domenica 2 novembre 2014

IL RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO I CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI AVVOCATO

I promotori hanno reso oggi pubblico il contenuto del RICORSO al TAR del LAZIO AVVERSO il REGOLAMENTO ATTUATIVO EX ART. 21, COMMI 8 e 9, LEGGE 247/2012, patrocinato dall'Associazione Giovanile Forense Nazionale A.GI.FOR., con il contributo e la partecipazione del gruppo "No Alla Cassa Forense Obbligatoria" e di altri gruppi forensi e Colleghi Avvocati, che qui si ringraziano tutti.

I dati sensibili dei ricorrenti sono stati omessi.







IL  RICORSO PRESENTATO AL TAR  LAZIO AVVERSO I CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI AVVOCATI



ALL’ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
                PER IL LAZIO – ROMA                     ORIGINALE
R I C O R R O N O
I Sig.ri

RICORRENTI
C O N T R O
1) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, dom.to ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
2) Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, dom.to ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
3) Ministero di Giustizia, in persona del Ministro p.t. rapp.te legale, dom.to ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
RESISTENTI
NONCHE’
4) CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, C.F e P.I. Partita IVA 80027390584, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n° 8 C.a.p. 00193;
CONTROINTERESSATA
AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012, approvato con ministeriale n° 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 (recante approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della  Giustizia,  della  delibera  n°  20 adottata  dal  Comitato  dei  Delegati  della  Cassa   Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in data  20  giugno  2014,  con  la quale e' stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex  art.  21, commi 8 e 9 della Legge  n°  247/2012",  con  la  seguente  modifica: all'art. 7, comma 6 ed all'art. 9, comma 5, e' aggiunto  il  seguente periodo: "La relativa delibera  e'  sottoposta  all'approvazione  dei Ministeri vigilanti"). Nota ministeriale pubblicata in G.U. del 20 agosto 2014 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Serie Generale n° 192 del 20 agosto 2014), (All. 1), nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, anche non conosciuto dai ricorrenti.



F A T T O
§. A. Questioni preliminari sulla legittimazione ed interesse ad agire delle parti ricorrenti.
I ricorrenti, prima dell’entrata in vigore della Legge n° 247/2012 non risultavano iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (d’ora in poi anche solo Cassa Forense) e risultavano iscritti soltanto all’Albo degli Avvocati  (All. 2). Tuttavia, ora – iscritti ope legis alla Cassa di categoria – sarebbero costretti, in virtù del Regolamento impugnato, a corrispondere per l’anno 2014 l’importo c.d. minimo obbligatorio di cui all’impugnato Regolamento ex artt. 7, 8 e 9, pur avendo percepito nel 2013 un reddito molto basso ovvero pari a zero, come da documentazione inviata alla Cassa Forense (All. 3), salvo doversi cancellare dall’Albo degli Avvocati in tempi brevi ex art. 12 del Regolamento per cui è giudizio ovvero novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Cassa Forense della iscrizione ope legis, in alternativa alle autodimissioni spontanee dall‘Albo ex art. 12 dell’impugnato Regolamento: “A coloro che, nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento”, onde evitare una situazione di morosità legale in difetto di ogni presupposto della loro reale e concreta capacità contributiva ovvero proporzionale ad essa. Inoltre, scaduti i periodi temporanei concessi dal Regolamento per le agevolazioni riservate ai percettori di reddito pari ad €. 10.300,00 dovrebbero versare il contributo minimo obbligatorio annualmente fissato dalla Cassa Forense ed attualmente pari a circa 3.600 euro, così essendo costretti a  cessare la professione di avvocato, anche in virtù dell‘attuale art. 15 del Codice Deontologico Forense (All. C) che sanziona disciplinarmente l’omesso o il ritardo nel pagamento di quanto dovuto alle Istituzioni Forensi, ivi comprese la Cassa Forense. Altresì, il nuovo Codice Deontologico Forense (All. D), in via di pubblicazione sulla G.U., sanziona, poi, tale comportamento nell’art. 16 con la censura e per la reiterazione di esso è prevista come sanzione la sospensione ovvero la radiazione. Tuttavia, tale sanzione disciplinare aveva una sua giustificazione nella normativa anteriforma la Legge n° 247/2012, dacché tale normativa prevedeva al di sopra di una soglia di reddito (per il 2013: 10.300 euro di fatturato ovvero 15 mila euro di volume affari Iva) l’iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense, sicché non versare quanto dovuto presupponeva, nell’agente tale comportamento antideontico, un reddito minimo ritenuto sufficiente alla contribuzione previdenziale. Inoltre, come noto, la contribuzione previdenziale è onere TOTALMENTE deducibile fiscalmente, di talché la stessa per i percettori di reddito pari o superiori a 10.300 euro si appalesa anche vantaggiosa fiscalmente in quanto abbatte la soglia della tassazione Irpef, poiché capienti fiscali. Le parti ricorrenti resterebbero, viceversa, qualora non venisse annullato il Regolamento impugnato: 1) senza poter esercitare la professione, ancorata per espressa previsione costituzionale al solo superamento dell‘Esame di Stato; 2) senza percepire alcun trattamento pensionistico, come si dirà infra; 3) in ogni caso, debitori legali di Cassa Forense senza alcun attuale presupposto per una loro ragionevole contribuzione al sodalizio previdenziale forense coattivamente imposto loro; 4) con il rischio attuale e concreto di essere disciplinarmente e forzatamente esodati dall’Albo, qualora non si auto dimettano “spontaneamente” ex art. 12 Regolamento impugnato. Infatti, il Presidente di Cassa Forense ha notiziato pubblicamente la Stampa che l’Ente da lui presieduto ha attivato le segnalazioni agli Ordini degli Avvocati territoriali per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei legali morosi (All. 4).
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Tanto premesso i provvedimenti impugnati de quibus sono illegittimi e vanno annullati, previa loro sospensione, per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
§. B. Questioni preliminari di tempestività e ammissibilità del ricorso.
Il presente ricorso si appalesa tempestivo, in quanto notificato ai Dicasteri competenti (presso l’Avvocatura Generale dello Stato) entro il termine prefissato, decorrente, come noto, anche per gli atti normativi, dalla pubblicazione sulla G.U. (cfr. conf. C.d.S., Sez. IV, 26 gennaio 1998, n° 76; C.d.S., Sez. V, 6 giugno 1996, n° 661; C.d.S., Sez. IV, 17 aprile 2002, n° 2032). Il termine ex art. 29 D.lgs. n° 104/2010 decorre dalla pubblicazione sulla G.U. da parte dei Ministeri Vigilanti, perché il Regolamento, prima di tale approvazione, non incide sui soggetti coinvolti (non essendo immediatamente lesivo), non è esecutivo e si appalesa come previsione generale ed astratta, tipica degli atti normativi. Solo dopo la pubblicazione il testo del Regolamento assume carattere definitivo, potendo variare in seguito a eventuali rilievi dei Ministeri vigilanti. Circa l’ammissibilità, “la giurisprudenza amministrativa accorda la legittimazione all’immediata impugnativa di un Regolamento – per definizione atto generale ad astratto - (omissis) segnatamente a coloro i quali siano autorizzati a svolgere una certa attività, in concreto avente alcune caratteristiche, e la vedano dal regolamento in parola diversamente disciplinata: così C.d.S. sez. VI 16 febbraio 2002 n° 961, nella giurisprudenza della Sez. II 4 ottobre 2010 n° 3730 e, di recente, sez. I 17 giugno 2013 n°584; in termini non dissimili, accorda poi la legittimazione anche a coloro i quali facciano parte di una data categoria di giuridico rilievo, (nella specie coloro che sono iscritti agli Albi degli Avvocati), sulla cui situazione il regolamento incide: così C.d.S. sez. VI 18 dicembre 2007 n° 6535” (cit. TAR Lombardia – Sez. Dist.ta di Brescia, Ricorso n° 01002/2004 REG.RIC.).

§. 1. 1. Violazione di legge: 1) illegittimità costituzionale dell’art. 21, commi 8 e 9 della Legge 2012, n° 247 per violazione del principio di legalità  ex artt. 23, 97, 113 Cost.; 2) Violazione del canone di ragionevolezza della Legge ex art. 3 Cost.
Va, innanzitutto, fatta rilevare l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 9, della Legge 2012, n° 247, che conferisce tout court alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense  il potere di determinare con proprio regolamento la misura  dei contributi minimi dovuti dai percettori di reddito sotto i parametri reddituali, senza al contempo fissare dei  criteri puntuali e precisi per l’esercizio della normazione secondaria, lasciando, in tal modo, al mero arbitrio della Cassa categoriale il potere di fissare un minimo obbligatorio svincolato da qualsiasi  parametro di controllo. Appare evidente, pertanto, la violazione del principio di legalità sostanziale che viene posto alla base del moderno Stato di diritto, rivolgendosi esso principio, prima ancora che all’amministrazione, allo stesso legislatore. Invero, per effetto del principio in esame non è consentito che la descrizione legislativa del potere assegnato all’amministrazione si connoti per la sua assoluta indeterminatezza, con conseguente riconoscimento normativo - a sicuro discapito dei possibili destinatari dell’azione amministrativa - di una totale libertà al soggetto od organo investito della funzione. E, infatti, in forza del principio di legalità, non è sufficiente che il potere sia finalizzato dalla Legge alla tutela di un bene  o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo che sussista costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa (è quanto ripetutamente sostenuto dalla Corte Costituzionale: tra le altre, si vedano le sentenze nn° 115 del 2011; 32 del 2009; 307 del 2003; 150 del 1982). Evidente la ratio garantista del principio, posto a tutela dei cittadini (e più in generale dei destinatari dell’azione amministrativa), i quali trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. L’esigenza di garanzia sottesa al principio di legalità dell’azione amministrativa è, peraltro, avvertita in modo ancor più pregnante dalla giurisprudenza allorché l’esercizio della funzione assegnata all’amministrazione si concretizzi nell’imposizione di prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono, comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati: è, in specie, il caso in cui l’azione amministrativa si materializza - dal lato del destinatario - nell’imposizione di prestazioni di tipo personale o patrimoniale. I parametri normativi di riferimento del principio in esame sono costituti, quindi, dagli artt. 97, 23 e 114 Cost. Ai sensi dell’art. 97, comma 1, Cost. “ i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di Legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. La disposizione, dunque, pone anzitutto una riserva di Legge in materia di organizzazione amministrativa; riserva che, pacificamente, è intesa come relativa, sicché ben può il legislatore limitarsi a fissare le linee fondamentali dell’organizzazione dei pubblici uffici, rimettendo alla fonte secondaria la disciplina di dettaglio. Sebbene la fonte sia riferita al solo profilo organizzativo, la si ritiene tuttavia pacificamente estesa anche all’attività della P.A., anch’essa soggetta alla Legge: è quanto può desumersi dalla posizione di supremazia che, per effetto delle previsione costituzionale riportata, la Legge assume rispetto all’attività degli uffici. È, inoltre, quanto di recente sostenuto da Corte cost. 7 aprile 2011, n° 115. Intervenuta a definire la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 54, co 4, D.lgs. n° 267 del 2000, in tema di ordinanze di necessità del Sindaco, la Corte ha invero sostenuto che l’art. 97 Cost. istituisce una riserva di Legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della P.A., la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla Legge. La stessa Corte ha precisato, peraltro, che tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. E, difatti, la stessa norma di Legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata -  a garanzia del principio di eguaglianza che si riflette nell’imparzialità della pubblica amministrazione - a scrutinio di legittimità costituzionale. Viceversa, l’assenza - nella norma legislativa che attribuisce il potere amministrativo - di limiti (che non siano genericamente finalistici) non consente che l’imparzialità dell’agire amministrativo trovi, in via generale e preventiva, fondamento effettivo, ancorché non dettagliato, nella Legge. Come dicevasi, l’esigenza di garanzia sottesa al principio di legalità dell’azione amministrativa è, a fortiori, avvertita allorché l’esercizio della funzione assegnata all’amministrazione si concreti nell’imposizione di prestazioni di tipo personale o patrimoniale. All’uopo giova, altresì, sottolineare come, nel ricostruire la base giuridica del principio di legalità  dell’azione amministrativa, si debba avere riguardo anche all’art. 23 Cost. a tenore del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge”. Si è al cospetto di una riserva di Legge a carattere relativo: è, invero, consentito che la Legge lasci all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie in tutti gli ambiti non coperti dalle riserve di Legge assolute, poste a presidio dei diritti di libertà, contenute negli art. 13 e seguenti della Costituzione. Come, tuttavia, chiarito ripetutamente dalla Corte Costituzionale, il carattere relativo della riserva de qua non relega la Legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale a una prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata a un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l’espressione “ in base alla Legge”, contenuta nell’art. 23 Cost., si deve interpretare “in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio, cioè, implica che la Legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente  impositore la determinazione della prestazione” (Sent. n° 4 del 1957). Lo stesso orientamento è stato ribadito più di recente quando la Corte ha affermato che, affinché possa dirsi osservata la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., è quanto meno necessario che “la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione (Corte cost. 2007 n° 190). Infine, occorre rilevare che, secondo una diffusa ricostruzione, la lettura congiunta degli artt. 24 e 113 Cost., assoggettando l’attività della P.A. al controllo dell’autorità giudiziaria, presuppone che la stessa non possa svolgersi in contrasto con norme di Legge, destinate a fungere da parametro del controllo giudiziario. In conclusione, l’ente di previdenza forense col Regolamento per cui è ricorso ha compiuto violazione di legge (id est: illegittimità costituzionale dell’art. 21, commi 8 e 9 della Legge 2012, n° 247 per violazione del principio di legalità  ex artt. 23, 97, 113 Cost.; violazione del canone di ragionevolezza della Legge ex art. 3 Cost.), in modo del tutto arbitrario e incontrollato - stante l’assenza di criteri puntuali e precisi fissati a tal fine dal legislatore (quantunque avendo esso legislatore escluso, in ogni caso, per i professionisti sotto i parametri reddituali, la contribuzione ordinaria) - mediante la determinazione di un contributo obbligatorio c.d. agevolato (invero riservato solo ai primi anni di esercizio della professione, di poi agganciando questi professionisti alla contribuzione ordinaria, in palese violazione del disposto normativo dell‘art. 21 Legge n° 247/2012).

