sabato 30 aprile 2016

BONUS E SCONTI FISCALI 2016


Immagine | via pixabay


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Le detrazioni fiscali possono avere un ruolo salvifico in tempi di crisi. Il problema sarebbe la scarsa informazione riguardo a questi bonus fiscali. Pochi sanno, ad esempio, che si possono detrarre i costi sostenuti per comprare mobili importati, per dotare di tecnologie robotiche per persone disabili, e per comprare lampade e materassi. 




Con il canone concordato meno imposte locali
 
Il canone concordato è la formula prescelta dal fisco per la concessione di alcune agevolazioni. Il bonus previsto dai commi 53-54 della legge di stabilità ha introdotto uno 
sconto del 25% su Imu e Tasi  per gli immobili dati in locazione a canone concordato. Il canone concordato non è determinato liberamente dalle parti (inquilino e proprietario), è invece suggerito dalle associazioni di categoria, che fissano delle fasce di importi per calmierare il mercato. Chi affitta non a libero mercato ma a canone concordato potrà beneficiare delle riduzioni su Imu e Tasi: per conoscere il quantum da pagare si dovranno considerare regole ed indicazioni disposte dal Comune in cui sorge l’immobile e poi moltiplicare il risultato per 0,75.
  • Cedolare secca - chi sceglie per il regime della cedolare secca per la  locazione di immobili a canone concordato può usufruire, dal 2014 al 2017, di un'aliquota agevolata del 10% (anziché del 15%)

Riguardo ad altri bonus fiscali si ripropone qui di seguito un decalogo stilato dal portale  ProntoPro.it.
Secondo questo decalogo  sarebbero dunque tantissime le voci che possono essere inserite nel 730 e molte di queste risultano sconosciute ai più.




1 – "Difendersi dai ladri conviene" – Con il bonus ristrutturazioni è possibile usufruire di una detrazione del 50% per gli interventi di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Via libera dunque ai rimborsi per lavori di apposizione di grate sulle finestre, vetri antisfondamento, casseforti a muro e porte blindate o rinforzate”.
2 – "La competenza si paga, ma si detrae" – C’è una ditta o un professionista che ritieni molto capace e costoso per le tue tasche? Con il bonus ristrutturazioni è possibile ottenere il 50% del rimborso anche per le prestazioni professionali, l’acquisto dei materiali,   spese per perizie e sopralluoghi.
3 – "Sei stato in Thailandia e ti sei innamorato di un pezzo unico"Acquistare nuovi mobili all'estero, corredandoli di tutta la documentazione necessaria alla detrazione, pagando con carta di credito o debito e documentando la spesa con fattura e ricevuta di avvenuta transazione, consente di fruire del bonus mobili. Permette di detrarre fino al 50%”.
"Hai costruito un garage? Anche questo si può detrarre" – Se nel corso dell’anno avete realizzato un garage, un’autorimessa o anche un posto auto di pertinenza nel cortile condominiale, la  buona notizia in questo caso è che  la spesa è detraibile nella misura del 50%”.
5 – "Tecnologie robotiche e disabilità" – Muoversi all'interno della propria casa può essere un incubo per chi ha gravi problematiche. Nell'elenco delle spese detraibili col bonus ristrutturazioni rientrano quelle fatte per dotare l’immobile delle tecnologie robotiche in grado di migliorare la comunicazione e la mobilità interna ed esterna alla casa in cui vivono persone con gravi disabilità fisiche e motorie. La detrazione a cui si ha diritto in questi casi è pari al 50% della spesa sostenuta”.
6 – "Scosse, terremoti e detrazioni" – L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per questo motivo, se realizzate degli interventi antisismici su prime case o edifici adibiti ad attività produttive in zone ad alta pericolosità, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 4 agosto 2013”.
7 – "Arte… contemporanea" – Chi possiede un immobile di valore storico o artistico e vuole adeguarlo alle esigenze funzionali di un uso contemporaneo, può farlo usufruendo di una detrazione del 50%. Per valorizzare e conservare gli edifici è anche ammesso l’uso di materiali e tecnologie diverse da quelli originali a condizione che non contrastino con il carattere complessivo degli stessi”.
8 – "Detrai e… raddoppia" – “Se hai già effettuato dei lavori su un immobile beneficiando di un incentivo, e intraprendi nuovi detrazioni fiscali puoi usufruire di un’altra detrazione. Le condizioni: il limite complessivo di rimborso è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, quindi, se si tratta della prosecuzione di una precedente ristrutturazione, si dovrà tenere conto delle somme già spese, se si tratta di un intervento completamente nuovo si potrà usufruire dell’intera detrazione, ma la diversità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione della denuncia di inizio attività (DIA), il collaudo dell’opera e la dichiarazione di fine lavori”.
9 – "Un bonus non esclude l’altro" – Si può usufruire di più incentivi. Attenzione però ai tempi; per ottenere il bonus mobili oltre a quello per la ristrutturazione di casa, ad esempio, è necessario che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle necessarie per l’arredo dell’immobile”.
10 – "Si fa presto a dire arredi! " –  Per i giovani che vanno a vivere da soli, certamente uno dei bonus fiscali più interessanti è quello legato all'acquisto di mobili.  Ai fini fiscali, non tutti i mobili hanno una stessa valenza. Si può ottenere la detrazione per i materassi, per lampade e lampadari, per mobili nuovi fatti su misura, per i letti, gli armadi, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i tavoli, le sedie, i comodini, i divani, le poltrone, le credenze, le cucine, i mobili per arredare il bagno e quelli per l’esterno. Nessun rimborso è invece previsto per porte e tende e nemmeno per complementi di arredo o mobili usati e antichi”.


