Vanna Renella "Vorrei ricordare ai due soggetti che postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook integra il reato di diffamazione a mezzo stampa aggravato!"
Il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet
La sentenza n. 8328 del 1 marzo 2016 la Corte di Cassazione sez. V penale affronta nuovamente il tema della rilevanza penale dei contenuti di carattere diffamatorio su Internet, in particolare sui social network.
Nel caso di specie la reputazione di un soggetto viene offesa più volte sulle pagine del social network Facebook con messaggi eloquenti di diversi soggetti, tra cui l’imputato, nell’ambito di un dibattito fra utenti web.
Per la Suprema Corte si configura il reato di diffamazione anche nella sua ipotesi aggravata.
La Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata ( Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008).
La Corte ha più volte evidenziato che il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l'ipotesi aggravata ( Cass., Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo il messaggio diffamatorio, per sua natura, destinato ad essere normalmente letto in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008).
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio, con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015).
La condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, stante l'idoneità del mezzo a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, apprezzabile per composizione numerica. Se tale commento è offensivo la condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015).
La Cassazione ribadisce un concetto fondamentale e cioè che il web 2.0 non può e non deve essere considerato una “zona franca” del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l’individuo svolge la sua personalità e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall’ordinamento.
L'onore consiste nel sentimento che il soggetto ha di sé e del proprio valore; la reputazione, invece, nel sentimento che di tale soggetto ha la collettività.
L’onore, tutelato dalla fattispecie dell’ingiuria (ora depenalizzata), può essere leso solo in caso di offese rese in presenza del destinatario; la reputazione, tutelata dalla fattispecie della diffamazione, solo in caso di offese fatte in presenza di altri.
Il diritto di critica ha un carattere autonomo e può essere esercitato da chiunque, nel rispetto dei confini stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diritto di cronaca: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità; c) forma civile dell’esposizione dei fatti.
Fonte: Altalex, 22 marzo 2016. Articolo di Michele Iaselli)
sessismo
- Tendenza a valutare la capacità o l'attività delle persone in base al sesso ovvero ad attuare una discriminazione sessuale.
NON COMMENTO QUI GLI ATTACCHI RIPETUTI NEL TEMPO via facebook dal SOGGETTO in questione NEI CONFRONTI DI PIU' PERSONE.
Rappresento invece genericamente alcuni aspetti o fattispecie giuridiche di danno che possono ravvisarsi in taluni casi di sessismo
ABITUALITA' DELLA CONDOTTA,
ATTO REITERATO,
PERICOLOSITA',
DANNO ALLA PERSONA,
PROCURATE LESIONI,
INCITAZIONE ALLA VIOLENZA,
GRAVE INGERENZA NELLE VITE ALTRUI,
AGGRESSIONE
VIOLENZA MORALE, VERBALE E PSICOLOGICA,
COSTRIZIONE (A SUBIRE)
etcetera
L’azione penale (per chi la vuole azionare)
In primis bisogna sporgere querela. Personalmente, recandosi presso una stazione dei Carabinieri, o presso la Polizia Postale o, ancora, presso la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo in cui si risiede.
Bisognerà indicare i seguenti elementi:
Bisognerà indicare i seguenti elementi:
- la frase offensiva che vi è stata rivolta;
- l’autore di tale frase;
- gli estremi del profilo dal quale è avvenuta la pubblicazione;
- la data;
- l’indicazione di eventuali nomi di testimoni che hanno letto la frase.
Sarà fondamentale portare delle prove che dovranno riguardare sia il fatto illecito che il danno da questo cagionato (sia danno patrimoniale, sia morale, come un turbamento psichico).
L’azione civile
La causa civile per diffamazione è rivolta unicamente a chiedere il risarcimento del danno.
Necessarie le prove circa il danno. Qualora l’illecito sia evidente e la quantificazione del danno sia difficoltosa, si può sempre chiedere un risarcimento in via equitativa, secondo quanto al giudice apparirà congruo sulla base del caso concreto, svincolando tale valutazione da qualsiasi supporto probatorio.
Necessarie le prove circa il danno. Qualora l’illecito sia evidente e la quantificazione del danno sia difficoltosa, si può sempre chiedere un risarcimento in via equitativa, secondo quanto al giudice apparirà congruo sulla base del caso concreto, svincolando tale valutazione da qualsiasi supporto probatorio.
Fonte: Menford
«La differenza tra le persone sta solo nel loro avere maggiore o minore accesso alla conoscenza» (Lev Tolstoj)
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Si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio delle immagini o non aggiornato delle notizie e delle informazioni.
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