venerdì 23 febbraio 2018

PER L'UE E' LECITO IN SPAGNA LICENZIARE IN GRAVIDANZA


Non contrasta con il diritto comunitario la legge nazionale che consente di licenziare la lavoratrice in stato interessante nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. 



Febbraio  2018 | Avvocato Gabriella Filippone |
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Ogni Paese membro è libero di prevedere forme di tutele più forti per le dipendenti madri e gestanti. E' la motivazione della Corte di giustizia Ue (Causa C 103/2016) che ha eliminato ogni dubbio sulla legittimità della normativa spagnola

La controversia riguardava un licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza nell'ambito di una procedura di riduzione collettiva di personale avviata da una banca

Tale recesso è stato intimato nel rispetto delle norme spagnole, che vietano il licenziamento delle lavoratrici gestanti salvo il caso in cui il recesso sia dovuto a motivi non riguardanti la gravidanza o l'esercizio del diritto ai permessi e all'aspettativa conseguenti alla maternità. 


Titolo:  Per la Ue lecito licenziare le lavoratrici in gravidanza
Autore:  Giampiero Falasca
Fonte:  Il Sole 24 Ore 



In Italia la legge vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Divieto di licenziamento anche  nel caso in cui il datore di lavoro, al momento del licenziamento, non conosceva lo stato di gravidanza della lavoratrice.


Eccezioni
Il datore di lavoro può procedere al licenziamento qualora il licenziamento sia stato determinato dal comportamento della lavoratrice tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione, anche in via provvisoria, del rapporto di lavoro. In pratica la donna si deve essere macchiata di una colpa grave. Può trattarsi di gravi negligenze nel lavoro, divulgazione di notizie confidenziali o l’aver diffuso fatti o accuse tali da ledere la reputazione del datore di lavoro.
Spetta al datore di lavoro provare la legittimità dei motivi per i quali ha proceduto al licenziamento: 1) l’azienda ha cessato ogni attività a cui la lavoratrice era addetta; 2) ultimazione delle prestazioni per le quali la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. È il caso in cui la lavoratrice sia stata assunta con un contratto a tempo determinato o per una singola prestazione.













«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)



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