I dieci paesi con maggior evasione fiscale al mondo per l'anno 2011. Nel 2011 è stimata nel 5% dell'economia globale. | via Wikipedia .




Fonti notizie: Diretta News.it  | Il Mattino.it | Idealista.it



                                                             













Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  






mercoledì 30 marzo 2016

Battuta di caccia all'estero durante la malattia: dipendente licenziato




Validato il licenziamento di un dipendente che durante la malattia partecipa ad una battuta di caccia all'estero, anche se con assenza  giustificata da un regolare certificato di malattia oppure dalla fruizione di congedi parentali. 


La condotta, a prescindere dalla veridicità dei certificati medici, realizza una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che impongono al dipendente di astenersi, durante la malattia, da condotte stressanti per il fisico e ritenute incompatibili con la necessità di guarire rapidamente. 

Questi i principi giuridici alla base di un licenziamento convalidato in via definitiva dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6054/2016,  recentemente pubblicata.


Titolo:  A caccia durante la malattia: recesso valido
Autore:  Giampiero Falasca
Fonte:  II Sole 24 Ore

Immagine:
Cani da caccia Autunno Pittura




Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  





venerdì 4 marzo 2016

La casa torna alla banca dopo 18 rate di mutuo non pagate e non dopo 7 rate




Le modifiche del  governo  al decreto mutui: la casa potrà essere pignorata ed in seguito venduta dalla banca solo dopo 18 rate del mutuo non pagate



La  valutazione sarà effettuata da un perito nominato dal tribunale che sarà affiancato da un esperto di fiducia del mutuatario. 



La clausola di inadempimento sui 18 mesi, e non 7 come ipotizzato in precedenza, sarà facoltativa e non  potrà applicarsi ai contratti in essere.





In caso di morosità, mentre oggi si apre un contenzioso tra banca e mutuatario sul quale si esprime il giudice, con le nuove misure si salta la procedura giudiziaria e la banca potrà espropriare direttamente il bene e recuperare dalla vendita le risorse per rientrare dal credito il prima possibile. 



La banca tratterrà dalla vendita solo quanto ancora dovuto e restituirà al consumatore l'eccedenza eventuale. (vedi anche Italia Oggi: 'Mutui, inadempienza a 18 mesi' )





Titolo:  Casa alle banche solo dopo 18 rate non pagate
Autore:  Marco Mobili e Giovanni Parente
Fonte:  II Sole 24 Ore


Link immagini: http://www.flickr.com/photos/dariolevi/8271816165  |  http://pixabay.com/it/valutazione-ipoteca-calcolare-149889/




Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  













lunedì 29 febbraio 2016

Ci vorrebbe un avvocato "amico" delle imprese









Le imprese necessitano di un avvocato amico che segua i passaggi generazionali ai vertici




I dati sono questi: in Italia ci sono circa 4,3 milioni di imprese. 


Il 92% sarebbe rappresentato da imprese familiari. 


Il 60% degli imprenditori al vertice di queste aziende ha oltre 60 anni di età.


E' chiaro il problema, delicato, del passaggio generazionale.


Passaggio che può avvenire con la consulenza di un avvocato, in grado di consigliare quali strumenti possano essere utili.


Chiarite preliminarmente le problematiche giuridiche e individuate le esigenze dell'imprenditore, l'avvocato consiglierà lo strumento giuridico più adatto tra quelli esistenti ad affrontare il passaggio del testimone.


