sabato 13 febbraio 2016

Reclamo al GDL dell'Avv. Vito Giaquinto avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione (ricorso contro Cassa Nazionale Forense)

Pubblico di seguito il reclamo dell'Avv. Vito Giaquinto avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione di cui al ricorso in cui contesta Cassa Nazionale Forense in ordine ai  criteri di determinazione dei minimi contributivi imposti  ai sensi del Regolamento attuativo di Cassa Forense e, in via preliminare, richiedendo  la sospensiva dei richiesti pagamenti per le due annualità ovvero €. 846,00 per il 2014 e 833,50 per il 2015.



.


TRIBUNALE CIVILE DI *** - SEZIONE LAVORO
RECLAMO
AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI SOSPENSIONE
L’avv. Vito Giaquinto, *** difensore di se stesso quale agente in proprio, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in .***, presso e nel proprio studio, ***                                                                      Reclamante
Contro: La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (C.F. 80027390584), in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, di seguito, più brevemente, Cassa Forense                                Resistente
PROPONE RECLAMO


Avverso l’ordinanza del *** gennaio 2016 del Tribunale Civile di *** - Sezione Lavoro - Giudice *** emessa nel procedimento R.G. ...


PREMESSO CHE


Con ricorso - che si abbia qui per integralmente riproposto e richiamato - notificato il .*** 2015, a mezzo del servizio postale, il sottoscritto odierno reclamante, avv. Vito Giaquinto in proprio contestava alla Cassa Nazionale Forense (tra le altre contestazioni), i criteri di determinazione dei minimi contributivi richiesti ai sensi del Regolamento attuativo di Cassa Forense e, in via preliminare, richiedeva la sospensiva dei richiesti pagamenti per le due annualità ovvero €. 846,00 per il 2014 e 833,50 per il 2015.


Il Giudice del Lavoro designato, D.ssa ***, fissava l’udienza di comparizione per la contestuale discussione del merito e per la sospensiva al *** gennaio 2016;


si costituiva in giudizio la Cassa Forense contestando la domanda con le richieste di rito;


all’udienza del *** gennaio 2016, le parti formulavano le loro richieste ed eccezioni e il Giudice, si riservava sulla richiesta di sospensiva;


con ordinanza (All. A) emessa in data *** gennaio 2016 e comunicata, a mezzo pec dalla Cancelleria, in pari data al reclamante, il Giudice del Lavoro di ***, rigettava la richiesta di sospensiva così come in ordinanza che, di seguito pedissequamente si riporta:


“Il giudice a scioglimento della riserva assunta in data ***1.2016


Rilevato che il credito contributivo deriva direttamente da un disposizione di legge


Considerato che non risulta a parere del giudicante un fumus di fondatezza in merito alla dedotta illegittimità costituzionale della norma


Rilevato che sotto il profilo del periculum, gli importi reclamati risultano di modesta entità e che la stessa Cassa ha rappresentato al professionista la possibilità di fruire della rateazione del debito;


rigetta la richiesta di sospensiva e rinvia all’udienza del 31.1.2017 ore 9.00.


Si comunichi.


(...) 25/01/2016 Il Giudice


(...)


Tale provvedimento - previa approfondita analisi delle argomentazioni tutte in ricorso e nel presente reclamo - andrà riformato per le motivazioni che seguono:


1) Oggetto del ricorso, a tacere - in questa specifica sede - di tutti gli altri, non è la contestazione del principio dell’esistenza o meno di un obbligo contributivo in sé considerato (da cui scaturirebbero le richieste di pagamento da parte di Cassa Forense), bensì i criteri con cui Cassa Forense ha determinato la quantificazione dell’ammontare dei così detti “minimi”.


Pertanto, contrariamente a quanto asserito nel corpo dell’ordinanza, oggi gravata, la contestazione in oggetto, specificamente, non è affatto diretta solo contro una disposizione di legge, bensì e diversamente, anche contro la delibera della Giunta Esecutiva del 26/02/2015, così come posta in essere da Cassa Forense e contro le nefaste conseguenze da essa derivanti.


