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Il Regolamento c.d. bonifica albo avvocati è compatibile con la normativa sulle professioni?



QUESTIONE DI INCOMPATIBILITA' come avanzata da un collega


Rassegna stampa | Le notizie on line






Il Regolamento c.d. bonifica albo avvocati è compatibile con la normativa generale sulle professioni?


DPR 137 / 7.8.2012 








Stanlio & Ollio, 
Poster della comica Un nuovo imbrogliovia Wikipedia

Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attività professionale


1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'art. 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. 


2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita' professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge. 


3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.








Fonte: via facebook




Vedi anche articolo correlato su Giuridica News Blog  Aprile 2015: 


 "Care Colleghe e cari Colleghi,



il Ministero della Giustizia, con il consenso del Consiglio Nazionale Forense, sta approvando un regolamento attuativo della Legge Professionale che complessivamente legittima un criterio di permanenza all’Albo fondato sul censo e non sulla qualità e preparazione deontologica e professionale dell’iscritto.

L’A.Gi.For. e A.F.G. continuano a chiedere con forza al C.N.F. e ai C.O.A. territoriali di rappresentare al Ministero la necessità di “cambiare indirizzo” per espungere il “censo” quale motivo di giusta causa di cancellazione dall'Albo e di intervenire affinché il Parlamento provveda al più presto ad abrogare l'intero art. 21 della Legge Professionale.

Tutto il Regolamento c.d. Permanenza Albo, il cui schema è stato fatto circolare dal C.N.F., fondando la permanenza dell’iscrizione all’Albo sul numero di affari o pratiche e altri canoni censuari, e non sulla dedizione esclusiva alla professione e/o sulla osservanza delle regole deontologiche, positivizza un obbligo di successo professionale, quale condizione per la permanenza all’Albo, in modo contorto ed eccentrico rispetto alle altre professioni ordinistiche.

Nessun’altra professione prevede una “pulizia etnica” delle Colleghe e dei Colleghi da parte degli Organi esponenziali della Categoria. 

Attualmente, in nessun Ordine, salvo in quello Forense, il profilo previdenziale condiziona la possibilità di esercizio della professione

Ciò stride fortemente con il principio di “solidarietà” tra Avvocati, che sotto il profilo deontologico spesso viene riaffermato in numerosi simposi o Convegni di aggiornamento professionale, e poi non realizzato e non praticato purtroppo a livello di iniziative legislative e regolamentari.

Noi crediamo che infierire da parte dei C.O.A. sui Colleghi più sfortunati, impedendo loro di lavorare, sia indegno della Civiltà Giuridica e dello Stato di Diritto per la cui costruzione, storicamente, si è tanto battuta l'Avvocatura Italiana. 

Come Associazione Giovanile Forense e Alleanza Forense per la Giustizia chiediamo, pertanto, al Consiglio Nazionale Forense - cui compete di esprimere il parere sullo Schema di Regolamento proposto dal Ministero della Giustizia - di rappresentare la necessità di apportare sostanziali modifiche, eliminando ogni riferimento ai canoni latamente censitari e reddituali tipizzati nel Regolamento, in contrasto peraltro con la norma primaria (art. 21 commi 1-7).

Intendiamo informare che nostri Colleghi Soci attivisti stanno predisponendo il Ricorso avverso il Regolamento Continuità, qualora non fossero ascoltate le istanze della base dell'Avvocatura. 

Detto lavoro di studio verrà messo a disposizione dei Consigli dell’Ordine affinchè, nell’ipotesi che la trattativa politica avesse esito negativo, sia l’Autorità Giudiziaria, in estrema e dolorosa ratio, a salvaguardare la dignità e l’indipendenza dei professionisti forensi. Reputiamo che, proprio in forza del nuovo assetto ordinamentale, i Consigli degli Ordini Forensi, di fatto privati della loro funzione storica - ossia il controllo deontologico - debbano svolgere una funzione “sindacale” e “politica”, e, quindi, difendere anche giudizialmente i diritti ondamentali della persona-avvocato, come quello di poter continuare ad esercitare la professione, a prescindere dalle proprie condizioni economiche e familiari.