Occorrerà essere validi giuristi con attitudini naturali da psicologi (ved. anche: 'Passaggi generazionali, cercasi consulenti legali' - stesso inserto e testata).



Sede di Dragados ( Madrid ), una società di costruzioni






Titolo:  Un avvocato per amico
Autore:  Roberto Miliacca
Fonte notizia:  Italia Oggi - Affari legali

Link immagini:  https://en.wikipedia.org/wiki/Grupo_ACS |    http://blog.libero.it/cameraobscura/view.php?id=cameraobscura&pag=4&gg=0&mm=0






Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
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sabato 13 febbraio 2016

Reclamo al GDL dell'Avv. Vito Giaquinto avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione (ricorso contro Cassa Nazionale Forense)

Pubblico di seguito il reclamo dell'Avv. Vito Giaquinto avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione di cui al ricorso in cui contesta Cassa Nazionale Forense in ordine ai  criteri di determinazione dei minimi contributivi imposti  ai sensi del Regolamento attuativo di Cassa Forense e, in via preliminare, richiedendo  la sospensiva dei richiesti pagamenti per le due annualità ovvero €. 846,00 per il 2014 e 833,50 per il 2015.



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TRIBUNALE CIVILE DI *** - SEZIONE LAVORO
RECLAMO
AVVERSO ORDINANZA DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI SOSPENSIONE
L’avv. Vito Giaquinto, *** difensore di se stesso quale agente in proprio, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in .***, presso e nel proprio studio, ***                                                                      Reclamante
Contro: La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (C.F. 80027390584), in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 8, di seguito, più brevemente, Cassa Forense                                Resistente
PROPONE RECLAMO


Avverso l’ordinanza del *** gennaio 2016 del Tribunale Civile di *** - Sezione Lavoro - Giudice *** emessa nel procedimento R.G. ...


PREMESSO CHE


Con ricorso - che si abbia qui per integralmente riproposto e richiamato - notificato il .*** 2015, a mezzo del servizio postale, il sottoscritto odierno reclamante, avv. Vito Giaquinto in proprio contestava alla Cassa Nazionale Forense (tra le altre contestazioni), i criteri di determinazione dei minimi contributivi richiesti ai sensi del Regolamento attuativo di Cassa Forense e, in via preliminare, richiedeva la sospensiva dei richiesti pagamenti per le due annualità ovvero €. 846,00 per il 2014 e 833,50 per il 2015.


Il Giudice del Lavoro designato, D.ssa ***, fissava l’udienza di comparizione per la contestuale discussione del merito e per la sospensiva al *** gennaio 2016;


si costituiva in giudizio la Cassa Forense contestando la domanda con le richieste di rito;


all’udienza del *** gennaio 2016, le parti formulavano le loro richieste ed eccezioni e il Giudice, si riservava sulla richiesta di sospensiva;


con ordinanza (All. A) emessa in data *** gennaio 2016 e comunicata, a mezzo pec dalla Cancelleria, in pari data al reclamante, il Giudice del Lavoro di ***, rigettava la richiesta di sospensiva così come in ordinanza che, di seguito pedissequamente si riporta:


“Il giudice a scioglimento della riserva assunta in data ***1.2016


Rilevato che il credito contributivo deriva direttamente da un disposizione di legge


Considerato che non risulta a parere del giudicante un fumus di fondatezza in merito alla dedotta illegittimità costituzionale della norma


Rilevato che sotto il profilo del periculum, gli importi reclamati risultano di modesta entità e che la stessa Cassa ha rappresentato al professionista la possibilità di fruire della rateazione del debito;


rigetta la richiesta di sospensiva e rinvia all’udienza del 31.1.2017 ore 9.00.


Si comunichi.


(...) 25/01/2016 Il Giudice


(...)


Tale provvedimento - previa approfondita analisi delle argomentazioni tutte in ricorso e nel presente reclamo - andrà riformato per le motivazioni che seguono:


1) Oggetto del ricorso, a tacere - in questa specifica sede - di tutti gli altri, non è la contestazione del principio dell’esistenza o meno di un obbligo contributivo in sé considerato (da cui scaturirebbero le richieste di pagamento da parte di Cassa Forense), bensì i criteri con cui Cassa Forense ha determinato la quantificazione dell’ammontare dei così detti “minimi”.