2) Per quanto, invece attiene al Fumus sulla fondatezza del merito, le motivazioni dell’On.le Giudicante si sono limitate genericamente alla mera valutazione in merito alle sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale della norma, che già di per sé - a sommesso avviso di questa difesa, stsnte la capacità lesiva dei diritti – meriterebbero (in attesa anche di un opportuno chiarimento della Corte delle Leggi) di certo, il provvedimento sospensivo richiesto.


Inoltre, non sono state considerate tutte le altre specifiche e pregnanti argomentazioni a supporto del ricorso (quali a titolo esemplificativo: non sostenibilità finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense punto A) pag. 4; la Nota critica (0008303.05-06-2014 - Avv - L110) del Ministero Vigilante sulla sostenibilità finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ( pagina 10 all. 11 in ricorso), che dà atto della indeterminatezza delle ipotesi attuariali; la violazione del principio di non discriminazione in base alle differenze reddituali per essere essa discriminazione vietata dal Diritto Europeo (vedasi Corte di Giustizia dell'Unione Europea - sentenza C-318/2013 del 3.09.2014) che ribadisce che il Diritto Europeo osta ad una normativa nazionale (all. 14 in ricorso); la contestazione dell’imposizione “previdenziale” di importi assolutamente slegati dalla proporzionalità del reddito prodotto, con realizzazione di una discriminazione contributiva, poiché è in­dub­bio che, nel mo­men­to in cui viene im­po­sta una contribuzione mi­ni­ma obbligatoria sle­ga­ta dal red­di­to, più che di un contributo previdenziale può solo parlarsi di una tassa (punto C). pag. 14). O ancora le ulteriori censure di violazione anche di norme avente rango sovrannazionale quali ad esempio la violazione dell’art. 15 comma 1 e dell’art.21 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Punto 6) a pag. 30) oltre a tutti gli altri per come inseriti nel corpo del ricorso, che non sono stati purtroppo affatto presi in considerazione, e di cui, in questa sede, si richiede la giusta attenzione.


Il Giudicante, peraltro non ha affatto considerato l’eccepita questione preliminare inserita in ricorso, della pendenza, innanzi al T.A.R. del Lazio del giudizio proprio per l’annullamento - previa sospensione - del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, che è stato, com’è noto rinviato per la decisione all’udienza del 10 marzo 2016.


È di tutta evidenza come l'esito del procedimento amministrativo, alla luce delle articolate eccezioni di incostituzionalità anche in esso sollevate, incida anche sulla validità e legittimità dei provvedimenti in forza dei quali è stata emanata la delibera (non solo una disposizione di legge come invece ritenuto), oggetto del presente reclamo.


Anche per tale motivo se ne imporrebbe, comunque, la sospensione, almeno, in attesa dell’esito del giudizio amministrativo.


3) Per quanto attiene la valutazione del Periculum, la considerazione della “modesta entità” del credito, per come espressa dal Giudicante è, evidentemente, del tutto slegata dalla valutazione in concreto dell’effettività del reddito prodotto dal ricorrente. Infatti considerato il reddito professionale prodotto negli anni di imputazione (€. 3.114,00 per il 2014 e - a consuntivo - €. 3.236,65 per il 2015), gli importi “minimi” richiesti non possono affatto considerarsi di “modesta entità”, a meno che la prospettiva d’osservazione non sia quella della consistenza economico-patrimoniale di Cassa Forense e non dei redditi del ricorrente.


Va anche censurato l’infondato riferimento alla possibilità di rateizzazione del pagamento dei contributi, poiché la rateizzazione contrasta con la finalità del ricorso che nello specifico (nel contestare il regolamento attuativo) contesta proprio l’importo dei contributi richiesti.


