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ABROGAZIONE CONTRIBUTI MINIMI : DUE I PROGETTI LEGGE AL PARLAMENTO (PD e M5S)


AGGIORNAMENTO A LUGLIO 2018: 





cadute nell'oblio (dicasi sabbie mobili) di Renzi e del suo governo
ABROGAZIONE CONTRIBUTI MINIMI AVVOCATO:  DUE I PROGETTI LEGGE PROPOSTI AL PARLAMENTO (PD E M5S

Entrambe le due proposte ovviamente sono cadute nell'oblio (dicasi sabbie mobili) di Renzi e del suo governo



Articolo a cura di Avv. Gabriella Filippone  -  Sul fronte forense, segnalo l'iniziativa intrapresa insieme ad A.G.I.F.O.R, con la collaborazione dell'Avvocato Paolo Rosa e di tanti altri Colleghi, i quali tutti  hanno contribuito alla predisposizione di un Ricorso al TAR del Lazio; di un Ricorso al Giudice del Lavoro redatto dall'Avv. Paolo Rosa, con allegata documentazione; un Reclamo pregiudiziale al CdA di Cassa Forense..





Tra le iniziative politiche intraprese, la proposta di legge (PD) per l'abrogazione dell'art. 21 della L. 247/2012 che impone l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense

PROPOSTA DI LEGGE (PD)
d'iniziativa dei deputati
MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, presentata il 6 giugno 2013.



La proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati per l'abrogazione dell'art. 21 della L. 247/2012 che impone l'iscrizione obbligatoria a Cassa Forense

 
 
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MAGORNO, BRUNO BOSSIO, D'INCECCO, FANUCCI, IACONO, OLIVERIO, ZANIN
Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
Presentata il 6 giugno 2013


         "Onorevoli Colleghi!
 Con la presente proposta di legge si intende modificare la disciplina relativa all'ordinamento della professione forense di recente approvazione, con lalegge n. 247 del 2012, stante che tale legge racchiude al proprio interno tali e tanti profili di censurabilità, anche di rango costituzionale, da richiedere le necessarie modifiche ai fini dell'eliminazione delle numerose criticità in essa presenti.


      In particolare, alcune norme contenute nell'articolo 21 della legge minano la libertà del «moderno» avvocato, il quale, di tal guisa, finisce con l'esseremeno libero e poco indipendente, ma, ciò che più conta, è posto in una situazione di maggiore precariato economico, in riferimento alla stessa possibilità di esercitare la propria attività professionale.
      Il richiamo, in tale senso, è alla previsione normativa contenuta nell'articolo 21 della legge, laddove introduce quali requisiti di permanenza nell'albo professionale i parametri della «continuità, effettività, abitualità e prevalenza», quali vere e proprie pre-condizioni legali all'esercizio della professione forense, il cui requisito primario ed essenziale è, per l'appunto, l'iscrizione al relativo albo.
      La norma di legge si limita puramente e semplicemente a rinviare alla fattispecie regolamentare promanante dagli organismi direttivi nazionali dell'avvocatura e dal Ministero della giustizia per la determinazione dei parametri in funzione dei quali valutare i requisiti in parola.
      Tale norma si atteggia, quindi, come norma in bianco, laddove demanda a una fonte di rango non legislativo la determinazione dei parametri de quibus, senza specificare l'ambito, i criteri valutativi e i limiti dell'intervento regolamentare, che peraltro proverrebbe non già dall'organismo governativo nel suo complesso, bensì dal singolo dicastero e dalle organizzazioni verticistiche dell'ordinamento professionale e previdenziale.
      Con tale normativa sono palesemente violati i princìpi cardine della professione forense, racchiusi nello stesso codice deontologico forense, secondo i quali «l'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi ai princìpi della Costituzione nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario» (preambolo al codice deontologico), e, ancora, «nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. L'avvocato non deve tenere conto di interessi riguardanti la propria sfera personale» (articolo 10 del codice deontologico).
      È difficile poter rispettare i superiori princìpi se proprio la norma contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo 21 impone, per la prima volta in Europa, «condizionamenti» e criteri sul modo di esercitare la professione forense, in assenza dei quali il professionista potrà essere cancellato dall'albo, con conseguente divieto di uso del titolo di avvocato e con inevitabili conseguenze anche sugli interessi dei suoi assistiti.
      Se a tali rilievi si aggiunge che la permanenza nell'albo è strettamente legata all'obbligatoria iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (comma 8 dell'articolo 21) e all'ulteriore principio di continuità determinato dallo stesso ente, il rischio di vedere, da qui a pochi mesi, cancellazioni di massa dall'albo e la perdita di lavoro di migliaia di professionisti, stimati in 60.000 circa, si profila oltremodo realistico. 
      Peraltro, la norma in esame appare palesemente e intimamente contraddittoria, laddove, nel comma 1 si esclude ogni riferimento al reddito professionale, ai fini della determinazione della continuità professionale per la permanenza nell'albo, mentre nel comma 8 si subordina l'iscrizione agli albi alla contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ciò introducendo un criterio economico quale condizione per l'accesso alla professione e condizionando di fatto la permanenza del professionista nell'albo alla regolare contribuzione previdenziale.
      Infine, non v’è chi non veda in questo che l'articolo 21, complessivamente considerato, subordinando l'esercizio della professione a criteri di continuità, effettività, abitualità e prevalenza, e segnatamente all'iscrizione all'ente previdenziale, confligge con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, il quale pone quale unica condizione per l'accesso agli ordini professionali il superamento dell'esame di Stato.
       Infine, l'avvocato, proprio in considerazione dell'importante funzione che svolge e al fine di un'effettiva, ampia e imparziale difesa del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica, peraltro attualmente oscuri, risultando anche in contrasto con i princìpi dell'Unione europea di libera concorrenza.


