lunedì 27 gennaio 2014

Salvi i contratti senza attestato APE. Rimangono le sanzioni, pesanti.

Immagine | via Studio Ghisalberti


APE: la mancata allegazione della attestazione di prestazione energetica ai contratti traslativi di proprieta` e alle locazione di beni immobili costituira` un obbligo punibile con sanzione amministrativa; salvi i contratti. 

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Immagine | via ItaliaOggi
Il Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri ha fornito chiarimenti sull'attestato energetico (Ape), obbligatorio nei trasferimenti immobiliari. I contratti di compravendita e di locazione sottoscritti senza Ape non sono nulli, si confermano però le pesanti sanzioni amministrative pecuniarie: da 3mila a 18mila euro. Nei casi di locazione di singole unità immobiliari la multa oscilla tra i mille e i 4mila euro. 
Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.

A cura di Gabriella Filippone - L`attestato di prestazione energetica, in sigla APE, e` un documento obbligatorio, descrive le caratteristiche energetiche di un immobile. Il documento, redatto al momento della progettazione e realizzazione dell`edificio, costituisce uno strumento di informazione per l`acquirente all`atto dell`acquisto dell`immobile o della stipula del contratto di locazione, serve per monitorare e migliorare le caratteristiche energetiche dell`immobile in questione. 
Obbligatorio dal 1 Luglio 2009, l’APE e` stato di recente oggetto di importanti modifiche, con l`entrata in vigore del Decreto "Destinazione Italia" del 23 dicembre 2013.

La mancata allegazione dell`Ape non e` piu` causa di nullita` del contratto: il nuovo DL "Destinazione Italia" ha abrogato la norma che aveva disposto la sanzione della nullita` dell`atto di trasferimento di proprieta` - a titolo oneroso o gratuito - di beni immobili e dei nuovi contratti di locazione, in mancanza di consegna dell`attestazione di prestazione energetica.
Il decreto legge Destinazione Italia ha introdotto una disposizione che sostituisce quella introdotta lo scorso giugno; queste le novita` introdotte:
  • nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita` immobiliari soggetti a registrazione viene inserita una clausola con la quale l`acquirente o il conduttore "dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell`attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell`attestato di prestazione energetica deve essere altresi` allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita` immobiliari".
  • in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 18mila euro; la sanzione e` da mille a 4mila euro per i contratti di locazione di singole unita` immobiliari ; se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione pecuniaria e` ridotta alla meta`.
Nei contratti di compravendita, trasferimento a titolo oneroso e locazioni di edifici o singole unita` immobiliari, bisogna dunque inserire una clausola apposita dove l`acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l`attestato di certificazione energetica.
E’ quindi in vigore l`obbligo di allegare l‘APE al contratto, tranne per i contratti d`affitto di singole unita` immobiliari, in questi casi e` sufficiente che all`interno del contratto il conduttore specifichi di aver ricevuto tutta la documentazione.
Controlli e disamine di eventuali contestazioni sulle violazioni saranno svolti dalla Guardia di Finanza o dall`agenzia delle Entrate, all`atto della registrazione.

Il nuovo DL "Destinazione Italia" rassicura acquirenti, venditori, locatori, inquilini e principalmente notai e agenti immobiliari, in quanto la nullita` aveva di fatto bloccato o messo a rischio la validita` di numerosi contratti immobiliari.


Contratti gia` dichiarati nulli: viene introdotta una sorta di sanatoria; su richiesta di almeno una delle parti o di un suo "avente causa" , per le violazioni commesse prima dell`entrata in vigore del Dl Destinazione Italia, non si applica la nullita` bensi` la sanzione amministrativa. Nel caso in cui la nullita` non sia gia` passata in giudicato, infatti una delle due parti in causa ( acquirente o conduttore) puo` chiedere che questa sia sostituita con l`applicazione delle nuove sanzioni.

Fonte:  Cinzia De Stefanis | Contratti salvi se manca l'Ape | Italia Oggi  27.01.2014
 


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