I giudici hanno ritenuto che l’ invio di e-mail non ha rilevanza penale, ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, "il fatto non e' previsto dalla legge come reato"
Il continuo ed assillante invio di e-mail
La Corte si e' trovata a valutare se l'invio incessante di posta elettronica, alla stregua degli sms, possa arrecare un disturbo tale da poter configurare reato. La Cassazione, con la sentenza n. 44855/2012, ha affermato che non si configura molestia se giunge in forma di mail. La differenza sostanziale che i giudici hanno rilevato rispetto all'invio di sms è che questi sono invasivi e disturbano, le mail invece possono essere cancellate senza essere aperte.
La Cassazione ha rilevato che "il reato di molestie non si può verificare qualora si tratti di messaggi di posta elettronica privi, in quanto tali, del carattere della invasività" tipica dei messaggi sms.
Diversa valenza all'invio di e-mail rispetto all'invio di sms: mediante posta elettronica non si arreca molestia poiche' le e-mail possono essere ignorate o cestinate senza l'obbligo di aprirle e leggerne il contenuto.
I giudici hanno ritenuto che l’ invio di e-mail non ha rilevanza penale, ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, "il fatto non e' previsto dalla legge come reato".
La molestia via mail non ha rilevanza penale. A stabilirlo è anche la sentenza n. sentenza 24510/2013 della Corte di cassazione, che ha rigettato la condanna al pagamento ddi multa inflitta dal tribunale di Cassino ad uomo accusato di molestie messaggio tramite mail.
Il Tribunale di Cassino, che infliggeva l'ammenda, aveva ritenuto la molestia tramite mail assimilabile a quella telefonica, con riferimento all'articolo 660 del codice penale, relativo al reato di molestie o disturbo alle persone: "la dizione 'telefono' comprende gli altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza".
La Cassazione ha espresso in proposito un diverso concetto: il fatto che la posta elettronica utilizzi la linea telefonica non ne fa un mezzo simile al telefono. Secondo la sentenza della Corte, la posta elettronica "utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni".
La Cassazione si è interrogata sulla possibilità di equiparare "la molestia col mezzo del telefono all'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio". Si è osservato in sentenza che la comunicazione via mail è "asincrona" e l'invio di un messaggio di posta elettronica, alla stregua di una lettera spedita tramite il servizio postale, non comporta l'immediata interazione tra mittente e destinatario.
La modalità della comunicazione via posta elettronica del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con possibilità di allegare immagini, suoni, sequenze audio-visive) nella memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario.
La comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio; la posta elettronica non comporta -a differenza della telefonata o della citofonata- "nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo".
Le mail possono essere ripetutamente cancellate e non prevedono una risposta, un'interazione con chi le invia.
Conclude la Corte: "la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto della tranquillità della persona incontra il limite coessenziale della legge penale, costituito dal principio di stretta legalità e di tipizzazione delle condotte illecite", sancito anche dalla Costituzione.
La Cassazione ha riconosciuto che la posta elettronica è meno invasiva degli sms e "turba" minimamente la privacy.
Altro discorso è per l'e-commerce e lo spam |
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