      E, ancora, la modifica della legge in esame deve estendersi anche ad altre sue norme che limitano l'esercizio della professione ad alcune categorie di professionisti.
      Per vero, l'articolo 22, comma 2, deve essere modificato nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta da chi abbia maturato una iscrizione all'albo di otto anni e abbia frequentato proficuamente e lodevolmente la Scuola superiore dell'avvocatura istituita dal Consiglio nazionale forense (CNF), il cui regolamento può prevedere specifici criteri di modalità e di selezione.
      La norma, a parte essere indeterminata nel punto in cui rimette interamente al regolamento del CNF la determinazione dei criteri e delle modalità selettivi, comporta una severa discriminazione intergenerazionale.
      Difatti, da un lato richiede la frequentazione della Scuola superiore dell'avvocatura istituita con regolamento del CNF, che risulterebbe così composto proprio da avvocati cassazionisti che quindi deciderebbero i loro concorrenti nelle giurisdizioni superiori, oltre all'indebita selezione della componente dell'organismo forense stesso, dall'altro lascia immutato lo status di avvocato cassazionista per coloro che hanno già conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge professionale.
      In ordine, poi, all'articolo 41, comma 12, va segnalato come rappresenti una grave limitazione per i giovani praticanti iscritti al relativo registro dover esercitare l'attività professionale solo in sostituzione del titolare di studio presso cui svolgono il tirocinio professionale, anche se si tratti di affari non trattati dal medesimo. 
      Appare opportuno, anche al fine di tutelare il lavoro dei giovani praticanti avvocati, abilitati al patrocinio, secondo la vecchia normativa forense, consentire il patrocinio autonomo nelle cause di loro competenza per come in precedenza prescritto.
      Inoltre, in ordine all'esame di Stato regolamentato con l'articolo 46, comma 7, è evidente la necessità di sottoporre a revisione critica il comma nella parte in cui stabilisce che le prove scritte si svolgano con l'ausilio dei soli testi di legge, senza citazioni giurisprudenziali, considerando che da oltre un decennio l'esame di avvocato comporta il dover affrontare tre prove scritte, la soluzione delle quali avviene attraverso il richiamo di precedenti giurisprudenziali, soprattutto recenti, i cui riferimenti è impossibile memorizzare senza l'ausilio di un codice annotato.
      La norma in esame non tiene neppure in considerazione l'esperienza pratico-giurisprudenziale e l'impostazione del tirocinio professionale, che vedono i principali attori del processo utilizzare e conformarsi alle massime giurisprudenziali, soprattutto a quelle di legittimità.
      Infine, desta allarme la previsione di una nuova fattispecie penale, generica e indeterminata, prevista e punita dal comma 10 dell'articolo 46 con la sanzione della reclusione fino a tre anni, che richiama condotte e comportamenti che possono trovare soluzione in altri ambiti giudiziari o disciplinari. 
      In conclusione, la logica che ispira tale normativa, della quale si auspicano le modifiche richieste, è quella di creare in capo a pochi studi legali, in grado di produrre alti fatturati, una situazione di monopolio di fatto dei servizi legali e di assistenza giudiziaria, scoraggiando la concorrenza e, in particolar modo, le giovani generazioni di professionisti, con grave compromissione delle regole del libero mercato e, quindi, di una più ampia offerta dei servizi legali e di assistenza al cittadino, nonché delle garanzie e dell'effettività di tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona."