Pertanto, contrariamente a quanto asserito nel corpo dell’ordinanza, oggi gravata, la contestazione in oggetto, specificamente, non è affatto diretta solo contro una disposizione di legge, bensì e diversamente, anche contro la delibera della Giunta Esecutiva del 26/02/2015, così come posta in essere da Cassa Forense e contro le nefaste conseguenze da essa derivanti.


2) Per quanto, invece attiene al Fumus sulla fondatezza del merito, le motivazioni dell’On.le Giudicante si sono limitate genericamente alla mera valutazione in merito alle sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale della norma, che già di per sé - a sommesso avviso di questa difesa, stsnte la capacità lesiva dei diritti – meriterebbero (in attesa anche di un opportuno chiarimento della Corte delle Leggi) di certo, il provvedimento sospensivo richiesto.


Inoltre, non sono state considerate tutte le altre specifiche e pregnanti argomentazioni a supporto del ricorso (quali a titolo esemplificativo: non sostenibilità finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense punto A) pag. 4; la Nota critica (0008303.05-06-2014 - Avv - L110) del Ministero Vigilante sulla sostenibilità finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ( pagina 10 all. 11 in ricorso), che dà atto della indeterminatezza delle ipotesi attuariali; la violazione del principio di non discriminazione in base alle differenze reddituali per essere essa discriminazione vietata dal Diritto Europeo (vedasi Corte di Giustizia dell'Unione Europea - sentenza C-318/2013 del 3.09.2014) che ribadisce che il Diritto Europeo osta ad una normativa nazionale (all. 14 in ricorso); la contestazione dell’imposizione “previdenziale” di importi assolutamente slegati dalla proporzionalità del reddito prodotto, con realizzazione di una discriminazione contributiva, poiché è in­dub­bio che, nel mo­men­to in cui viene im­po­sta una contribuzione mi­ni­ma obbligatoria sle­ga­ta dal red­di­to, più che di un contributo previdenziale può solo parlarsi di una tassa (punto C). pag. 14). O ancora le ulteriori censure di violazione anche di norme avente rango sovrannazionale quali ad esempio la violazione dell’art. 15 comma 1 e dell’art.21 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Punto 6) a pag. 30) oltre a tutti gli altri per come inseriti nel corpo del ricorso, che non sono stati purtroppo affatto presi in considerazione, e di cui, in questa sede, si richiede la giusta attenzione.


Il Giudicante, peraltro non ha affatto considerato l’eccepita questione preliminare inserita in ricorso, della pendenza, innanzi al T.A.R. del Lazio del giudizio proprio per l’annullamento - previa sospensione - del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, che è stato, com’è noto rinviato per la decisione all’udienza del 10 marzo 2016.


È di tutta evidenza come l'esito del procedimento amministrativo, alla luce delle articolate eccezioni di incostituzionalità anche in esso sollevate, incida anche sulla validità e legittimità dei provvedimenti in forza dei quali è stata emanata la delibera (non solo una disposizione di legge come invece ritenuto), oggetto del presente reclamo.


Anche per tale motivo se ne imporrebbe, comunque, la sospensione, almeno, in attesa dell’esito del giudizio amministrativo.


3) Per quanto attiene la valutazione del Periculum, la considerazione della “modesta entità” del credito, per come espressa dal Giudicante è, evidentemente, del tutto slegata dalla valutazione in concreto dell’effettività del reddito prodotto dal ricorrente. Infatti considerato il reddito professionale prodotto negli anni di imputazione (€. 3.114,00 per il 2014 e - a consuntivo - €. 3.236,65 per il 2015), gli importi “minimi” richiesti non possono affatto considerarsi di “modesta entità”, a meno che la prospettiva d’osservazione non sia quella della consistenza economico-patrimoniale di Cassa Forense e non dei redditi del ricorrente.


Va anche censurato l’infondato riferimento alla possibilità di rateizzazione del pagamento dei contributi, poiché la rateizzazione contrasta con la finalità del ricorso che nello specifico (nel contestare il regolamento attuativo) contesta proprio l’importo dei contributi richiesti.


Inoltre essa “rateizzazione” è stata solo ventilata in atti dalla difesa di Cassa Forense e mai avanzata e/o confermata quanto alle modalità; quindi dovrebbe essere concessa in modalità non “rituale” ovvero dopo il termine di scadenza del 31/10/2015 (la modulistica standard, infatti, non prevede detta ipotesi).


D’altro canto la richiesta di rateizzazione verrebbe intesa come tacita accettazione della “misura dell’imposizione”, cosa che non è.


