accompagna spesso ad un deterioramento del benessere fisico, a sintomi psicosomatici come l'insonnia e psicologici come la depressione. I disagi si avvertono dapprima nel campo professionale, ma poi vengono con facilità trasportati sul piano personale: l'abuso di alcol, di sostanze psicoattive ed il rischio di suicidio sono elevati nei soggetti affetti da burnout.


La prevalenza della sindrome nelle varie professioni non è ancora stata chiaramente definita, ma sembra essere piuttosto elevata tra operatori sanitari quali medici e infermieri (ad esempio, secondo un recente studio olandese in Psychological Reports, non meno del 40% dei medici di base andrebbe incontro ad elevati livelli di burnout), insegnanti e poliziotti.


Fonte: Wikipedia



File: BurnOut.JPG








Il burn out del medico di pronto soccorso
di Alessandro Sabidussi
Medico della medicina d’urgenza e pronto soccorso dell’ospedale Gradenigo di Torino

"Cari colleghi,
Ogni professione per chi la svolge contiene aspetti di sofferenza e di disagio più o meno connaturati alla professione stessa, ma comunque inevitabili. Spesso sono fortemente caratterizzanti quel tipo specifico di attività, se non addirittura elementi di selezione meritocratica. Pensiamo ad esempio al rischio per la propria incolumità per chi presta servizio nei corpi di Polizia o dei Vigili del Fuoco, l’aspro confronto dialettico per chi professa l’avvocatura o l’attività di rappresentanza politica o sindacale, il peso della responsabilità decisionale per un magistrato o per un funzionario di banca, la necessità di raggiungere e mantenere elevati livelli di concentrazione per un pilota di aerei o per un controllore di volo, l’ansia di produrre un buon pezzo nei tempi stabiliti per un giornalista, l’esigenza di pianificare costantemente strategie vincenti a breve, medio e lungo termine per un manager di azienda, e l’elenco potrebbe proseguire occupando diverse pagine." (continua)

Fonte: simeublog









Vi siete mai chiesti in quali mani è la nostra salute? A chi l'affidiamo? E a cosa rinunciamo e perdiamo o rischiamo di perdere delegandola ad altri. Abdicando a noi stessi. 











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lunedì 14 agosto 2017


AVVOCATI "BRUCIATI" DA C.F. & Co. | VESSAZIONI e "SINDROME DI BURNOUT”: disagio psicofisico connesso al lavoro

BURNOUT in inglese significa "bruciarsi"
La “sindrome del burnout” è un disagio psicofisico connesso al lavoro ed interessa, in varia misura, operatori e professionisti impegnati quotidianamente e ripetutamente in attività relazioni interpersonali.
Il burnout" colpisce in misura prevalente le cosiddette professioni d'aiuto o “helping professions” e coloro che, pur avendo obiettivi lavorativi diversi dall'assistenza, entrano continuamente in contatto con persone che vivono stati di disagio o sofferenza. Il problema è stato riscontrato in coloro che operano in ambiti sociali e sanitari come medici, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, counselors, esperti di orientamento al lavoro, fisioterapisti, operatori dell'assistenza sociale e sanitaria, infermieri, guide spirituali, missionari, agenti delle forze dell'ordine e operatori del volontariato.
Il fenomeno è stato riscontrato anche in tutti i mestieri legati alla gestione quotidiana dei problemi delle persone in difficoltà, a partire dai poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, consulenti fiscali, avvocati, nonché in quelle tipologie di professioni educative (es. insegnanti) che generano un contatto, spesso con un coinvolgimento emotivo profondo, con i disagi degli utenti con cui lavorano e di cui guidano la crescita personale.
Se non opportunamente aiutati, questi soggetti cominciano a sviluppare un lento processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato (il termine burnout in inglese significa proprio "bruciarsi"). In tali condizioni può anche succedere che queste persone si facciano un carico eccessivo delle problematiche delle persone a cui badano, non riuscendo così più a discernere tra la propria vita e la loro.
Il burnout comporta esaurimento emotivo, depersonalizzazione, un atteggiamento spesso improntato al cinismo e un sentimento di ridotta realizzazione personale.