PROPOSTA DI LEGGE 
Art. 1.
(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
      1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;
           b) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;
           c) l'articolo 21 è abrogato;
           d) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
              «2. Gli avvocati per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori devono essere iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione all'albo speciale devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver esercitato anche davanti alle corti d'appello e ai tribunali»;
          e) all'articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;
          f) all'articolo 41, comma 12:
              1) le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno»;
         2) le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;
          g) all'articolo 46:
              1) al comma 7, le parole: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali» sono sostituite dalle seguenti: «Le prove scritte si svolgono con l'ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;
                2) il comma 10 è abrogato.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
Presentata il 6 giugno 2013 







OPEN PARLAMENTO - E' uno strumento disponibile sul web che consente di verificare l'andamento dei lavori dei deputati e dei senatori e la loro produttività. Qui si possono valutare i disegni di legge presentati in tema di contributi minimi obbligatori e riforma forense. Si possono anche aggiungere propri commenti

Link openparlamento: http://parlamento17.openpolis.it/






PROPOSTA DI LEGGE M5S

Segnalo poi in maniera del tutto informale, e tanto amata dal nostro capo di governo Renzi, un tweet di Andrea Colletti (deputato M5S), pubblicato il 25.09.2014: "Ieri ho depositato la mia proposta di legge sulla riforma dell'ordinamento forense".

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Palazzo_Montecitorio_Rom_2009.jpg
    Andrea Colletti | Palazzo Montecitorio Roma | via Wikipedia


Tweet di Andrea Colletti (M5S): "Ieri ho depositato la mia proposta di legge sulla riforma dell'ordinamento forense".




ll contenuto del tweet dell'Onorevole Andrea Colletti:

"Rispetto alla proposta messa su Lex questa attualmente depositata è una proposta più light poiché stiamo ancora meglio analizzando come far svolgere l'esame di abilitazione.


I punti salienti della proposta (A.C. 2643) sono questi:


- abolizione dell'art 21 della Legge professionale in tema di «continuità, effettività, abitualità e prevalenza» dell'esercizio della professione forense;


- abrogazione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense potendo optare anche per il regime dell'Inps;


abrogazione dei contributi minimi obbligatori e obbligo di esigere contributi solo in percentuale al proprio reddito;


abrogazione dell’obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori, ovvero un grosso favore fatto da Monti alla lobby degli assicuratori;


- trasformazione da obbligatoria a facoltativa della stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione;


- Si introduce la condizione del superamento della sola prova orale dell’esame di Stato di cui all’art. 46 della nuova disciplina dell’ordinamento forense per l’iscrizione all’albo circondariale di magistrati ordinari, magistrati militari, magistrati amministrativi o contabili e avvocati dello Stato che abbiano cessato le loro funzioni senza essere incorsi in provvedimenti disciplinari;


- si abroga il titolo di specialista e la formazione continua obbligatoria;


- Si estende l’eleggibilità al Consiglio Nazionale Forense a tutti gli avvocati iscritti all’albo circondariale ordinario da almeno 2 anni, e non solo agli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;


-Si eleva da 2 a 6 anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del giudizio disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata detta condanna". 