§. 2. Violazione di legge: 1) Illegittimità dell’art. 21, commi 8 e 9, della Legge 2012, n° 247 per violazione dei principi comunitari sulla concorrenza  ex art. 117 Cost. e 106 TFUE e 16  della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Illegittimità costituzionale della Legge 2012, n° 247 per violazione dell’art. 41 Cost.; 2) Illegittimità costituzionale dell’art. 21, commi 8 e 9 della Legge n° 247/2012 per violazione degli artt.  2, 3, 4 e 33, comma 5 , 41 e  53 Cost. Illegittimità dell’art 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012 per violazione degli artt. 15, paragrafo 1, e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Và, altresì, denunciata la violazione dei principi comunitari sulla concorrenza realizzata dalla previsione censurata, la quale lascia all’arbitrio dell’ente di previdenza forense il potere di fissare gli anzidetti contributi. Quest’ultima conseguenza discende, infatti, dall’assimilazione delle professioni intellettuali all’attività di impresa operata dalla giurisprudenza comunitaria, assimilazione che determina, quindi, l’assoggettamento delle professioni intellettuali ai principi comunitari sulla concorrenza vigenti per le imprese, e in particolare al divieto di porre in essere misure restrittive della concorrenza ex art. 106 TFUE. L’ente di previdenza, infatti, essendo composto esclusivamente da rappresentanti del vertice del ceto professionale degli avvocati (il diritto di elettorato passivo spettando, infatti, solo agli avvocati con più di dieci anni di regolare e continuativa iscrizione alla Cassa), appare, ictu oculi, essere stato condizionato, nel determinare la contribuzione previdenziale, dall’interesse corporativo di limitare l’accesso alla professione, con l'effetto di restringere la concorrenza. Da tale assimilazione consegue, altresì, che le norme censurate violano la libertà d’impresa sancita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, perché producono l’effetto di impedire e restringere il libero dispiegarsi della concorrenza. La previsione censurata, inoltre, si pone in contrasto con l’art. 41 Cost. in quanto non rispetta il limite costituzionale secondo cui l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla dignità umana, non potendo certo dirsi che la suddetta previsione persegua un interesse generale, ossia quello di tutti gli avvocati, bensì soltanto l’interesse degli avvocati facenti parte degli studi più facoltosi seppur ignari dell’agevolazione ricevuta. Le norme denunciate, peraltro, ledono la dignità morale dei soggetti che hanno conseguito l’abilitazione professionale, ma non hanno la possibilità di sostenere gli oneri contributivi fissati dall’ente di previdenza forense, costringendoli, pertanto, a cancellarsi dall’Albo ovvero a non iscriversi ad esso, precludendo loro, quindi, la possibilità di esercitare l’attività professionale e di realizzare in tal modo la propria personalità. Và, altresì, sottolineato che, a livello interno, l’applicabilità alle professioni regolamentate dei principi sulla concorrenza  è prevista  dal D.L. n° 138/2011 conv. in Legge n° 148/2011 ove si stabilisce che i principi sulla concorrenza devono ispirare le professioni regolamentate e quindi essere garantiti dagli ordinamenti professionali  (vedansi art. 3 D.L. n° 138/2011 conv. in Legge n° 148/2011). In particolare, l’art. 3, comma 5, Legge n° 148/2011 cit. prevede “che fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 quinto comma della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza…Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:  a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista”.  L’art. 21, commi 8 e 9 della Legge 2012, n° 247 collega automaticamente l’iscrizione alla Cassa Forense alla semplice iscrizione all’Albo degli avvocati, facendo nascere conseguentemente e immediatamente l’obbligo del pagamento del contributo previdenziale indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito. Tale previsione, quindi, sostanzialmente, subordina, in modo del tutto irragionevole, contraddittorio e discriminatorio, il diritto di iniziare o continuare a svolgere la professione di avvocato alle condizioni economiche e, dunque, al patrimonio di chi può, per la fortuna di avere un genitore con uno studio legale avviato ovvero una situazione economica florida derivante da altre tipologie reddituali, adempiere all’obbligo di pagare il suddetto contributo, valorizzando in tal modo requisiti patrimoniali, anziché le reali capacità professionali e il patrimonio intellettuale di conoscenza  del singolo individuo. Non si può, tuttavia, nel quadro normativo europeo e costituzionale nazionale ammettere che le condizioni patrimoniali rappresentino un valido discrimen ai fini della valutazione dei requisiti per l’esercizio della professione di avvocato, pena l’irragionevolezza delle norme censurate. E, infatti, le condizioni economiche e il patrimonio rappresentano dati irrilevanti e quindi assolutamente inconferenti nella valutazione dei requisiti per l’esercizio di una professione spiccatamente “intellettuale” che dovrebbe valorizzare esclusivamente requisiti inerenti il patrimonio intellettuale del soggetto, come d’altronde si evince dallo stesso sistema costituzionale italiano, il quale all’art. 33, comma 5, Cost. prevede, per l’accesso e l’esercizio delle professioni regolamentate, esclusivamente il requisito dell’abilitazione che si consegue tramite un Esame di Stato. Esame di Stato che consiste, per l’appunto, in prove scritte e orali vertenti su materie giuridiche e, quindi, volte a valutare le capacità intellettuali e la preparazione tecnica dell’aspirante avvocato. Ciò induce a ritenere che qualsiasi impedimento o limitazione all’esercizio della professione di avvocato deve ritenersi in contrasto con il citato art. 33, comma 5, Cost. La Legge censurata, inoltre, tratta in modo eguale situazioni diverse, violando il principio di parità di accesso al mercato dei servizi legali, non potendo, infatti, parificarsi ai fini contributivi chi inizia a svolgere la professione di avvocato e chi si è già affermato nel campo lavorativo, perché da lungo tempo esercita l’attività di legale. Pertanto, l’art. 21, commi 8 e 9 della Legge professionale viola il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. poiché stabilisce, con l’imposizione del suddetto contributo previdenziale sganciato dal reddito, un trattamento uguale per situazioni diseguali. E, infatti, il  citato art. 21, commi 8 e 9, opera una discriminazione fondata sulle condizioni personali e sociali dell’individuo, ponendosi in contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.). Il testo di Legge in esame, quindi, inevitabilmente costringe chi non ha la capacità economica per assolvere ai pesantissimi obblighi contributivi, vieppiù crescenti nel tempo, imposti dalla Cassa Forense a cancellarsi dall’Albo, impedendogli per tal via di esercitare la professione e, quindi, di realizzare la propria personalità, in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, personalità di cui, certamente, la professione scelta costituisce la proiezione nel campo lavorativo. Manifesta appare, dunque, la violazione da parte delle norme censurate anche dell’art. 4 Cost. che riconosce il fondamentale rilievo costituzionale del diritto al lavoro proclamando solennemente  che la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Invero, non si può negare che l’imposizione del suddetto contributo minimo, anziché creare le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, lo ostacoli in modo grave. Né può essere sottaciuto che il combinato disposto dell’art. 21, commi 8 e 9, viola il canone di ragionevolezza ed equità delle leggi ex art. 3 Cost. A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha desunto dall’art. 3 Cost. “un canone di “razionalità” della Legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell’esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità […] ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l’eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa” (Sentenza n° 87 del 2012). E, infatti, non può qualificarsi ragionevole una previsione di Legge che impone il versamento di un contributo minimo di elevata entità indipendentemente dalla considerazione del raggiungimento di un adeguato reddito che consenta di adempiere all’obbligo previdenziale unitamente agli altri obblighi fiscali, quali l’IVA, l’IRPEF, IRAP, TARI, TASI, senza privare al contempo il soggetto del minimo vitale per sopravvivere. Orbene, tale previsione produce conseguenze inique a danno dei meno abbienti in spregio al principio di equità, che secondo la Sentenza della Corte di Cassazione 2011, n° 12408, va intesa come parità di trattamento e come strumento di eguaglianza perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile e i casi analoghi in modo analogo. Inoltre, evidente risulta la mancanza di coerenza logica e teleologica della Legge censurata e quindi l’irrazionalità di quest’ultima, laddove all’art. 1, comma 2 lettera d) afferma che l’ordinamento forense favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare per le giovani generazioni, con criteri di valutazione di merito, e al successivo art. 3, comma 1, proclama solennemente che l’esercizio della professione di avvocato deve essere fondato sul giudizio intellettuale, per poi sancire all’ art. 21, commi 8 e 9 principi opposti (comma 8: “l’ iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di  previdenza”; comma 9: “l’obbligo di versamento dei minimi contributivi nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali“) che valorizzano non di certo criteri di valutazione di merito o qualità intellettuali dell’individuo, bensì dati economico-patrimoniali dipendenti da variabili fortuite - quali eventuali conoscenze professionali redditizie, fortuna nel trovare potenziali clienti facoltosi, background sociale di “rilievo” etc. -  con l’effetto di contenere completamente l’accesso alla professione nei confronti di chi non possieda la capacità economica necessaria al versamento degli “oneri” contributivi previdenziali. Evidente, dunque, risulta l’ostacolo alla concorrenza creato dalla normativa censurata, la quale impedisce (persino di iniziare) l’esercizio della professione ai soggetti con reddito (proprio e/o familiare) basso o nullo. Orbene, occorre sottolineare come costituisca dato di comune esperienza quello secondo cui l’avvio di uno studio legale richieda numerosi anni per la formazione e acquisizione di una  clientela, mentre l’obbligo contributivo impedisce di attendere quegli anni necessari per l’affermazione nel campo professionale a chi quegli anni non può aspettare di far decorrere, perché costretto a cancellarsi dall’Albo (per non poter pagare da subito contributi previdenziali di tal guisa) al fine di evitare un insostenibile indebitamento previdenziale. Và, oltretutto, segnalata la mancanza di coerenza teleologica della previsione di cui all’art. 21, commi 8 e 9 e, quindi, l’irrazionalità della stessa, essendo evidente che l’obiettivo della norma censurata non sia quello di garantire la pensione ai nuovi iscritti, ma di produrre uno sfoltimento degli Albi attraverso la cancellazione degli avvocati che non raggiungono un reddito sufficiente ad assolvere il pagamento del contributo minimo soggettivo. Ciò si evince dal fatto che il Regolamento attuativo prevede un ampio margine di tempo per dare modo agli iscritti agli Albi di cancellarsi, indice, ciò, della consapevolezza da parte dell’ente di previdenza dell’effetto (o meglio dell’obiettivo) principale che l’iscrizione alla Cassa determina, ossia la cancellazione dall’Albo. L’irragionevolezza denunciata assurge al suo massimo livello se si considera che, comunque, il versamento dei contributi è imposto a prescindere da ogni considerazione relativa all’età del soggetto che si iscrive all’Albo, il quale, dunque, potrebbe  non raggiungere in relazione all età di iscrizione alla cassa (ad es. 40 anni) il numero di anni contributivi necessari per l’ottenimento della pensione. Le norme denunciate, dunque, sono da ritenersi illegittime per violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza nella parte in cui non prevedono l’esenzione dall’iscrizione alla Cassa di categoria per chi al momento dell’iscrizione alla Cassa ha raggiunto un’età tale da non potere più maturare il numero di anni contributivi necessari per l’ottenimento della pensione. Il combinato disposto dei commi 8 e 9 dell’art. 21 viola, inoltre, il principio di proporzionalità come delineato  dalla giurisprudenza costituzionale. Segnatamente, quest’ultima ha sottolineato che lo scrutinio di ragionevolezza, in ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, impone, inoltre, alla Consulta di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e, pertanto, incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (Sentenza n° 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Sentenza n° 1 del 2014). In applicazione di tali principi, può affermarsi che il diritto al lavoro - sancito dall’art. 4 Cost. e dall’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - e la  libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) siano stati sacrificati in modo eccessivo dalla normativa censurata. Giova evidenziare che il canone di proporzionalità, di converso, sarebbe stato rispettato fissando la contribuzione previdenziale in misura proporzionale al reddito imponibile, come nel sistema della Gestione Separata Inps. La normativa in esame pregiudica, altresì, la libertà professionale e il diritto di lavorare sanciti, quali fondamentali diritti della persona, dall’art. 15 paragrafo 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Segnatamente, l’art. 15 riconosce che ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare liberamente una professione liberamente scelta o accettata, laddove l’avverbio liberamente sottintende l’assenza di ostacoli che possano impedire o compromettere l’esercizio della professione. Le norme scrutinate violano, inoltre, il disposto dell’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul patrimonio o la nascita, non potendo, pertanto, le condizioni economiche rappresentare un ostacolo e comunque un valido discrimen ai fini della valutazione dei requisiti per l’esercizio della professione di avvocato. Alla luce dei superiori rilievi va dichiarata, pertanto, l’incompatibilità della Legge di riforma della professione di avvocato con la normativa comunitaria e segnatamente con gli artt. 15 paragrafo 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, la quale, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,  ha ricevuto nel primo comma dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea il riconoscimento dello stesso valore giuridico dei Trattati, consacrandone in tal modo l’avvenuta “comunitarizzazione”. Come già detto, la normativa censurata realizza, inoltre, una violazione dei principi comunitari sulla libertà di concorrenza. Quest’ultima affermazione consente, dunque, di evidenziare un vizio di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica delle norme censurate e quindi l’irrazionalità delle stesse, in quanto esse si pongono in contrasto con quanto previsto dal D.L. n° 138/2011 conv. in Legge n° 148/2011, dove si stabilisce che i principi sulla concorrenza devono conformare le professioni regolamentate e quindi essere garantiti dagli ordinamenti professionali (vedasi art. 3 D.L. n° 138/2011 conv. in Legge n°148/2011). In particolare, l’art. 3, comma 5, Legge n° 148/2011 prevede “che fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 quinto comma della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza…Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:  a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista“. Sotto altro profilo, si deve rimarcare che i limiti posti dalle norme censurate all’esercizio della professione di avvocato dovrebbero essere ritenuti irragionevoli in quanto finalizzati ad  assicurare la pensione alla  categoria  degli avvocati in età più avanzata ed ormai prossimi alla pensione, i quali hanno operato durante una periodo economico differente e più favorevole di quello attuale, e che, comunque, rappresentano soltanto una parte dell’intera categoria dell’avvocatura. I limiti tracciati all’esercizio della professione consistenti nell’obbligatoria produzione di reddito per assolvere agli obblighi della previdenza forense, si presentano oltremodo irragionevoli e discriminatori se solo si considera la natura (meramente fortuita) delle situazioni che possono determinare la capacità di assolvere agli obblighi previdenziali, e che la riforma dell’ordinamento forense con una sorprendente capacità bisnoetica degna del Grande Fratello di orwelliana memoria definisce requisiti di merito (art. 1, comma 2, lett. d) ) pur non avendo nulla a che fare con il “merito“. Tali situazioni possono, infatti, consistere ad  es. nella fortuna e non certo nel merito di avere un genitore con uno studio legale avviato o una situazione economica florida derivante da altre tipologie reddituali, possesso di cespiti patrimoniali, incarichi conferiti per via di amicizie politiche o conoscenze influenti, amicizie e conoscenze che difettano certamente a chi nasce da una famiglia modesta. In altre parole, non esiste alcuna regola sociale o scientifica che asserisca in modo incontrovertibile che il merito sia da collegare sempre ed inevitabilmente a un portafoglio clienti  numeroso e ben remunerativo. La parzialità direttamente discriminatrice della riforma della previdenza forense non può trovare cittadinanza in un paese democratico che si conforma ai principi comunitari della concorrenza e che tutela i diritti inviolabili della persona previsti dai principi fondamentali della Carta Costituzionale di cui agli artt. 2, 3, 4, e non ultimo dagli artt. 24 e 33 Cost. Ulteriore profilo d’incostituzionalità investe la violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività sanciti dall’art. 53 Cost., in quanto il combinato disposto dei commi 8 e 9 della Legge 2012, n° 247, collegando l’iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense alla semplice iscrizione all’Albo impone a qualunque iscritto all’Albo il pagamento di una contribuzione indipendentemente da qualunque manifestazione di effettiva capacità contributiva e quindi di ricchezza, cosicché chi ha da poco iniziato a svolgere  la professione  senza avere ancora trovato clienti o chi, per sfortuna,  quell’anno non ha avuto redditi, deve ugualmente corrispondere una contribuzione (ma COME poi?) pur non avendo  avuto ricavi  e, quindi, prodotto redditi tassabili. I principi costituzionali citati, ma prima ancora il canone di ragionevolezza, comporta che chi non ha prodotto redditi nulla deve corrispondere. Inoltre, il sistema delineato dagli articoli scrutinati viola il principio di progressività poiché stabilisce che chi non ha prodotto reddito deve ugualmente corrispondere, mentre chi ha percepito redditi professionali minimi subisce un sacrificio certamente non proporzionale rispetto al reddito prodotto, come invece impone il principio di progressività. Altro profilo di irragionevolezza investe, altresì, la previsione dell’art. 21 commi 8 e 9 laddove collega l’iscrizione alla Cassa all’iscrizione all’Albo, iscrizione quest’ultima che rappresenta un dato formalistico e non indicativo di  una reale capacità contributiva,  potendo l’iscrizione all’Albo essere determinata da vari motivi non collegati alla produzione di reddito. È noto, infatti, che l’iscrizione all’Albo costituisca un requisito per la partecipazione al concorso di magistrato ordinario, essendo intervenuta solo nel 2010 la sentenza della Corte Costituzionale n° 296/2010, la quale ha censurato la normativa in materia di accesso alla Magistratura ordinaria nella parte in cui non prevedeva tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l’abilitazione all’esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo Albo degli avvocati. Si è, dunque, verificata la situazione di chi si è iscritto all’Albo prima del 2010 per godere di un requisito di ammissione al concorso in Magistratura, ma che nell’incertezza  dell’esito del concorso è rimasto iscritto all’Albo per vari anni, essendo noti i lunghi tempi per la preparazione  al suddetto concorso, dipendenti anche alle cadenze temporali dei bandi e dai tempi di correzione degli elaborati. L’irragionevolezza della previsione in esame si manifesta in modo ancor più eclatante se solo si considera che non è possibile stabilire i tempi occorrenti per l’avvio dell’attività di avvocato, ben potendosi verificare il caso di colui il quale dopo 10 anni di iscrizione all’Albo  non trova, nell’attuale congiuntura economica per di più, dei  canali di clientela che gli consentano di produrre reddito.
§. 3. Premessa sul problema interpretativo dell’art. 21 Legge n° 247/2012.
Sintesi: l’iter legislativo è pervenuto al concetto di “continuità professionale” svincolata dal reddito e all’ampliamento autoritativo (iscrizione ex officio) del “popolo” di Cassa Forense; la notoria autonomia normativa della quale  non può tuttavia giungere fino a derogare o abrogare norme costituzionali o internazionali dalle prime richiamate.
E’ qui esposto sommariamente l’iter legislativo che ha condotto alla formulazione della normativa impugnata e le “criticità” legate alla autonomia normativa di Cassa Forense e i suoi limiti. Occorre premettere che il progetto di riforma della professione forense (14 luglio 2009) prese le mosse dal CNF, il quale si proponeva di portare a soluzione in tempi brevi l’annoso problema della enorme proliferazione del numero dei legali in Italia, (dei quali, peraltro, essi non hanno alcuna colpa avendo superato un regolare Esame di Stato notoriamente molto difficile). Il progetto introduceva, per l’esercizio della professione, il “nuovo” requisito della “continuità”, e – in difetto di quest’ultimo – la cancellazione amministrativa (d’ufficio) dall’Albo con l’espulsione dalla professione. Concetto mutuato dalla Legge n° 576/80, la quale in campo previdenziale è la c.d. “continuità” che ha, ormai da più trent’anni, sottratto all’avvocato iscritto a Cassa Forense l’anno contributivo nel caso in cui costui, pur avendo versato contributi “minimi”, non ha raggiunto e mantenuto (sia pure con qualche temperamento) tetti determinati dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, sia come reddito netto che come volume d’affari (c.d. “continuità previdenziale”), implicando, quindi, la perdita del diritto alla pensione. Lo strumento di controllo per verificare la situazione di tutti gli iscritti all’Albo è l’obbligo di trasmettere annualmente i dati fiscali a Cassa Forense per mezzo di un apposito documento (denominato “mod. 5”), strumento rimasto tranquillamente in vita anche dopo l’introduzione dell’art. 18 Legge n° 241/90 e tuttora vigente nonostante la possibile e telematica acquisizione di tali dati direttamente dall’Anagrafe Tributaria. Tali “tetti”, in origine bassi, sono notoriamente aumentati a livello esponenziale perché fondati sul calcolo della media “dei più alti redditi” e non sulla media di tutti i redditi (alcuni avvocati hanno guadagnato negli ultimi 30 anni sempre di più). Ne è scaturito che, nel corso del tempo, molti sono stati espulsi dal sistema di Cassa Forense, perché – a causa da un lato della progressiva restrizione del settore contenzioso (tipico campo operativo degli avvocati) e dell’aumento della concorrenza dall’altro (visto il regolare, annualmente fatidico, svolgimento degli Esami di Stato) – hanno finito con l’accumulare tanti di quegli anni di inutile contribuzione (ovvero al disotto dei parametri) che, alla fine, si sono avvalsi della norma che consentiva loro di iscriversi in alternativa all’INPS, mantenendo così una contribuzione “silente”. (Peraltro, qualora costoro avessero superato i “parametri”, erano obbligati per Legge a re-iscriversi a Cassa Forense, qui mantenendo peraltro – con ogni probabilità – la contribuzione “silente”, a causa della trascorsa discontinuità previdenziale). Per un certo tempo ha avuto vigore la norma originaria che consentiva agli “esodati” di recuperare almeno in parte i contributi versati. Successivamente questa norma è stata soppressa. Il progetto di Riforma Forense, presentato alla Commissione Giustizia del Senato, nelle precedente Legislatura, (denominato progetto “Mugnai-Alpa”) ha trasformato la continuità “previdenzialeda condizione per la validazione dell’anno contributivo a condizione vera e propria per l’esercizio della professione forense, affidando ai Consigli dell’Ordine il potere di “bonifica” non solo per nuovi iscritti, ma anche per coloro che erano iscritti prima. Questi ultimi, per apposita norma transitoria, avrebbero avuto soli tre anni per mettersi al passo con il “nuovo requisito”. In sede parlamentare tale cancellazione “amministrativa” è stata sostituita da quella “disciplinare” perché è stato introdotto un procedimento nel quale l’avvocato “poco produttivo” viene chiamato in contraddittorio a discolparsi, fornendo giustificazione del proprio stato e poi cancellato dall’Albo ex art. 21 comma 1 Legge n° 247/2012 e Relativo Regolamento in via di approvazione da parte del Ministero di Giustizia. Nell’ultimo passaggio del ddl in Parlamento, si sono addensati i sospetti che la norma, (per quanto logicamente collegabile al capzioso ragionamento che l’avvocato “minore” sarebbe “poco esercitato” e quindi pericoloso per il Cliente), fosse in palese conflitto con i principi di non discriminazione e libera concorrenza contenuti in varie norme di diritto internazionale e forse anche lontana dall’art. 3, 2° comma della Cost., per cui si è arrivati a due modifiche fondamentali:
1. Il concetto di continuità (prima previdenziale, poi divenuta professionale) è stato disancorato da qualsiasi riferimento al reddito (quindi, si presume, a qualsiasi riferimento economico) e la determinazione rinviata ad apposito Provvedimento del Ministero di Giustizia;
2. L’iscrizione all’Albo è divenuta – automaticamente – anche iscrizione al sistema di Cassa Forense, sistema in cui tutti debbono rientrare, anche quelli che, esercitando un diritto al tempo legittimamente riconosciuto, ne erano usciti. Anziché costituire per essi, nei quali rientrano le parti ricorrenti, una gestione autonoma separata, come avvenuto presso l’INPS, l’art. 21, infatti, impone, in seno a Cassa Forense, un regime “agevolato” stabile (non transitorio) che, nelle intenzioni “buone” del legislatore, non dovrebbe precludere né la possibilità di esercitare la professione, né la possibilità, sia pure teorica, di conseguire un trattamento pensionistico minimo, mentre dovrebbe essere attuato nel rispetto dell’art. 1 della L. n° 247/2012. La norma, frutto di un evidente compromesso, rappresenta, quindi, un cambiamento rispetto a quella originaria. In caso opposto risulterebbe, a parere dei ricorrenti, in contrasto con i principi dell’art. 1, che, invece, si vogliono rispettati. E quindi, secondo i firmatari del presente ricorso, meriterebbe allora il vaglio della Consulta. Alla radice del problema vi è, indubbiamente, la valutazione che inerisce l’autonomia normativa dell’Ente, nel quadro del D.lgs n° 509/1994, più volte e da più parti riaffermata. Nell’esercizio di quest’ultima, l’Ente può anche abrogare o modificare norme di Legge (per tutte: Cass.civ. n° 24202/09). Tuttavia, il Regolamento adottato da Cassa Forense, esula dai limiti imposti a detta autonomia, in quanto si tratta di adottare una regolamentazione che riguarda anche chi, iscritto ope legis, non ha presentato alcuna domanda di iscrizione all’Ente, ovvero se ne è legalmente cancellato. Solo grazie ad una norma di Legge (l’art. 21 L. n° 247/12 appunto) la Cassa Forense si trova a esercitare il suo potere normativo “entro più ampi confini” e quindi, pur mantenendo ampia discrezionalità, è tenuta a rispettare nella propria autonomia le regole che la norma sovraordinata le impone. Ne consegue che l’art. 21 Legge 247/2012 è “norma sovraordinata a  carattere cogente” (e non meramente dispositiva), quindi inderogabile dall’Ente per suoi contenuti, che sono suscettibili ovviamente di opportuna valutazione interpretativa, in senso conforme all’art. 1 Legge n° 247/2012, alla Costituzione della Repubblica, al Diritto Europeo, alla normativa e giurisprudenza EDU e CEDU. Comunque, circa i limiti di detta autonomia normativa, si deve almeno riconoscere che questa ultima incontra quanto meno gli stessi limiti del Legislatore ordinario, non certo potendo abrogare o derogare alle norme della Costituzione o quelle di fonte pattizia internazionale da questa richiamate (art. 117). Il compito affidato dalla Legge a Cassa Forense non è arduo. Tale compito si appalesa impossibile. Infatti, l’art. 21 della Legge n° 247/2012 vorrebbe conciliare l’inconciliabile. Non ci si può nascondere, infatti, che, stante l’attuale congiuntura economica, almeno 100.000 Colleghi si trovano nella impossibilità di conseguire un reddito sufficiente ad accantonare un capitale bastevole ad assicurare (anche secondo il metodo contributivo) un trattamento pensionistico degno di tale nome. Non è esagerato ipotizzare che, in futuro, verosimilmente, molte migliaia di colleghi si aggiungeranno a essi. Siamo, dunque, di fronte ad un dilemma di ordine politico. Da un canto, esiste l’eventualità (a lungo perseguita dal progetto originario “Mugnai-Alpa”) di subordinare il quotidiano esercizio della professione di avvocato (che consiste nella difesa dei diritti dei cittadini nelle aule giudiziarie) a condizionamenti di tipo economico. E poco importa se il condizionamento potrà consistere nell’imporre il raggiungimento di un certo reddito e/o volume d’affari (come originariamente proposto) o nel concorrere obbligatoriamente ad una forte contribuzione economica per un ente previdenziale come Cassa Forense. Infatti il condizionamento di tipo economico, sia esso legato al denaro od alla numerosità dei Clienti, sarà sempre un condizionamento in conflitto con l’art. 3 della Costituzione, secondo comma, il quale impone alla Repubblica “di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, norma questa da leggere certamente in “combinato disposto” con quanto prevede il successivo art. 4, che sancisce il diritto-dovere di ogni cittadino “al lavoro o ad una attività o funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”. Dall’altro canto, esiste l’eventualità di lasciare che l’esercizio della professione torni ad essere libero da condizionamenti estranei alla sua missione più delicata che non consiste nell’amministrare i condomini, nell’aiutare la giustizia per la vendita dei beni pignorati, nell’assicurare la curatela dei fallimenti o delle persone inabili, nell’esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, etc., ma consiste principalmente (è impossibile negarlo) nell’accettare o rifiutare liberamente (secondo scienza e conoscenza) i casi che vengono sottoposti all’esame dell’avvocato, al quale si rivolgono i cittadini per la protezione dei propri diritti nel segreto dello Studio. Ovvio è, però, che negli Studi, quest’ultimi debbono trovare operatori liberi da condizionamenti, che non li costringano, nella necessità, a mistificare la verità, o – peggio – ad alterare la serena applicazione delle norme, in spregio alla verità, alla logica ed alla giustizia. Non è chi non veda che l’art. 21 della L. n° 247/2012 introduce una inammissibile distorsione, turbando inevitabilmente il quotidiano esercizio della professione di avvocato che, per quanto regolamentata, deve restare libera secondo quanto stabilito dall’art. 33 Cost. sia pure se gravata dai vincoli deontologici e da numerosi e delicati doveri di carattere pubblicistico. Ma vi è di più: in quale condizione si troverebbe l‘avvocato, nel pattuire il proprio mandato, se il cliente fosse consapevole che la perdita dell’incarico potrebbe significare per l’avvocato la perdita della libera facoltà di esercitare la professione? Quest’ultimo sarebbe costretto ad accettare qualunque compenso, anche il meno dignitoso, oppure a imporre il proprio onorario in forma autoritativa, al termine dell’incarico, secondo una prassi forse tradizionale, ma sicuramente in contrasto con il principi più moderni dell’Unione, che prevedono la libera concorrenza e, con essa, la consapevole scelta tra diversi professionisti, non solo sulla base della fama, ma anche sulla base del corrispettivo richiesto. La situazione di precarietà e debolezza del professionista sarebbe poi ancora più aggravata dalle imposte che si aggiungono al corrispettivo e che qualche cattivo avventore potrebbe invece invitare ad evadere, stante le circostanze. Il condizionamento economico che l’art. 21 Legge n° 247/2012 mira ad introdurre parte, inoltre, da un principio di discriminazione in conflitto con la parità di concorrenza, capace di diffondersi, come un “virus”, anche negli altri settori economici. Quello secondo cui chi lavora poco, pur essendo stato giudicato idoneo in un Esame di Stato, non ha diritto di lavorare affatto. L’”humus” in cui si può diffondere tale “virus” è particolarmente favorevole, soprattutto nel settore legale. In questo, infatti, si assommano, da un lato, la crisi economica in cui versa l’Italia e, dall’altro, la grave crisi che attraversa la Giustizia. Come a tutti noto, non passa giorno ormai in cui le sedi giudiziarie, (Tribunali, Giudici di Pace, Tribunali Amministrativi) non si spengano, ormai, come tante candele al soffio del vento. Ma proprio per questo è necessario che le regole siano rispettate e che sia lasciato alla libera scelta di ciascuno di abbandonare o no la partita, senza “forzature” in conflitto con quell’ordinamento comunitario al quale l’art. 117 della Costituzione ha sottoposto il Legislatore.
§. 4. Vizio di violazione di legge.
SINTESI: Il provvedimento impugnato è tardivo perché adottato dopo la scadenza del termine di un anno. Nonché illegittimo per eccesso di delega in quanto esso Regolamento ha operato una revisione dell’intero assetto previdenziale, oltre i limiti della norma delegante (art. 21, commi 8 e 9, Legge n° 247/2012).