La procedura di bonifica censitaria, normata nell'art. 21, commi 1-7, è, infatti, talmente farraginosa e mortificante per la dignità dell'Ordine (che rischia il commissariamento in caso di inosservanza dell’obbligo) che prevediamo non poche “obiezioni di coscienza” o quantomeno “coscienze infelici” per dover applicare una normativa palesemente incostituzionale.

E’ facile prevedere che dette cancellazioni comporteranno un forte intasamento della Giurisdizione. Avverso il provvedimento di cancellazione si potrà ricorrere prima al C.N.F. con effetto sospensivo e poi alle Sezioni Unite della Cassazione, con ogni conseguente rischio di blocco della giurisdizione domestica.

Non sono da escludere eventuali rinvii alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia della UE.

La permanenza all'Albo come la fuoriuscita da esso devono continuare ad essere libere scelte e come tali non coercibili ovvero oggetto di pressioni che minano l'indipendenza e la libertà dell'Avvocato. A.Gi.For. e A.F.G. assumono l'impegno di far impugnare, con i Colleghi associati, il Regolamento Continuità dal nostro Ordine (che deve essere la Casa di tutti gli Avvocati romani e non solo di quelli più fortunati) per ristabilire la vera Colleganza e Solidarietà della Categoria. Se non dovessimo essere ascoltati agiremo in proprio! Anche per questo è NECESSARIO VOLTARE PAGINA.




Avv. Carlo Testa, Presidente Nazionale A.Gi.For.


Avv. Paolo Nesta, Presidente A.F.G."

Fonte articolo  Giuridica News Blog  Aprile 2015: 






Vedi anche articolo correlato: Giuridica News Blog. | ACCERTAMENTO dell’ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE: schema di decreto concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” | Febbraio 2015






ACCERTAMENTO dell’ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE: schema decreto concernente “Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”


ACCERTAMENTO dell'ESERCIZIO della PROFESSIONE FORENSE: in arrivo un nuovo regolamento "frittata" per gli Avvocati



Rassegna news giuridiche a  cura di Gabriella Filippone - Dopo essersi espressi e dopo averci regolamentato in materia previdenziale istituendo i contributi minimi obbligatori e l'iscrizione d'ufficio a Cassa forense,  Vi significo che si preannunciano ulteriori novità: in serbo per noi è in preparazione una nuova frittata,  in special modo per gli Avvocati a basso e medio reddito, concerne le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense .


Ho letto la bozza del Regolamento ed in sintesi i requisiti richiesti. La professione forense si ritiene esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;

g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;

h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

 I requisiti previsti  devono ricorrere tutti congiuntamente.


Monna Lisa eyes | via Wikimedia 

La mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione comporta la cancellazione dall'albo. Ne consegue che se non si pagano i contributi all'Ordine ed alla Cassa si viene cancellati. 

Così è nella bozza di regolamento, alla sezione "Relazione illustrativa", che letteralmente stabilisce, alla lettera g):

"aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine e alla cassa di previdenza forense, dal momento che il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il funzionamento dei predetti enti e, per l’altro, è indice della presenza di un sia pur minimo volume di affari;

E’ specificato che i requisiti appena esposti devono ricorrere congiuntamente, cioè che l’esercizio della professione può dirsi effettivo esclusivamente se sussistono tutti."

La conseguenza della cancellazione è dunque strumentale ad un "loro" scopo in ordine al mancato pagamento dei contributi all'Ordine ed alla Cassa di Previdenza Forense.