Vedi qui: http://twitter.com/AndreaColletti1/status/515153760327565312














Sul fronte forense, segnalo l'iniziativa intrapresa  insieme ad A.G.I.F.O.R, con la collaborazione dell'Avvocato Paolo Rosa e di tanti altri Colleghi, che hanno hanno contribuito alla alla predisposizione di un ricorso al TAR del Lazio. 










L'A.GI.FOR. Associazione Giovanile Forense Nazionale IMPUGNA I CONTRIBUTI MINIMI AVVOCATI (Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge 247/201).

Il Direttivo Nazionale dell'A.GI.FOR. ha deliberato di impugnare il Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge 247/2012, approvato con Nota ministeriale e pubblicata in G.U. del 20 agosto 2014, avanti il T.A.R. del Lazio.


Sarebbe altresì opportuna l'adesione di tutte le associazioni forensi rappresentative.
Il Direttivo Nazionale dell'A.GI.FOR. ha deliberato di impugnare il Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge 247/2012, approvato con Nota ministeriale e pubblicata in G.U. del 20 agosto 2014, avanti il T.A.R. del Lazio.



"L' A.GI.FOR, Associazione Forense promotrice della Riunione del 7 settembre 2014 (1), chiede il fattivo sostegno di tutti i Colleghi destinatari degli effetti giuridici del summenzionato Regolamento per sostenere le spese del Ricorso e la collaborazione ed il sostegno delle altre realtà associative forensi interessate a sostenere politicamente e giudizialmente il Ricorso ed il contrasto alla sottesa politica censuaria di sfoltimento e c.d bonifica dell'Albo in danno delle Colleghe donne, dei giovani e socialmente fragili.
A tale scopo si invitano i Colleghi tutti a contribuire con una libera partecipazione economica alle spese dell'ingenerando giudizio, contattando l'Agifor all'indirizzo e-mail agifor@virgilio.it. Si specifica che l'adesione all'iniziativa giudiziaria è assolutamente svincolata dal tesseramento all'Associazione Giovanile Forense e deve essere interpretata unicamente in un'ottica di autoresponsabilizzazione della categoria forense. Cordiali saluti. 
Avv. Carlo Testa, Presidente Nazionale A.GI.FOR
Avv. Giovanni Marchio, Coordinatore Nazionale A.GI.FOR
Avv. Stefano Galeani, Presidente A.GI.FOR ROMA"





 Il regolamento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' stato pubblicato in Gazzetta Uff. del 20 agosto 2014 N° 192 pertanto, è in vigore dal 21 agosto 2014.

Il contributo per finanziare il ricorso: non conosco l'importo e comunque si parla di libera partecipazione, libero contributo alla causa. 


Giovanni Marchio, Coordinatore Nazionale A.GI.FOR: < .. il contributo che chiediamo è libero. Sollecitiamo a versarlo il più presto possibile, visti i tempi strettissimi per l'impugnazione (abbiamo meno di 60 giorni per l'iscrizione a ruolo). Le modalità per il versamento vi verranno date privatamente, inviando una mail all'indirizzo Agifor (agifor@virgilio.it).>



Per info, il link del gruppo AGIFOR su facebook: http://www.facebook.com/groups/300292800088238/?fref=ts   




Il problema, sia ben chiaro, non è l'iscrizione obbligatoria, il problema è il contributo richiesto ed elaborato da Cassa Forense, anomalo in quanto svincolato dal reddito: si  paga  - anche a reddito 0 (zero) - un importo predefinito ed impacchettato. 
Paghi comunque ed obbligatoriamente anche se per motivi di età non hai diritto - secondo Cassa Forense - ad una pensione erogabile (raggiunti limiti, si parla di 40 anni, dopo tale soglia sono guai), paghi dunque per ricevere in cambio il nulla previdenziale, per foraggiare gli altri e la Cassa; sballottati da un ente previdenziale (INPS) all'altro (CF), perdendo così anche quanto versato in passato in conto previdenza all'INPS. Stesso effetto di un trattore su un campo di tulipani olandesi.