Violazione dell’art. 21 della Legge n° 247/2012 c. 9, periodo 1°, nonché violazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n° 247/2012 per eccesso di delega, nonché violazione dell’art. 20 del Decreto Interministeriale 28 settembre 1995 e successive modificazioni.

Il summenzionato articolo di Legge stabilisce che i minimi contributivi in questione debbono essere “determinati” entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (02.02.2013), nella specie entro la mezzanotte di sabato 1 Febbraio 2014, al più tardi lunedì 3 Febbraio 2014, giusta l’art. 155 C.p.c., come integrato dalla L. n° 263/2005. Tale termine è stato fissato allo scopo di stabilire una precisa cadenza tra l’intervento di questo Regolamento “di esecuzione” e quello “di attuazione” per l’accertamento inerente la continuità professionale di cui al comma 1. Questo secondo Regolamento – giusta l’art. 1 – comma 3, deve essere adottato “ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n° 400, entro due anni” dal vigore della L. n° 247/2012. Il primo Regolamento, invece, è soggetto al medesimo “iter” al quale sono stati soggetti anche gli altri Regolamenti di Cassa Forense, “iter” stabilito dall’art. 3 comma 2 D.lgs n° 509/1994 e che si conclude solo avanti i Ministeri vigilanti. L’idea è quella di coordinare opportunamente i due interventi nel tempo, facendo sì che tra di essi vi sia almeno un ragionevole intervallo. Perché, altrimenti, differenziare i tempi dei due Regolamenti, che ineriscono entrambi rilevanti aspetti attuativi della Legge di Riforma? Il legislatore ha trascurato, ma solo da un punto di vista lessicale, il fatto che entrambi i Regolamenti vedono il proprio ingresso nell’Ordinamento Giuridico condizionato dall’adozione e pubblicazione di un apposito Atto da parte dei rispettivi Ministeri competenti. E’ dunque ragionevole ritenere che il termine fissato sia non meramente ordinatorio, ma decadenziale, proprio per lo scopo di evitare la sovrapposizione nell’applicazione di normative funzionalmente differenti, l’una rivolta ad accogliere tutti gli avvocati in seno al sistema previdenziale, l’altra rivolta a escludere dalla professione (Albo e Cassa Forense). L’ordinato susseguirsi dei provvedimenti, e l’ordinata realizzazione della Riforma, infatti, esige innegabilmente il coordinamento dei due interventi. In un primo tempo il Legislatore prescrive di accogliere – indifferenziatamente – tutti gli iscritti all’Albo nel campo previdenziale. In un secondo tempo, una volta definito il primo intervento, prescrive che si proceda all’accertamento dei requisiti per la permanenza e quindi alla espulsione. Non è ragionevolmente ammissibile ritenere che, mentre si accoglie nell’ambito della tutela previdenziale l’iscritto, contemporaneamente si possa considerare il suo diritto a permanere o meno nel novero degli Avvocati. Affinché tale coordinamento possa avvenire, tuttavia, non è possibile interpretare la norma nel senso che il termine di un anno sia stato rispettato sol che sia avvenuta la semplice “proposta” da parte di Cassa Forense, potendosi prolungare il procedimento ben oltre nel tempo, in attesa del provvedimento dei Ministeri vigilanti. Anche perché la “proposta” ha un efficacia meramente  interna alla procedura, e la data in cui essa è avvenuta non può assumere rilevanza per l’esterno, visto che, potendo essere negata l’approvazione ministeriale, essa è suscettibile di essere ripetuta più volte fino a raggiungere l’approvazione dei Ministeri Vigilanti. Quindi, la “determinazione” non può essere che l’ “ultima” proposta (quella che viene finalmente approvata) che si “identifica” e viene “esternata” con l’Atto Ministeriale. Concludendo, il concetto di “determinazione”, per quanto collegato alla proposta, deve riferirsi, necessariamente, all’esito finale del procedimento di formazione dell’atto normativo, esito che consiste nella pubblicazione dell’Atto Ministeriale di approvazione del Regolamento sulla G.U.; solo in questo istante, infatti, la “determinazione” assume carattere certo e definitivo e ad essa consegue la sua esecutività: prima sarebbe sempre suscettibile di rettifica, in seguito alle osservazioni dei Ministeri Vigilanti. Per i motivi di cui sopra, la “determinazione” del Regolamento impugnato, cioè l’Atto di approvazione, è pervenuta in tempi tardivi, rispetto a quello fissato dalla Legge, per cui l’Autorità procedente risulta inequivocabilmente, al tempo di quest’ultimo, ormai del tutto sfornita del c.d. “potere delegato” dall’art. 21 L. n° 247/2012. Inoltre, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha adottato un Regolamento che, oltre ad individuare le soglie reddituali che danno luogo ad agevolazioni contributive, ha operato una revisione dell’intero assetto previdenziale, ben oltre i limiti della norma delegante (art. 21). Il Regolamento de quo, infatti, appartiene alla categoria delle fonti giuridiche secondarie, con rilevanza esterna, che, come quelli ministeriali, devono essere conformi alla delega che con la Legge n° 247/2012, fonte primaria, viene conferita a Cassa Forense. Il Regolamento si è allontanato decisamente dai limiti che la Legge gli imponeva, disciplinando ipotesi che con l’art. 21, commi 8 e 9, non hanno alcuna connessione né logica né giuridica. Il Ministero Vigilante conferma e da atto dell’eccesso di delega nella formulazione del Regolamento quando scrive: “Con la delibera in esame, il Comitato dei Delegati ha adottato un Regolamento, che oltre ad individuare le soglie reddituali che danno luogo ad agevolazioni contributive, ha operato una revisione dell’intero assetto previdenziale". (Nota Ministero Lavoro Regolamento art. 21 Legge n° 247/12, All. 5). Si chiede, quindi, all’Ecc. Collegio di prenderne atto, dichiarando, di conseguenza, nullo, senza entrare nel merito, il provvedimento impugnato, in quanto tardivo, nonché illegittimo per eccesso di delega in quanto esso Regolamento ha operato una revisione dell’intero assetto previdenziale, oltre i limiti della norma delegante (art. 21, commi 8 e 9, Legge n° 247/2012). In ogni caso, si chiede, altresì, la declaratoria di annullamento dell’atto impugnato per violazione dell’art. 20 del Decreto Interministeriale 28 settembre 1995 e successive modificazioni (All. A), in quanto lo stesso Regolamento per cui è giudizio risulta inficiato, nel suo iter di approvazione, dalla violazione della predetta norma. Infatti, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense nella seduta del 20 giugno 2014 (All. B) ha deliberato l’adozione del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9,Legge n° 247/2012 in violazione della procedura per l’adozione o la modifica dello statuto e dei regolamenti (art. 20 Decreto Interministeriale 28 settembre 1995 e successive modificazioni ). Infatti, l’ordine del giorno della seduta del 20 giugno 2014 prevedeva: “ORDINE DEL GIORNO Comunicazioni del Presidente; I. approvazione del verbale della precedente seduta; II. bilancio consuntivo 2013: approvazione; III. Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza: discussione generale ai sensi dell’art. 20, comma III del Regolamento Generale della Cassa; IV. relazioni dei Consiglieri di Amministrazione di riferimento sullo stato dei lavori dei Tavoli Tecnici istituiti presso il Ministero della Giustizia; V. relazioni dei Coordinatori delle Commissioni Istituzionali; VI. varie ed eventuali. Si da atto che l’ordine del giorno della seduta è stato integrato con nota del 6 giugno 2014, prot. n° 76079/P, come segue: VII. esame nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 5 giugno 2014 in ordine al Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della Legge n° 247/2012”. Tuttavia, alla luce delle raccomandazioni di cui alla nota ministeriale all’esame del Comitato, emerge che sono state integrate alcune norme già approvate dal Comitato dei delegati ed aggiunti alcuni articoli (art. 15 – norma di salvaguardia). Si rammenta che in sede di approvazione del Regolamento il Comitato ha stabilito che non potevano essere riaperti i termini per la proposizione degli emendamenti formulati rispetto ad alcuni articoli già approvati dal Comitato nella precedente legislatura. Il Comitato dei Delegati ha, dunque, recepito le raccomandazioni del Ministero del Lavoro, peraltro aggiungendo al Regolamento già approvato un nuovo articolo, senza rispettare le previsioni di cui all’art. 20 del Regolamento Generale della Cassa Forense, di talché la discussione/approvazione avrebbe dovuto essere oggetto di una specifica seduta del Comitato dei Delegati, che prevedesse peraltro l’inserimento del relativo argomento all’ordine del giorno in modo da rispettare le procedure di cui all’art. 20 del Regolamento Generale della Cassa per modifiche di carattere normativo-regolamentare. Altresì, solo il Plenum del Comitato dei Delegati avrebbe, comunque, avuto la legittimità di deliberare l’approvazione del Regolamento attuativo ex art. 21, ma erano assenti 14 Delegati su 80, come si evince dal Verbale della Seduta del 20 giugno 2014.