Comunque ammesso e non concesso che, in effetti, si possa oggi accedere alla rateizzazione essa dovrebbe essere concessa con apposita autorizzazione da parte di Cassa Forense, con la espressa condizione della ripetibilità in caso di buon esisto del giudizio de quo, cosa che non è stata.


In forza dell’art. 53 della Costituzione (il quale stabilisce che l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica deve rispettare il criterio di proporzionalità con il reddito), se si considerasse il contributo minimo obbligatorio come una obbligazione tributaria, lo stesso non potrebbe prescindere da una proporzionalità con il reddito prodotto. Da ciò sorgerebbero profili di incostituzionalità dell’art. 6 D. Lgs. 103/1996, poiché trattandosi di obbligo tributario esso deve parametrarsi al reddito prodotto, ex art. 53 della Costituzione.


Viceversa, ove mai si inquadrasse detto “contributo minimo” quale prestazione (c.d. di solidarietà) patrimoniale imposta dalla legge, questa non potrebbe essere determinata semplicemente con un Regolamento in virtù del principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.


Si evidenzia che la Corte Costituzionale ha precisato che l’espressione “in base alla Legge”, contenuta nell’art. 23 Cost., si deve interpretare “in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio, cioè, “implica che la Legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione” (Sent. n. 4/1957). Lo stesso orientamento è stato ribadito con la sentenza n. 190 del 2007, ove la Consulta ha affermato che, affinché possa dirsi osservata la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., è necessario che “la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione”.


Inoltre, si ribadisce a fortiori (vedasi pag. 27 e ss. del ricorso de quo), anche in questa sede, che con sentenza che n. 190 del 2007 la Corte Costituzionale ha già dichiarato, in una fattispecie del tutto omologa alla presente (e che da essa si distingue unicamente perché relativa ad altro ente previdenziale privatizzato), l’incostituzionalità “….dell’art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia)… nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509”


Sul tema della natura giuridica della contribuzione previdenziale si è anche pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza 25.05.2011, n. 20845 (all. B) affermando che i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’Azienda. Ciò trova la sua ratio nella finalità, costituzionalmente garantita, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziale a favore dei lavoratori.


V’è da dire che, nel caso de quo, detta pronunzia è relativa allo specifico caso della contribuzione a favore del dipendente, ma non vi sono elementi normativi per distinguere tra la natura giuridica del contributo previdenziale dovuto al dipendente rispetto a quello del lavoratore autonomo.


Invero Cassa Forense ha realizzato, per mezzo dell’impugnato Regolamento (di rango inferiore rispetto alle Norme Costituzionali), una manifesta violazione dei dettati costituzionali rivenienti dagli articoli 2, 3 e 53 Cost. in quanto astrae da ogni considerazione sulla capacità contributiva dei singoli, imponendo il pagamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti dalle situazioni reddituali, dovuti quindi, anche in caso di reddito pari a zero!!.


Le pregnanti problematiche giuridiche e le articolate censure esposte dal ricorrente, costituiscono peraltro non un caso sporadico, ma rappresentano problematiche che hanno colpito numerosissimi avvocati che hanno adìto numerosi sedi giudiziali del Lavoro (oltre al Tar del Lazio). Quanto esposto e denunziato nel ricorso, non costituisce quindi un caso isolato, ma rappresenta la punta dell’iceberg di una ampia problematica che ha coinvolto numerose sedi giudiziali nazionali, con la conseguente imminente e necessaria rimessione degli atti relativi alla Corte Costituzionale, attesa la copiosa specificità delle censure mosse.


Tra queste: Tribunale Ordinario di Modena, Sezione Lavoro - R.G. .*** - Giudice - ***, la quale a fronte di un identico ricorso (che affronta le medesime tematiche e censure sull’art. 21 della legge 247/2012 e sul Regolamento) con ordinanza datata 26 gennaio 2016" (All. C), ha concesso, anche alla luce dei tempi presumibilmente lunghi di decisione la sospensiva del provvedimento opposto ravvisandone sia il fumus che il periculum in mora e rinviando per la discussione e decisione all'udienza del 26 novembre 2016.


Tutto ciò premesso, il reclamante, come in atti,


CHIEDE


che l’On.le Giudicante, in funzione di Giudice del Reclamo, attese le numerose, pregnanti e sostanziali censure inserite in atti e tenuto conto di tutto quanto ribadito con forza ed ancor più esplicitato nel presente reclamo, voglia revocare la reclamata ordinanza e concedere la richiesta sospensiva, sussistendo, evidentemente, sia il Fumus che il Periculum, se del caso rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale.