Foto: Holland tulips  | via Wikimedia

Richiamo qui un commento dell' Avv. Rosaria Libera Greco:

"FASCE DI AVVOCATI PROSSIME AD ESSERE ESPULSE DAL MERCATO

Sarò in errore io, ma ho sempre saputo che la professione di avvocato è libera: certo, va svolta entro una determinata cornice normativa, ma le scelte su quanto lavorare e quanto guadagnare dovrebbero, alla fin fine, essere demandate solo al professionista. Oggi, invece, non solo l'avvocatura è gravata da un cumulo di balzelli palesi ed occulti, ostacolata da paletti studiati ad hoc per espellere dal mercato precise fasce di professionisti, asfissiata da norme e pratiche tese ad imbarbarire la concorrenza, limitare l'ambito di azione e ridurre la redditività della professione, ma è anche costretta a raggiungere parametri reddituali in alcuni contesti del tutto irrealistici."


Una proposta condivisibile ed equa per la classe forense: 

iscrizione obbligatoria e contributi previdenziali proporzionali al reddito! Contributivo per tutti e minimi obbligatori decisamente più bassi! Chi dichiara 10.300 euro non può pagare a regime 3.700 alla Cassa! "Le agevolazioni sono per i neo iscritti...e gli altri?" Certo, saprete che le agevolazioni non sono previste per quelli già iscritti alla Cassa da almeno 5 anni. Costringere di fatto dei Colleghi a cancellarsi dall'albo perché guadagnano poco è incostituzionale e discriminatorio.  "Giusto pagare i contributi in base al reddito dichiarato...ingiusto accollarsi il peso del debito previdenziale cagionato dalle pensioni retributive che solo alcuni ricevono e riceveranno! Il retributivo è insostenibile...difficile capirlo? " (cit.  Avv. Claudia Marra)






A mio avviso, andrebbe aggiornato il sistema da retributivo a contributivo. Attualmente, secondo Cassa Forense si è in un sistema misto, andrebbe proprio mutato in contributivo. 



Il Collega Davide Mura ha predisposto nel suo blog "una guida orientativa sui contributi minimi dovuti alla Cassa a seguito dell'iscrizione d'ufficiofacendo presente che i predetti contributi sono relativi all'anno 2014. Perciò è probabile che per l'anno 2015, così come per i successivi anni, salvo modifiche della disciplina, gli importi verranno aggiornati e adeguati". Per visualizzare le tabelle e gli importi clicca qui: Le tabelle esplicative non ufficiali sui contributi minimi dovuti in base al regolamento di attuazione dell'art. 21, L. 247/2012




Preme spingere anche presso le altre associazioni forensi rappresentative perché partecipino e sostengano il ricorso. Non è facile accedere ai media nazionali, i quali, di regola,  attingono le notizie da Cassa Forense anziché dagli avvocati coinvolti dalla riforma. 


Immagine | via flickr

Senza dire del flusso dei Colleghi che hanno accolto il Regolamento con soddisfazione, nemmeno malcelata, nella prospettiva di escludere potenziali e non "concorrenti" professionali. "Mors tua vita mea". Non resta che appellarsi ai giudici, al senso civico, al buon senso, alla Costituzione, agli organi di giurisdizione europea, se necessario. 


Italia Oggi del 25/8/2014
Tolleranza zero sui legali morosi
Il Presidente di Cassa forense: all’ordine  l’elenco di chi non paga per i profili disciplinari. 
Intervista a Nunzio Luciano: “Il progetto prevede che i soggetti che risultassero ancora morosi dopo il sollecito della Cassa, vengano segnalati al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per la valutazione dei possibili profili disciplinari
(Ignazio Marino, pag. 4)



Dei perseguitati e dei persecutori, viene da commentare. 
 



Dunque tolleranza zero, da parte di Cassa Forense. Per quanto mi riguarda, l'intolleranza è reciproca.


Inizio davvero a desiderare di non far ulteriormente parte di questo sistema, è un attacco troppo massiccio quello che subiamo. Sinceramente, di dovermi continuamente confrontare con questo sistema ostile mi sarei stufata. Mi sento danneggiata. Una sorta di "stalking previdenziale, illegittimo e destabilizzante". 
Non se ne può più! Costretti da mesi a stallare penosamente e forzatamente sulla questione dei contributi minimi avvocato.