§. 5. Violazione di legge: 1) Conflitto del Regolamento con l’art. 21 L. n° 247/2012 interpretato in modo costituzionalmente orientato. Eccesso e sviamento di potere fra norma delegante (art. 21 Legge n° 247/2012) e norma delegata (il Regolamento); 2) ULTERIORE PROFILO DI ILLEGITTIMA SPEREQUAZIONE NEL REGOLAMENTO EX ART. 21 DELLA Legge n° 247/2012 in virtù dell’art. 9, comma 7 (“Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti“)
SINTESI: L’art. 21 prevede per gli avvocati iscritti “ope legis” l’adozione di contributi minimi speciali (“contributi nuovi ed autonomi”) e non transitori,  i quali debbono essere differenziati anche  a seconda della preesistente contribuzione per non violare i principi di non discriminazione ed eguaglianza. Il Regolamento impugnato, invece, sottopone tutti gli avvocati iscritti “ope legis” alla medesima contribuzione - di tra loro e di tra questi e gli avvocati che raggiungono o superano i parametri reddituali fissati annualmente da Cassa Forens - salvo agevolazioni transitorie che, oltre ad essere tali, non distinguono in base alla preesistente contribuzione avvenuta in favore di Cassa Forense, penalizzando ingiustamente gli uni a vantaggio degli altri.
Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione in relazione a quanto previsto dall’art. 21 L. n° 247/2012 comma 9, periodo 2°, nonché dall’art. 1 L. n° 247/2012 e, per l’effetto, dell’art. 3, 2° comma,  Cost.; 4 u.c. Cost.,  art. 33 Cost., art. 117 Cost.- pacta sunt servanda (quest’ultimo con riferimento all’art. 14 CEDU, del combinato disposto del Protocollo 12 art. 1 UE con l’art. 18 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei  Trattati del 23.5.1969, ratificato dall’Italia con L. n° 12.2.1974 n° 112, nonché con  l’art.  21 della Carta di Nizza - 07.12.2000, ora parte integrante del TUE).

L’art. 21 Legge n° 247/2012 prevede:
A - La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge,
1.   i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
2.   eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni,
3.   e l'eventuale applicazione del regime contributivo. (L. n° 247/2012 art. 21 comma 9).
B - Non e' ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. (L. n° 247/2012 art. 21 comma 10).
L’impugnato Regolamento prevede:
1 - Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti. (Art. 12, comma 3).
2 - Privati dei limiti di età, i commi 2 e 3 dell’art. 7 quindi stabiliscono:
1.   Il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa (Art. 7 comma 2 I cpv).
2.   A decorrere dall’anno 2014 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del presente Regolamento nei casi ivi previsti, o dell’art. 2, comma 2 del Regolamento dei contributi. (Art. 9 comma 1). (Vengono valutati in tal caso solo sei mesi al posto un anno ai fini pensionistici).
3.   Le agevolazioni previste per il contributo integrativo, dall’art. 6, comma 7 del Regolamento dei contributi, sono estese ad un ulteriore quadriennio mediante la riduzione alla metà del contributo minimo integrativo. (Art. 7 comma 3)
Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 commi 1 e 2 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi. (Art.7 comma 2, II cpv)

Nell’esaminare, in primo luogo, il dato letterale, l’art. 21 comma 9 (qui sopra trascritto sub A) individua due gruppi distinti:
PRIMO GRUPPO: soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali (determinati in applicazione della L. n° 576/80);
SECONDO GRUPPO: soggetti in particolari condizioni (si interpreta che siano donne in stato di gravidanza, ammalati, altrimenti abili, socialmente fragili ovvero avvocati poveri con reddito nullo o minimale etc. etc.).
Mentre per il primo gruppo debbono essere definitivamente stabiliti “minimi contributivi”, evidentemente “tutti  speciali” (e non solo alcuni) rispetto a quelli “generali” fissati per gli altri avvocati (cioè quelli che raggiungono i parametri reddituali determinati in applicazione della L. n° 576/80), solo per secondo gruppo possono essere stabilite condizioni di esenzione o di diminuzione dei contributi con caratteristiche precipue di eventualità e temporaneità. Tali caratteristiche, invece, non competono a coloro che fanno parte del primo gruppo. Nel Regolamento impugnato, invece, per gli iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali (determinati in applicazione della L. n° 576/80), non sono stati stabiliti speciali “minimi contributivi” connotati dalla stabilità, ma, per quanto svincolati dall’età, sono state stabilite solo alcune agevolazione transitorie (cioè legate a periodi di tempo limitati) e comunque limitate solo ad alcune voci di contribuzione. Quindi, il Regolamento sottopone tutti gli iscritti - anche alcune delle parti ricorrenti che, per quanto si dirà infra, rientrano nel secondo gruppo, oltre che nel primo - una volta pervenuti “a regime”, alla medesima contribuzione, senza differenziare affatto i contributi minimi, se non in via del tutto transitoria. In questo consiste la palese violazione della Legge che costituisce uno dei fondamenti della richiesta di sospensiva indicata nelle richieste finali (fumus boni juris). Al di là del dato letterale, vi è, però, anche qualcosa di più grave. L’art. 21 Legge n° 247/2012 non ammette per i soggetti che esercitano la professione di avvocato, l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza (se non su base volontaria e non alternativa) diversa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Vedasi norma qui riporta sub B). Orbene, tale divieto non può certo essere interpretato nel senso che sia stato istituito nell’esclusivo e assoluto interesse di tale Ente Previdenziale, la cui configurazione ed esistenza va rettamente concepita in funzione amministrativa come rivolta a esclusivo beneficio dell’utente,  il quale, una volta pervenuto a tarda età, deve poter contare, almeno teoricamente, su un trattamento pensionistico compatibile con la contribuzione versata. Ciò, a prescindere, beninteso, dalle modalità organizzative tecnico-contabili che riportano ai differenti sistemi di calcolo della pensione, (“retributivo” ovvero “contributivo”). La Corte Costituzionale (Sent. n° 248/1997), in particolare, ha affermato che la privatizzazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale della previdenza e dell’assistenza svolta, in quanto la modifica avvenuta con il D.gls n° 509/94 è inerente solo agli strumenti di gestione. Il carattere esclusivo della funzione attribuito a Cassa Forense implica che tale Ente assuma indubbiamente, per gli Avvocati, lo stesso identico profilo funzionale dell’INPS, dovendone assolvere gli stessi compiti previdenziali. La nuova Legge professionale ha sancito, dunque, un principio fondamentale: tutti gli avvocati, indipendentemente dal reddito professionale, hanno diritto alla tutela previdenziale. Non potrebbe, invece, essere accolta la tesi secondo la quale la norma stessa avrebbe voluto far carico gli Avvocati, che non raggiungono redditi e/o volume d’affari predeterminati da Cassa Forense, di una contribuzione più gravosa allo solo scopo precipuo di salvaguardare gli equilibri economico - finanziari dell’Ente stesso e, nello stesso tempo, penalizzare costoro inducendoli ad abbandonare la professione, in quanto, da un lato, l’Ente in questione (immutato nella sua configurazione giuridico-amministrativa) assume piena responsabilità per l’equilibrio economico finanziario che doveva mantenere con i contributi a suo tempo prestabiliti, in virtù della preesistente L. n° 576/80, mentre provocare l’espulsione dalla professione, introducendo per l’avvocato “marginale” un onere contributivo non ragionevolmente differenziato, significherebbe violare l’art. 21 là dove esso fa divieto di introdurre, per condizionare l’esercizio stesso della professione, discriminazioni (anche indirette) in base al reddito. La tesi qui deprecata urterebbe con la normativa comunitaria che vieta agli Stati obbligati (tra cui l’Italia) di introdurre discriminazioni (anche indirette) fra cittadini in base al reddito ed è vincolante per il nostro Legislatore per essere richiamata dall’art. 117 Cost. e per essere dominante la regola ermeneutica per la quale l’interpretazione preferibile delle norme interne (nella specie l’art. 21 L. n° 247/2012) deve essere quella che le ponga costantemente in armonia con tale normativa (differentemente ponendosi, pertanto, sia pure in forma subordinata, una grave questione di costituzionalità). E’ nota, poi, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Decisione 2 marzo 2010, n° 1220), secondo cui anche la normativa della CEDU, “comunitarizzata” per effetto del Trattato di Lisbona, dovrebbe oggi essere direttamente operante nel nostro O.G., senza necessità di alcuna norma di rinvio interna del nostro Legislatore. La stessa Legge di riforma, infine, premette, all’art. 1, di voler disciplinare la professione di avvocato “nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali” parafrasando lo stesso art. 117 Cost. Contra, la normativa introdotta con le agevolazioni transitorie non tiene affatto conto che la situazione fra  i “soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali” - avendo, fra l’altro, Cassa Forense COMPLETAMENTE OMESSO di disciplinare i “soggetti in particolari condizioni” fra cui rientrano, oltre ai soggetti al di sotto dei parametri reddituali, alcune delle parti ricorrenti come esposto infra - determinati in applicazione della L. n° 576/80 e quelli che invece li raggiungono, vi è grande differenza, e che poi, anche tra i soggetti qui indicati per primi, vi sono indubbiamente, almeno, tre situazioni economicamente molto distinte:
PARZIALMENTE RIMBORSATI. Coloro che si sono cancellati da Cassa Forense per aver perso in precedenza la “continuità ex. L. n° 576/80”, ma che hanno regolarmente contribuito per un periodo, (che può andare, al massimo, dal 1980 fino al 2002), in quanto iscritti a Cassa Forense ex L. n° 576/80, ma che hanno ricevuto, al momento della cancellazione, un parziale rimborso;
NON RIMBORSATI. Coloro i quali si trovano nelle stesse condizioni del gruppo di cui alla punto precedente, ma che, al momento della cancellazione, non hanno avuto alcun rimborso o perché è stata abrogata la norma che attribuiva loro tale diritto, oppure perché hanno anche ricongiunto periodi assicurativi pregressi ex L. n° 45/90, perdendo, però, con la cancellazione, la facoltà di aver il rimborso di almeno parte dei contributi versati (vedasi, per l’art. 8,  L. n° 45/90, la Circ. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 71/91 del 14.05.1991);
MAI ISCRITTI. Coloro che non si sono mai iscritti a Cassa Forense perché al di sotto dei parametri reddituali annualmente determinati da Cassa Forense, ed in più, come il ricorrente, si trovano “in particolari condizioni”
Se è vero, come è vero che i “minimi contributivi” devono essere stabiliti in modo “speciale” per i “soggetti iscritti – ope legis - senza il raggiungimento di parametri reddituali”, l’art. 21 L. n° 247/2012, interpretato in senso costituzionalmente orientato, cioè nel rispetto del principio di non discriminazione (anche indiretta), esige, invece, che si faccia adeguata distinzione, nell’imporre “speciali minimi contributivi” tra i soggetti con maggiore reddito e quelli con minore, nonché – nell’ambito di questi ultimi - tra le diversissime posizioni di cui ai nn° 1, 2 e 3 sopra identificate e l’esenzione temporanea e la diminuzione strutturale e permanente della contribuzione previdenziale per i “soggetti in particolari condizioni“. Sarebbe, infatti, ingiusto imporre gli stessi contributi senza tener conto della differenza di reddito (superiore o inferiore ad €. 10.300)  ovvero senza tener conto di chi non ha mai contribuito a Cassa Forense, di chi abbia invece contribuito, ma poi ottenuto un parziale rimborso, ovvero di chi abbia contribuito per un periodo più o meno lungo senza alcun rimborso di quanto versato (L. n° 45/80). Tale ingiustizia è poi aggravata dal fatto che si deve ritenere che ben pochi (tra coloro che sono ricompresi nei tre gruppi indicati) avrebbero poi la teorica possibilità di conseguire effettivamente una pensione. A meno che si voglia privilegiare un trattamento indiscriminato proprio per accentuare il fine di “sfoltimento” nelle fila degli operatori di settore, aggravando le perdite economiche subite da alcuni a vantaggio di altri. A chi potrebbe contestare che “il colpo di spugna” sul passato è legittimato dalla regola “legis regit actum”, si può ribadire che la preesistente normativa, per quanto potesse ritenersi ingiusta, poiché concepita solo in funzione previdenziale, non prevedeva l’automatica cancellazione dall’Albo al momento della cancellazione da Cassa Forense e, anche consentendo agli interessati l’alternativa dell’INPS, non implicava una diretta lesione del principio di non discriminazione dei cittadini-avvocati. Vi sono, altresì, diverse norme che vietano le ingiuste discriminazioni e sono tutte di rango superiore rispetto alla Legge ordinaria per cui fuori del campo di autonomia normativa di Cassa Forense. L’articolo 14 CEDU vieta le discriminazioni «fondate sul sesso, la razza, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione». Contiene, dunque, un elenco aperto, che coincide con le direttive UE ma non è esaustivo. Vero che questo principio si applica unicamente in combinato agli altri diritti sanciti nella Convenzione, ove non è protetto in modo espresso il “diritto di poter esercitare liberamente una professione o un arte”. Tuttavia, la normativa comunitaria richiamata, ossia il divieto di discriminazione basato sulla ricchezza o sulla effettiva produzione di un reddito, non si esaurisce però nell’art. 14 CEDU, ma comprende anche il Protocollo n° 12 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, art. 1 che, fu elaborato dal Consiglio d’Europa per rafforzare le previsioni della CEDU. Questa norma, a differenza del menzionato articolo 14,  vieta le diseguaglianze  in via del tutto autonoma e si applica, quindi, senza la necessità di un qualsiasi collegamento con altra disposizione CEDU. Vero che l’Italia non ha ancora ratificato detto Protocollo, ma lo ha già firmato, (a Roma, il 4.11.2000), con la conseguenza, ai sensi dell’art. 18 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei  Trattati del 23.5.1969, ratificato dall’Italia con L. n° 12.2.1974 n° 112, che l’Italia deve astenersi da atti che ne frustrino l’oggetto e lo scopo. Anche l’art. 21 della Carta di Nizza (07.12.2000) vieta le discriminazioni fondate su vari motivi, tra le quali il patrimonio. Dopo la modifica dell’art. 6 del Trattato UE avvenuta con il Trattato di Lisbona (13.12.2007, vigente dal 1°.12.2009) le norme della Carta, pur non essendo divenute l’hard law dell’UE, come da più parti auspicato, sono in ogni caso entrate a far parte integrante del Trattato stesso, con la conseguenza di influire comunque all’interno degli ordinamenti statuali. Il principio di non discriminazione in particolare, divenuto, quindi, senza limitazioni, parte integrante dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, risulterebbe certamente contrastato dall’Italia là dove la distinzione, introdotta dalla Legge interna, non possegga una giustificazione, oggettiva e ragionevole. Ovvero là dove la Legge interna non procedesse a differenziare opportunamente casi dissimili tra loro (c.d. “indiscriminazione indiretta”). La regola deve, quindi, in primo luogo, perseguire un fine legittimo e, tra i mezzi impiegati e il fine ricercato, deve sussistere una ragionevole relazione di proporzionalità. Qui, il fine di contribuzione previdenziale, esteso ope legis ai fuorusciti e ai soggetti al di sotto di determinati parametri reddituali e/o “in particolari condizioni“, al fine della salvaguardia del “sodalizio previdenziale”, ma senza giuste distinzioni e garanzie effettive per il contribuente, certo non si appalesa legittimo (in quanto sacrifica anche la regola del nemin laedere), mentre non esiste la relazione richiesta fra i costi e benefici. Il divieto di discriminazione, peraltro, è un principio insito anche nella nostra stessa Costituzione per effetto del combinato disposto degli artt. 3, 2° comma e 33 Cost. Sull’art. 3 il Prof. Sergio Sabetta, così scrive: “L'eguaglianza è definita da Leibniz come la possibilità di sostituire due termini tra loro senza che muti il valore del contesto in cui è avvenuta l'operazione, questo rapporto di sostituibilità traslato nell'ambito giuridico o morale fa sì che un elemento sulla base di determinate condizioni abbia prerogative o possibilità non diverse da un altro elemento che si trovi nelle stesse condizioni (Abbagnano)”. Nel rammentare che “l'art. 3 della Costituzione nel parlare di eguaglianza a fronte dell'eguaglianza formale introduce una eguaglianza sostanziale”, il Prof Sabetta così paventa: “il ritorno a forme di diseguaglianza senza chiari e circoscritti criteri di valutazione, i quali si riflettono anche sul principio di equità che dal principio astratto di eguaglianza in parte deriva”. E, quindi, egli sottolinea il pericolo che il concetto di  eguaglianza giunga così a fondarsi “su pre-concetti che, come tali, hanno una ambiguità ideologica che in una società tecno-scientifica si tende a rivestire di certezze scientifiche”. E conclude circa “la necessità etica di una eguaglianza che contemperi gli interessi individuali e sociali, con il riconoscimento delle ragioni morali.Ciò posto, per effetto nella normativa costituzionale richiamata, l’arte e la scienza sono liberi e l’unico “filtro” costituzionalmente contemplato è costituito dall’Esame di Stato, il quale può essere liberamente configurato. L’ostacolo di natura economica, legato alla capacità di contribuire utilmente per costruirsi una pensione, in difetto trovandosi a contribuire inutilmente impoverendosi ovvero indebitandosi anche illegalmente, non è assolutamente previsto dall’art. 33 Cost., anzi è vietato a norma del 2° comma dell’art. 3, rivelandosi un ostacolo di carattere economico alla partecipazione alla vita economica e sociale del Paese. Il contributo, che assolve la funzione di ostacolo di natura economica, irragionevolmente imposto, si presenta infine in conflitto con il dovere dei cittadini (costituzionalmente stabilito) di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 u.c. Cost.). Inoltre, la violazione della norma delegante (art. 21 Legge n° 247/2012) si appalesa lampante allorché, con palese violazione di legge (eccesso e/o sviamento di potere) la norma delegata (il Regolamento) riconosce alla contribuzione “agevolata”, disciplinata nel medesimo Regolamento, un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali. Violazione del principio di infrazionabilità dell’anno contributivo ai fini previdenziali che viene, in carenza di norma di Legge, anzi in sua palese opposizione, realizzato dal Regolamento de quo, quando la Gestione Separata Inps assicurava comunque, di là dell‘importo contributivo richiesto (in ogni caso proporzionale sempre al reddito), l’interezza dell’anno contributivo ai fini pensionistici. Non è chi non veda, tuttavia, come l’art. 21 nel disciplinare, come norma delegante, i “contributi minimi dovuti” (per i soggetti al di sotto dei parametri reddituali) si riferisca senza ombra di dubbio alcuno all’interezza dell’anno contributivo ai fini previdenziali; (tralasciando, altresì, il fatto che nessuna disciplina di “diminuzione dei contributi minimi dovuti”, ulteriormente agevolata in modo stabile, è stata, come pure stabilito dal’art. 21, prevista dal Regolamento per cui è ricorso per i “soggetti in particolari condizioni“). Inoltre, la previsione normativa dell’art. 21, che novella il sistema normativo previdenziale forense per chi anteriforma non raggiungesse i parametri reddituali per l‘iscrizione doverosa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, si appalesa come oggettivo sistema normativo in peius, in quanto nel sistema anteriforma la contribuzione dovuta alla Gestione Separata Inps era sempre proporzionale al reddito e la mancanza di reddito ovvero la sua esiguità o nullità era ininfluente sull’esercizio della professione e non causativa di sanzioni disciplinari ovvero di esodo forzoso dall’Albo. Tale ostacolo di mera natura economica e censuaria superveniens è incostituzionale, oltre che ex art. 3 comma 2 Cost., anche ex art. 2 Cost., in quanto la formazione sociale ordinamento forense (composta degli enti esponenziali degli avvocati) diventa qualcosa di molto lontano e di diverso da quel corpo intermedio ove si svolge la personalità (umana e professionale) dell’avvocato, in primis il suo diritto inviolabile di esercitare la professione forense in scienza e coscienza quando gli siano richieste le sue prestazioni professionali, senza colpevolizzazione di sorta rispetto al raggiungimento di un determinato reddito che è compito estraneo alla difesa in giudizio dei diritti dei cittadini. Vi è, inoltre, un ulteriore profilo di illegittima sperequazione nel Regolamento per cui è causa. La Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n°17892/2014 ha censurato le delibere peggiorative nei confronti di una sola categoria di assicurati. Il Regolamento in questione ex  art. 9, comma 7, esclude le agevolazioni ai contributi dovuti per retrodatazione e facoltà di iscrizione ultraquarentenni, nonché per i titolari di pensione di vecchia o anzianità di altri enti pensionistici. Ne consegue che senza agevolazioni ben pochi (e nessuno dei ricorrenti) potranno accedere sia alla iscrizione retroattiva che ai benefici per gli ultraquarantenni cosi aggravando, in termini pensionistici, la loro posizione perché arriveranno ai 70 anni senza la anzianità minima prescritta dei 35 anni e si vedranno liquidare la pensione contributiva senza integrazione al trattamento minimo dopo aver versato l’ intero contributo integrativo del 4 per cento non sul loro montante ma nella cassa comune. Inoltre, per parte ricorrente iscritto ope legis alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, non è prevista alcuna contribuzione agevolata, quantunque temporalmente provvisoria come, viceversa, stabilito per i suoi Colleghi officiosamente iscritti, ritrovandosi, tuttavia, egli nella loro stessa identica situazione giuridica (iscrizione ope legis), di talché egli è tenuto - a norma del Regolamento impugnato - alla contribuzione ordinaria, superiore al reddito derivante da attività libero-professionale di avvocato (vedasi allegato Mod. 5), con evidente violazione di Legge (norma delegante: art. 21), eccesso e sviamento di potere, violazione del principio di parità di trattamento e di eguaglianza di fronte alla Legge, rafforzando l’induzione all’autodimissione dall’Albo, nonché con evidente disparità di trattamento con i pensionati di Cassa Forense che sono esonerati dal pagamento dei minimi e sono tenuti soltanto, dall'anno successivo alla maturazione dell'ultimo supplemento della pensione, a corrispondere sul reddito netto professionale, dichiarato ai fini dell' IRPEF, il contributo soggettivo nella misura del 7%, fino al tetto pensionabile, e in quella del 3%, sulla parte di reddito eccedente il medesimo. Inoltre, l’induzione alla “rottamazione” degli operatori marginali è riconosciuto dallo stesso Ministero Vigilante, allorché nella Nota (All. 5) riconosce la natura e la finalità di “rottamazione” del Regolamento impugnato:


Altresì, il quesito sulla "legittimità" di una norma di Legge può essere considerato ammissibile soltanto se ci si riferisca alla conformità della norma stessa ad una norma di fonte superiore. In tal caso la norma è l'art. 21 della L. 247/2012. Si tratta, dunque, di appurare se tale norma sia conforme o no alla Costituzione. Tuttavia, bisogna precisare a quale norma: la questione non è solo inerente la costituzione vincolata di un rapporto previdenziale, ma l'introduzione di tale costituzione vincolata come condizione per l'esercizio della professione di avvocato. La domanda allora diventa: "'E' conforme all'art. 33 Cost. subordinare l'esercizio di una professione, oltre che ad un Esame di Stato, alla costituzione di un rapporto previdenziale? (E' questa la novità rispetto all'ordinamento preesistente che pure imponeva comunque la costituzione di un rapporto previdenziale con CF oppure con INPS). Ancora: è conforme all'art. 33 della Cost. l'introduzione di specifici requisiti (continuità, prevalenza etc. ex art. 21 comma 1 Legge n° 247/2012) come condizione "sine qua non" è lecito esercitare la professione? L'introduzione di condizioni e requisiti ULTERIORI rispetto all'Esame di Stato previsto dall'art. 33 è costituzionalmente ammissibile? E' costituzionalmente ammissibile l'introduzione di tali condizionamenti non solo a chi si iscrive dopo l'entrata in vigore degli stessi, ma anche a chi era iscritto prima? Altresì, con riferimento al principio di pari concorrenza ed opportunità tra gli operatori di un certo settore (che il nostro legislatore è tenuto a rispettare ai sensi dell'art. 117 Cost.), è compatibile una siffatta "riforma" con quanto impongono le norme comunitarie sulla "libera" concorrenza? L’art. 21 commi 1 e 2 (“Art. 21.(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense) 1. La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale), appare, inoltre, contraddittorio e ictu oculi incostituzionale ex artt 3 e 33 Cost., allorché statuisce l’ininfluenza del reddito professionale ai fini della c.d. bonifica Albo ma poi prescrive che il Coa territoriale ai fini dello sfoltimento richieda informazioni all’ente previdenziale (evidentemente per conoscere l’adempimento o meno dell’obbligazione previdenziale da cui desumere l‘effettività della professione). Profilo previdenziale, tuttavia, che MAI condiziona l’esercizio della professione in tutte le altre realtà lavorative ordinistiche e/o collegiali. 

§. 6. Violazione di legge: conflitto del Regolamento impugnato con il principio comunitario (TUE) sulla libera concorrenza.
SINTESI: Il Regolamento viola il principio di pari concorrenza tra gli operatori del settore (c.d.workable competition”)  introducendo,  con uno “ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva”, una penalizzazione ingiusta per alcuni ed un indebito vantaggio per altri.

Violazione del principio di libera concorrenza sancito con gli artt. 101 e 102 TFEU.
La ingiusta discriminazione, di cui al precedente paragrafo, è accentuata poi dal fatto che la ricchezza sottratta ai ricorrenti che si trovano in condizioni minori, ma “resistono sul mercato”, viene impiegata per migliorare diametralmente e senza un ragionevole motivo la situazione economica di tutti gli avvocati che percepiscono invece maggiori guadagni, offrendo così loro un “premio” del tutto irragionevole, che altera la concorrenza a loro esclusivo vantaggio, consentendo loro, sia pure potenzialmente, introiti maggiori legati (per l’id quod plerumque accidit) all’ascesa inevitabile dei prezzi. Ne scaturisce, quindi, che l’obbligo di contribuire comunque a un Ente previdenziale, senza la possibilità nemmeno teorica di costruirsi una pensione, è consentito nel nostro ordinamento solo nel caso in cui non risulti ostacolo all’esercizio di quella scelta personale, legittimata dal superamento dell’Esame di Stato, unica legittima barriera posta per l’accesso allo svolgimento legale della professione forense. Orbene, il Regolamento in questione non rispetta, così come concepito, le finalità imposte dall’art. 21 L. n° 247/2012, inteso secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto costruisce un sistema dove, per molti contribuenti, e segnatamente per  le parti ricorrenti, il puntuale adempimento dell’obbligo di contribuzione non è adeguato alla loro situazione economica, non  consentirà loro di recuperare nel tempo la contribuzione mancante e li destinerà, in ogni caso, al momento del pensionamento, qualora resistessero, a vedersi liquidare la pensione contributiva non integrata al trattamento minimo già prevista nel regolamento di Cassa Forense. Da ciò si evince che il meccanismo che aggira il divieto di alterare la concorrenza tra coloro i quali, superato l’Esame di Stato previsto dall’art. 33 Cost., sono iscritti all’Albo ed esercitano la professione, è così realizzata (cfr. Legge n° 287/1990, all'art. 1): a) la prima operazione consiste nel rendere un “unicum” iscrizione all’Albo-iscrizione alla Cassa Forense, nel presupposto (surrettizio ed infondato) che per tutti gli avvocati sia ipoteticamente possibile pervenire ad un trattamento previdenziale; b) la seconda consiste, dato il carattere surrettizio ed infondato del presupposto, nello scatenare una condizione di sfavore per gli avvocati “minori”, che consiste nell’ obbligo di contribuzione indiscriminato, sulla base di un importo fisso, solo transitoriamente ridotto, ma che – nel corso degli anni – diventa pari alla contribuzione generale, sì da “accompagnare” fuori dal mercato chi, come è per le parti ricorrenti, pur potendovi rimanere per capacità scientifica, non possono trovare alcun equilibrio economico tra i costi-benefici della situazione coatta, la quale certamente non serve ad assicurare loro né una pensione né una forma di ammortizzazione sociale. Nella sostanza il diritto di restare sul mercato ha un “costo” particolare per l’operatore marginale, che serve unicamente come “filtro di sbarramento”, il quale impedisce che gli avvocati possano competere tra loro ad armi pari e sulla base delle rispettive capacità e possibilità; c) la terza operazione, intuitiva e potenziale come risvolto concorrenzialmente negativo, consiste nell’aumentare i prezzi delle prestazioni legali, una volta ridotto sensibilmente il numero di operatori del settore, con danno verso l’utenza. L'accertamento degli effetti restrittivi non è strettamente necessario ai fini della constatazione della violazione della normativa concorrenziale nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, risulti accertato che le regole del “sodalizio previdenziale”, introdotte con il Regolamento impugnato, abbiano per oggetto la lesione della concorrenza. Nel Regolamento è violato, quindi, indipendentemente dall’art. 21 della L. n° 241/2012, un vero e proprio diritto che, nell’Unione Europea, è attribuito a ciascun “imprenditore” nel senso inteso dal Trattato di Roma. Ci si riferisce agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (corrispondenti agli art. 81-89, nella versione previgente del Trattato), che riguardano le normative nazionali in materia di attività d’ “impresa”. E’ noto, infatti, che, per il TUE, è “imprenditore” anche il professionista, cittadino europeo, che ha diritto a concorrere sul mercato in condizioni di pari opportunità e non discriminazione rispetto a color che offrono gli stessi servizi al pubblico. La Corte di Giustizia Europea ha, di conseguenza, definito la nozione di impresa per comprendere “qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento”. Non osta certo, anche per gli avvocati “la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione sia regolamentato”. Il “premio” assicurato dal meccanismo introdotto con il Regolamento impugnato va a favore non solo di chi, essendo pensionato, non svolge più la professione di avvocato, ma anche a favore di chi svolge la professione con maggiori guadagni, ma sarebbe tenuto ad una contribuzione previdenziale maggiore in mancanza del premio. Vi è dunque uno squilibrio non compensato, peraltro, dalle c.d. “agevolazioni”: infatti, queste, che sono poi solo transitorie, non impediscono alla contribuzione – sia pur ridotta – di restare inutile, mentre favoriscono certamente la posizione di chi, godendo di maggior guadagni, contribuisce comunque utilmente, potendo raggiungere il traguardo pensionistico. Lo scopo “punitivo” verso chi, avendo redditi minori, si è avvalso del diritto di uscire dal sistema della L. n° 576/80 e che, quindi, dovrebbe ora ricominciare a contribuire (a vuoto) o lasciare la professione, è del tutto irragionevole e non può essere “derivato” dall’art. 21 comma 9 (rettamente interpretato), in quanto il soggetto in questione è già “punito” per non poter conseguire alcuna pensione (a differenza dei suoi colleghi, rimasti iscritti a Cassa Forense), e per aver perduto, (per i gruppi 1 e 2) irreparabilmente, quanto eventualmente già versato alla Cassa (quando vi era iscritto) prima dell’entrata in vigore della Riforma! Come noto, inoltre, il nuovo regolamento comunitario sulle concentrazioni, adottato dal Consiglio il 16 dicembre 2002 esalta il nuovo concetto di “ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva”. La disciplina della concorrenza non riguarda solo i comportamenti delle imprese, ma anche quei comportamenti degli Stati Membri che, direttamente o indirettamente, alterano o contribuiscono ad alterare le condizioni di concorrenza tra le imprese. Si tratta dunque del divieto di adottare o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle imprese. Vero che le “imprese” che svolgono effettivamente un ruolo di interesse generale o servizio pubblico possono essere escluse dall’applicazione delle regole di concorrenza (Art. 106 – 2 TFEU) . Ma tale esclusione è lecita solo nella misura in cui le limitazioni alla concorrenza che ne derivano siano strettamente funzionali all’assolvimento degli obblighi del servizio pubblico e non si vede, sotto il profilo logico-giuridico, quale connessione possa avere mai con la difesa in giudizio dei diritti dei cittadini (innegabile funzione propria dell’avvocato) con l’obbligo per tutti gli avvocati, in quanto tali, di partecipare, forzosamente ed inutilmente per loro, ad un “sodalizio previdenziale”. Il Regolamento impugnato introduce chiaramente un “regime” che, costituendo ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, è suscettibile di produrre effetti orizzontali non coordinati che possono creare ostacoli significativi a una concorrenza effettiva nel mercato dei servizi legali. La fattispecie è ragguagliabile a un comportamento di una o più “imprese” che sfruttano posizione dominante per limitare concorrenza (ossia, l’ art. 102 TFUE).
Si consideri quanto stabilito in questa Decisione:
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) CG del 6 giugno 2002. - Airtours plc contro Commissione delle Comunità europee. -
Concorrenza - Regolamento (CEE) n° 4064/89 - Decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Mercato rilevante - Nozione di posizione dominante collettiva - Prova. - Causa T-342/99.
(Raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-02585)
La Commissione ha ammesso nelle sue memorie, che, perché possa crearsi una situazione di posizione dominante collettiva così definita, sono necessarie tre condizioni:
in primo luogo, ciascun membro dell'oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se essi adottino o meno la stessa linea di azione. Come la Commissione espressamente riconosce, non basta che ciascun membro dell'oligopolio dominante sia cosciente del fatto che tutti possono trarre profitto da un comportamento interdipendente nel mercato, ma deve anche disporre di un mezzo per sapere se gli altri operatori adottano la stessa strategia e se la mantengono. La trasparenza nel mercato dovrebbe perciò essere sufficiente per consentire a ciascun membro dell'oligopolio dominante di conoscere, in modo sufficientemente preciso ed immediato, l'evoluzione del comportamento nel mercato di ciascuno degli altri membri;
in secondo luogo, è necessario che la situazione di coordinamento tacito possa conservarsi nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato. Come fa osservare la Commissione, solo se tutti i membri dell'oligopolio dominante tengono un comportamento parallelo, essi possono approfittarne. Tale condizione integra quindi la nozione di ritorsioni in caso di comportamento che devia dalla linea di azione comune. Le parti condividono qui l'idea che perché una situazione di posizione dominante collettiva sia sostenibile, bisogna che ci siano fattori di dissuasione sufficienti ad assicurare con continuità un incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune, il che vale a dire che bisogna che ciascun membro dell'oligopolio dominante sappia che un'azione fortemente concorrenziale da parte sua diretta ad accrescere la sua quota di mercato provocherebbe un'azione identica da parte degli altri, di modo che egli non trarrebbe alcun vantaggio dalla sua iniziativa (v., in tal senso, sentenza Gencor/Commissione, cit., punto 276); in terzo luogo, per dimostrare adeguatamente l'esistenza di una posizione dominante collettiva, la Commissione deve parimenti provare che la reazione prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in discussione i risultati attesi dalla comune linea d'azione”. Orbene, il “sodalizio previdenziale” (come è stato giustamente definito), strutturato secondo il combinato disposto art. 21 L. n° 247/2012 e Regolamento delegato, realizza ai danni dei ricorrenti tutte e tre le condizioni indicate nella suesposta sentenza. Infatti, tutti gli operatori sono in grado di conoscere l’entità dell’obbligo contributivo che costituisce, dopo un breve periodo transitorio, una effettiva “soglia di sbarramento” per poter permanere nel mercato stesso. Il coordinamento permanente previsto dalla seconda condizione è poi costituito dalle decisioni dell’Ente, che possono anche accrescere tale soglia secondo le decisioni del proprio organo deliberante (Comitato dei Delegati,) dal quale promana la volontà degli operatori più forti ed influenti dell’Ente stesso, organizzato come Fondazione privata (cfr Sentenza CG Bayer T-41/96). La terza condizione si avvera per l’effetto dissuasivo a permanere nel mercato nel caso in cui l’operatore si venga a trovare sotto la soglia: infatti, in questo caso, è costretto ad uscire non solo dal “sodalizio previdenziale”, ma dall’esercizio della professione, se vuole evitare l’”handicap” così artificiosamente costruito. E’ appena il caso di osservare, poi, che, se deve ritenersi illegittimo “ogni ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento, nello Stato [ospitante], del titolo professionale ottenuto dal soggetto nello Stato [di origine]” in tema di avvocati “stabiliti”, non si vede come si possa giustificare, anche dal punto vista comunitario, un ostacolo frapposto all’esercizio dalla professione per gli avvocati italiani, i quali dovrebbero sopportare detto “handicap” anche qualora volessero svolgere l’attività in altro Pese UE (direttiva 2006/123/CE “Bolkstein”). Pertanto, la restrizione della concorrenza che ne deriva estende fatalmente i propri effetti dal territorio dell’Italia a quello dell’UE. In buona sostanza, l'Italia, con il Regolamento di esecuzione dell'art. 21 comma 9 della L. n° 247/2012, ha ancorato l'esercizio della professione forense alla partecipazione obbligatoria ad un "sodalizio previdenziale", ove le decisioni della Cassa Forense e del Comitato elettivo che la governa influenzano in modo determinante il mercato dei servizi legali per tutti coloro che sono iscritti agli Albi degli avvocati, non potendosi questi sottrarre al “sodalizio” se non abbandonando la professione. Tale "ancoraggio" non trova alcuna giustificazione logica poiché manca il nesso tra la difesa in giudizio dei diritti dei cittadini (tipico campo di azione dei servizi legali) e la opportunità di ottenere un trattamento pensionistico. Ammesso, ma non concesso, che il sistema previdenziale sia veramente in grado di offrire tale opportunità. La partecipazione obbligatoria al "sodalizio previdenziale" implica, con il Regolamento impugnato, mediante il pagamento obbligatorio di un importo fisso uguale per tutti (dopo un transitorio periodo di agevolazioni provvisorie) un evidente "handicap" per gli operatori economici i quali, stando ai margini della concorrenza, saranno costretti ad uscire dal mercato, provocando in tal modo l'artificioso ed ingiustificato aumento dei prezzi delle prestazioni legali. La funzionalità di tale "handicap" allo scopo previdenziale è puramente apparente, essendo esclusa per molti operatori (circa 87.000 su 230.000 circa), tra i quali sono i ricorrenti, la possibilità di conseguire (anche solo teoricamente) un effettivo beneficio pensionistico. Inoltre, la possibilità conferita al Comitato dei Delegati di accrescere tale "handicap" nel corso del tempo è suscettibile di aggravare il fenomeno di diminuzione di operatori sul mercato dei servizi legali e, conseguentemente, l’aumento ingiustificato dei prezzi delle prestazioni. L’attuale sistema dei "parametri" è notoriamente già atto a compensare, al di fuori di un accordo intervenuto tra le parti, i servizi legali in misura molto più elevata di prima. Il turbamento per il mercato dei servizi legali sarà tale da produrre sicuramente effetti disastrosi all'interno del mercato dell'Unione, in considerazione della dimensione del fenomeno, che in tempi brevi si amplierà ben oltre la sfera presumibile iniziale di 87.000 unità. L'art. 21 comma 9 della L. n° 247/2012 sta favorendo la violazione degli art. 101 e 102 TFUE nella parte in cui consente la formazione di una posizione dominante collettiva, guidata e controllata da un sistema centralizzato che fa capo proprio a una forma associativa degli operatori del settore (Cassa Forense), capace di scatenare un aumento dei prezzi dei servizi legali con la riduzione artificiosa delle "imprese" di settore dei servizi legali. Non è chi non veda che gli utenti-cittadini dell'UE che in futuro avranno bisogno in Italia di servizi legali, saranno probabilmente assoggettati a prezzi molto superiori, non certo rispondenti alla reale efficacia e funzionalità del sistema giudiziario italiano. Appare, quindi, fonte di forte perplessità quanto pubblicamente affermato da esponenti di vertice dell’avvocatura sia sulla marginalità del danno economico per l'Unione, sia per le asserite ridotte proporzioni del fenomeno, che “sarebbe limitato”. E' notorio, invece, che in Italia vi siano circa 230.000 operatori di settore di cui almeno 56.000 erano "esterni" al "sodalizio previdenziale". A questi vanno aggiunti, però, altre 52.000 unità circa, "interne" al sodalizio previdenziale, ma del tutto incapaci di far fronte agli obblighi economici che questo comporta. Si tratta, quindi, di almeno 110.000 operatori che, facendo concorrenza sia pure limitata, riducono attualmente il costo dei servizi legali con conseguente beneficio per i consumatori. La loro scomparsa dal settore comporterà un primo consistente aumento dei prezzi. Un ulteriore aumento, poi, sarà determinato da eventuali probabili decisioni del Comitati dei Delegati, organo eletto nella più ristretta cerchia degli operatori superstiti, con successivo incremento dei prezzi. La "fase" descritta potrà ripetersi più volte nel tempo, implicando così un effetto oltremodo dannoso. Desta, pertanto, meraviglia il fatto che il mercato dei servizi legali italiani possa essere definito, per ciò solo, "mercato interno", in quanto - in tal caso - ciò equivarrebbe ad escludere gli avvocati italiani (come operatori economici del settore) alla soggezione alle norme e alle direttive UE volte a garantire la piena libertà di concorrenza. Sul tema dello squilibrio ingiusto nella concorrenza ingenerato dal Regolamento impugnato, comunque, l’Ecc.mo TAR vorrà rivolgersi, se ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TF UE), alla Corte di Giustizia Europea per ottenere una pronuncia sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione, mediante la procedura di rinvio pregiudiziale, richiedendo se – ai fini della libera concorrenza – debba essere ritenuto per uno Stato membro legittimo introdurre per tutti gli avvocati il descritto sistema previdenziale obbligatorio, legato alla impossibilità di sottrarsi ad una perdita economica irragionevole solo uscendo definitivamente dal mercato e perdendo il diritto di esercitare la professione, ovvero se sia corretto ancorare – nei termini descritti – il diritto di esercitare la professione di avvocato (normalmente acquisito secondo le correnti leggi nazionali) all’iscrizione ad un unico sistema previdenziale, “autogestito”, in forma monopolistica, unicamente dalla Cassa Nazionale di Previdenza forense. In proposito la Corte di Cassazione con Sentenza n° 19301 del 12 settembre 2014 scrive: “A tale riguardo va ricordato che, ormai da tempo, questa Corte - facendo applicazione dell'indicato criterio ermeneutico dell'interpretazione del diritto nazionale in conformità con il diritto UE come interpretato dalla CGUE - ha affermato che "si devono considerare inclusi nell'ambito dello jus superveniens che travalica il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e che deve essere applicato nel giudizio di rinvio anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale" (vedi, per tutte: Cass. 9 ottobre 1998, n° 10035; Cass. 24 maggio 2005, n° 10939). Ne consegue che, dato l'evidente contrasto tra il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e i principi affermati dalla CGUE nella su menzionata sentenza e ivi considerati "ad effetto diretto", la Corte territoriale, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale innanzi indicato avrebbe dovuto risolvere la controversia applicando tali principi, anziché la regula juris posta nella sentenza rescindente e ormai travolta dai principi stessi“.
§. 7. Violazione di legge: vizio di eccesso di potere.
Sintesi: Lo scopo di applicare l’art. 21 comma 9 si appalesa fittizio: il vero fine del provvedimento consiste nel favorire le dimissioni degli avvocati minori, imponendo a questi ultimi la stessa contribuzione degli altri, sia pure dopo un certo numero di anni e comunque una contribuzione “silente”.

