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GRATUITO PATROCINIO VA COMUNICATO AL GIUDICE

L'ammissione al gratuito patrocinio  va comunicata al giudice prima della conclusione del processo
 


Rassegna News a cura di Avv. Gabriella Filippone - Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 14 luglio 2014, ha ritenuto  che l'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio non ha diritto agli onorari a carico dello Stato se non comunica l'ammissione al giudice prima della conclusione del processo.




Il caso ha riguardato un giudizio di separazione, in cui uno dei coniugi era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Conclusosi il procedimento il suo avvocato chiedeva la liquidazione degli onorari.


Il giudice respingeva alquanto discutibilmente, a mio parere - la richiesta dell'avvocato, motivando il diniego collegandolo alla circostanza che nell'ultimo atto difensivo era contenuta un'istanza di distrazione delle spese in favore dello stesso legale, il quale dichiarava di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. Per il giudice l'istanza di distrazione comportava quindi  implicita rinuncia al patrocinio a spese dello Stato e rendeva non dovuti gli onorari richiesti.


Fonte: Giovanbattista Tona | Gratuito patrocinio, va avvertito il giudice |  Il Sole 24 Ore - Norme e Trib.





 Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi

Per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, se le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica  nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Chi può essere ammesso



Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente  titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere  del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.


L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. La parte ammessa al beneficio, rimasta soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile  Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Dove si presenta la domanda
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.


Come si presenta la domanda I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda va presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
  • se trattasi di causa già pendente
  • la data della prossima udienza
  • generalità e residenza della controparte
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).


Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda
  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.


Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.


Riferimenti normativi: Legge 29 marzo 2001 n. 134; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: articoli dal 74 al 141


Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2014

Fonte: Ministero della Giustizia | Scheda pratica - Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi


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