Immagine | Alice's Adventures in Wonderland | via Wikipedia


"C'è una considerazione di Stefano Rodotà ( che ho appena letto ... << La rivoluzione della dignità>>) che condivido : << Se le nuove opportunità sono offerte selettivamente, se l'accesso dipende dalle risorse finanziarie >> dei singoli << si giunge ad una società castale ; si opera una riduzione della cittadinanza , che diviene censitaria ; più drammaticamente , si giunge ad un human divide ......>> insomma si materializza un'utopia al contrario , un'utopia negativa ...." (cit. Avv. Giuseppe Magarò)



"I Consigli dell'Ordine si piegheranno supinamente alle richieste di Cassa Forense di applicazione di sanzioni disciplinari ai colleghi "segnalati" come morosi dalla Cassa stessa. 
In pratica i CdO diverranno il braccio armato e la longa manus di Cassa Forense per il recupero dei crediti. Senza distinzione tra il profilo della regolarità dell'iscrizione all'albo avvocati e quello previdenziale della Cassa. In pratica pur avendo pagato la quota di iscrizione annuale al consiglio dell'ordine di appartenenza per l'iscrizione all'albo avvocati potremmo trovarci passibili di sospensione o cancellazione dall'albo solo perché morosi nei confronti dell'ente previdenziale. .." (cit. Avv. Fabio Scarnati).



Il ns. istituto previdenziale, agli occhi di tanti, è inadeguato a tutelarci, arroccato su posizioni classiste, disancorato dalla realtà (almeno per come si porge), mistificatore delle reali problematiche in cui versa l'avvocatura. Dovrebbe offrire un servizio previdenziale, invece si dedica pressoché sistematicamente ad "offrire" troppi disagi e sanzioni. Non rappresentativo di molti, non solo di quelli a basso reddito, esoso, vessatorio, invasivo, estrinsecamente ostile.



Mi sovviene il principio del neminem ledere, un principio da molti disconosciuto, evidentemente. "Neminem laedere (d. civ.)
Questa espressione sintetizza il principio in base al quale tutti sono tenuti al dovere (generico) di non ledere l'altrui sfera giuridica."


Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza del neminem laedere sostanzialmente corrispondente a quello ("non fare agli altri...") già presente nel pensiero orientale (Lao Tze) di un paio di secoli prima e, addirittura, nell'ancora più remoto Codice di Hammurabi, fino ad arrivare al successivo e forse più noto richiamo evangelicoNel diritto italiano tale responsabilità è stata estesa anche ai fatti lesivi degli interessi soggettivi e delle posizioni o aspettative giuridiche tutelate dall'ordinamento.(Wikipedia)






"I contributi fissi sganciati dal reddito effettivo violano il principio della capacità contributiva, ergo, a mio sommesso avviso, sono incostituzionaliPosso pagare all'ente previdenziale una cifra superiore a quella che guadagno? E' assurdo. Nessuno ha mai veramente posto all'attenzione della Corte Costituzionale tale problematica.

E come la mettiamo inoltre con quei colleghi che oggi hanno 50/ 55 anni di età e che pur iniziando a pagare la Cassa da oggi non vedranno mai un centesimo di pensione? (visto che ci vogliono 35/40 anni di contributi per acquisire il diritto a percepirla) e un reddito dichiarato maggiore di 10.300 euro all'anno? A che titolo Cassa Forense chiede soldi a questi soggetti giuridicamente spogli di qualunque tutela? Io pago i contributi per avere una pensione, ma se tu Cassa la pensione non me la dai a che titolo mi chiedi questi soldi? Perché dovrei pagare i contributi se non mi darai mai una pensione? Dove sta il rapporto sinallagmatico?
Penso siano tutte domande legittime.......ciò che invece è illegittimo, a mio avviso, è il comportamento e il regolamento di Cassa Forense." (cit. Avv. Fabio Scarnati)

MOROSI DI CHE, DUNQUE?