Il vizio in questione (“détournement de pouvoir”- L. n° 241/90 art. 21 octies) deriva inevitabilmente dall’intento fuorviato del provvedimento impugnato di ottenere subito, per altra via, ciò che era originariamente previsto dall’art. 19 del ddl originario il quale, senza nulla prevedere in merito all’iscrizione obbligatoria a Cassa Forense di tutti gli iscritti agli Albi, si limitava a disporre:
1. La permanenza dell’iscrizione all’Albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo,abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa Nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa Nazionale di assistenza e previdenza forense per l’accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo della professione”. E’ stato già esposto che, invece, la disposizione in parola, è stata promulgata dal legislatore con contenuto poi molto diverso, in quanto “le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale” (Art. 21 L. n° 247/2012) Corollario logico è che non può essere accettato, invece, il principio secondo cui possa permanere nella professione soltanto chi sia in grado, per il reddito percepito, di costruirsi una pensione. Detto Regolamento non si prefigge, però, l’obiettivo di assicurare un’effettiva copertura previdenziale, quanto di favorire l’uscita dal “mercato” della professione di coloro i quali, guadagnando poco o nulla (per fatto incolpevole. Chi infatti non vorrebbe guadagnare?), non siano in grado di far fronte agli sproporzionati oneri previdenziali, previsti in maniera fissa e non commisurata al reddito prodotto. Solo coloro i quali raggiungono un certo reddito corrispondono utilmente i contributi imposti, mentre coloro i quali non percepiscono un reddito adeguato non corrispondono utilmente il contributo e, per non peggiorare, come le parti ricorrenti, - con il meccanismo della creazione ex lege della qualità di debitore - la propria posizione economica è comunque costretto a uscire dal mercato, cancellandosi dall’Albo e, quindi, da Cassa Forense. Ne è riprova anche l’art. 12 che dispone per coloro che, “nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto“. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa. A rafforzare poi l’efficacia della predetta misura, diretta inequivocabilmente a provocare il definitivo abbandono degli operatori marginali di settore, la norma in parola aggiunge che: “L’esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione”. L’attribuzione della “delega” di cui all’art. 21 (interpretato in senso costituzionalmente orientato) si appalesa, invece, dominata da una “ratio” opposta, perché preoccupata di creare, a fronte della automaticità “iscrizione Albo = iscrizione a Cassa Forenseun regime previdenziale adeguato ai minori redditi degli operatori marginali, con l’evidente intento di proteggere il loro diritto di restare iscritti all’Albo e continuare così ad esercitare tranquillamente la professione forense, nonostante i loro minori guadagni. Ciò nel rispetto (ex art. 117 Cost.) della normativa comunitaria indicata nel precedente paragrafo, che vieta di introdurre discriminazioni fondate sul reddito, ovvero nel rispetto del combinato disposto art. 3, 2° comma, 4 e 33 Cost., in virtù del quale debbono essere rimossi (e non accentuati) dal Legislatore quegli ostacoli di natura economica che si frappongano alla effettiva partecipazione del cittadino alla vita economica e sociale del Paese, mediante un attività o una funzione di sua scelta. Se poi, per ragioni ermeneutiche, si dovesse essere costretti ad interpretare l’art. 21 diversamente, riconoscendo a tale norma (e non al Regolamento impugnato) la ratio diretta all’espulsione degli operatori marginali, in base al discrimine delle loro minori capacità reddituali, è evidente che, in tal caso, l’art. 21 comma 9 L. n° 247/2012 si porrebbe in evidente contrasto con le norme della Costituzione sopra indicate. In tal caso si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ritenere non manifestamente infondata l’eccezione che qui viene, in via subordinata, formulata in tal senso, e rimettere, con propria Ordinanza motivata, gli atti alla Corte Costituzionale.
§. 8. Violazione di legge: Eccezione di incostituzionalità dell’art. 21 L. n° 247/2012 per conflitto con gli artt. 3, 2° comma, 4 u.c., 33 e. 117 Cost.

L’interpretazione dell’art. 21, comma 9, L. n° 247/2012 – preferibile e costituzionalmente orientata – è quella secondo la quale tutti gli avvocati hanno il diritto di permanere nell’unico sistema previdenziale, sia quelli che rientrano nei parametri stabiliti ex L. n° 576/80, sia quelli che non vi rientrano, con pari dignità professionale e pari diritto a restare nel “mercato”.  Se tale norma non può essere interpretata in questo senso, si deve ritenere, viceversa, insita nella norma stessa la “ratio” di procedere a “sfoltire” gli Albi, aggiungendo all’Esame di Stato – previsto dalla Cost. ex art. 33 - un requisito ulteriore e diverso, legato ai maggiori oneri fissi (e quindi potenzialmente sproporzionati al reddito) degli operatori minori, diretto a favorirne la scomparsa dal mercato. Questa regola di “sfoltimento” (e quindi l’art. 21 L. n° 247/2012) si appalesa, se così interpretata, in manifesto contrasto con quanto prescrivono:
1.   il combinato disposto di cui agli art. 3, 2° comma, 4 u.c. e 33 Cost. che vietano oneri economici irragionevoli che, impedendo di fatto la partecipazione alla vita sociale ed economica del paese, impediscano di svolgere una attività scelta per concorrere al progresso materiale o spirituale della società per mezzo dell’esercizio di una professione, legittimata dal superamento dell’Esame di Stato, condizione eccezionalmente disposta rispetto alla regola secondo la quale la scienza e l’arte sono libere.

2.   l’art. 117 Cost., che pone il vincolo del rispetto della regola “pacta sunt servanda” con riferimento alle norme dell’ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali, e segnatamente con riferimento al principi di non discriminazione e di libera concorrenza contenuti nelle norme pattizie di fonte internazionale dianzi richiamate che qui devonsi ritenere nuovamente trascritte;

O l’iscritto raggiunge i parametri reddituali e viene trattato come tutti gli altri iscritti, penalizzato, però, nel calcolo per la liquidazione della pensione, che, anziché essere reddituale, sarà contributiva, oppure non li raggiunge e perde la contabilizzazione, ai fini dell’anzianità contributiva, dell’anno agevolato ricevendo solo un danno economico. Si tratterebbe, dunque, di una norma dalla cui applicazione non è possibile prescindere e che – se doverosamente interpretata in tale senso - “fa d’ogni erba un fascio”, accomunando casi molto diversi fra loro favorendo in maniera opinabile l’espulsione di chi non rientra nei parametri reddituali, sempre e in ogni caso “fatali” e la cui determinazione resterebbe – oltretutto – condizionata dalle determinazioni dell’Ente di settore (Cassa Forense). In tal senso, suggerendo qui sommessamente tale questione come rilevante ai fini del decidere circa i vizi del Regolamento impugnato e, inoltre, per le ragioni descritte, non manifestamente infondata, si solleva qui formalmente eccezione di costituzionalità sull’art. 21 L. n° 247/2012, se in cotal guisa interpretato, chiedendo nei termini sopra descritti e ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n° 1, l’adozione dell’Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale per contrasto con la normativa richiamata e la sospensione, nelle more, sia del provvedimento impugnato che di questo procedimento in corso.