Inoltre essa “rateizzazione” è stata solo ventilata in atti dalla difesa di Cassa Forense e mai avanzata e/o confermata quanto alle modalità; quindi dovrebbe essere concessa in modalità non “rituale” ovvero dopo il termine di scadenza del 31/10/2015 (la modulistica standard, infatti, non prevede detta ipotesi).


D’altro canto la richiesta di rateizzazione verrebbe intesa come tacita accettazione della “misura dell’imposizione”, cosa che non è.


Comunque ammesso e non concesso che, in effetti, si possa oggi accedere alla rateizzazione essa dovrebbe essere concessa con apposita autorizzazione da parte di Cassa Forense, con la espressa condizione della ripetibilità in caso di buon esisto del giudizio de quo, cosa che non è stata.


In forza dell’art. 53 della Costituzione (il quale stabilisce che l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica deve rispettare il criterio di proporzionalità con il reddito), se si considerasse il contributo minimo obbligatorio come una obbligazione tributaria, lo stesso non potrebbe prescindere da una proporzionalità con il reddito prodotto. Da ciò sorgerebbero profili di incostituzionalità dell’art. 6 D. Lgs. 103/1996, poiché trattandosi di obbligo tributario esso deve parametrarsi al reddito prodotto, ex art. 53 della Costituzione.


Viceversa, ove mai si inquadrasse detto “contributo minimo” quale prestazione (c.d. di solidarietà) patrimoniale imposta dalla legge, questa non potrebbe essere determinata semplicemente con un Regolamento in virtù del principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.


Si evidenzia che la Corte Costituzionale ha precisato che l’espressione “in base alla Legge”, contenuta nell’art. 23 Cost., si deve interpretare “in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio, cioè, “implica che la Legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione” (Sent. n. 4/1957). Lo stesso orientamento è stato ribadito con la sentenza n. 190 del 2007, ove la Consulta ha affermato che, affinché possa dirsi osservata la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., è necessario che “la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione”.


Inoltre, si ribadisce a fortiori (vedasi pag. 27 e ss. del ricorso de quo), anche in questa sede, che con sentenza che n. 190 del 2007 la Corte Costituzionale ha già dichiarato, in una fattispecie del tutto omologa alla presente (e che da essa si distingue unicamente perché relativa ad altro ente previdenziale privatizzato), l’incostituzionalità “….dell’art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia)… nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”


Sul tema della natura giuridica della contribuzione previdenziale si è anche pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 25.05.2011, n. 20845 (all. B) affermando che i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’Azienda. Ciò trova la sua ratio nella finalità, costituzionalmente garantita, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziale a favore dei lavoratori.


V’è da dire che, nel caso de quo, detta pronunzia è relativa allo specifico caso della contribuzione a favore del dipendente, ma non vi sono elementi normativi per distinguere tra la natura giuridica del contributo previdenziale dovuto al dipendente rispetto a quello del lavoratore autonomo.


Invero Cassa Forense ha realizzato, per mezzo dell’impugnato Regolamento (di rango inferiore rispetto alle Norme Costituzionali), una manifesta violazione dei dettati costituzionali rivenienti dagli articoli 2, 3 e 53 Cost. in quanto astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli, imponendo il pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti dalle situazioni reddituali, dovuti quindi, anche in caso di reddito pari a zero!!.


Le pregnanti problematiche giuridiche e le articolate censure esposte dal ricorrente, costituiscono peraltro non un caso sporadico, ma rappresentano problematiche che hanno colpito numerosissimi avvocati che hanno adìto numerosi sedi giudiziali del Lavoro (oltre al Tar del Lazio). Quanto esposto e denunziato nel ricorso, non costituisce quindi un caso isolato, ma rappresenta la punta dell’iceberg di una ampia problematica che ha coinvolto numerose sedi giudiziali nazionali, con la conseguente imminente e necessaria rimessione degli atti relativi alla Corte Costituzionale, attesa la copiosa specificità delle censure mosse.