"Per Nunzio Luciano molte paure sono fondate su campagne strumentali di disinformazione con le quali si è alterata la realtà. «I 50mila che verranno da noi sono iscritti alla gestione separata dell'Inps e pagano o dovrebbero pagare cifre superiori (...) »".
E chi gliel'ha detto all'esimio Luciano che all'Inps si pagava e si paga di più? All'Inps si paga in maniera contributiva in proporzione a quanto si guadagna. E se uno guadagna in media 5 / 6000 euro all'anno non credo proprio che dovrebbe pagare all'Inps 3.800 euro di contributi come accade invece adesso in Cassa Forense con questo scellerato regolamento!" (cit. Avv. Fabio Scarnati)




"Domanda da un milione di dollari: se ho 55 anni e mi iscrivo oggi alla Cassa, a 95 anni percepirò l'agognata pensione?
Sapete presso quale sportello si ritira il modulo per stipulare un contratto (che mi garantisca di arrivare a quella età) col Padreterno?
E San Pietro che dice, è d'accordo oppure nicchia?" (cit. Avv. Fabio Scarnati)




Il Collega Fabio Scarnati: "Chi guadagna sei o settemila euro all'anno o anche meno, dopo questi famosi primi otto/dieci anni (di contribuzione "agevolata" chiamiamola così) pagherà qualcosa come 3600 euro di contributi a Cassa Forense.Riporto i calcoli che ha fatto il collega Davide Mura sulla base del regolamento di Cassa Forense. 
Dopo 8 anni un avvocato con reddito inferiore a 10.300 euro all'anno dovrà versare alla Cassa (correggetemi se sbaglio):
- € 2780 per Contributo soggettivo minimo obbligatorio ex-art. 7, comma 1, lett. a)
- € 350 (che dal decimo anno diventano 700) per Contributo soggettivo minimo integrativo
ex-art. 7, comma 1, lett. b)
- € 151 per Contributo maternità ex-art. 7, comma 1 lett. c) (questo già dal primo anno).
Al paese mio fanno la bellezza di 3631 euro all'anno versati nelle tasche di Cassa Forense (salvo possibili aumenti). Ora mettiamo il caso di un avvocato in gravi difficoltà economiche (ce ne sono tantissimi visto che siamo in piena crisi economica, tra clienti e amministrazioni che non pagano) che anche dopo 10 anni guadagna appena 5/ 6000 euro all'anno. 
Per un professionista che si trova in questa drammatica situazione economica versare 3631 euro all'anno di contributi previdenziali significa dare più del 50% di quello che guadagna alla Cassa Forense!!
Una percentuale pazzesca, ben più alta di quella che avrebbe versato all'Inps!" (cit. Avv. Fabio Scarnati)


Il collega Davide Mura in un suo interessante articolo di qualche giorno fa:
<< (...) a opinione di chi scrive, la norma viola il principio di uguaglianza e di progressività, perché discrimina fra i percettori di un reddito superiore ai 10.300 euro per i quali viene applicato il criterio della progressività, e quelli di un reddito inferiore, per i quali invece il criterio della progressività non viene applicato (senza contare gli effetti regressivi fra i redditi minimi e quelli massimi). Non solo. Il principio di uguaglianza viene violato anche rispetto a chi è iscritto alle altre casse previdenziali e in particolare all'INPS, ove i contributi previdenziali sono calcolati in modo progressivo, in base al reddito. Inoltre, l'esercizio di una professione, secondo la Costituzione, è soggetta al (solo) superamento dell'esame di Stato. Introdurre i contributi minimi obbligatori, condiziona l'esercizio della professione alla capacità reddituale del professionista. Si viola così il principio costituzionale suddetto, tenuto poi conto che la legge richiede anche la prova dell'abitualità, continuità e prevalenza nell'esercizio della professione.
(...) 
Rileggendo la norma, il contributo minimo soggettivo è ridotto di 1/4 per i primi 6 anni di iscrizione e della metà nei 2 anni residui dell'arco temporale di 8 anni ai sensi dell'art. 9.
In altre parole, nei primi sei anni si paga 695 euro di contributo minimo soggettivo. Nel settimo e ottavo anno, 1390 euro.
Per quanto riguarda il contributo integrativo, questo non è dovuto nei primi cinque anni di iscrizione ed è ridotto della metà nei successivi quattro anni per gli avvocati under 35 e per gli iscritti agli albi prima dell'entrata in vigore del regolamento.
Ai sensi dell'art. 12 u.c. nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi previsti.
Il contributo per maternità si applica invece a tutti.
Dunque, se i miei calcoli non sono sbagliati, un avvocato quarantenne, iscritto all'albo ma non alla cassa, vista l'iscrizione d'ufficio:
Nei primi cinque anni dovrà pagare 845 euro:
695 (contributo minimo soggettivo)
0 (contributo integrativo)
150 (contributo maternità).
Nel sesto anno, 1195 euro:
695 (contributo minimo soggettivo)
350 (contributo integrativo)
150 (contributo maternità)
Nel settimo anno e ottavo anno, 1890 euro:
1390 (contributo minimo soggettivo)
350 (contributo integrativo)
150 (contributo maternità)
Il nono anno, 3280 euro:
2780 (contributo minimo soggettivo)
350 (contributo integrativo)
150 (contributo maternità)
Dal decimo anno, 3630 euro:
2780 (contributo minimo soggettivo)
700 (contributo integrativo)
150 (contributo maternità)
Naturalmente non ho tenuto conto delle possibili rivalutazioni e aumenti che verranno fatti negli anni successivi.