Il Collega ha eccepito che, dalla "Relazione Illustrativa" Regolamento Permanenza Albo, l’articolo 4 dispone che, quando la cancellazione ha avuto luogo "per mancanza del requisito del numero minimo di 5 affari per anno ovvero di quello relativo all’aggiornamento professionale obbligatorio, la reiscrizione può aver luogo non prima che siano decorsi 12 mesi dal momento in cui la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva". Così da stabilire "un lasso temporale minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti. In tutti gli altri casi, la reiscrizione all’albo può aver luogo anche subito dopo la cancellazione".Vistose contraddittorietà della bozza regolamentare: se si è stati cancellati "trattare 5 affari riservati all'attività del Legale è esercizio abusivo della professione; non si possono acquisire crediti formativi senza essere Avvocati o praticanti avvocati, "a meno che non modifichino in quest'ultimo caso il Regolamento Formazione, oltre a scriminare per l'avvocato cancellato la sanzione penale di cui all'art. 348 del C.P."




Sull'argomento Vi invito a leggere quanto pubblicato dall'Avv. Rosa in "Diritto e Giustizia" il 4 febbraio 2015:

"Il Ministero della Giustizia ha pubblicato lo schema di regolamento per disciplinare le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense...
Balza all’evidenza come il Ministero della Giustizia, con lo schema di regolamento in questione, utilizzi la leva reddituale, vietata dalla legge n. 247/2012, per portare a compimento il processo di selezione censuaria nella categoria degli avvocati...
Tutti i requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente. L’omissione comporterà la cancellazione dall’Albo se l’avvocato non dimostrerà la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. 
Si tratta di un unicum, assolutamente illegittimo, nel lavoro autonomo.
Invito quindi sin da ora i COA e il CNF ad esprimere sul punto parere contrario sollevando i numerosi profili di illegittimità di siffatta normativa.
Sarà opportuno anche rendere edotti della vicenda i componenti delle Commissioni parlamentari che dovranno fornire il loro parere."



Vi suggerisco altresì di leggere un'analisi dello schema di Regolamento di Salvatore Lucignano.



L'analisi di Lucignano dei criteri proposti con la bozza regolamentare

"a). Non mi sembra ci siano obiezioni o particolari osservazioni da fare. La partita IVA è necessaria per esercitare la professione forense.

b) Questo criterio è incomprensibile. Cosa si intende per “uso”? Fa riferimento ad una particolare facoltà connessa all’esercizio di diritti reali? E’ compatibile con la locazione di cose? In pratica, essendo del tutto indefinita sia la qualità dei “locali” da destinare all’esercizio della professione, sia l’utenza telefonica richiesta, la libertà concessa in questo campo al professionista è pressoché totale. Perché allora inserire un criterio così indefinito nel regolamento? Un criterio chiaramente privo di effettive possibilità sanzionatorie, poiché tecnicamente, anche il mio bagno di casa può essere qualificato come locale destinato all’esercizio della professione, visto che la norma non si preoccupa (e come mai potrebbe) di tipizzare quale locale sia idoneo allo scopo. In altri termini si tratta di una norma inutile, inapplicabile, che verrà elusa senza alcuna difficoltà.


c) Il numero di affari trattato introduce un criterio quantitativo in un combinato normativo che sul punto non imponeva alcuna scelta obbligata. Detto questo, a parte che la vaghezza del termine “affare”, impedirà di ottenere facilmente un’interpretazione univoca e concordata della norma, ma è stato scelto un numero di “affari” talmente basso da rendere detta norma irrisoria e priva di ogni effettivo valore discriminatorio.

d) Si veda quanto scritto a commento del punto al sub a). Peraltro si rileva che la titolarità della PEC non è prevista in via esclusiva da questa norma, quindi più professionisti, salvo divieti espressi aliunde, potrebbero condividere una stessa PEC e risultare in regola con questa norma, per come essa è formulata.