Tra queste: Tribunale Ordinario di Modena, Sezione Lavoro - R.G. .*** - Giudice - ***, la quale a fronte di un identico ricorso (che affronta le medesime tematiche e censure sull’art. 21 della legge 247/2012 e sul Regolamento) con ordinanza datata 26 gennaio 2016" (All. C), ha concesso, anche alla luce dei tempi presumibilmente lunghi di decisione la sospensiva del provvedimento opposto ravvisandone sia il fumus che il periculum in mora e rinviando per la discussione e decisione all'udienza del 26 novembre 2016.


Tutto ciò premesso, il reclamante, come in atti,


CHIEDE


che l’On.le Giudicante, in funzione di Giudice del Reclamo, attese le numerose, pregnanti e sostanziali censure inserite in atti e tenuto conto di tutto quanto ribadito con forza ed ancor più esplicitato nel presente reclamo, voglia revocare la reclamata ordinanza e concedere la richiesta sospensiva, sussistendo, evidentemente, sia il Fumus che il Periculum, se del caso rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.


Allegati come da separato indice
lì 01 febbraio 2016                                                                               avv. Vito Giaquinto






Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
Gabriella Filippone Blog  |    Sito web: Social Web Avvocati




venerdì 12 febbraio 2016

CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI: il 10 marzo avanti il TAR va a sentenza il procedimento promosso dall’A.Gi.For. contro il Regolamento Previdenziale di CF





Pubblico il COMUNICATO diffuso da AGIFOR nel mese di FEBBRAIO 2016

L'AGIFOR Associazione Giovanile Forense,  tramite social web, ha aggiornato i colleghi sui procedimenti in corso promossi nei confronti di Cassa Forense








"Care Colleghe e cari Colleghi,

ci permettiamo di chiedere la Vostra attenzione sul proseguimento delle iniziative giudiziarie e politiche della Nostra Associazione:

1) il prossimo 23 febbraio avanti la Terza Sezione Civile del Tribunale, G.U. Dott. Garri, è fissata l'udienza per l'annullamento delle elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Il Tribunale dovrà confermare, in via definitiva, la illegittimità dell’esclusione dal voto degli Avvocati iscritti ope legis alla Cassa, confermando quanto già enunciato, in relazione al "fumus boni iuris", nell’ordinanza emessa dal Collegio della I Sezione Civile del Tribunale di Roma, in sede di reclamo nel procedimento cautelare.

2) il prossimo 10 marzo avanti il TAR Sezione Terza Bis va a sentenza il procedimento promosso dall’A.Gi.For. per l’annullamento del Regolamento Previdenziale di Cassa Forense per i cd. "sottosoglia" (per chi guadagna fino a 10.300 Euro).

Detto Regolamento, per espressa ammissione dei vertici del nostro Ente previdenziale, ha indotto, nel primo anno di vigenza, 8 mila Colleghi a "gettare la spugna", stante l'insostenibilità della contribuzione richiesta, crescente nel tempo.

3) l’Associazione è altresì impegnata a contrastare, sia politicamente che giudizialmente, l'emanando Regolamento Continuità Professionale (cd. di "Bonifica Albo") in via di pubblicazione in G.U.

Dall’analisi del testo emergono gravi lesioni delle prerogative e dei diritti degli Avvocati del “libero foro”, con evidenti discriminazioni all’interno della stessa categoria forense.

Detto Regolamento ci lascia altresì perplessi sulle possibili modalità di esecuzione.

Come sarà effettivamente controllata (a campione) la dichiarazione dell'Avvocato di possedere i requisiti di "continuità"? Verranno negli Studi/case a dire "ma tu qui ci lavori o ci dormi"? Come si farà a controllare se l'utenza telefonica non sia usata "promiscuamente"? Gli Avvocati hanno il diritto, costituzionalmente protetto, di scegliere liberamente come comunicare con i propri Clienti (“dai segnali di fumo” “all'alfabeto Morse”!!) – e viceversa – purché il mezzo non metta in pericolo la riservatezza.

