domenica 14 gennaio 2018

La legge 210/92 | LESIONI DA VACCINO


Studio Legale Busetto

"Quali sono i criteri che devono sussistere in ambito giudiziario per ottenere il riconoscimento della lesione da vaccino.
Perché le pronunce giudiziarie in questa materia non possono essere generalizzate alla massa."
http://www.studiolegalebusetto.it/

"La legge n. 210/1992 riconosce il diritto del paziente di vedersi corrispondere un indennizzo nel caso di danno permanente da vaccinazione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 27 nel 2008 statuiva che “se il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una “equa indennità”, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno”."





"Quali sono i soggetti beneficiari della L 210/92?
Perché nessuno ci dice che possono subire gli stessi danni da vaccino anche i soggetti non vaccinati, magari per basse difese immunitarie, che entrino in contatto con soggetti da poco vaccinati?

Perché ci si ostina a mettere in difficoltà i genitori per ottenere l'erogazione di questo indennizzo sollevando contestazioni superate come la distinzione obsoleta tra vaccini obbligatori e facoltativi?"







"La sentenza veniva emessa nel 2014 e accertava giudizialmente che la bimba era stata lesa da vaccino somministrato quando aveva soli pochi mesi e condannava il Ministero della Salute ad erogare l'indennizzo. A distanza di tre anni il Ministero della Salute non ha adempiuto alla sentenza. Tutte le notifiche sono cadute nel vuoto. Anche il giudizio di ottemperanza innanzi al TAR non ha sortito risultati. Ma è' mai possibile che i genitori siano completamente abbandonati?? Ma è' possibile che la vita dei nostri figli valga così poco??? Ma quanto bisogna urlare per farsi sentire??? ... e sentire, ahimè, non vuol dire farsi ascoltare"









"I soggetti beneficiari della Legge 210/92 in caso di ritardo nell'erogazione dell'indennizzo da parte della Pubblica Amministrazione per far valere i propri diritti ed ottenere un ulteriore indennizzo per il ritardo del pagamento, possono presentare un ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo."


L’art. 2 della Convenzione CEDU, concepito essenzialmente per limitare l’intervento dello Stato a danno della vita umana, consacra uno dei valori fondamentali delle  societa’ democratiche e il suo mancato rispetto e’ una delle piu’ gravi infrazioni, posto che senza tutela del diritto alla vita il godimento di qualsiasi altro diritto viene meno
La  necessita’ di offrire ampia protezione alla vita umana, ha indotto la giurisprudenza della Corte a prendere in considerazione, come possibili violazioni della norma, un ampio numero di situazioni, che vanno oltre all’evento irreversibile della ‘morte’ (violazione estrema), ma che comportano, comunque, un effetto di lesione al bene vita o di rischio per essa.
L’art. 2 della Convenzione prevede un obbligo di protezione della vita in capo agli Stati membri affinche’ adottino misure positive volte a rendere concreti ed effettivi i valori che l’art. 2 mira a tutelare, ossia la vita e le possibili minacce alla vita.
Obblighi che comportano l’impiego della diligenza necessaria da parte della Pubblica Autorita’ nell’adozione di misure di prevenzione, indagine e repressione in ordine agli atti lesivi del diritto alla vita. Tra gli obblighi positivi sul piano materiale rientra il dovere di porre in essere tutte le misure adeguate a prevenire che la vita umana sia in pericolo.

Pertanto, considerato che il ricorso alla Corte di Strasburgo per la violazione  dell’art. 2, può essere presentato, oltre che per la violazione del diritto alla vita intesa in senso stretto, anche per gravi pericoli, per la vita, che non abbiano determinato l’evento morte come, per il caso in cui le condizioni di salute di un soggetto siano state compromesse,  il suddetto ricorso può essere presentato anche a causa della mancata liquidazione, da parte dello Stato, dell’indennizzo riconosciuto, in quanto compromette la capacità del soggetto leso a far fronte alle ingenti spese dovute al suo stato di salute.

Fonte: Avv. Elisa Bustreo | Studio legale Busetto















«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)



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