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Corte di cassazione: no alla paternità surrogata via Internet
Skype e altri sistemi di comunicazione audio-visiva non possono essere sostitutivi dei rapporti diretti con un genitore.
News giuridiche a cura di Avv. Gabriella Filippone - La Suprema Corte, con la
sentenza n. 19694/2014, ha così respinto il ricorso di una signora inglese
intenzionata a portare a Londra, suo paese di residenza, il figlio minore, nato da una relazione travagliata con un
italiano.
Ha ribadito la Corte che il
ruolo paterno è importante e non può essere svolto né via chat né attraverso le
videochiamate. Una cosa è un rapporto costante con il figlio, un'altra vederlo
via Skype. I giudici del Palazzaccio, hanno pertanto respinto il ricorso della
donna inglese.
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Gli 'ermellini' sono stati di diverso avviso. La Cassazione, bocciando il ricorso della madre, ha
evidenziato “la tenera età del bambino,
dotato di limitate competenze linguistiche”, il “favorevole ma non ancora
stabilizzato esito degli interventi di sostegno familiare attuati dai servizi
sociali italiani”, confermando così i giudici di appello, che avevano ritenuto tali
dati “ostativi alla concessione della
chiesta autorizzazione”.
Per effetto del rigetto del ricorso, la madre del minorenne è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’ex compagno.
Fonti:
Patrizia Maciocchi | Skype
non può sostituire il rapporto con il papà | II Sole 24 Ore;
Adnkronos | Cassazione: skype non sostituisce
l’affetto di mamma e papà | Arezzo Web
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