Ancora: come farà l’Ordine o il Ministero a ottenere, in concreto, l’esibizione dei fascicoli per i quindici affari triennali (cinque annuali), superando il Segreto professionale che come Avvocati possiamo opporre anche al Giudice? E per chi non ha fascicoli perché ha tutto sul PC(T)? Chi verrà a controllare? L'impiegato dell'Ordine, il suo Presidente, un Consigliere Delegato a ciò? Avrà il permesso dell’Autorità Giudiziaria (siamo pur sempre Avvocati)? All'A.Gi.For. appare che in realtà il Regolamento ha l'intento di costringere all'autodimissione dall'Albo, altri migliaia di Colleghe/i, al di fuori di ogni criterio obiettivamente meritocratico.

L’Associazione si augura che l’Ordine, pure in questa situazione di infinita prorogatio, si impegni, con Lei, per combattere le iniquità della legge professionale e per non essere l’esecutore di una "bonifica" per conto della cd. “Casta”.

Anche per questo insieme VOLTIAMO PAGINA.

Grazie dell’attenzione e cordiali saluti."


Avv. Carlo Testa, Presidente Nazionale A.Gi.For. e A.N.D.

Avv. Stefano Galeani Presidente Sezione Romana A.Gi.For

Avv. Giovanni Marchio, Coordinatore Nazionale A.Gi.For.

Avv. Gaetano Lauro Grotto, Coordinatore Corsi A.Gi.For.

Direttivo Nazionale A.Gi.For.




Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone 


Gabriella Filippone Blog  |    Sito web: Social Web Avvocati









Argomento correlati:






























giovedì 11 febbraio 2016

Divieto di pale eoliche nelle zone di protezione speciale senza valutazione di impatto ambientale (aree Zps e Iba)


Il divieto di costruzione di pale eoliche nelle zone di protezione speciale (Zps) è assoluto ed inderogabile anche in presenza di altri impianti già attivi nella stessa zona e nonostante il 'favor' dell'Ue all'energia pulita da fonti rinnovabili.
Immagine | Autore:Gabriella Filippone 




E' destinata a far giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato - n. 83/2016, Quarta sezione, 14 gennaio - che ha bocciato i ricorsi di un'azienda la quale contestava ad una Regione la mancata autorizzazione a un parco eolico in un'area Zps e Iba ('importante per gli uccelli'), senza aver prima avviato l'iter di Valutazione di impatto ambientale (Via).




Fonte notizia: II Sole 24 Ore | Titolo: Zone protette, stop alle pale eoliche | Autore: Francesco Clemente.|



Immagine: Autore Gabriella Filippone.



Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  

E-commerce: nuove procedure online di "dispute resolution" per i consumatori europei




Dal prossimo 15 febbraio 2016 i consumatori della Unione europea potranno utilizzare la nuova piattaforma ODR "Online dispute resolution, sistemi di risoluzione delle controversie via web", progettata dalla Commissione europea per risoluzione di controversie legate ad acquisti di beni o servizi online, tramite e-commerce



Il regolamento Ue n. 524/2013  ha introdotto nell'ordinamento comunitario e negli ordinamenti nazionali le procedure di online dispute resolution per i consumatori europei utilizzando una piattaforma unica europea.









Titolo: Liti risolte via web   | Autore: Federico Unnia    |  Fonte notizia: Italia Oggi





Immagine: E-commerce, carrello della spesa | via Pixabay.










Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
Gabriella Filippone Blog  |    Sito web: Social Web Avvocati




martedì 9 febbraio 2016

Accesso ai Fondi europei solo per gli studi legali con un'organizzazione d'impresa

Immagine: "Naturalisti e interventisti | L'equilibrio europeo 1914 ....?" |  via Wikipedia





L'accesso ai finanziamenti e delle agevolazioni previste dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale richiede che gli studi professionali abbiano un'organizzazione d'impresa







Immagine: Commissione Europea | via Wikipedia 




Lo afferma il  Consiglio di Stato nella sentenza n. 258 del 27 gennaio 2016. Per i giudici di palazzo Spada non sono sufficienti le prestazioni professionali di più avvocati o professionisti, per accedere ai contributi.