e) Norma assolutamente illegale. I criteri normativi non prescrivono, né prevedono che l’avvocato che eserciti la professione secondo le modalità previste dall’art. 21 co. 1 debba farlo aggiornandosi nelle forme e nei modi previsti secondo le condizioni previste dal CNF. Introdurre questo criterio nel regolamento riguardante l’art. 21 rappresenta un evidente elemento di sciatteria giuridica. Diverse sono le norme primarie che dispongono gli obblighi e distinte dovevano rimanere le norme regolamentari che attuavano la legge. Si noti anche che l’attuale sistema di aggiornamento professionale predisposto dal CNF è illegale, essendo basato sul meccanismo dei crediti formativi, che viola la legge professionale.


f) Criterio assolutamente illegale. L’assicurazione del professionista non c’entra assolutamente nulla con l’esercizio prevalente, abituale, continuativo ed effettivo della professione. La violazione dell’obbligo corrispondente non andava regolata con questo regolamento.

g) Si tratta di oneri amministrativi che non incidono sui concetti espressi dalla legge di riferimento. Anche questo criterio non poteva essere inserito in questo regolamento. La sua presenza è illegale.

h) Stesso discorso per il criterio in oggetto, con l’aggravante che il versamento dei contributi previdenziali, per la loro particolare modalità di calcolo, per la loro regolamentazione specifica e per la capacità di intaccare il reddito del professionista, è un elemento la cui obbligatorietà ai fini della dimostrazione dell’esercizio effettivo della professione è in contrasto con la previsione per cui detta dimostrazione non debba e non possa far riferimento a criteri reddituali.



Da questa sommaria analisi si comprende come i criteri individuati dal regolamento siano in parte vaghi ed inapplicabili, in parte non attinenti alla declinazione della norma primaria, in parte illegittimi.



Si tratta di un insieme di prescrizioni di carattere vessatorio, sciatto, che sfuggono peraltro costantemente al criterio più importante che una norma giuridica dovrebbe possedere: l’effettività.



(...) si pensi a quanto è assurdo prevedere criteri di esercizio prevalente di una professione che già gode di specifiche incompatibilità con altre attività, previste dalla legge.



E’ evidente che la ratio del combinato legge – regolamento, lungi dall’assicurare che l’avvocato sia un professionista effettivamente dedito alla professione, si preoccupa di assicurare che l’avvocato sia in regola con pagamenti, balzelli e svolga la sua professione in una dimensione necessariamente “organizzata”, tentando di escludere dal novero dei professionisti in regola coloro che esercitano con modalità “artigianali”.


3. le esimenti.



Veniamo ora ad un altro aspetto del regolamento: le esimenti. A parte quelle previste dalla legge, il regolamento parla di esclusione dalle conseguenze delle norme in caso di “giustificati motivi oggettivi o soggettivi”. Quali sono tali motivi? Mistero. Un vaso di Pandora che di fatto lascia alla discrezionalità dei COA la verifica di situazioni che possono spaziare dalla disobbedienza civile, nel caso di balzelli ritenuti iniqui dal professionista ed oggetto di legittima lotta politica (si pensi ai minimi contributivi in ambito previdenziale), all’utilizzo di modalità di esercizio atipiche, ma comunque efficaci nel garantire il rispetto dei criteri qualitativi espressi dalla legge professionale. Insomma, un universo in grado di contenere di tutto, che svuota il regolamento di ogni funzione di rigoroso accertamento effettivo della qualità del professionista, lasciando che il pagamento degli oneri imposti alla professione divenga di fatto l’elemento fondamentale per accertarne il suo effettivo svolgimento.



4. Considerazioni conclusive.



Un regolamento sciatto, illegittimo, inutile, vessatorio, basato su una norma primaria vaga ed indeterminata. Un regolamento inaccettabile..."








Sull'argomento si sono anche espressi gli Avvocati Matteucci e Mura, clicca qui per leggere l'articolo.

Alcuni passaggi dell'intervista.

"Dei requisiti, quelli che saltano più all'occhio di chi oggi vive con difficoltà la libera professione sono senz'altro gli ultimi 4. Al fine di meglio chiarire le problematiche che potrebbero scaturire da questo regolamento (che al momento è solo uno schema di dectreto) ho chiesto maggiori informazioni all'Avv. Davide Mura di siamoavvocati.it.