§. 9. Violazione di legge: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA: art. 3 Costituzione, Violazione Trattati Ue, Violazione Trattati Edu.
Prima di illustrare brevemente le infra esposte ragioni, è d’obbligo fare una premessa: anteriormente alla riforma forense l’obbligo dell’iscrizione alla Cassa Forense era previsto esclusivamente a carico dei professionisti con redditi al di sopra dei 10 mila euro. Risulta, pertanto, irragionevole, specie in un momento storico attraversato da una gravissima crisi economica, la scelta del Legislatore che ha aggravato la tenaglia contributiva a carico delle fasce deboli dei legali italiani, in nome del principio di equilibrio di bilancio della Cassa Forense. Principio anacronistico apertamente ispirato a un sistema tutt’altro che meritocratico, perché relega la libera professione a pochi eletti. Prima dell’entrata in vigore del Regolamento in esame, i contributi dovuti dagli iscritti a regime ordinario per ogni anno di iscrizione alla Cassa si distinguevano in contributo soggettivo (per il 2013 €.2.700,00), integrativo (per il 2013 €.680,00) e di maternità (per il 2013 €.132,00), mentre nel medesimo periodo le agevolazioni per i professionisti a basso reddito prevedevano una contribuzione ridotta comprensiva di due soli contributi, soggettivo e maternità, pari a circa € 1.800,00 per i primi cinque anni di iscrizione. Con l’entrata in vigore del Regolamento per cui è causa le dette agevolazioni sono state lievemente incrementate ma nessuna ipotesi di esenzione o proporzionalità è stata introdotta come invece da più parti si auspicava. Difatti, per i professionisti percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300,00 il Regolamento attuale ha previsto la riduzione della metà del solo contributo soggettivo e limitatamente all’arco temporale relativo ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, introducendo altresì il contributo integrativo prima escluso in aggiunta a quello già previsto di maternità. Coloro i quali si avvarranno del periodo di contribuzione agevolata, avranno riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell’intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa, mentre prima la stessa contribuzione ridotta valeva per intero, seppur legata al requisito del reddito minimo conseguito. Come può evincersi, l’importo contributivo agevolato attuale si discosta lievemente dal precedente regime (per circa 200/300 euro) e garantisce solo sei mesi di contribuzione previdenziale anziché dodici. Dopo gli otto anni, gli avvocati saranno costretti a versare il contributo ordinario (ad oggi circa €.3.700,00), quasi a ben sperare in una ripresa dell’economia e un exploit dei redditi che neppure il più ottimista degli economisti oggi intravede. Costringere chi ha un reddito basso a farsi carico di un contributo fisso seppur (edulcorato) al “minimo”, rappresenta un’evidente violazione del principio di proporzionalità e progressività contributiva previsto dall’art.53 Cost., oltre che un chiaro tentativo di determinare già oggi ex lege una classe di avvocati che beneficerà di un contributo da pensione sociale, ben al di sotto della soglia di povertà! Vi è poi da aggiungere che, a oggi, il legislatore continua a considerare disoccupato chiunque percepisca un reddito inferiore a € 4.800,00 lordi annuali e non si comprende come si possa obbligare un avvocato tecnicamente disoccupato (come parte ricorrente sub 1), sub 3), sub) 4), sub) 10 e sub) 15): All. 6)) al pagamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al reddito dichiarato, pena la cancellazione dall’Albo, anche se a seguito di procedimento disciplinare (ma dove è la condotta colposa?). Detta cancellazione, peraltro, confligge con i principi costituzionali italiani ed europei che prevedono la libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza senza alcuna discriminazione e l’accesso alla professione previo superamento del solo Esame di Stato, quale unico presupposto per ottenere l’abilitazione. Non è pensabile scaricare le conseguenze del calo del fatturato della professione sulle fasce più deboli utilizzando l’escamotage della contribuzione previdenziale obbligatoria, pena la cancellazione dall’Albo. Sarebbe stato, pertanto, più opportuno mantenere una soglia di esenzione per i redditi bassi ed una imposizione contributiva fondata sul criterio della proporzionalità al reddito prodotto, (l‘art. 21 comma 9 facoltizzava Cassa Forense in tal senso). Il sistema previdenziale ideato non è più al passo con i tempi attuali e costituisce un fattore di discriminazione dell’accesso alla professione oramai fondata sul reddito: ci si chiede che utilità possa avere un sistema previdenziale che per la sua esosità costringe oggi il contribuente professionista a cancellarsi? Occorre pensare al presente per guardare al futuro e non può esserci futuro senza l’oggi. La Cassa Forense non può permettersi di essere retta ancora oggi con un sistema retributivo oramai non condiviso da nessun altro sistema previdenziale (tutti passati al più equo contributivo). Quello dei contributi rappresenta pertanto un ostacolo economico allo svolgimento della professione, un artifizio usato al solo scopo di eliminare il soprannumero dei legali italiani, nella piena convinzione che tutti i costi, previsti dalla recente Legge di riforma, possano essere un lusso riservato a pochi. La possibilità di arrestare l’incremento del numero degli avvocati deve passare attraverso la previsione obbligatoria di un numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza, un eventuale numero massimo di abilitazioni concesse (magari previo vero e proprio concorso) ma non di certo modificando le regola del gioco in corsa e mettendo alla porta chi ha superato l’abilitazione dell’Esame di Stato e fatto affidamento su un sistema che a suo tempo concedeva la speranza di credere nel sogno della professione ed ha conseguito una laurea e un titolo legittimamente, con i propri sacrifici. Poiché, si ripete, parte ricorrente sub 1), sub 3), sub 4), sub 10) e sub 15) sono giuridicamente disoccupati, avendo un reddito annuo inferiore a 4800 euro ed essendo iscritti alle Liste di Disoccupazione non è concepibile logicamente e non è di giustizia che essi siano chiamati a concorrere al sodalizio previdenziale, in sproporzione alla loro capacità contributiva (pari a euro zero ovvero molto esigua, come agevolmente si evince dalla documentazione allegata). Si aggiunga, inoltre, che le parti esponenti sub 1), sub 13) sub 14) e sub 15) sono fiscalmente a carico dei genitori (All. 7), e che i genitori di costoro, anche volendo contribuire al pagamento dei contributi previdenziali per i figli, ultratrentenni e ultraquarantenni, sono a ciò impossibilitati a causa della loro esigua pensione o stipendio, oltre che dall’impossibilità che essi genitori deducano oneri previdenziali per i figli, come, viceversa, gli avvocati capienti fiscalmente possono fare per sé stessi (doppia discriminazione: fattuale e fiscale). E’ bene specificare che l’iscrizione all’Albo come il superamento dell’Esame di Stato abilitano all’esercizio della professione, ma non assicurano di per sé alcun apporto economico. Il titolo di avvocato è soltanto, per l’appunto, un titolo non costituendo, purtroppo invero, di per sé effetti reddituali. Si rammenta che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n° 297/02 sono cambiate le regole in materia di stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione (art.1, comma 2, lettera c), viene riconosciuto solo a coloro che dichiarino l'immediata disponibilità al lavoro. Inoltre, lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art.8, commi 2 e 3, del D.lgs. 1/12/97 n° 468 (lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili). I limiti di reddito annuale lordo per la conservazione dello stato di disoccupazione sono i seguenti: euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto) euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”). Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambi le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (Euro 8.000). La valutazione delle soglie di reddito avviene rispetto all’anno in corso (1° gennaio – 31 dicembre dell’anno). Per reddito si intende il reddito lordo anche presunto riferito all’anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa, di qualunque tipologia (non si considerano pertanto redditi di qualunque altra natura). Nel caso di conservazione l'anzianità di disoccupazione maturata continua a decorrere. Ora non v’è chi non veda come le predette parti ricorrenti rientrino nello stato di disoccupazione legalmente cogente, in quanto iscritti ad una professione ordinistica con reddito inferiore alla soglia di Legge. Di talché, obbligare tali parti esponenti - ossia le parti esponenti sub 1), sub 3), sub 4), sub 10) e sub 15) - a versare contribuzione previdenziale (che non possono in alcun modo dedurre dal reddito: incapienza fiscale, ergo vantaggio per gli operatori del settore congrui ovvero superiori con i parametri previdenziali, id est almeno 10.300 euro) che, in ogni caso, non potrebbero versare per il noto principio giuridico, proprio di ogni ordinamento civile, “nemo tenetur ad impossibilia”, esponendoli alle censure disciplinari che Cassa Forense sta massivamente attivando (vedasi All. 4), è esporre tali ricorrenti - ma ciò dicasi anche per gli altri ricorrenti con redditi nulli o molto esigui di cui alla documentazione depositata sub) n° 7 - a una palese disparità di trattamento coi colleghi disoccupati sic et simpliciter, nonché coi colleghi di altre professioni ordinistiche il cui profilo previdenziale, in ogni caso, MAI condiziona l’esercizio dell’abilitazione conseguita. Il Regolamento impugnato prevede per gli Avvocati che percepiscono un reddito da 0 a 10.300 una contribuzione minima pari a quanto stabilito dagli artt. 7, 8 e 9 del predetto Regolamento. Tale contribuzione ridotta è usufruibile per solo 8 anni, è sganciata dal reddito percepito e vale ai fini pensionistici soltanto 6 mesi. E’ da specificare che l’art. 21 comma 9 della Legge n° 47/2012 consentiva e consente a Cassa Forense di istituire il regime contributivo per questi neoiscritti d'ufficio “La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo". Tuttavia, la scelta di una contribuzione c.d. minima di importo così elevato palesa la sua reale motivazione in combinato disposto all'art. 12 del Regolamento per cui è discorso: "A coloro che, nelle more dell’approvazione Ministeriale del presente Regolamento e, comunque, non oltre 90 giorni dalla sua entrata in vigore, procedessero alla cancellazione da tutti gli Albi professionali prima della comunicazione della formale iscrizione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, nessun contributo minimo sarà richiesto, fermo restando il versamento del contributo integrativo in proporzione al volume di affari effettivamente prodotto. Analogo esonero è previsto per coloro che si cancellino da tutti gli Albi forensi entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione alla Cassa ai sensi del presente Regolamento.L’esonero di cui al comma precedente sarà revocato per coloro che si reiscriveranno in un Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione. Nei confronti di coloro che, alla data del 2 febbraio 2013, erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all’art. 7, commi 2 e 3, si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti". Tale autodimissione in massa dagli Albi degli operatori marginali, in modo evidente incentivata, è gravemente lesiva della concorrenza e del libero esercizio della professione. Viene, infatti, positivizzato in via disciplinare in combinato disposto con il nuovo codice deontologico forense, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, un obbligo di successo professionale, pena la sospensione dall'Albo fino a cinque anni nei casi meno gravi e con la cancellazione e la radiazione in caso di reiterazione del mancato adempimento della obbligazione previdenziale a Cassa Forense, che elude il comma 1 dell'art. 21 della Legge 247/2012: "La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale". E' chiaro che tale previsione deontologica, che interferisce pesantemente con l'esercizio della professione in quanto incide sulla permanenza nell'Albo e sulla possibilità (potenziale) di esercitare, non ha paragoni con le altre professioni ordinistiche le cui vicende previdenziali MAI possono compromettere l'esercizio della professione e MAI danno luogo a procedimento disciplinare. Tale deteriore conseguenza della novella legislativa e del Regolamento ex art. 21 comma 9 Legge n° 247/2012 è gravemente lesiva della concorrenza e della scelta del professionista da parte del cittadino perché precostituisce e legittima una rendita di posizione a favore degli avvocati che sono sul mercato dei servizi legali da molto tempo e di chi eredita per motivi di parentela e/o di amicizia studi legali avviati, tale da configurare un vero e proprio abuso di posizione dominante a favore degli avvocati che sono già sul mercato. Sospensione e cancellazione, per di più, che violano in maniera flagrante il diritto costituzionalmente tutelato alla scelta del lavoro in uno con l'art. 4 della Carta costituzionale. Regolamento in combinato disposto con il nuovo codice deontologico forense che impone, altresì, assurdamente, un obbligo di successo professionale che non ha, e non può avere, alcuna giustificazione plausibile - men che meno la tutela di un pubblico interesse - in quanto la sanzione della censura/sospensione/cancellazione/radiazione non è imputabile a indegnità ma solo a un insuccesso economico incolpevole che colpisce in specie i neoavvocati, le donne avvocato, gli avvocati socialmente fragili e che nessuna corporazione esponenziale professionale ordinistica si trova a dover avere, con le censure evidenti di costituzionalità conseguenti in ragione di identiche situazioni giuridiche diversamente e immotivatamente regolate, in spregio del principio di eguaglianza. Non può non farsi rilevare, tuttavia, che lo scopo di assicurare a tutti una tutela previdenziale è fittizio: infatti chi guadagna poco, anche se fa concorrenza, non è in grado di costruirsi una pensione. Ed è proprio questo fatto che viene preso a pretesto per "favorire" le dimissioni degli avvocati più deboli, i quali "inquinerebbero" la professione forense con la loro attività poco professionale perché sporadica e improvvisata. L’interpretazione costituzionalmente orientata (dottrina del Prof. Giuseppe Tesauro) dell’art. 21 esige che l’automatica iscrizione di tutti gli operatori del settore a Cassa Forense (avvocati iscritti all’Albo) non comporti alcuna influenza sulla scelta degli operatori marginali (avvocati con reddito insufficiente o nullo) di abbandonare o restare nel mercato. Solo in “cotal guisa” la norma risulta conforme a quanto esigono, per l’art. 117 Cost. (pacta sunt servanda), l’art. 14 CEDU ed il principio TUE art. 3 lettera g), secondo cui gli Stati membri debbono assicurare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno (ovvero vincolo a mantenere la parità di concorrenza tra gli imprenditori e divieto degli aiuti di stato).  Per il TUE avvocati uguali imprenditori in senso comunitario. Stante la disciplina INPS, si tratterebbe di stabilire che lo stesso contributo da pagare all’INPS si paghi invece a Cassa Forense (senza obbligo di alcun minimo fisso, a fronte della mancanza di garanzia di un minimo pensionistico). Praticamente il cambiamento, pur avvantaggiando Cassa Forense, sarebbe “neutro” e quindi legittimo, ancorché diretto a premiare il “legittimo interesse” dell’Ente in questione. La finalità “sussidiaria” di “spingere” l’operatore marginale a dare le dimissioni, uscendo definitivamente dagli Albi e dal “mercato” in quanto costretto, con reddito insufficiente o nullo, ad indebitarsi per pagare una somma fissa a Cassa Forense, non è, invece, conforme ad una “interpretazione orientata” dell’art. 21, ma rende invece il sistema non conforme alle due norme sopramenzionate, che, dopo la modifica dell’art. 6 TUE avvenuta con il Trattato di Lisbona del 2009, sono da considerarsi sullo stesso piano e parte integrante dell’”ordinamento comunitario”, di cui fa speciale menzione lo stesso art. 117 Cost. Or non è dubbio che tale Regolamento miri proprio a questo e lo dimostra proprio la norma secondo la quale chi subito “si leva dai piedi” (secondo una frase oggi di moda) non paga nulla. Questo interesse va censurato non solo per il vizio di illegittimità, ma per perseguire uno scopo diverso da quello che vuole l’art. 21 nella versione interpretativa “giusta” (assicurare un copertura previdenziale a tutti gli operatori del settore sotto l’ala previdenziale di unico Ente, secondo il noto brocardo “non avrai altro Ente al di fuori di me”). Tuttavia, non v’è chi non veda che attualmente è proprio l’art. 21 ed il relativo Regolamento ex Legge di Riforma ad essere interpretato diversamente, nel senso cioè di prevedere un “handicap” ai danni degli operatori marginali che avvantaggia (ingiustamente) quelli più forti, in quanto come conseguenza crea una massa sterminata (56.000 persone) di debitori legali di Cassa Forense e spinge alle dimissioni dall’Albo pena sanzioni disciplinari dirette al medesimo fine da parte dell’ordinamento forense con le modalità del processo disciplinare, di talché esso diviene cosa molto diversa dalla formazione sociale in cui si esplica la personalità dell’Avvocato. Si chiede, pertanto, di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa censurata per i motivi anzidetti. Altresì, nelle more è stata pubblicata la sentenza n° 17892/2014 (all. 8) della Corte di Cassazione che si allega in versione integrale segnalando, per la questione qui dibattuta, quanto affermato alle pagg. 11,12 e 13 in ordine al divieto di delibere peggiorative nei confronti di una sola coorte di iscritti, vuoi pensionati o giovani. Una conferma, ictu oculi, della illegittimità del Regolamento impugnato è ravvisabile, per di più, anche nello art. 9, comma 7, che esclude dai benefici della contribuzione ridotta gli istituti della iscrizione retroattiva e dei benefici agli ultraquarantenni, come per le parti ricorrenti è, così di fatto privando, per questioni di reddito, una vastissima platea di iscritti dalla possibilità di far uso di tali strumenti per rimpolpare un già malconcio “zainetto” previdenziale, dato che il regolamento prevede il versamento della intera contribuzione o in unica soluzione o, al massimo, con rateizzazione triennale. L’esclusione è finalizzata a non turbare gli equilibri economico-finanziari della Fondazione previdenziale di categoria,  ma ciò non può avvenire in danno di una sola coorte di iscritti che sarebbero privati di un loro “sacrosanto” diritto, affermato sulla carta ma reso impossibile nel suo esercizio per motivazioni soltanto censuarie.

§. 10.  Eccesso di potere: Violazione di motivazione: non sostenibilità finanziaria di Cassa Forense e, di conseguenza, illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla stessa. Violazione del principio di non discriminazione in base alle differenze reddituali, discriminazione vietata dal Diritto Europeo.

A seguito della privatizzazione, che risale agli anni 1994 – 1995, Cassa Forense è una Fondazione di diritto privato, la quale ha rinunciato alla garanzia dello Stato (Decreto Legislativo n ° 509 del 30 giugno 1994). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 Cassa Forense deve dimostrare di avere la stabilità economico finanziaria per almeno 50 anni. Vedasi pag n° 3 della Relazione Bilancio Tecnico straordinario della gestione previdenziale alla data del 31/12/2011 (documento allegato sub All. 9):

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è finanziata dal sistema a ripartizione e liquida, attualmente, la pensione con il sistema retributivo corretto. Cassa Forense ha dato prova della stabilità cinquantennale con il Bilancio Tecnico che si deposita (All. 9) dal quale risulta che sono stati proiettati nel tempo valori completamente diversi da quelli reali, ancorché in ossequio alla conferenza dei servizi interministeriale. E’ lo stesso attuario, alla pag. 36 del suo elaborato, che ricorda come il Bilancio Tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, produce risultati da interpretarsi con estrema cautela,


