Immagine: "Pranzo in una famiglia giapponese degli anni cinquanta" | via Wikipedia . |
Negata ad una praticante avvocato l'iscrizione all'albo speciale dei praticanti per aver disatteso i provvedimenti del giudice sulla figlia minore.
Il CNF, Consiglio nazionale forense, ha confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia, negando l'iscrizione al registro speciale dei praticanti ad un aspirante avvocato, per mancanza dei requisiti morali, precisamente per non avere tenuto una condotta "irreprensibile" come richiesto dall'ordinamento professionale forense.
Nel caso in oggetto la ricorrente aveva ripetutamente violato gli obblighi imposti dal giudice nell'interesse della figlia minore in sede di separazione.
Nella causa tra i coniugi, il giudice aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia. L'ordinanza presidenziale veniva disattesa ripetutamente dalla donna. Il giudice pertanto addebitava la separazione alla stessa e affidava la minore in via esclusiva al marito.
L’inottemperanza ai provvedimenti del giudice portava ad un procedimento penale a carico dell’aspirante avvocato, il quale veniva condannato. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia riteneva il comportamento dell’istante inconciliabile «con chi sarebbe tenuta a interagire quotidianamente con quelle stesse autorità di cui avversa determinate statuizioni» e deliberava per la mancata iscrizione.
Veniva presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il CNF ha confermato la delibera impugnata.
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