"... - ha affermato l'avv. Mura - ...codificherebbe un obbligo di successo professionale, quale condizione per esercitare la professione di avvocato. Non è più il mercato a determinare chi entra e chi esce dalla professione, ma è la legge, attraverso l'applicazione di parametri soggettivi, peraltro discutibili, a deciderlo".


Entrando nel dettaglio "... lo schema di decreto sembra eludere il divieto, utilizzando parametri economici, velatamente reddituali. Altro non sono: la prova dell'adempimento del contributo all'Ordine, il pagamento dell'assicurazione professionale, il pagamento dei contributi previdenziali. Tutti obblighi già codificati da norme di legge per i quali esistono già conseguenze disciplinari e fiscali.


... la prova di aver trattato 5 affari annui, benché sia una prova talmente blanda da essere inefficace, comporta comunque un'indagine indiretta sul reddito dell'avvocato, sotto il profilo del volume d'affari, visto che il professionista, in caso di contestazione, dovrà comunque portare a sostegno della sussistenza del requisito, le fatture o i libri contabili. 

Quanto poi all'adempimento degli oneri previdenziali, costituisce anche questo un criterio economico, indice della capacità reddituale dell'avvocato. ... è la stessa relazione di accompagnamento a definirla tale: "l'aver corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell'ordine e alla cassa di previdenza forense, dal momento che il versamento di tali contributi, per un verso, è essenziale per il funzionamento dei predetti enti e, per l'altro, è indice della presenza di un sia pur minimo volume di affari".

La criticità è evidente sotto due profili: il primo è relativo al funzionamento dell'ente. I contributi previdenziali non sono somme corrisposte per far funzionare un ente. Non sono né devono essere una fonte di finanziamento, ma servono al professionista per garantirsi il futuro previdenziale. Porre in essere una norma che tramuta i contributi previdenziali in un meccanismo attraverso il quale si vuole dare solidità finanziaria a un ente, non è certamente conforme alla ratio delle norme che sanciscono l'obbligo per tutti i lavoratori italiani (ivi compresi gli avvocati) di pagare i contributi previdenziali: obbligo finalizzato a garantire al lavoratore un trattamento pensionistico nella vecchiaia. Il secondo tradisce l'elusione del divieto di un'indagine reddituale sul professionista per accertare l'effettività, la continuità, la prevalenza dell'esercizio della professione. 

La norma dunque presenta, a mio avviso, diversi profili di illegittimità, che se dovessero passare ed essere riversati sul decreto definitivo, comporterà inevitabilmente la fine professionali di molti avvocati con un volume d'affari basso, poiché non sarebbero in grado di dimostrare tutti i requisiti richiesti per esercitare la professione. Inoltre comporterebbe un massiccio ricorso alla tutela giudiziaria, sia in sede italiana, sia in sede europea. 

Infine, la questione locali e utenza telefonica. Questa norma era stata eliminata dal progetto di legge ... Ciò che sembra essere uscito dalla porta della legge, di fatto rientra dalla finestra del regolamento. 

Quanto poi alle procedure di cancellazione e reiscrizione, esistono notevoli perplessità in ordine alla reiscrizione. Io la definisco una probatio diabolica, perché viene da chiedersi sinceramente come potrebbe mai un avvocato cancellato provare ai fini della reiscrizione: a) di aver trattato cinque affari all'anno, senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione legale; b) acquisire i crediti formativi se non è avvocato (dove verrebbero registrati e a nome di chi?); c) pagare la quota annuale all'ordine di appartenenza se non è più iscritto; d) pagare i contributi previdenziali idem come sopra. 

Questo decreto, conferma ancora una volta la mia convinzione che oggigiorno la professione di avvocato ha perso o sta perdendo, ovvero ancora rischia di perdere, la sua connotazione di professione libera e indipendente".