Occorre anche "esaltare l'organizzazione dei fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione di servizi".



“La decisione del Consiglio di Stato n.258/2016 come parametro per valutare la sussistenza dei requisiti di ingresso degli studi legali ai fondi europei: l’organizzazione della struttura e il coordinamento e controllo delle attività svolte al suo interno.”

Il Consiglio di Stato individua l’attività  professionale, in forma organizzata assimilabile alla piccola impresa, quale requisito utile per avere ingresso a finanziamenti comunitari e regionali. Fondi sociali – accesso – attività d’impresa – professione forense – organizzazione. (Consiglio di Stato, 27.1.2016, n. 258)


Fonti notizia:

  •  II Sole 24 Ore |Titolo:  Per i Fondi europei lo studio deve avere struttura d'impresa  | Autore:  Guglielmo Saporito
  •  Avv. Michele Sprovieri | Studio legale Ferrero Giove e associati






Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
Gabriella Filippone Blog  |    Sito web: Social Web Avvocati



lunedì 8 febbraio 2016

Praticante avvocato viola gli obblighi familiari. Per il COA è mancanza dei requisiti morali e nega l'iscrizione all'albo.

Immagine: "Pranzo in una famiglia giapponese degli anni cinquanta" | via Wikipedia .


Negata ad una praticante avvocato l'iscrizione all'albo speciale dei praticanti per aver disatteso i provvedimenti del giudice sulla figlia minore.

Il CNF, Consiglio nazionale forense,  ha confermato la decisione del  Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia, negando l'iscrizione al registro speciale dei praticanti ad un aspirante avvocato, per mancanza dei requisiti morali,  precisamente per non avere tenuto una condotta "irreprensibile" come richiesto dall'ordinamento professionale forense. 

Nel caso in oggetto la ricorrente aveva ripetutamente violato gli obblighi imposti dal giudice nell'interesse della figlia minore in sede di separazione.

Nella causa tra i coniugi, il giudice aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia. L'ordinanza presidenziale veniva disattesa ripetutamente dalla donna. Il giudice pertanto addebitava la separazione alla stessa e affidava la minore in via esclusiva al marito.

L’inottemperanza ai provvedimenti del giudice portava ad un procedimento penale a carico dell’aspirante avvocato, il quale veniva condannato.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia riteneva il comportamento dell’istante inconciliabile «con chi sarebbe tenuta a interagire quotidianamente con quelle stesse autorità di cui avversa determinate statuizioni» e deliberava per la mancata iscrizione. 

Veniva presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il CNF  ha confermato la delibera impugnata.


Titolo:  Obblighi sui figli, fuori il legale scorretto
Autore:  Luca Insalaco
Fonte:  Italia Oggi



Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  

sabato 6 febbraio 2016

Titolo di avvocato specialista impugnato al TAR


"The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde"  | via Wikipedia 



Il CNF Consiglio nazionale forense ha sospeso l'esamina delle domande di riconoscimento del titolo di avvocato specialista. Decisione obbligata dal fatto che le regole per il riconoscimento, contenute nel decreto ministeriale della Giustizia n. 144/2015 sono state impugnate al Tar. L'udienza di merito si terrà l'8 marzo 2016.  

Con delibera il Cnf ha quindi sospeso le procedure di esame delle domande. L'impugnazione al Tar concerne sostanzialmente il numero di affari e la legittimazione del Cnf ad effettuare colloqui e a rilasciare il titolo.



Titolo:  Specialità: stop del Cnf in attesa del Tar
Autore:  N.T.
Fonte:  II Sole 24 Ore



Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
Gabriella Filippone Blog  |    Sito web: Social Web Avvocati



Archivio blog