Le cause del burnout

Le cause più frequenti di burnout sono:

  • sovraccarico di lavoro: il disadattamento è presente quando la persona percepisce un carico di lavoro eccessivo (richieste lavorative così elevate da esaurire le energie individuali, da non rendere possibile il recupero), o quando, anche in presenza di un carico ragionevole, il tipo di lavoro non è adatto alla persona (si percepisce di non avere le abilità per svolgere una determinata attività) e quando il carico emotivo del lavoro è troppo elevato (il lavoro scatena una serie di emozioni che sono in contraddizione con i sentimenti della persona).
  • senso di impotenzail soggetto non ritiene che ciò che fa o vuole fare riesca ad influire sull'esito di un determinato evento.
  • mancanza di controllo: il disadattamento si verifica quando l'individuo percepisce di avere insufficiente controllo sulle risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro oppure quando non ha sufficiente autorità per attuare l'attività nella maniera che ritiene più efficace.
  • riconoscimentosi ha disadattamento quando si percepisce di ricevere un riconoscimento inadeguato per il lavoro svolto.
  • senso di comunità: è presente disadattamento quando crolla il senso di appartenenza comunitario all'ambiente di lavoro, ovvero quando si percepisce che manca il sostegno, la fiducia reciproca ed il rispetto e le relazioni vengono vissute in modo distaccato ed impersonale.
  • assenza di equità: si ha disadattamento quando non viene percepita l'equità nell'ambiente di lavoro in ambiti quali, ad esempio, l'assegnazione dei carichi di lavoro e della retribuzione o l'attribuzione di promozioni e avanzamenti di carriera.
  • valori contrastanti: il disadattamento nasce quando si vive un conflitto di valori nel contesto di lavoro, quando la persona non condivide i valori che l'organizzazione trasmette oppure quando i valori non trovano corrispondenza, a livello organizzativo, nelle scelte operate e nella condotta.
  • facile identificazione del personale con la malattia.


Le conseguenze del burnout

A livello individuale

  • Atteggiamenti negativi verso i clienti/utenti
  • Atteggiamenti negativi verso se stessi
  • Atteggiamenti negativi verso il lavoro
  • Atteggiamenti negativi verso la vita
  • Calo della soddisfazione lavorativa
  • Calo dell'impegno verso l'organizzazione
  • Riduzione della qualità della vita personale
  • Peggioramento dello stato di salute




In questo quadro dissestato ed irto di difficoltà si è intersecata C.F. con l'iscrizione coattiva a Cassa forense, con la cd. operazione di BONIFICA ALBI e con le sue pretese previdenziali, che previdenziali non sono, trattasi bensì di altro: cupidigia caparbia e ottusa, condita da ilare irresponsabilità, da privilegi di potere e da un pizzico di vincente arteriosclerosi.



Dicasi professione forense se e quando ti consentono di farla, ed alle loro inaccettabili condizioni.
Condizioni che di solito non consentono, anzi che fanno fuggire il prima possibile dal sistema da loro architettato.

In gioco c'è il lavoro, mica poco.

La ricca professione, quella che "arricchisce", come loro la pretendono, se le tengono stretta per loro, e per i loro adepti, che stanno alle loro regole senza discutere, e pagano i loro bravi "contributacci" di rango, idonei a garantire e rinvigorire la casta, e ringalluzzarla.




NON E' CONCEPIBILE : ogni ipotesi di riforma forense sarà una coperta troppo corta, una cura sintomatica e palliativa.

Paolo Rosa non è concepibile che quasi un quarto degli avvocati abbiano strutturalmente un reddito imponibile cioè lordo di 18.000 € annui o meno e solo un decimo abbia un reddito lordo superiore a 90.000 €. questo significa (a occhio e croce) che circa un terzo degli avvocati ha una gestione professionale passiva o di mera sussistenza (18.000 € prima delle imposte e del prelievo previdenziale riducono il reddito disponibile a circa 10.000 €, cioè 800 € al mese, equivalenti a circa 730 di un dipendente che ha la XIII; ma anche 23.000 prima delle imposte non porta oltre i 1000 € mensili di reddito disponibile, meno di un operaio fca).




ENZI HA SUGGELLATO L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A CASSA FORENSE 😕😠😑

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