... le dichiarazioni dell'avv. Cosimo D. Matteucci, presidente dell'associazione nazionale M.G.A.(Mobilitazione Generale degli Avvocati).




"Stanno utilizzando la previdenza forense per selezionare la categoria professionale sulla base del censo, sulla base di un criterio reddituale ed economico. 


L'aspetto più amaro, e che deve farci riflettere, è la lontananza delle nostre Istituzioni, dalla Cassa Forense, al CNF, all'OUA, quando invece avrebbero dovuto esserci vicine, soprattutto in considerazione del periodo di gravissima crisi della categoria, del drastico calo dei redditi, del costante aumento della pressione fiscale e dei costi di esercizio della professione. 


La ragione però c'è, ed è che le Istituzioni forensi e le oligarchie che le governano hanno visto in questa situazione e nell'inasprimento della normativa di settore, sia fiscale che previdenziale, l'imperdibile occasione di falciare il numero degli avvocati nella consapevolezza che solo pochi di loro sarebbero riusciti a superare gli sbarramenti progressivamente eretti, e quei pochi sarebbe stati i più abbienti e i più ammanicati. 


Si sta compiendo quella selezione che con MGA stavamo denunciando da tempo, quella peggiore, quella sul reddito, perché, secondo loro, se non ne produci abbastanza, non puoi lavorare: ma vi rendete conto della gravità di ciò che sta accadendo? 


Questo principio censuario non è pericoloso solo per noi avvocati, ma è pericoloso per tutti, perchè potrebbe essere adottato anche per tutti gli altri professionisti, per tutti gli altri lavoratori, così come in effetti sta già avvenendo. 


La sua pericolosità è politica, la sua pericolosità è sociale ed è per questo che non deve passare, e noi... noi non lo faremo passare".






Alcune considerazioni personali: 



Avevo già un ente previdenziale, l'INPS. Anche pagando ora i contributi a CF, non senza sforzo, non avrei comunque diritto ad una pensione per raggiunti limiti di età. Sarei una contribuente silente, che paga i contributi non per costituirsi una pensione (non me lo concedono) bensì per vincolo di solidarietà. Contributi a perdere, contributi in cambio di NIENTE, dello 0 assoluto. E' chiaro? Principio del DO UT DES che si va a fare "fottere".


E come me tanti altri che hanno superato i 40 anni e non si sono mai iscritti prima a CF. 


Tra noi ci sono situazioni reddituali anche a reddito 0 (zero) o di poche migliaia di euro. Dovremmo quindi indebitarci per pagare contributi solidali che non ci danno diritto neanche ad una pensione. E a che dovremmo una tale flagellazione imposta? A titolo di gogna? O a titolo di colesterolo alto di coloro che hanno regolamentato? Non si spiega un tale accanimento. 
Ad ogni modo ognuno è libero di percepire come preferisce il "modus" regolamentare di CF. 
Chi ne riceve solo un danno/svantaggio o un indebitamento dovrebbe essere lasciato libero di starne fuori o dovrebbero cambiare il loro regime impositivo. Ottimismo che non nutro in ordine ai dirigenti di CF.


Personalmente non mi compiaccio delle scelte di cassa forense in quanto non le considero "nostre", le considero "loro". 
Scelte distanti dalle mie esigenze; un universo parallelo contrario al mio.
Non posso non richiamare il "drama" di molti che percepiscono l'azione di CF di questi ultimi anni come prevaricazione  al diritto costituzionalmente garantito, trattasi di diritto/dovere, a svolgere un lavoro. Renderlo così disagevole non credo rientri in un ambito di giustezza obiettiva, specie se il disagio è procurato da un ente previdenziale privato i cui poteri andrebbero decisamente ridimensionati dal momento che sono così mal esercitati. 

(Fonte articolo: Giuridica News Blog. |  Febbraio 2015)







Immagine | frittata con provolone | via Flickr




Rassegna news giuridiche  Avv. Gabriella Filippone  
Gabriella Filippone Blog  |





















Sull'argomento vedi:
























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