Chi era iscritto alla gestione separata Inps pagava proporzionalmente al reddito. A differenza di quello che si vuole introdurre con questo regolamento. Nessuno contesta l'iscrizione d'ufficio alla Cassa. Ma contesta la mancanza di progressività per i redditi inferiore ai 10.300 euro. La norma è pesantemente viziata e crea effetti regressivi tra chi percepisce un reddito di 10.300 euro, il cui contributo previdenziale è pari all'incirca al 25% (addirittura di quasi il 50% per i professionisti che guadagnano 5/6000 euro all'anno), rispetto ai redditi alti. Chi dichiara 7 milioni di euro (pochi avvocati in tutta Italia), paga un contributo previdenziale del 4%. Dove sta qui la progressività e l'equità?
Poi scusate se non tutti gli avvocati riescono a guadagnare di più, nonostante il loro impegno e gli anni di sacrificio. Ecco perché trovo iniqua questa norma.>>
(Avv. Davide Mura)






Perché ci calpestano sistematicamente con regolamenti inadeguati alle diverse tipologie incolpevoli di scarso reddito e perché questa invasione nella sfera reddituale altrui? Forse non siamo ben rappresentati? Le ns. istanze disattese, nessuna comprensione del problema, e si badi bene il problema in molti casi l'hanno creato "loro" partorendo questo Regolamento, complice la crisi, e politici del rango di Alfano, per giunta collega. Cancellassero lui dall'albo, visto che non esercita ed è platealmente impegnato in altre faccende. Ed i risultati del suo "affaccendarsi" sono sotto gli occhi di tutti noi.






L'intento dichiarato del Regolamento (vedi video youtube AVV. ALPA) è di estromettere coloro che fanno un altro lavoro pur essendo iscritti all'albo. In virtù di tale intento, ripeto, dichiarato pubblicamente dall'Avv. Alpa, hanno coinvolto tipologie di avvocati che nulla hanno a che fare con i "nemici dichiarati" da Alpa. C'è crisi, ci sono problemi diversi da quelli che ha potuto individuare l'Avv. Alpa! 

Vedi sull'argomento: Tg Videodiritto.it Intervista a Guido Alpa - Parte 8






E questi sono i motivi dichiarati della riforma, non oso addentrarmi in quelli occulti o non dichiarati, ove ci fossero. Ad ogni modo è una riforma che prevede, è evidente, uno sfoltimento degli avvocati su base reddituale. Io sono contraria al Regolamento. Mi risulta che lo sia anche la Costituzione, contraria!

"Queste sono leggi razziali, ... un paese civile prevederebbe la contribuzione proporzionale. Non vedo come questa riforma, illustrata innanzi ad autorità transnazionali non debba essere oggetto di censura." (cit. Avv. Elio Masseo).




Si verte nell'ambito delle libere professioni e non si è nemmeno liberi di produrre poco reddito (tenuto anche conto delle condizioni di svantaggio economico in cui versa il Paese, rispetto ad altri Stati europei)! Assurdo! Chi garantisce poi che la preparazione e la dignità di un avvocato dipendano esclusivamente da quanto riesce ad incassare?




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