domenica 21 settembre 2014

CASSAZIONE: NO ALLA PATERNITA' SURROGATA VIA INTERNET


Immagine | via deviantart.com



Corte di cassazione: no alla paternità surrogata via Internet


Skype e altri sistemi di comunicazione audio-visiva non possono essere sostitutivi dei rapporti diretti con un genitore.


News giuridiche a cura di Avv. Gabriella Filippone  - La Suprema Corte, con la sentenza n. 19694/2014, ha così respinto il ricorso di una signora inglese intenzionata a portare a Londra, suo paese di residenza,  il figlio minore, nato da una relazione  travagliata con un italiano.

Ha ribadito la Corte che il ruolo paterno è importante e non può essere svolto né via chat né attraverso le videochiamate. Una cosa è un rapporto costante con il figlio, un'altra vederlo via Skype. I giudici del Palazzaccio, hanno pertanto respinto il ricorso della donna inglese.


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La donna aveva deciso di tornare in patria malgrado l’affidamento condiviso del figlio. Arrivato il no dei giudici di merito, per i quali la lontananza avrebbe impedito il rapporto con il padre, la ricorrente allora aveva pensato a Skype come possibile soluzione. La madre, ricorreva  quindi contro la decisione della Corte d’appello di Trento (luglio 2013), chiedendo  ai giudici della Suprema Corte l’autorizzazione a trasferirsi in Inghilterra insieme al figlio, ritenendo che il minorenne avrebbe potuto mantenere la relazione con il padre coaffidatario attraverso l’utilizzo di skype e di tutti i mezzi telematici di comunicazione audiovisiva, con l’aiuto dei servizi sociali territoriali.

Gli 'ermellini' sono stati di diverso avviso. La Cassazione, bocciando il ricorso della madre, ha evidenziato  “la tenera età del bambino, dotato di limitate competenze linguistiche”, il “favorevole ma non ancora stabilizzato esito degli interventi di sostegno familiare attuati dai servizi sociali italiani”, confermando così i giudici di appello, che avevano ritenuto tali dati  “ostativi alla concessione della chiesta autorizzazione”.

Per effetto del rigetto del ricorso, la madre del minorenne è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’ex compagno.






Fonti:
Patrizia Maciocchi  | Skype non può sostituire il rapporto con il papà |  II Sole 24 Ore;  

Adnkronos | Cassazione: skype non sostituisce l’affetto di mamma e papà | Arezzo Web



 
News Giuridiche by Avv. Gabriella Filippone     
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