Allegati come da separato indice
lì 01 febbraio 2016                                                                               avv. Vito Giaquinto






Rassegna news giuridiche by Avv. Gabriella Filippone  
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venerdì 12 febbraio 2016

CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI: il 10 marzo avanti il TAR va a sentenza il procedimento promosso dall’A.Gi.For. contro il Regolamento Previdenziale di CF





Pubblico il COMUNICATO diffuso da AGIFOR nel mese di FEBBRAIO 2016

L'AGIFOR Associazione Giovanile Forense,  tramite social web, ha aggiornato i colleghi sui procedimenti in corso promossi nei confronti di Cassa Forense








"Care Colleghe e cari Colleghi,

ci permettiamo di chiedere la Vostra attenzione sul proseguimento delle iniziative giudiziarie e politiche della Nostra Associazione:

1) il prossimo 23 febbraio avanti la Terza Sezione Civile del Tribunale, G.U. Dott. Garri, è fissata l'udienza per l'annullamento delle elezioni del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Il Tribunale dovrà confermare, in via definitiva, la illegittimità dell’esclusione dal voto degli Avvocati iscritti ope legis alla Cassa, confermando quanto già enunciato, in relazione al "fumus boni iuris", nell’ordinanza emessa dal Collegio della I Sezione Civile del Tribunale di Roma, in sede di reclamo nel procedimento cautelare.

2) il prossimo 10 marzo avanti il TAR Sezione Terza Bis va a sentenza il procedimento promosso dall’A.Gi.For. per l’annullamento del Regolamento Previdenziale di Cassa Forense per i cd. "sottosoglia" (per chi guadagna fino a 10.300 Euro).

Detto Regolamento, per espressa ammissione dei vertici del nostro Ente previdenziale, ha indotto, nel primo anno di vigenza, 8 mila Colleghi a "gettare la spugna", stante l'insostenibilità della contribuzione richiesta, crescente nel tempo.

3) l’Associazione è altresì impegnata a contrastare, sia politicamente che giudizialmente, l'emanando Regolamento Continuità Professionale (cd. di "Bonifica Albo") in via di pubblicazione in G.U.

Dall’analisi del testo emergono gravi lesioni delle prerogative e dei diritti degli Avvocati del “libero foro”, con evidenti discriminazioni all’interno della stessa categoria forense.

Detto Regolamento ci lascia altresì perplessi sulle possibili modalità di esecuzione.

Come sarà effettivamente controllata (a campione) la dichiarazione dell'Avvocato di possedere i requisiti di "continuità"? Verranno negli Studi/case a dire "ma tu qui ci lavori o ci dormi"? Come si farà a controllare se l'utenza telefonica non sia usata "promiscuamente"? Gli Avvocati hanno il diritto, costituzionalmente protetto, di scegliere liberamente come comunicare con i propri Clienti (“dai segnali di fumo” “all'alfabeto Morse”!!) – e viceversa – purché il mezzo non metta in pericolo la riservatezza.

Ancora: come farà l’Ordine o il Ministero a ottenere, in concreto, l’esibizione dei fascicoli per i quindici affari triennali (cinque annuali), superando il Segreto professionale che come Avvocati possiamo opporre anche al Giudice? E per chi non ha fascicoli perché ha tutto sul PC(T)? Chi verrà a controllare? L'impiegato dell'Ordine, il suo Presidente, un Consigliere Delegato a ciò? Avrà il permesso dell’Autorità Giudiziaria (siamo pur sempre Avvocati)? All'A.Gi.For. appare che in realtà il Regolamento ha l'intento di costringere all'autodimissione dall'Albo, altri migliaia di Colleghe/i, al di fuori di ogni criterio obiettivamente meritocratico.

L’Associazione si augura che l’Ordine, pure in questa situazione di infinita prorogatio, si impegni, con Lei, per combattere le iniquità della legge professionale e per non essere l’esecutore di una "bonifica" per conto della cd. “Casta”.

Anche per questo insieme VOLTIAMO PAGINA.

Grazie dell’attenzione e cordiali saluti."


Avv. Carlo Testa, Presidente Nazionale A.Gi.For. e A.N.D.

Avv. Stefano Galeani Presidente Sezione Romana A.Gi.For

Avv. Giovanni Marchio, Coordinatore Nazionale A.Gi.For.

Avv. Gaetano Lauro Grotto, Coordinatore Corsi A.Gi.For.

Direttivo Nazionale A.Gi.For.




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