martedì 9 febbraio 2016

Accesso ai Fondi europei solo per gli studi legali con un'organizzazione d'impresa

Immagine: "Naturalisti e interventisti | L'equilibrio europeo 1914 ....?" |  via Wikipedia





L'accesso ai finanziamenti e delle agevolazioni previste dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale richiede che gli studi professionali abbiano un'organizzazione d'impresa







Immagine: Commissione Europea | via Wikipedia 




Lo afferma il  Consiglio di Stato nella sentenza n. 258 del 27 gennaio 2016. Per i giudici di palazzo Spada non sono sufficienti le prestazioni professionali di più avvocati o professionisti, per accedere ai contributi.



Occorre anche "esaltare l'organizzazione dei fattori produttivi che si affiancano all'attività tecnica ai fini della produzione di servizi".



“La decisione del Consiglio di Stato n.258/2016 come parametro per valutare la sussistenza dei requisiti di ingresso degli studi legali ai fondi europei: l’organizzazione della struttura e il coordinamento e controllo delle attività svolte al suo interno.”

Il Consiglio di Stato individua l’attività  professionale, in forma organizzata assimilabile alla piccola impresa, quale requisito utile per avere ingresso a finanziamenti comunitari e regionali. Fondi sociali – accesso – attività d’impresa – professione forense – organizzazione. (Consiglio di Stato, 27.1.2016, n. 258)


Fonti notizia:

  •  II Sole 24 Ore |Titolo:  Per i Fondi europei lo studio deve avere struttura d'impresa  | Autore:  Guglielmo Saporito
  •  Avv. Michele Sprovieri | Studio legale Ferrero Giove e associati






Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
Gabriella Filippone Blog  |    Sito web: Social Web Avvocati



3 commenti:

  1. La sentenza è precedente la legge di stabilità, che al comma 821 dell’articolo 1 prevede l’estensione ai liberi professionisti dell’accesso ai fondi europei. Il Job Act del lavoro autonomo contiene analoga previsione, che anzi è maggiormente estensiva.

    .

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  2. La decisione del Consiglio di Stato n.258/2016 come parametro per valutare la sussistenza dei requisiti di ingresso degli studi legali ai fondi europei: l’organizzazione della struttura e il coordinamento e controllo delle attività svolte al suo interno.
    su http://www.studioferrarogiove.it/App_Themes/base/323Studio.pdf

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  3. ecco, mancava solo il Consiglio di Stato ad aggravare ancora di più la realtà.
    gli autorevoli magistrati forse avrebbero dovuto analizzare la questione sotto un'altro punto di vista, che rispecchia le gravi difficoltà che stanno incontrando i giovani avvocati, e che tale sentenza li esclude.
    non è forse vero che, chi abbia già alle spalle uno studio ben avviato e strutturato organicamente, non ha alcun problema di natura economica? ecco adesso consentiamo a questi grandi studi di allargarsi ancora di più consentendo l'accesso ai fondi esclusivamente a queste strutture, escludendo chi invece ne avrebbe più bisogno: i giovani avvocati che si affacciano alla professione. Grazie Italia

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