Rimanere in un sistema reddituale significa, infatti, continuare a fare delle promesse pensionistiche a priori, basate cioè sui tassi di rendimento impliciti nel sistema stesso, ovvero contenuti nelle sue regole di calcolo, tassi che risultano sostenibili solo se gli effettivi andamenti dei tassi determinanti per la sostenibilità, che sono prima di tutto quello di variazione di una adeguata parte della massa reddituale e quello di rendimento del patrimonio, risultano non inferiori a quelli impliciti. Si rileva che sebbene la valutazione di sostenibilità per previsione normativa debba essere effettuata mediante le proiezioni attuariali, tuttavia, la medesima previsione normativa ha dimenticato di imporre la verifica a posteriori delle ipotesi utilizzate. Pertanto, nel successivo bilancio tecnico si possono riutilizzare le ipotesi di rendimento esplicito e implicito del sistema utilizzate nel precedente bilancio tecnico anche se, alla prova dei fatti, si sono rivelate assolutamente infondate in quanto eccessivamente ottimistiche. In tale modo nella realtà virtuale futura del sistema pensionistico rappresentata dalla previsione attuariale del nuovo bilancio tecnico si determina una sostenibilità basata su tassi di rendimento che la realtà ha smentito. Il problema è che in tale caso, cioè se i tassi determinanti per la sostenibilità risultano nella realtà inferiori a quelli impliciti - e ciò accade quasi sempre, come tutta l'esperienza dimostra - perché i tassi impliciti nelle regole di calcolo della pensione sono troppo elevati - in una logica di tipo reddituale la promessa pensionistica è formulata già in termini di prestazione e, quindi, basandosi sul principio giuridico del diritto acquisito, deve essere comunque rispettata. Questo fatto determina un ulteriore disavanzo del sistema, disavanzo che risulta "scaricato" sulle generazioni future, con evidente dispregio del principio di equità intergenerazionale e con un'ulteriore compromissione della sostenibilità in quanto basata su di un indebitamento che non può che crescere a dismisura come l'esperienza del debito pubblico italiano dimostra. Si ritiene che la sostenibilità di una Cassa, quand'anche adotti il sistema di calcolo contributivo, debba essere di tipo logico (Prof. Massimo Angrisani in www.logicaprevidenziale.it). La logica e la prassi dei sistemi contributivi consentono di riconoscere a posteriori i rendimenti sui contributi versati: tali rendimenti debbono essere commisurati alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e all'effettivo rendimento del patrimonio. E’ necessario, infatti, sapere che il tasso di crescita di una adeguata parte della massa reddituale è un tasso di rendimento potenzialmente riconoscibile al debito del sistema. E’ necessario, pertanto, valutare il debito del sistema pensionistico, variabile fondamentale per calcolare il rendimento che il sistema può riconoscere. Non è sufficiente valutare la spesa futura per anni di gestione mediante le proiezioni del bilancio tecnico. Occorre, quindi, che i rendimenti che il sistema riconosce al debito pensionistico siano correlati a quelli effettivamente prodotti annualmente dallo stesso. In questo modo il debito del sistema cresce in modo correlato ai rendimenti in grado di sostenerlo e, quindi, tale sostenibilità risulta logicamente conseguibile. Oggi si sta cercando di accreditare l'utilizzo dell'approccio stocastico per le proiezioni attuariali come strumento idoneo a rafforzarne l'efficienza. Ricordiamo che l'utilizzo dei modelli stocastici è stato pesantemente ridimensionato nel settore finanziario nel quale tali modelli hanno dimostrato la loro rischiosità. Non bisogna dimenticare che l'enorme crisi che ha colpito in questi ultimi anni non solo i mercati finanziari ma anche l'economia reale ha tratto origine anche dalla creazione di innumerevoli titoli derivati e strutturati «garantiti dall'approccio modellistico stocastico». Da ultimo è evidente che l'asset liability management è tanto più efficiente quanto più i tassi passivi riconosciuti dal sistema pensionistico alle sue liabilities, cioè alle pensioni, sono agganciati ai tassi attivi per il sistema effettivamente prodotti, cioè a quelli connessi alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e a quelli connessi agli effettivi rendimenti finanziari prodotti dal patrimonio. Ora è interessante notare che con le linee guida del Bilancio Tecnico della Cassa Forense dimostra di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni a condizione che: a) la categoria aumenti di numero; b) il reddito degli avvocati aumenti; c) il volume di affari aumenti; d) il rendimento del patrimonio aumenti. Tutti dati smentiti dalla stessa Cassa Forense che nella sua Rivista “La Previdenza Forense” n° 2/2013 e nel Bilancio Consuntivo 2013 (All. 10 e 11) vede i redditi dichiarati alla Cassa di categoria precipitati a quelli degli anni 90. Si è di fronte a un derivato previdenziale costruito su ipotesi che già oggi si sa che difficilmente si verificheranno come già avvenuto negli anni appena trascorsi, fatta eccezione per la numerosità della categoria per la quale, però, si invoca il numero chiuso (sic!) Orbene, nelle more, sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici della gestione perché l’art. 21 della Legge n° 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione in Cassa Forense (si tratta di iscrivere circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non in Cassa Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l’andamento economico dell’Avvocatura è regredito a livello degli anni ’90. Nel frattempo, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n° 247/2012. Con tale Regolamento Cassa Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e, precisamente, il principio dell’iscrizione a domanda e l’infrazionabilità dell’anno introducendo, altresì, tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali. I presupposti di fatto indicati sono assolutamente incontestabili perché risultano dagli atti ufficiali di Cassa Forense. Per esemplificare, parte ricorrente andrà in pensione al compimento del settantesimo anno di età e oggi non ha la garanzia in ordine all’adempimento dell’obbligazione previdenziale a carico di Cassa Forense. L’art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 così dispone: “24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n° 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n° 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:  a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.” Orbene, se si fa affidamento sui dati reali e non quelli attesi dalla conferenza interministeriale la sostenibilità per 50 anni NON esiste più. È evidente che nel rapporto previdenziale, intanto vi può essere l’obbligo all’iscrizione e alla contestuale contribuzione, in quanto vi sia la garanzia da parte dell’Ente alla sua solvibilità che richiede, quindi, la stabilità economico – finanziaria di lungo periodo. L’esatta situazione di Cassa Forense in termini di funding ratio risulta obiettivamente dai report ALM – Asset Liability Management - che è in possesso di Cassa Forense e che misura la gestione dell’attivo in funzione del passivo e dei quali si chiede l’esibizione. Ove dall’insieme di tali atti, BILANCIO ATTUARIALE E REPORT ALM, non risultasse comprovata la stabilità economico finanziaria di Cassa Forense per il periodo di 50 anni, così come previsto dalle vigenti disposizioni proiettando i dati reali desumibili dalla media degli ultimi dieci anni come risultano dai bilanci di esercizio, le parti ricorrenti, iscritti d’ufficio, hanno un interesse legittimo assai rilevante a far dichiarare illegittima la loro iscrizione officiosa. Ove non sussista la stabilità economico finanziaria di Cassa Forense ai sensi dell’art. 24, comma 24 della Legge n° 214/2011, la medesima Fondazione dovrà optare per il sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro rata temporis così come disposto dalla norma appena citata; di talché parti ricorrenti, rimesso l’art. 21 della Legge n° 247/2012 alla Corte Costituzionale per illegittimità dello stesso ai sensi degli artt. 3 e 38 Costituzione anche in relazione a quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte con Sentenza n° 17892/2014 - ove non sia interpretato nel senso costituzionalmente corretto e cioè di subordinare la iscrizione di ufficio alla stabilità economico finanziaria reale di Cassa Forense per i prossimi 50 anni - hanno il diritto di non essere iscritti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Vi è, infine, da considerare che la stessa Nota del Ministero Vigilante (All. 5) da atto della indeterminatezza delle ipotesi attuariali inerenti alla sostenibilità finanziaria dell’Ente, in considerazione del turn-over indotto dalla Legge:  

            
Si ribadisce, conclusivamente, che l’ultimo Bilancio Tecnico che garantisce la stabilità cinquantennale di cui alla Legge n° 214/2012 è stato ottenuto proiettando non i dati reali di numerosità, reddittività, volume d’affari e rendimento del patrimonio dell’Avvocatura, ma i dati offerti dalla Conferenza interministeriale dei servizi che prevedono redditi e volumi di affari in costante aumento. Quando, invero la reddittività e il volume d’affari degli avvocati italiani è regredito a quello della fine degli anni ’90 (vedasi All. 10). Conclusivamente, la pensione è un’aspettativa a formazione progressiva e non un diritto in senso stretto, in quanto si forma col passare degli anni. Il punto è garantire la certezza del diritto (o l'aspettativa), ovvero garantire nei confronti di chi oggi entra in Cassa, una prestazione verosimilmente certa. Se la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale. Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza. Per le ragioni di bilancio enucleate supra, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge per tabulas dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio. Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale il trattamento pensionistico assolve una funzione sociale e alimentare. Da questo presupposto, il Regolamento appare irrazionale poiché non garantisce alcuna pensione dignitosa frustando le aspettative del professionista in violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., ed è allo stesso tempo irrazionale poiché formalmente sembra assicurare un trattamento pensionistico che nei fatti non sussisterà vista l'inadeguatezza del bilancio secondo parametri attuariali reali. Ma è, altresì, irragionevole anche nella misura in cui, secondo un'ottica di bilanciamento dei principi costituzionali tra due opposte valutazioni, ovvero quella di garantire una esenzione a chi vive al di sotto della soglia di povertà e quella di garantire agli stessi un trattamento previdenziale che operi per il futuro imponendo già oggi una prestazione che nei fatti non è esigibile, il Regolamento opta irragionevolmente per la seconda scelta, ledendo nell'immediatezza il diritto fondamentale a vivere dignitosamente e di riflesso consentendo l'esclusione dalla professione. E, inoltre, viola gli artt. 3 e 53 Cost. nella misura in cui la prestazione previdenziale è irragionevole perché grava in misura maggiore e  ingiustificata su chi non può disporre di un reddito adeguato rispetto a chi lo possiede, in special modo quando questo è prodotto in virtù della posizione di rendita acquisita sul mercato (per amicizia ovvero per parentela). Occorre evidenziare, pertanto, che il sistema professionale forense è un sistema concorrenziale distorto, nel quale alcuni professionisti hanno un "valore di avviamento" già in partenza rispetto ad altri che accedono senza aiuti "economici familistici". Inoltre, la solidarietà e le agevolazioni concesse dal sistema di cui al Regolamento è solo apparente e, quindi, irragionevole, in quanto non sono legate al reddito ma alla durata della carriera professionale: all'ottavo anno i benefici vengono meno non perché si supera (magari!) effettivamente il reddito sotto i parametri, ma perché si superano gli 8 anni di carriera professionale. Si presuppone, quindi, illogicamente, considerato l'andamento in picchiata dei redditi dell'Avvocatura, un successo professionale automatico. E' da notare come l'art. 36 e l’art. 38 Cost. stabiliscano principi giuridici secondo i quali un trattamento pensionistico è costituzionalmente adeguato allorquando questo garantisca i mezzi per fronteggiare dignitosamente la propria vita. Invero, sia la frazionabilità dell'anno, sia l'importo "modesto", sia il mancato equilibrio di bilancio non garantiranno nel tempo alcuna pensione, ragion per cui già oggi la finalità perseguita dalla norma è fittizia. Inoltre, nell’Ordinamento Europeo vige il principio, ribadito da ultimo dalla Sentenza del 3 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (doc. n° 12), che il diritto europeo osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale, l’applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, di talché, mutatis mutandis, appare conseguente come il diritto comunitario osta, a maggior ragione, anche al Regolamento per cui è giudizio, quale normativa nazionale, stante la discriminazione operata a seconda delle differenze reddituali percepite dai professionisti forensi.
*******
Tanto premesso,

C O N C L U D O N O
per l’accoglimento del ricorso chiedendo:
A) che l’Ecc.mo TAR del Lazio, contrariis reiectis, voglia, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, con Sentenza dichiarare nullo perché tardivo il  Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012, approvato con ministeriale n° 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 (recante approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della  Giustizia,  della  delibera  n°  20 adottata  dal  Comitato  dei  delegati  della  Cassa   nazionale   di Previdenza ed Assistenza Forense, in data  20  giugno  2014,  con  la quale è stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex  art.  21, commi 8 e 9 della Legge  n°  247/2012",  con  la  seguente  modifica: all'art. 7, comma 6 ed all'art. 9, comma 5, e' aggiunto  il  seguente periodo: "La relativa delibera  e'  sottoposta  all'approvazione  dei Ministeri vigilanti"). Nota ministeriale pubblicata in G.U. del 20 agosto 2014 a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Serie Generale n° 192 del 20 agosto 2014), ovvero annullare il medesimo per violazione di legge nonché eccesso di potere per tutti motivi in narrativa esposti dal paragrafo A) al paragrafo B), nonché dal paragrafo 1 al paragrafo 10;
B) anche d’ufficio, ritenuta la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza, voglia sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 21 L. n° 247/2012 come in narrativa esposto nei paragrafi da 1 a 10 e, in ogni caso, dell’art. 21 comma 9, limitatamente alle parole: “i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali”,  nonché dell’art. 21 L. n° 247/2012 comma 10 circa le parole: “Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense” per contrasto con gli artt. 3, II comma., 4 u. comma., 33 e 117 Cost.. Quest’ultimo con riferimento all’art. 14 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n° 12 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali adottato in Roma il  04.11.2000, e, per l’effetto, così sospendere, ex lege, l'esecutorietà del provvedimento impugnato, nonché di questo procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale ed altresì ordinare la notificazione dell’Ordinanza di rimessione – sempre a cura della Cancelleria – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
C) Istanza di rinvio pregiudiziale. Chiedono, altresì, che il TAR voglia rivolgersi, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), alla Corte di Giustizia Europea per ottenere, sulla base delle osservazioni contenute nell’apposito paragrafo sub §. 6. (Conflitto del Regolamento impugnato con il principio comunitario (TUE) sulla libera concorrenza) una pronuncia della corretta interpretazione del diritto dell’Unione, con riferimento agli artt. 101 e 102 TFEU, mediante la procedura di rinvio pregiudiziale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Anche per quanto concerne i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria, le parti ricorrenti fanno qui puntuale istanza, chiedendo sin da ora, allo scopo - se del caso - di consentire apposita CTU, che a Cassa Forense sia ordinata, in virtù del combinato disposto degli artt. 64 e 67 del C.P.A. l’esibizione della seguente documentazione “tecnica” perché influente, pertinente e rilevante ai fini del decidere: REPORT ALM. Salva ispezione diretta all’acquisizione dei documenti qui sopra già elencati, in caso di rifiuto all’esibizione richiesta, presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via Ennio Quirino Visconti n° 8. Si chiede, altresì, apposita, se del caso, CTU nel senso di cui sopra, in particolare anche sui documenti esibiti da Cassa Forense. Ai sensi dell’art. 136, co. 2, C.p.a., il sottoscritto difensore attesta la conformità tra il Ricorso depositato ed i relativi documenti cartacei depositati con il Ricorso ed i documenti inseriti nell’allegato CD ROM.
Le parti ricorrenti agendo, quantunque solo moralmente anche per tutti i 56 mila Colleghi iscritti ope legis, nell’interesse superiore di una Avvocatura Libera, Solidale, Democratica, Europea e Costituzionale innanzi tutto al suo interno, rinunciano espressamente alle spese e ai compensi di lite.




Rassegna News Giuridiche  by avv. Gabriella Filippone 
Blog: studio legale avvocato Gabriella Filippone







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22 commenti:

  1. Complimenti ai Colleghi! Ho letto tutto il ricorso rigo per rigo! Che dire? Attendiamo fiduciosi nel giusto seguito!

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  2. Il ricorso è stato supervisionato da alcuni importanti Colleghi Avvocati amministrativisti :-) e direi che leggendolo si nota. Hanno preferito dare il loro spontaneo apporto alla causa senza alcun rendiconto personale, risonanza o clamore per cui i loro nomi non verranno divulgati.

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    1. Gentile collega siccome mi sto muovendo in ritardo per motivi strettamente familiari, come posso fare per accodarmi al ricorso o comunque cosa mi rimane da fare per difendermi da questo immane sopruso ?
      Grazie

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    2. Cara Collega, dovresti fare un intervento ad adiuvandum....entro la data della sospensiva ...ma l'utilità reale è minima...nel senso che se il Tar annulla il regolamento o sospende l'efficacia, ha valenza erga omnes...quindi puoi evitare il rischio della soccombenza alle spese...la notifica...solo di spese vive sono circa 400 euro se stampi come hanno fatto i ricorrenti tutti i documenti e più di quello che si è già scritto non si può scrivere... i Colleghi - e ne sono tanti quelli che hanno partecipato alla redazione del ricorso, trai i quali cito qui il l'Avv. Roberto Castellano, hanno analizzato il regolamento da ogni punto di vista...

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    3. Gentile Collega, innanzi tutto ti ringrazio non solo per avermi risposto, ma anche per la tua schiettezza e sincerità circa l'utilità concreta in ordine ad un mio eventuale intervento ad adiuvandum relativo al ricorso da tutti voi colleghi già presentato.
      Però, siccome riconosco di essere poco preparata in materia, mi chiedo: perchè il futuro provvedimento che, speriamo, annullerrà o sospenderà il regolamento incriminato, ha efficacia erga omnes?
      Gentilmente mi potresti spiegare?
      Se così fosse ogni mio dubbio sparirebbe e, anche successivamente all'emanazione del provvedimento del Tar del Lazio favorevole alla nostra categoria, avrei la certezza di non dover agire in giudizio per difendermi, mediante un ricorso ad personam, fondando quest'ultimo anche e proprio sul provvedimento che annulla o sospende l'efficacia del regolamento "malefico".
      In tal modo rimarrei iscritta senza dover procedere alla cancellazione.
      Ti ringrazio infinitamente!!!

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    4. ...ben fatto, grazie a nome di tutti!

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  3. Gran bel ricorso! Io, purtroppo, sono stato costretto a cancellarmi per motivi di salute e le poche risorse economiche a mia disposizione le devo utilizzare per curami ma sono sicuro, che grazie al successo della vostra iniziativa giudiziaria, avrò la possibilità di reiscrivermi. Grazie di tutto!

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  4. AGGIORNAMENTO RICORSO AL TAR LAZIO. Fase cautelare: l'udienza per la sospensiva chiesta con Ricorso patrocinato dall'A.Gi.For (Associazione Giovanile Forense) avverso il Regolamento Previdenziale di Cassa Forense è stata fissata dal TAR del Lazio per il 1 dicembre 2014, ore 9.45, Sezione III Bis.

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  5. Complimenti a tutti i colleghi per l impegno nel redigere il ricorso. Incrociamo le dita, speriamo nel buon senso ( a volte ci vuole anche questo) del giudicante.

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  6. Solo un TAR miope potrebbe non accogliere il ricorso. Inoltre il coinvolgimento della Consulta è fondamentale: il contenuto del regolamento previdenziale offre il fianco a plurimi rilievi di incostituzionalità palesi ictu oculi anche a chi non avesse approfondite cognizioni di diritto costituzionale. Comunque è di fatto una normativa illegittima e discriminatoria, in palese violazione del principio sostanziale di uguaglianza. Chiunque lo capirebbe, anche solo in base al comune buon senso, che la contribuzione deve essere proporzionale al reddito. Il tutto senza considerare che il regolamento si pone in aperto contrasto con la normativa europea sulla libera concorrenza. Dunque si profila più che mai opportuna anche l'istanza di rinvio pregiudiziale spiegata nel ricorso. Come sostiene giustamente S. Rodotà in “La rivoluzione della dignità” "Se le nuove opportunità sono offerte selettivamente, se l'accesso dipende dalle risorse finanziarie dei singoli, si giunge ad una società castale; si opera una riduzione della cittadinanza, che diviene censitaria; più drammaticamente, si giunge ad un human divide...." Da qualche parte ho letto di un'esistenza libera e dignitosa. Ma dove sono finite la libertà e la dignità? Di certo non sono tutelate da questo regolamento. L'arroganza normativa non avrà mai fine ed è giusto indignarsi e reagire uniti!

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  7. Ho letto avidamente il ricorso che è stato scritto in maniera magistrale. Al famigerato regolamento sono stati fatti "pelo e contropelo", solo un TAR miope escluderebbe sospensiva e annullamento. Speriamo bene e restiamo uniti!

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  8. Grazie Colleghi x quanto state facendo

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  9. ELEZIONI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI di GENNAIO 2015 - LISTE PER UNA AVVOCATURA LIBERA DAI CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI (facebook group)
    DIFENDIAMOCI. Entriamo nelle istituzioni forensi e rappresentiamo le nostre istanze. Proponete liste e candidature individuali (collegate ad associazioni che ci supportano o indipendenti)
    Invitiamo ad un voto consapevole e a candidarvi
    Visita il gruppo http://www.facebook.com/groups/1570227263212265/

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  10. complimenti per il ricorso
    speriamo bene

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  11. Complimenti per aver argomentato validamente e pienamente ogni richiesta. Un grandissimo lavoro! Complimenti ai colleghi che hanno collaborato :D

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  12. Ho letto con molta attenzione il ricorso e sento il dovere di ringraziare i Colleghi che lo hanno predisposto per l'impeccabile lavoro svolto. Vivano gli avvocati, vivano le libertà !

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